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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.sa Arianna De Martino Consigliere
Dott. Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 63/2023 del ruolo generale promossa da:
Parte_1
[...]
Appellanti
(Avv.ti Paola Anna Lacorte e Daniele Fantini)
Contro
e per essa Controparte_1 CP_2
Appellata
(Avv.Antonio Belloni)
e proponevano opposizione all'atto di precetto ad essi Parte_1 Parte_1
notificato da parte di nella qualità di procuratrice di Parti CP_2 Controparte_1 opponenti contestavano l'intimazione in punto di titolarità del credito azionato;
in particolare deducevano la carenza di prova in capo a dell'acquisto della qualità di Controparte_3
creditore nei loro confronti quale cessionaria di un portafoglio di crediti venduti in blocco da . CP_4
La controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti versati dalle parti ed il
Tribunale, tenuto conto delle prove offerte. ha respinto la domanda compensando le spese di lite stanti i contrastanti orientamenti giurisprudenziali sulla questione sollevata.
Si dolgono della pronuncia i che interpongono il presente gravame con la seguente Pt_1
motivazione:
– Violazione e falsa applicazione art. 58 TUB e legge n. 130/1999. Violazione art. 115 cpc per errata valutazione delle prove prodotte per sostenere la titolarità e la cessione del credito azionato.
In particolare si contesta come il Tribunale abbia totalmente ignorato che l'odierna appellata non ha prodotto il contratto integrale scritto di cessione di crediti “in blocco” asseritamente stipulato in data 14.07.2017, completo dell'Elenco dei crediti ceduti, menzionato nell'avviso di
G.U.
Si contesta inoltre che l'avviso di G.U. Parte seconda n. 93 dell'8.8.2017 (e successiva rettifica) non è idoneo a provare la titolarità del credito né tanto meno l'inclusione dello stesso nel contratto di cessione in blocco del 14.07.2017. Infine si denuncia che le due dichiarazioni
“gemelle” di presunta cessione del credito provenienti dalla cedente, non sono idonee a provare la cessione e la titolarità del credito in quanto: a- non possono avere natura sostitutiva del contratto di cessione in blocco (completo dell'elenco crediti ceduti) che è un contratto ad evidenza pubblica;
b- hanno valore di presunzione, non sono una confessione, né un documento.
Sono state adottate in pendenza di giudizio (settembre 21-gennaio 22) da un soggetto interessato alla vicenda (il cedente), che però non è parte del giudizio. In quanto presunzione soggiacciono al limite di cui all'art. 2729 comma 2 c. c. in combinato con l'art. 2721 c. c. e dunque non sono ammissibili come prove in presenza di un contratto scritto di cessione di crediti in blocco così indicato nell'avviso G.U.; c) non è stata in ogni caso fornita la prova/potere della legittimazione
2 a rendere tali dichiarazioni di attestazione di cessione né della dr.ssa (per la Per_1 dichiarazione 14.09.2021) né dell'avv. Albano Angelo (per la dichiarazione del 24.01.22).
Parte appellante chiede pertanto di accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la carenza di titolarità del credito azionato ed il relativo difetto di legittimazione attiva in capo agli opposti, nonché l'inopponibilità della cessione e l'incertezza del credito per mancata pubblicazione e per l'effetto dichiarare nullo il precetto e improcedibile l'azione esecutiva;
vittoria di spese di lite.
Resiste alla domanda parte appellata che ne rileva l'infondatezza insistendo per la conferma della pronuncia gravata. Vinte le spese di lite.
Si osserva preliminarmente che l'appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti all'indicazione delle parti del provvedimento che intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
donde la sua ammissibilità.
Sostanzialmente parti appellanti lamentano che non vi sarebbe valida prova della titolarità del credito precettato e della cessione in favore di da parte di Controparte_1 CP_4
La società di cartolarizzazione, (asseritamente) cessionaria del credito controverso,
[...]
deduceva, a sostegno della propria titolarità del diritto azionato, di aver stipulato con la banca un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi degli artt.1,4 e 7 della l. n. 130/1999, in forza del quale aveva acquistato pro soluto taluni crediti pecuniari (compreso quello in contestazione) vantati verso debitori classificati “a sofferenza”, individuati in ciascun documento di identificazione allegato al contratto di cessione, e che di detta cessione era stata data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nella Gazzetta al n. 93 dell'8.8.2017 è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti pro-soluto ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti e dell'art. 58 del D.lgs. I settembre 1993 n. 385. In detta pubblicazione si dà conto che la società
[...]
informa che nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai Controparte_1
sensi della L. 130, relativa a crediti ceduti da , in forza di un contratto di cessione CP_4
di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della L.130/99 concluso in data 14.07.2017 e con effetto in data 14.07.2017, ha acquistato pro-soluto da , tutti i crediti della stessa vantati CP_4
e derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il
3 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino (successivamente rettificato con avviso pubblicato in G.U. il 26.10.2019 foglio delle inserzioni n.126 in https
://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Dalla citata normativa di riferimento si rileva che dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'art. 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente.
Questo Collegio non intende discostarsi dall'orientamento di cui all'Ordinanza 16/4/2021
n.10200 della Suprema Corte ove si legge: “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del Testo Unico Bancario
(Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisisti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”. Nel caso che ci occupa parte appellata ha inoltre versato agli atti la dichiarazione notarile resa da attestante che tra i crediti compresi nella cessione a favore di CP_4
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Controparte_1 Controparte_5
(alla quale gli odierni appellanti avevano offerto fideiussione) relativamente ai
[...]
4 rapporti di conto corrente n. 29447545 e di finanziamento n. 3758757 (NDG 42954552 –
Codice ce.ri 1117925034), nonché l'Estratto del Contratto di cessione del 14.07.2017 tra e autenticato dal Notaio in data CP_4 Controparte_1 Persona_2
14.02.2022, il quale riporta il codice identificativo della posizione oggetto di causa 42954552.
Parte appellata ha quindi offerto prova documentale di sussistenza delle proprie ragioni creditorie
La pronuncia gravata merita quindi conferma.
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande
Cass.11547/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori minimi professionali, attesa la non complessità delle questioni trattate, opportunamente valutati il pregio dell'attività svolta, la natura e la difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Rigetta l'appello e conferma la pronuncia gravata.
Condanna parte appellante alla refusione a parte appellata delle spese di lite che si liquidano in
€.7.160,00 per competenze professionali oltre rimborso forfettario 15%, iva e CA come per legge. Distrazione in favore pro quota dei Procuratori dichiaratisi antistatari.
Dichiara l'appellante sottoponibile al pagamento della somma pari al contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n.115.
Così deciso in Perugia il 18/2/2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Dott.sa Claudia Matteini
Dott.Enrico Cerulli
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