CA
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/08/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati Paola Tanara Presidente rel. Valentina Paletto Consigliere Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CO) in Via Antonio Cantore n. 16, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro – giusta procura in atti - dagli avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, presso il cui studio, sito in Milano Viale Bianca Maria n. 33, è elettivamente domiciliata APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE contro
(C.F.: ), nato Cantù (CO) il 30.9.1983 e ivi residente in [...] rappresentato e difeso - giusta procura agli atti - dall'Avv. Marzia Coppola, ed elettivamente domiciliato a Milano in via Kramer n.22 APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del P.G. in persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 977/2024 del Tribunale di Como, emessa in data 12.7.2024 e pubblicata in data 10.9.2024 a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi r.g.n. 4304/2021.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE/ APPELLATA INCIDENTALE
“…NEL MERITO a parziale riforma della sentenza n. 977/2024 (R.G. n. 4304/2021) del Tribunale di Como, pubblicata il 10 settembre 2024, non notificata respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
pagina 1 di 10
1. porre a carico del padre, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di separazione (novembre 2021), l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile non inferiore a € 2.000,00 (vale a dire € 1.000,00 a figlio), da versarsi a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita, oltre al 100% delle spese straordinarie e di quelle della mensa scolastica, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Como;
2. condannare il Signor in toto al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, CP_1 nonché alla refusione delle spese processuali del presente giudizio di secondo grado;
IN VIA ISTRUTTORIA
3. ammettere le prove per testi dedotte nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 c.p.c. depositate dalla Signora in primo grado, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte, con i testi ivi Pt_1 indicati;
4. ordinare all'appellato, ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio copia:
- delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni (complete della documentazione attestante l'invio telematico della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate);
- degli estratti conto e depositi titoli di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario o che siano (o siano stati) a lui riferibili, in Italia e/o all'estero, dalla data del matrimonio a oggi;
- degli estratti conto delle proprie carte di credito e di quelle a lui comunque in uso, dalla data del matrimonio a oggi;
- di ogni documento relativo ai suoi rapporti di lavoro con le società Controparte_2
e Controparte_3
- della documentazione relativa alla polizza, stipulata in suo favore e nella sua qualità di Amministratore Unico della società che gli verrà corrisposta a titolo di Controparte_4 indennità di fine mandato alla cessazione – per scadenza o per revoca – del mandato o in caso di dimissioni;
- di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque a lui riferibile Con ogni più ampia riserva.” CONCLUSIONI PER L'APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
“…NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
1. confermare il regime di affidamento dei minori;
2. disporre il collocamento paritetico dei figli presso ciascun genitore e, in particolare, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate, dal lunedì alla domenica sera prima dell'ora di cena;
2 bis: un subordine disporre che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati (dal venerdì dall'uscita da scuola), oltre al lunedì e il martedì nelle settimane con il weekend di spettanza paterna e il mercoledì e il giovedì quando il fine settimana è di spettanza materna;
3. disporre che il padre contribuisca direttamente al mantenimento dei figli nei tempi di propria spettanza, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo;
pagina 2 di 10
4. con vittoria delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA Rigettare le istanze istruttorie avversarie
1. ammettere le prove per testi dedotte nelle memorie ex art. 183 co. 6, n. 2 e 3 cpc depositate dal Signor in primo grado, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte con i testi ivi CP_1 indicati;
2. disporre la riapertura della CTU al fine di verificare la possibilità di ampliare il calendario di visite padre/figli;
3. con ogni più ampia riserva di meglio formulare e/o precisare ulteriori domande di merito e istruttorie.”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
“Rilevato che dagli atti del citato provvedimento si evince che la motivazione del provvedimento impugnato appare congrua e approfondita sia in ordine all'affidamento dei minori, e alla regolamentazione del rapporto con il padre, sia relativamente alla valutazione del contributo al mantenimento della prole da parte del sig. chiede il rigetto del reclamo e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza”. FATTO E DIRITTO 1. e contraevano matrimonio in data 15 settembre 2007 e dalla loro Parte_1 CP_1 Per unione nascevano i figli (il 25 maggio 2010) ed (il 30 ottobre 2012). Per_1
2. Con la sentenza n. 977/2024 emessa in data 12.7.2024 e pubblicata il 10.9.2024 a definizione del giudizio di separazione dei coniugi, introdotto con ricorso depositato in data 4.11.2021 da
il Tribunale di Como così disponeva: “…dato atto della pronuncia di separazione Parte_1 emessa in data 23.12.2022 con sentenza non definitiva n. 1327/2022, pubblicata il 27.12.2022, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
Per
2. AFFIDA i figli minori (nata il [...]) ed (nato il [...]) in via condivisa a Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario meglio indicato in parte motiva, risultante dalla C.T.U. disposta in corso di causa, da intendersi qui integralmente trascritto;
4. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Cantù, via General Antonio Cantore n. 16, a Parte_1
[...]
5. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio) - somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat - oltre al 70% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
6. PONE definitivamente le spese della CTU a carico di ciascuna parte nella misura del 50%; pagina 3 di 10 7. COMPENSATE le spese di lite per un terzo, CONDANNA al pagamento, CP_1 in favore di dei residui due terzi di spese processuali, ossia al versamento alla Parte_1 ricorrente dell'importo di € 5077,33, oltre il 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.”. Il Tribunale riteneva di far proprie le conclusioni della CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare svolta nel corso del giudizio e disporre, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultima (permanendo a carico di entrambi i coniugi il pagamento del mutuo), disponendo che le frequentazioni padre-figli si svolgessero secondo il calendario suggerito dal CTU ("Settimana 1 (fine settimana con il padre):
- lunedì: dall'uscita da scuola, pernotto a casa del padre, che si occuperà dell'accompagnamento a scuola dei figli il martedì mattina;
- fine settimana: da sabato ore 10/10,30 a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola dei figli. Settimana 2 (fine settimana con la madre):
- lunedì: dall'uscita da scuola, pernotto a casa del padre che si occuperà di accompagnare i figli a scuola il martedì mattina;
- martedì: dall'uscita da scuola, pernotto a casa del padre, che accompagnerà i figli a scuola il mercoledì. Ponti e Festività: i giorni di ponte seguiranno l'organizzazione settimanale prevista da normale regolamentazione. Il passaggio dei figli avverrà al mattino e non all'orario di uscita da scuola. Per Vacanze natalizie: si suggerisce che ed possano trascorrere una settimana con ognuno Per_1 dei genitori nelle vacanze di Natale (alternativamente di anno in anno, la settimana di Natale e quella di Capodanno), avendo cura che comunque possano trascorrere la Vigilia di Natale o di Santo Stefano con un genitore e il 25 dicembre con l'altro. Per l'anno in corso, la settimana di Natale sarà di competenza della madre (Vigilia di Natale o Santo Stefano con il padre). Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua:
- Il genitore che ha trascorso il giorno di Natale con i figli, trascorrerà la giornata di Pasquetta.
