CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1038/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3755/24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Caltagirone in relazione a somme richieste a titolo di IMU con riferimento all'anno d'imposta 2019.
Successivamente, il difensore del ricorrente rappresentava che il procedimento in oggetto (iscritto al n.
697/2025 RG) risulta identico al procedimento iscritto al n. 694/2025 RG, essendo stata duplicata la procedura di deposito del ricorso in conseguenza di una anomalia di natura informatica. La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio.
Invero, così come segnalato dal difensore del ricorrente, il procedimento in oggetto (iscritto al n. 697/2025
RG) risulta identico al procedimento iscritto al n. 694/2025 RG, essendo stata duplicata la procedura di deposito del ricorso in conseguenza di una anomalia di natura informatica.
Ne deriva che in relazione al giudizio iscritto al n. 697/2025 RG deve dichiararsi l'improcedibilità, stante il principio del ne bis in idem.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'improcedibilità del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
MELI SALVATORE, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 697/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltagirone - Casa Comunale 95041 Caltagirone CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3755/24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugnava l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, emesso dal Comune di Caltagirone in relazione a somme richieste a titolo di IMU con riferimento all'anno d'imposta 2019.
Successivamente, il difensore del ricorrente rappresentava che il procedimento in oggetto (iscritto al n.
697/2025 RG) risulta identico al procedimento iscritto al n. 694/2025 RG, essendo stata duplicata la procedura di deposito del ricorso in conseguenza di una anomalia di natura informatica. La Corte, all'odierna udienza, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'improcedibilità del giudizio.
Invero, così come segnalato dal difensore del ricorrente, il procedimento in oggetto (iscritto al n. 697/2025
RG) risulta identico al procedimento iscritto al n. 694/2025 RG, essendo stata duplicata la procedura di deposito del ricorso in conseguenza di una anomalia di natura informatica.
Ne deriva che in relazione al giudizio iscritto al n. 697/2025 RG deve dichiararsi l'improcedibilità, stante il principio del ne bis in idem.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'improcedibilità del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.