- Il genitore che non ha trascorso la Vigilia di Natale, trascorrerà il giorno di Pasqua. Per quanto riguarda le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere tre settimane di ferie con i figli (di cui due consecutive); i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porteranno con sé i figli in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà tenere con sé i figli in occasione della Festa del Papà e del compleanno del padre e la madre in occasione della festa della mamma e del compleanno, indipendentemente dalla regolamentazione.). Quanto al contributo dovuto dal padre al mantenimento dei figli, il Tribunale rilevava preliminarmente che, con provvedimento emesso in data 26.1.2024, erano state confermate le statuizioni economiche disposte con l'ordinanza presidenziale del 13.8.2022 (€.800,00 per entrambi i figli, oltre al 70% delle spese straordinarie e al 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale). Evidenziava, poi, che nel corso del giudizio il si era progressivamente depauperato di tutti i CP_1 suoi averi, ma che comunque disponesse di adeguata capacità lavorativa generica e specifica e pagina 4 di 10 avesse il dovere di attivarsi per reperire un'attività lavorativa a tempo pieno adeguatamente retribuita, consentendo a moglie e figli di mantenere, per quanto possibile, un tenore di vita prossimo a quello avuto in costanza di matrimonio;
pertanto, il Collegio ribadiva la congruità dell'importo stabilito fin dall'inizio della causa in favore dei minori e, rilevata l'insussistenza di significative variazioni delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti rispetto all'analisi svolta all' epoca dell'emissione dei provvedimenti presidenziali, confermava a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile pari a €.800,00 (€.400,00 a figlio) a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie. Quanto alle spese di lite, il Tribunale compensava le spese nella misura di un terzo, attesa la natura necessaria del procedimento, condannando - soccombente in punto addebito della CP_1 separazione - a pagare alla ricorrente i residui due terzi di spese di lite dalla medesima sopportate. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 7.3.2025 censurandone il Parte_1 capo 5), relativo al contributo al mantenimento dei figli dovuto dal padre, e il capo 7), relativo alla suddivisione tra le parti delle spese di lite, per i seguenti motivi: A) in punto di contributo paterno al mantenimento dei minori: errata ricostruzione della situazione economica del signor mancata considerazione della diminuzione dei tempi CP_1 paterni e violazione dell'art. 337-ter c.c., l'appellante censura la decisione impugnata sul rilievo che il Tribunale, pur avendo evidenziato sin dalla fase presidenziale e poi ribadito in sentenza alcune perplessità in ordine alla ricostruzione della situazione economico-reddituale del sig. e una condotta processuale poco chiara e trasparente dello stesso, ha considerato per la CP_1 determinazione del contributo paterno solo i redditi da lui dichiarati, non corrispondenti ai redditi effettivi (l'appellante rileva, per esempio, che il Tribunale ha considerato solo la CU2023 rilasciata all'appellato dalla poiché non è stata prodotta quella rilasciata Controparte_2 dalla . L'appellante già nel corso del giudizio di primo grado Controparte_3 deduceva, infatti, che il sig. stesse progressivamente e strumentalmente modificando la CP_1 propria situazione patrimoniale e reddituale: cedendo alla madre casalinga le proprie quote della società riducendo il proprio orario di lavoro da full time a part- Controparte_3 time; vedendosi prima ridurre il proprio compenso da Amministratore Unico della
[...]
e poi dimettendosi dalla stessa carica, il tutto senza alcun valido motivo e senza Controparte_3 impegnarsi nella ricerca di una diversa posizione lavorativa. A parere dell'appellante, peraltro, l'inverosimiglianza della situazione dedotta dal emergerebbe proprio dalla documentazione CP_1 prodotta, avendo lo stesso riferito di sostenere spese mensili pari a circa €.2.295,00/€.2.380,00 (senza contare le spese straordinarie dei minori, i costi per il vitto e l'abbigliamento dell'appellato e per il mantenimento del suo alto tenore di vita), rendendo evidente la presenza di disponibilità economiche diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate al Tribunale. Pertanto, a parere dell'appellante l'importo stabilito nella sentenza impugnata non sarebbe adeguato rispetto alla reale capacità economica del sig. CP_1
Rileva, inoltre, l'appellante che detta decisione, confermando l'importo statuito con l'ordinanza presidenziale, non tiene conto della riduzione dei tempi di frequentazione stabiliti nella sentenza impugnata rispetto al regime fissato con l'ordinanza presidenziale (12 giorni al mese prima, ridotti a 10 giorni al mese;
così statuendo l'ordinanza del 13.8.2022 “Il padre vedrà i minori a fine pagina 5 di 10 settimana alternati dalle 19.30 del venerdì al martedì mattina in cui porterà i figli a scuola (o dalla madre in periodo estivo) mentre la settimana il cui weekend non sarà di sua competenza li terrà il lunedì e il mercoledì con pernotto;
per le vacanze natalizie i genitori terranno con loro i figli minori per pari periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni;
le vacanze pasquali saranno trascorse per metà con l'uno e con l'altro genitore avendo cura di alternare i periodi di anno in anno;
per le vacanze estive i minori trascorreranno col padre almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo individuato entro il 31 maggio di ogni anno;
i
“ponti” saranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza e da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti e, in caso di disaccordo, per gli anni pari la scelta spetterà al padre, per quelli dispari alla madre”). Né la decisione terrebbe conto delle attuali esigenze dei figli (che hanno quattro anni in più), del tenore di vita dagli stessi goduto prima della separazione dei genitori e delle risorse economiche di ciascun genitore, in particolare del sig.
il quale ha sempre potuto contare sull'aiuto economico della propria famiglia d'origine. CP_1
Da ultimo, secondo l'appellante, stante l'evidente occultamento da parte del di redditi e
CP_1 patrimonio personale, il Tribunale nell'esercizio dei propri poteri istruttori avrebbe dovuto richiedere un accertamento della situazione economica da parte della Polizia Tributaria. B) In punto di suddivisione delle spese di lite: mancata considerazione (e menzione) delle istanze ex art. 709 u.c. c.p.c. avanzate dal e tutte rigettate e conseguente errata valutazione dei
CP_1 fatti alla base della decisione sul punto: l'appellante lamenta che il Tribunale, statuendo sulle spese di lite, avrebbe dovuto condannare il sig. alla refusione delle spese di lite connesse
CP_1 alle due istanze dallo stesso presentate per la modifica del provvedimento presidenziale (la prima trattata nel procedimento principale, la seconda nel subprocedimento R.G. 4304/2021 – 1), entrambe rigettate.
4. Con comparsa depositata in data 16.5.2025 si è costituito in giudizio ,
CP_1 contestando la ricostruzione dell'appellante e ribadendo che le scelte della società
[...] sono state assunte per ragioni indipendenti dal giudizio di separazione;
parte Controparte_5 appellata deduce, inoltre che la sig.ra fonda le proprie domande su un'indebita confusione tra Pt_1 il patrimonio dell'appellato e quello della di lui famiglia, asserendo, senza provare, mosse strategiche del per ridurre le proprie entrate in vista della separazione ed entrate non CP_1 dichiarate, senza neppure elencare eventuali voci di spesa che renderebbero l'attuale contributo paterno inadeguato rispetto alle esigenze di mantenimento dei figli. Gli unici patrimoni ai quali l' A.G. deve far riferimento per determinare la misura di contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli sono quelli personali del sig. e della sig.ra la quale guadagna CP_1 Pt_1 circa €.1.500,00/€.1.800,00 al mese e percepisce mensilmente il contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre a godere di €.170,00 di buoni pasto netti. Alla luce di tali argomentazioni, l'appellato, chiede il rigetto dell'appello in via incidentale l'ampliamento del tempo di visita con i figli e di poter contribuire direttamente al mantenimento di questi ultimi nei tempi di sua spettanza. Con riferimento al richiesto ampliamento dei temi di visita dei figli, l'appellato ribadisce la propria disponibilità a tenere con sé i figli per tempi maggiori, sottolineando che: spesso i bambini nelle settimane di competenza materna quando la madre lavora sono affidati alle cure del nonno;
gli stessi minori richiedono al padre di trascorrere più tempo insieme;
la CTU pagina 6 di 10 non ha escluso tale possibilità; il sta lavorando su se stesso in funzione della sua CP_1 genitorialità. Tale ampliamento garantirebbe maggiore stabilità ai minori con ciascun genitore e la riduzione degli spostamenti dei minori stessi. Sempre in via incidentale l'appellato chiede, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio siano integralmente poste a carico della sig.ra Pt_1
5. Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 13.6.2025 si Parte_1
è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate, contestando integralmente il contenuto della comparsa di costituzione del sig. e CP_1 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale ex art. 345 c.p.c., nonché la decadenza del dalla possibilità di proporlo ex art.343 c.p.c.; e comunque nel merito CP_1 rigettare le domande formulate dal nella propria comparsa di costituzione. CP_1
L'appellante evidenzia infatti, in primo luogo, che il non avrebbe rispettato i termini CP_1 previsti a pena di decadenza per la proposizione dell'appello incidentale, non essendo ravvisabili nella comparsa di costituzione dello stesso gli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello (e, quindi, dell'appello incidentale); in ogni caso le conclusioni formulate dal in appello, difformi da quelle precisate avanti al Giudice di primo grado, CP_1 sarebbero inammissibili, sia per l'assenza di appello incidentale ( in quanto inammissibile) sia perché qualificabili come domande nuove. L'appellante ha inoltre ribadito l'erroneità e la mancanza di prove della ricostruzione offerta del nonché dell'affermazione dello stesso secondo cui la CTU avrebbe suggerito un CP_1 ampliamento delle visite padre-minori, avendo invece la CTU rilevato l'opportunità di un collocamento prevalente presso la madre.
6. Con note di trattazione scritta depositate nella medesima data, ha ribadito le CP_1 argomentazioni già esposte nella comparsa di costituzione ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
7. All'odierna udienza, tenutasi con modalità cartolare come da decreto presidenziale del 14.3.2025, la Corte, preso atto delle conclusioni delle parti e del parere del P.G. che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
**** Reputa la Corte che l'appello proposto possa trovare parziale accoglimento, nei termini di seguito illustrati, mentre l'appello incidentale debba essere rigettato. Con riferimento alle statuizioni economiche, non possono che condividersi le perplessità del Giudice di prime cure inerenti alla ricostruzione della situazione economica-reddituale dell'odierno appellato. Dall'epoca dei provvedimenti presidenziali in poi il ha progressivamente dismesso alcuni CP_1 significativi impegni lavorativi e le proprie partecipazioni societarie, riducendo conseguentemente il proprio reddito, senza fornire spiegazioni convincenti rispetto a tale riduzione dell'impegno lavorativo trattandosi di persona ancora in età giovanile, senza patologie invalidanti (dalla CTU svolta in prima grado risulta che l'infezione da HIV è stata efficacemente curata ed attualmente la terapia prescritta consente una vita del tutto normale). E' uscito dalla società paterna cedendo le Controparte_2 proprie quote a terzi, e mantenendo un impegno lavorativo part-time, laddove in precedenza era a tempo pieno;
ha ceduto alla madre le quote precedentemente possedute della Controparte_3 pagina 7 di 10 non percependo più l'emolumento come amministratore (essendo la società attualmente amministrata da un collegio sindacale presieduto dal padre). Ciò ha comportato una consistente riduzione reddituale mensile (che è passata da circa €. 6.000,00 ad €. 2.000,00), riduzione, peraltro non provata nell'attualità non avendo l'appellato depositato la documentazione fiscale relativa all'anno 2023. Si osserva, inoltre, il reddito dichiarato è incompatibile con le obbligazioni a cui da tempo il fa CP_1 fronte, il che fa ragionevolmente ritenere che lo stesso possa contare su altre entrate, verosimilmente contributi dei genitori: la circostanza che questi ultimi, in sede di testimonianza in primo grado, abbiano negato di aver mai corrisposto somme al figlio in costanza di matrimonio ( al riguardo è bene ricordare che il CTU ha riportato che i genitori del supportano il figlio in relazione alle CP_1 lamentele relative alle sue difficoltà economiche, non esclude che ciò avvenga nell'attualità). Del resto, quand'anche si ritenesse attendibile la testimonianza dei genitori del il sopravvenuto CP_1 continuativo contributo da parte della famiglia d'origine, troverebbe adeguata giustificazione nella riduzione reddituale del figlio, e non vi è dubbio che di tale contribuzione si debba tener conto nella determinazione degli obblighi di mantenimento di un genitore (cfr. tra le molte Cass. civ. sez. IV -1 ord. n. 1129/2022 del 14.1.2022). A fronte di un asserito reddito di poco più di €. 2.000,00 (dalla dichiarazione dei redditi 2023 risulta un reddito mensile di €. 2.086,42), il ha avuto e continua ad avere i seguenti esborsi: €. 362,00 CP_1 mensili quale quota di sua spettanza del mutuo per l'abitazione familiare, €. 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli;
70% delle spese straordinarie per i figli (ad oggi di quindici e tredici anni); €. 800,00 a titolo di canore di locazione (asseritamente corrisposto ai genitori); spese di mantenimento dei figli nei giorni di loro permanenza presso di lui. Senza contare che gli ulteriori sborsi indicati dall'appellante - quali €. 350,00 mensili per IZ VI , ed €. 70,00 CP_6 circa per psicoterapia – non sono stati contestati dall'odierno appellato. Se dovesse far conto sul solo reddito dichiarato, si dovrebbe concludere che il reddito percepito – ormai dal 2022 – non sarebbe in alcun modo sufficiente (reddito 2.086,42 – esborsi 2.320,00) con conseguente necessità di ricorrere a prestiti, di cui però non ha fornito alcuna prova. A fronte di ciò non può che meravigliare l'ostinazione con la quale il anche nel corso di primo CP_1 grado ha insistito nelle domande di carattere economico con due istanze ex art. 709 c.p.c. (una depositata in data 9.12.2022, altra in data 21.9.2023) rigettate. Si aggiunga che come opportunamente osservato dal Giudice di prime cure il ha maturato CP_1 un'esperienza professionale di sicuro rilievo di tal che “ha il dovere di attivarsi per reperire un'attività a tempo pieno adeguatamente retribuita, corrispondente all'esperienza e alle capacità professionali maturate”, dovere di cui, purtroppo, non sembra aver preso consapevolezza laddove, in sede di CTU, rivendicando un collocamento paritario dei figli (con l'aggiunta di due giorni alla settimana) ha riportato di aver molto tempo a disposizione, essendo stato demansionato dal padre sin dal 2021 a
“impiegatuccio par time”, ma lamentandosi della sue scarse disponibilità economiche non ha espresso il desiderio “di modificare le sue condizioni professionali ritenendole adeguate” (cfr. pag. 27 dell'elaborato peritale). Passando al giudizio di comparazione dei redditi dei genitori, si osserva che parte appellante nel corso di entrambi i gradi di giudizio, ha assolto con puntualità il proprio onere probatorio depositando pagina 8 di 10 documentazione fiscale aggiornata dalla quale si evince che da ultimo (nell'anno 2023) la stessa ha percepito un reddito mensile di €. 1.777,17, importo che negli anni è rimasto pressoché costante. Alla luce delle considerazioni svolte in ordine alle reali capacità economiche del considerato CP_1 altresì che la sentenza impugnata ha ridotto (di due giorni) i tempi di permanenza dei figli con il padre, rispetto a quanto previsto nei provvedimenti presidenziali, nonché tenuto conto dell'attuale età dei figli ad oggi entrambi adolescenti, si reputa di accogliere parzialmente la domanda dell'appellante di aumento del contributo ordinario dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, rideterminando tale contributo in €. 650,00 per ciascun figlio. Le ragioni poste a fondamento della presente riforma portano a ritenere equo indicare la decorrenza della disposta rideterminazione dalla data di deposito del ricorso in appello. Tale statuizione, all'evidenza, presuppone che non si reputi accoglibile la domanda proposta dall'appellato in via incidentale di collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore e di contribuzione diretta nei periodi di permanenza dei figli presso di lui. I tempi di permanenza in essere sono già ampi e consentono senza dubbio il mantenimento di una relazione solida tra padre e figli. Quanto si legge nella CTU, esclude che vi siano i presupposti per un collocamento paritario. Si legge, infatti, che il non motiva le ragioni della richiesta di CP_1 aggiungere due giorni, se non richiamando suoi “diritti” “ senza riuscire a declinarli” in relazione alle esigenze dei figli e senza aver mai valutato un'ipotesi alternativa e cercato di considerare che la moglie
“ poteva aver maturato delle preoccupazione verso i figli alla luce della storia di coppia e degli eventi che si erano verificati” ( tradimenti, incontri con trans anche in contesti familiari quali la sua abitazione e gli ufficio aziendali). Non può poi sottacersi, poi, che il CTU ha concluso che le fragilità del incidono anche sulla CP_1 genitorialità e “interferiscono nel percorso evolutivo dei minori” (cfr. pag. 36 relazione peritale). Si legge, infatti, “egli tende a rimanere concentrato su di sé e a proteggersi da un introspezione che potrebbe essere per lui fonte di sofferenza, tendendo a interpretare i comportamenti e/o espressioni dei figli come espressioni della volontà materna con il rischio di non riconoscere la loro individualità”(cfr. pagg. 27 e 28). Emblematico è che il (cfr. CTU pagg. citate) chieda alla CP_1 moglie di accompagnare da lui i figli alla sera più tardi dell'ora stabilita nel venerdì di sua competenza perché occupato in un impegno di volontariato, impegno che, come tale, può svolgersi in altro giorno. Così come significativa è la circostanza che il non abbia ancora riflettuto seriamente su come CP_1 comunicare ai figli la sua sieropositività. Altrettanta rilevanza riveste l'osservazione del CTU che evidenzia come il padre tenda a delegare la cura dei figli alla famiglia d'origine “senza di fatto differenziare i ruoli (io-genitore/loro nonni) come se la gestione dei figli fosse un tutt'uno”. A fronte di una accertata piena adeguatezza genitoriale della che è in grado, nonostante le Pt_1 preoccupazioni, di preservare la figura paterna agli occhi dei figli, correttamente il Tribunale, aderendo alla prospettazione del CTU, ha disposto il collocamento prevalente dei figli con la madre, individuata quale genitore che allo stato presenta maggiori competenze genitoriali, garantendo comunque ampi tempi di frequentazione. Non rimane che esaminare la domanda dell'appellante della riforma del capo della sentenza impugnata relativa alle spese processuali. Si duole l'appellante che il Tribunale abbia compensato tra le parti un terzo delle spese processuali, condannando il alla rifusione delle spese processuali dalla stessa CP_1 pagina 9 di 10 sostenute limitatamente a due terzi (quantificati in €. 5.077,33), omettendo di considerare il rigetto di entrambe le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale depositate in corso di causa dal CP_1
Al riguardo deve osservarsi che, a prescindere dallo specifico motivo d'impugnazione, la riforma parziale della sentenza appellata con accoglimento parziale dell'appello, impone la rivalutazione delle statuizioni relative alle spese processuali alla luce dell'esito di entrambi i gradi di giudizio. Orbene, in proposito si reputa che il debba ritenersi parte sostanzialmente soccombente, in CP_1 entrambi i gradi di giudizio. In primo grado è risultato tale in relazione all'addebito della separazione, al collocamento paritario, all'assegnazione della casa familiare alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese extra-assegno per i figli;
gli sono astate altresì rigettate le istanze ex 709 c.p.c. di modifica dei provvedimenti presidenziali. Nel presente grado gli è stato integralmente rigettato l'appello incidentale, mentre l'appello proposto dalla è stato, se pure parzialmente, accolto. Pt_1
In ossequio al principio della soccombenza, il deve pertanto essere condannato alla rifusione CP_1 delle spese di lite sostenute dalla in entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo. Pt_1
Resta ferma la statuizione di primo grado relativa alle spese di CTU non essendo stata fatta oggetto di specifica doglianza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi n. 977/2024 del Tribunale di Como,
[...] emessa in data 12.7.2024 e pubblicata in data 10.9.2024 così provvede: in riforma parziale della pronuncia ridetermina il contributo dovuto da per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli in €. 650,00 per ciascun figlio con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellato; conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal in entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi €. 7.615,99 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge, e per il secondo grado in €. 3.966, 00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge;
condanna altresì al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 CP_1 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 se dovuto. Così deciso in Milano, 17.6.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Milano
Sezione V Civile
La Corte composta dai magistrati Paola Tanara Presidente rel. Valentina Paletto Consigliere Anna Ferrari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato promossa da: (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(CO) in Via Antonio Cantore n. 16, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro – giusta procura in atti - dagli avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni, presso il cui studio, sito in Milano Viale Bianca Maria n. 33, è elettivamente domiciliata APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE contro
(C.F.: ), nato Cantù (CO) il 30.9.1983 e ivi residente in [...] rappresentato e difeso - giusta procura agli atti - dall'Avv. Marzia Coppola, ed elettivamente domiciliato a Milano in via Kramer n.22 APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del P.G. in persona della dott.ssa Simonetta Bellaviti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 977/2024 del Tribunale di Como, emessa in data 12.7.2024 e pubblicata in data 10.9.2024 a definizione del procedimento di separazione personale dei coniugi r.g.n. 4304/2021.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE/ APPELLATA INCIDENTALE
“…NEL MERITO a parziale riforma della sentenza n. 977/2024 (R.G. n. 4304/2021) del Tribunale di Como, pubblicata il 10 settembre 2024, non notificata respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
pagina 1 di 10
1. porre a carico del padre, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio di separazione (novembre 2021), l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile non inferiore a € 2.000,00 (vale a dire € 1.000,00 a figlio), da versarsi a mezzo di bonifico bancario a valuta fissa e rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita, oltre al 100% delle spese straordinarie e di quelle della mensa scolastica, nel rispetto delle Linee Guida del Tribunale di Como;
2. condannare il Signor in toto al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, CP_1 nonché alla refusione delle spese processuali del presente giudizio di secondo grado;
IN VIA ISTRUTTORIA
3. ammettere le prove per testi dedotte nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 e 3 c.p.c. depositate dalla Signora in primo grado, da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte, con i testi ivi Pt_1 indicati;
4. ordinare all'appellato, ex art. 210 c.p.c., di depositare in giudizio copia:
- delle proprie dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni (complete della documentazione attestante l'invio telematico della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate);
- degli estratti conto e depositi titoli di cui sia (o sia stato) intestatario, cointestatario o che siano (o siano stati) a lui riferibili, in Italia e/o all'estero, dalla data del matrimonio a oggi;
- degli estratti conto delle proprie carte di credito e di quelle a lui comunque in uso, dalla data del matrimonio a oggi;
- di ogni documento relativo ai suoi rapporti di lavoro con le società Controparte_2
e Controparte_3
- della documentazione relativa alla polizza, stipulata in suo favore e nella sua qualità di Amministratore Unico della società che gli verrà corrisposta a titolo di Controparte_4 indennità di fine mandato alla cessazione – per scadenza o per revoca – del mandato o in caso di dimissioni;
- di ogni altro documento bancario, fiscale e societario relativo alla propria situazione economica, patrimoniale e reddituale, comunque a lui riferibile Con ogni più ampia riserva.” CONCLUSIONI PER L'APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
“…NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
1. confermare il regime di affidamento dei minori;
2. disporre il collocamento paritetico dei figli presso ciascun genitore e, in particolare, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a settimane alternate, dal lunedì alla domenica sera prima dell'ora di cena;
2 bis: un subordine disporre che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati (dal venerdì dall'uscita da scuola), oltre al lunedì e il martedì nelle settimane con il weekend di spettanza paterna e il mercoledì e il giovedì quando il fine settimana è di spettanza materna;
3. disporre che il padre contribuisca direttamente al mantenimento dei figli nei tempi di propria spettanza, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo;
pagina 2 di 10
4. con vittoria delle spese di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA Rigettare le istanze istruttorie avversarie
1. ammettere le prove per testi dedotte nelle memorie ex art. 183 co. 6, n. 2 e 3 cpc depositate dal Signor in primo grado, da intendersi qui di seguito integralmente trascritte con i testi ivi CP_1 indicati;
2. disporre la riapertura della CTU al fine di verificare la possibilità di ampliare il calendario di visite padre/figli;
3. con ogni più ampia riserva di meglio formulare e/o precisare ulteriori domande di merito e istruttorie.”
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
“Rilevato che dagli atti del citato provvedimento si evince che la motivazione del provvedimento impugnato appare congrua e approfondita sia in ordine all'affidamento dei minori, e alla regolamentazione del rapporto con il padre, sia relativamente alla valutazione del contributo al mantenimento della prole da parte del sig. chiede il rigetto del reclamo e la conferma CP_1 dell'impugnata sentenza”. FATTO E DIRITTO 1. e contraevano matrimonio in data 15 settembre 2007 e dalla loro Parte_1 CP_1 Per unione nascevano i figli (il 25 maggio 2010) ed (il 30 ottobre 2012). Per_1
2. Con la sentenza n. 977/2024 emessa in data 12.7.2024 e pubblicata il 10.9.2024 a definizione del giudizio di separazione dei coniugi, introdotto con ricorso depositato in data 4.11.2021 da
il Tribunale di Como così disponeva: “…dato atto della pronuncia di separazione Parte_1 emessa in data 23.12.2022 con sentenza non definitiva n. 1327/2022, pubblicata il 27.12.2022, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. DICHIARA la separazione addebitabile al marito;
Per
2. AFFIDA i figli minori (nata il [...]) ed (nato il [...]) in via condivisa a Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il calendario meglio indicato in parte motiva, risultante dalla C.T.U. disposta in corso di causa, da intendersi qui integralmente trascritto;
4. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Cantù, via General Antonio Cantore n. 16, a Parte_1
[...]
5. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 a figlio) - somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat - oltre al 70% delle spese straordinarie con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
6. PONE definitivamente le spese della CTU a carico di ciascuna parte nella misura del 50%; pagina 3 di 10 7. COMPENSATE le spese di lite per un terzo, CONDANNA al pagamento, CP_1 in favore di dei residui due terzi di spese processuali, ossia al versamento alla Parte_1 ricorrente dell'importo di € 5077,33, oltre il 15% per rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.”. Il Tribunale riteneva di far proprie le conclusioni della CTU psicodiagnostica sul nucleo familiare svolta nel corso del giudizio e disporre, pertanto, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale a quest'ultima (permanendo a carico di entrambi i coniugi il pagamento del mutuo), disponendo che le frequentazioni padre-figli si svolgessero secondo il calendario suggerito dal CTU ("Settimana 1 (fine settimana con il padre):
- lunedì: dall'uscita da scuola, pernotto a casa del padre, che si occuperà dell'accompagnamento a scuola dei figli il martedì mattina;
- fine settimana: da sabato ore 10/10,30 a lunedì mattina, con accompagnamento a scuola dei figli. Settimana 2 (fine settimana con la madre):
- lunedì: dall'uscita da scuola, pernotto a casa del padre che si occuperà di accompagnare i figli a scuola il martedì mattina;
- martedì: dall'uscita da scuola, pernotto a casa del padre, che accompagnerà i figli a scuola il mercoledì. Ponti e Festività: i giorni di ponte seguiranno l'organizzazione settimanale prevista da normale regolamentazione. Il passaggio dei figli avverrà al mattino e non all'orario di uscita da scuola. Per Vacanze natalizie: si suggerisce che ed possano trascorrere una settimana con ognuno Per_1 dei genitori nelle vacanze di Natale (alternativamente di anno in anno, la settimana di Natale e quella di Capodanno), avendo cura che comunque possano trascorrere la Vigilia di Natale o di Santo Stefano con un genitore e il 25 dicembre con l'altro. Per l'anno in corso, la settimana di Natale sarà di competenza della madre (Vigilia di Natale o Santo Stefano con il padre). Per quanto riguarda le vacanze di Pasqua:
- Il genitore che ha trascorso il giorno di Natale con i figli, trascorrerà la giornata di Pasquetta.
- Il genitore che non ha trascorso la Vigilia di Natale, trascorrerà il giorno di Pasqua. Per quanto riguarda le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere tre settimane di ferie con i figli (di cui due consecutive); i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porteranno con sé i figli in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. Il padre potrà tenere con sé i figli in occasione della Festa del Papà e del compleanno del padre e la madre in occasione della festa della mamma e del compleanno, indipendentemente dalla regolamentazione.). Quanto al contributo dovuto dal padre al mantenimento dei figli, il Tribunale rilevava preliminarmente che, con provvedimento emesso in data 26.1.2024, erano state confermate le statuizioni economiche disposte con l'ordinanza presidenziale del 13.8.2022 (€.800,00 per entrambi i figli, oltre al 70% delle spese straordinarie e al 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale). Evidenziava, poi, che nel corso del giudizio il si era progressivamente depauperato di tutti i CP_1 suoi averi, ma che comunque disponesse di adeguata capacità lavorativa generica e specifica e pagina 4 di 10 avesse il dovere di attivarsi per reperire un'attività lavorativa a tempo pieno adeguatamente retribuita, consentendo a moglie e figli di mantenere, per quanto possibile, un tenore di vita prossimo a quello avuto in costanza di matrimonio;
pertanto, il Collegio ribadiva la congruità dell'importo stabilito fin dall'inizio della causa in favore dei minori e, rilevata l'insussistenza di significative variazioni delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti rispetto all'analisi svolta all' epoca dell'emissione dei provvedimenti presidenziali, confermava a carico del padre l'obbligo di versare alla madre un contributo mensile pari a €.800,00 (€.400,00 a figlio) a titolo di mantenimento indiretto della prole, oltre al 70% delle spese straordinarie. Quanto alle spese di lite, il Tribunale compensava le spese nella misura di un terzo, attesa la natura necessaria del procedimento, condannando - soccombente in punto addebito della CP_1 separazione - a pagare alla ricorrente i residui due terzi di spese di lite dalla medesima sopportate. 3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello in data 7.3.2025 censurandone il Parte_1 capo 5), relativo al contributo al mantenimento dei figli dovuto dal padre, e il capo 7), relativo alla suddivisione tra le parti delle spese di lite, per i seguenti motivi: A) in punto di contributo paterno al mantenimento dei minori: errata ricostruzione della situazione economica del signor mancata considerazione della diminuzione dei tempi CP_1 paterni e violazione dell'art. 337-ter c.c., l'appellante censura la decisione impugnata sul rilievo che il Tribunale, pur avendo evidenziato sin dalla fase presidenziale e poi ribadito in sentenza alcune perplessità in ordine alla ricostruzione della situazione economico-reddituale del sig. e una condotta processuale poco chiara e trasparente dello stesso, ha considerato per la CP_1 determinazione del contributo paterno solo i redditi da lui dichiarati, non corrispondenti ai redditi effettivi (l'appellante rileva, per esempio, che il Tribunale ha considerato solo la CU2023 rilasciata all'appellato dalla poiché non è stata prodotta quella rilasciata Controparte_2 dalla . L'appellante già nel corso del giudizio di primo grado Controparte_3 deduceva, infatti, che il sig. stesse progressivamente e strumentalmente modificando la CP_1 propria situazione patrimoniale e reddituale: cedendo alla madre casalinga le proprie quote della società riducendo il proprio orario di lavoro da full time a part- Controparte_3 time; vedendosi prima ridurre il proprio compenso da Amministratore Unico della
[...]
e poi dimettendosi dalla stessa carica, il tutto senza alcun valido motivo e senza Controparte_3 impegnarsi nella ricerca di una diversa posizione lavorativa. A parere dell'appellante, peraltro, l'inverosimiglianza della situazione dedotta dal emergerebbe proprio dalla documentazione CP_1 prodotta, avendo lo stesso riferito di sostenere spese mensili pari a circa €.2.295,00/€.2.380,00 (senza contare le spese straordinarie dei minori, i costi per il vitto e l'abbigliamento dell'appellato e per il mantenimento del suo alto tenore di vita), rendendo evidente la presenza di disponibilità economiche diverse e ulteriori rispetto a quelle indicate al Tribunale. Pertanto, a parere dell'appellante l'importo stabilito nella sentenza impugnata non sarebbe adeguato rispetto alla reale capacità economica del sig. CP_1
Rileva, inoltre, l'appellante che detta decisione, confermando l'importo statuito con l'ordinanza presidenziale, non tiene conto della riduzione dei tempi di frequentazione stabiliti nella sentenza impugnata rispetto al regime fissato con l'ordinanza presidenziale (12 giorni al mese prima, ridotti a 10 giorni al mese;
così statuendo l'ordinanza del 13.8.2022 “Il padre vedrà i minori a fine pagina 5 di 10 settimana alternati dalle 19.30 del venerdì al martedì mattina in cui porterà i figli a scuola (o dalla madre in periodo estivo) mentre la settimana il cui weekend non sarà di sua competenza li terrà il lunedì e il mercoledì con pernotto;
per le vacanze natalizie i genitori terranno con loro i figli minori per pari periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) ad anni alterni;
le vacanze pasquali saranno trascorse per metà con l'uno e con l'altro genitore avendo cura di alternare i periodi di anno in anno;
per le vacanze estive i minori trascorreranno col padre almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo individuato entro il 31 maggio di ogni anno;
i
“ponti” saranno suddivisi secondo il criterio dell'alternanza e da concordare entro il 31 ottobre di ogni anno;
il tutto salvo diversi e migliori accordi tra le parti e, in caso di disaccordo, per gli anni pari la scelta spetterà al padre, per quelli dispari alla madre”). Né la decisione terrebbe conto delle attuali esigenze dei figli (che hanno quattro anni in più), del tenore di vita dagli stessi goduto prima della separazione dei genitori e delle risorse economiche di ciascun genitore, in particolare del sig.
il quale ha sempre potuto contare sull'aiuto economico della propria famiglia d'origine. CP_1
Da ultimo, secondo l'appellante, stante l'evidente occultamento da parte del di redditi e
CP_1 patrimonio personale, il Tribunale nell'esercizio dei propri poteri istruttori avrebbe dovuto richiedere un accertamento della situazione economica da parte della Polizia Tributaria. B) In punto di suddivisione delle spese di lite: mancata considerazione (e menzione) delle istanze ex art. 709 u.c. c.p.c. avanzate dal e tutte rigettate e conseguente errata valutazione dei
CP_1 fatti alla base della decisione sul punto: l'appellante lamenta che il Tribunale, statuendo sulle spese di lite, avrebbe dovuto condannare il sig. alla refusione delle spese di lite connesse
CP_1 alle due istanze dallo stesso presentate per la modifica del provvedimento presidenziale (la prima trattata nel procedimento principale, la seconda nel subprocedimento R.G. 4304/2021 – 1), entrambe rigettate.
4. Con comparsa depositata in data 16.5.2025 si è costituito in giudizio ,
CP_1 contestando la ricostruzione dell'appellante e ribadendo che le scelte della società
[...] sono state assunte per ragioni indipendenti dal giudizio di separazione;
parte Controparte_5 appellata deduce, inoltre che la sig.ra fonda le proprie domande su un'indebita confusione tra Pt_1 il patrimonio dell'appellato e quello della di lui famiglia, asserendo, senza provare, mosse strategiche del per ridurre le proprie entrate in vista della separazione ed entrate non CP_1 dichiarate, senza neppure elencare eventuali voci di spesa che renderebbero l'attuale contributo paterno inadeguato rispetto alle esigenze di mantenimento dei figli. Gli unici patrimoni ai quali l' A.G. deve far riferimento per determinare la misura di contribuzione di ciascun genitore al mantenimento dei figli sono quelli personali del sig. e della sig.ra la quale guadagna CP_1 Pt_1 circa €.1.500,00/€.1.800,00 al mese e percepisce mensilmente il contributo paterno al mantenimento dei figli, oltre a godere di €.170,00 di buoni pasto netti. Alla luce di tali argomentazioni, l'appellato, chiede il rigetto dell'appello in via incidentale l'ampliamento del tempo di visita con i figli e di poter contribuire direttamente al mantenimento di questi ultimi nei tempi di sua spettanza. Con riferimento al richiesto ampliamento dei temi di visita dei figli, l'appellato ribadisce la propria disponibilità a tenere con sé i figli per tempi maggiori, sottolineando che: spesso i bambini nelle settimane di competenza materna quando la madre lavora sono affidati alle cure del nonno;
gli stessi minori richiedono al padre di trascorrere più tempo insieme;
la CTU pagina 6 di 10 non ha escluso tale possibilità; il sta lavorando su se stesso in funzione della sua CP_1 genitorialità. Tale ampliamento garantirebbe maggiore stabilità ai minori con ciascun genitore e la riduzione degli spostamenti dei minori stessi. Sempre in via incidentale l'appellato chiede, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio siano integralmente poste a carico della sig.ra Pt_1
5. Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in data 13.6.2025 si Parte_1
è riportata ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già formulate, contestando integralmente il contenuto della comparsa di costituzione del sig. e CP_1 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale ex art. 345 c.p.c., nonché la decadenza del dalla possibilità di proporlo ex art.343 c.p.c.; e comunque nel merito CP_1 rigettare le domande formulate dal nella propria comparsa di costituzione. CP_1
L'appellante evidenzia infatti, in primo luogo, che il non avrebbe rispettato i termini CP_1 previsti a pena di decadenza per la proposizione dell'appello incidentale, non essendo ravvisabili nella comparsa di costituzione dello stesso gli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello (e, quindi, dell'appello incidentale); in ogni caso le conclusioni formulate dal in appello, difformi da quelle precisate avanti al Giudice di primo grado, CP_1 sarebbero inammissibili, sia per l'assenza di appello incidentale ( in quanto inammissibile) sia perché qualificabili come domande nuove. L'appellante ha inoltre ribadito l'erroneità e la mancanza di prove della ricostruzione offerta del nonché dell'affermazione dello stesso secondo cui la CTU avrebbe suggerito un CP_1 ampliamento delle visite padre-minori, avendo invece la CTU rilevato l'opportunità di un collocamento prevalente presso la madre.
6. Con note di trattazione scritta depositate nella medesima data, ha ribadito le CP_1 argomentazioni già esposte nella comparsa di costituzione ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
7. All'odierna udienza, tenutasi con modalità cartolare come da decreto presidenziale del 14.3.2025, la Corte, preso atto delle conclusioni delle parti e del parere del P.G. che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, ha trattenuto la causa in decisione.
**** Reputa la Corte che l'appello proposto possa trovare parziale accoglimento, nei termini di seguito illustrati, mentre l'appello incidentale debba essere rigettato. Con riferimento alle statuizioni economiche, non possono che condividersi le perplessità del Giudice di prime cure inerenti alla ricostruzione della situazione economica-reddituale dell'odierno appellato. Dall'epoca dei provvedimenti presidenziali in poi il ha progressivamente dismesso alcuni CP_1 significativi impegni lavorativi e le proprie partecipazioni societarie, riducendo conseguentemente il proprio reddito, senza fornire spiegazioni convincenti rispetto a tale riduzione dell'impegno lavorativo trattandosi di persona ancora in età giovanile, senza patologie invalidanti (dalla CTU svolta in prima grado risulta che l'infezione da HIV è stata efficacemente curata ed attualmente la terapia prescritta consente una vita del tutto normale). E' uscito dalla società paterna cedendo le Controparte_2 proprie quote a terzi, e mantenendo un impegno lavorativo part-time, laddove in precedenza era a tempo pieno;
ha ceduto alla madre le quote precedentemente possedute della Controparte_3 pagina 7 di 10 non percependo più l'emolumento come amministratore (essendo la società attualmente amministrata da un collegio sindacale presieduto dal padre). Ciò ha comportato una consistente riduzione reddituale mensile (che è passata da circa €. 6.000,00 ad €. 2.000,00), riduzione, peraltro non provata nell'attualità non avendo l'appellato depositato la documentazione fiscale relativa all'anno 2023. Si osserva, inoltre, il reddito dichiarato è incompatibile con le obbligazioni a cui da tempo il fa CP_1 fronte, il che fa ragionevolmente ritenere che lo stesso possa contare su altre entrate, verosimilmente contributi dei genitori: la circostanza che questi ultimi, in sede di testimonianza in primo grado, abbiano negato di aver mai corrisposto somme al figlio in costanza di matrimonio ( al riguardo è bene ricordare che il CTU ha riportato che i genitori del supportano il figlio in relazione alle CP_1 lamentele relative alle sue difficoltà economiche, non esclude che ciò avvenga nell'attualità). Del resto, quand'anche si ritenesse attendibile la testimonianza dei genitori del il sopravvenuto CP_1 continuativo contributo da parte della famiglia d'origine, troverebbe adeguata giustificazione nella riduzione reddituale del figlio, e non vi è dubbio che di tale contribuzione si debba tener conto nella determinazione degli obblighi di mantenimento di un genitore (cfr. tra le molte Cass. civ. sez. IV -1 ord. n. 1129/2022 del 14.1.2022). A fronte di un asserito reddito di poco più di €. 2.000,00 (dalla dichiarazione dei redditi 2023 risulta un reddito mensile di €. 2.086,42), il ha avuto e continua ad avere i seguenti esborsi: €. 362,00 CP_1 mensili quale quota di sua spettanza del mutuo per l'abitazione familiare, €. 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli;
70% delle spese straordinarie per i figli (ad oggi di quindici e tredici anni); €. 800,00 a titolo di canore di locazione (asseritamente corrisposto ai genitori); spese di mantenimento dei figli nei giorni di loro permanenza presso di lui. Senza contare che gli ulteriori sborsi indicati dall'appellante - quali €. 350,00 mensili per IZ VI , ed €. 70,00 CP_6 circa per psicoterapia – non sono stati contestati dall'odierno appellato. Se dovesse far conto sul solo reddito dichiarato, si dovrebbe concludere che il reddito percepito – ormai dal 2022 – non sarebbe in alcun modo sufficiente (reddito 2.086,42 – esborsi 2.320,00) con conseguente necessità di ricorrere a prestiti, di cui però non ha fornito alcuna prova. A fronte di ciò non può che meravigliare l'ostinazione con la quale il anche nel corso di primo CP_1 grado ha insistito nelle domande di carattere economico con due istanze ex art. 709 c.p.c. (una depositata in data 9.12.2022, altra in data 21.9.2023) rigettate. Si aggiunga che come opportunamente osservato dal Giudice di prime cure il ha maturato CP_1 un'esperienza professionale di sicuro rilievo di tal che “ha il dovere di attivarsi per reperire un'attività a tempo pieno adeguatamente retribuita, corrispondente all'esperienza e alle capacità professionali maturate”, dovere di cui, purtroppo, non sembra aver preso consapevolezza laddove, in sede di CTU, rivendicando un collocamento paritario dei figli (con l'aggiunta di due giorni alla settimana) ha riportato di aver molto tempo a disposizione, essendo stato demansionato dal padre sin dal 2021 a
“impiegatuccio par time”, ma lamentandosi della sue scarse disponibilità economiche non ha espresso il desiderio “di modificare le sue condizioni professionali ritenendole adeguate” (cfr. pag. 27 dell'elaborato peritale). Passando al giudizio di comparazione dei redditi dei genitori, si osserva che parte appellante nel corso di entrambi i gradi di giudizio, ha assolto con puntualità il proprio onere probatorio depositando pagina 8 di 10 documentazione fiscale aggiornata dalla quale si evince che da ultimo (nell'anno 2023) la stessa ha percepito un reddito mensile di €. 1.777,17, importo che negli anni è rimasto pressoché costante. Alla luce delle considerazioni svolte in ordine alle reali capacità economiche del considerato CP_1 altresì che la sentenza impugnata ha ridotto (di due giorni) i tempi di permanenza dei figli con il padre, rispetto a quanto previsto nei provvedimenti presidenziali, nonché tenuto conto dell'attuale età dei figli ad oggi entrambi adolescenti, si reputa di accogliere parzialmente la domanda dell'appellante di aumento del contributo ordinario dovuto dal padre per il mantenimento dei figli, rideterminando tale contributo in €. 650,00 per ciascun figlio. Le ragioni poste a fondamento della presente riforma portano a ritenere equo indicare la decorrenza della disposta rideterminazione dalla data di deposito del ricorso in appello. Tale statuizione, all'evidenza, presuppone che non si reputi accoglibile la domanda proposta dall'appellato in via incidentale di collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore e di contribuzione diretta nei periodi di permanenza dei figli presso di lui. I tempi di permanenza in essere sono già ampi e consentono senza dubbio il mantenimento di una relazione solida tra padre e figli. Quanto si legge nella CTU, esclude che vi siano i presupposti per un collocamento paritario. Si legge, infatti, che il non motiva le ragioni della richiesta di CP_1 aggiungere due giorni, se non richiamando suoi “diritti” “ senza riuscire a declinarli” in relazione alle esigenze dei figli e senza aver mai valutato un'ipotesi alternativa e cercato di considerare che la moglie
“ poteva aver maturato delle preoccupazione verso i figli alla luce della storia di coppia e degli eventi che si erano verificati” ( tradimenti, incontri con trans anche in contesti familiari quali la sua abitazione e gli ufficio aziendali). Non può poi sottacersi, poi, che il CTU ha concluso che le fragilità del incidono anche sulla CP_1 genitorialità e “interferiscono nel percorso evolutivo dei minori” (cfr. pag. 36 relazione peritale). Si legge, infatti, “egli tende a rimanere concentrato su di sé e a proteggersi da un introspezione che potrebbe essere per lui fonte di sofferenza, tendendo a interpretare i comportamenti e/o espressioni dei figli come espressioni della volontà materna con il rischio di non riconoscere la loro individualità”(cfr. pagg. 27 e 28). Emblematico è che il (cfr. CTU pagg. citate) chieda alla CP_1 moglie di accompagnare da lui i figli alla sera più tardi dell'ora stabilita nel venerdì di sua competenza perché occupato in un impegno di volontariato, impegno che, come tale, può svolgersi in altro giorno. Così come significativa è la circostanza che il non abbia ancora riflettuto seriamente su come CP_1 comunicare ai figli la sua sieropositività. Altrettanta rilevanza riveste l'osservazione del CTU che evidenzia come il padre tenda a delegare la cura dei figli alla famiglia d'origine “senza di fatto differenziare i ruoli (io-genitore/loro nonni) come se la gestione dei figli fosse un tutt'uno”. A fronte di una accertata piena adeguatezza genitoriale della che è in grado, nonostante le Pt_1 preoccupazioni, di preservare la figura paterna agli occhi dei figli, correttamente il Tribunale, aderendo alla prospettazione del CTU, ha disposto il collocamento prevalente dei figli con la madre, individuata quale genitore che allo stato presenta maggiori competenze genitoriali, garantendo comunque ampi tempi di frequentazione. Non rimane che esaminare la domanda dell'appellante della riforma del capo della sentenza impugnata relativa alle spese processuali. Si duole l'appellante che il Tribunale abbia compensato tra le parti un terzo delle spese processuali, condannando il alla rifusione delle spese processuali dalla stessa CP_1 pagina 9 di 10 sostenute limitatamente a due terzi (quantificati in €. 5.077,33), omettendo di considerare il rigetto di entrambe le istanze di modifica dell'ordinanza presidenziale depositate in corso di causa dal CP_1
Al riguardo deve osservarsi che, a prescindere dallo specifico motivo d'impugnazione, la riforma parziale della sentenza appellata con accoglimento parziale dell'appello, impone la rivalutazione delle statuizioni relative alle spese processuali alla luce dell'esito di entrambi i gradi di giudizio. Orbene, in proposito si reputa che il debba ritenersi parte sostanzialmente soccombente, in CP_1 entrambi i gradi di giudizio. In primo grado è risultato tale in relazione all'addebito della separazione, al collocamento paritario, all'assegnazione della casa familiare alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese extra-assegno per i figli;
gli sono astate altresì rigettate le istanze ex 709 c.p.c. di modifica dei provvedimenti presidenziali. Nel presente grado gli è stato integralmente rigettato l'appello incidentale, mentre l'appello proposto dalla è stato, se pure parzialmente, accolto. Pt_1
In ossequio al principio della soccombenza, il deve pertanto essere condannato alla rifusione CP_1 delle spese di lite sostenute dalla in entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo. Pt_1
Resta ferma la statuizione di primo grado relativa alle spese di CTU non essendo stata fatta oggetto di specifica doglianza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza di separazione giudiziale tra coniugi n. 977/2024 del Tribunale di Como,
[...] emessa in data 12.7.2024 e pubblicata in data 10.9.2024 così provvede: in riforma parziale della pronuncia ridetermina il contributo dovuto da per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli in €. 650,00 per ciascun figlio con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellato; conferma nel resto la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dal in entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi €. 7.615,99 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge, e per il secondo grado in €. 3.966, 00 oltre 15% a titolo di contributo forfettario e accessori di legge;
condanna altresì al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 CP_1 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 se dovuto. Così deciso in Milano, 17.6.2025
Il Presidente est.
Paola Tanara
pagina 10 di 10