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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 15/10/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. Cron.
Sentenza n° /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Marco Giacomo Ferrucci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ed est. riunita in camera di consiglio in data 14/10/2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, come da normativa vigente, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 159/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Di Marco, elettivamente domiciliata come Parte_1 in atti appellante
contro
:
, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Di Risio, elettivamente domiciliata come in atti
appellata
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c., nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 19.3.2024, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
Controparte_3 dichiarando, altresì, prescritto il credito dalla stessa rivendicato per il periodo antecedente il 7 agosto 2015.
La ricorrente aveva adito il Tribunale deducendo di aver prestato attività lavorativa presso la resistente dal mese di luglio 2014 e sino al mese di febbraio 2020, con mansioni di addetta alle pulizie e con inquadramento in Area A2 come da C.C.N.L operai agricoli e florovivaisti. Aveva dedotto che, nello svolgimento della prestazione di lavoro, era stata assoggettata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che era stato esercitato mediante l'impartizione di ordini specifici e anche attraverso la vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione.
Aveva aggiunto, anche, di aver rispettato un orario di lavoro che esorbitava quello contrattualmente previsto di sei ore e trenta minuti e di aver espletato, per la maggior parte dell'anno, anche mansioni di sala, cucina e receptionist, oltre ai compiti ordinariamente svolti in qualità di addetta alle pulizie.
Aveva chiesto, dunque, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta e, per l'effetto, la condanna della medesima al pagamento in suo favore della somma pari ad € 41.378,51
a titolo di differenze retributive e contributive.
Si era costituita in giudizio la che, eccepita la prescrizione parziale Controparte_1 del credito, aveva nel merito dedotto l'infondatezza della domanda per essere stata la ricorrente regolarmente assunta e correttamente retribuita e per aver svolto la stessa mansioni corrispondenti a quelli previsti nei contratti di lavoro e con rispetto dell'orario ivi stabilito.
Il GL ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla resistente, stante l'interruzione del termine predetto intervenuta solamente in data 7 agosto 2020, con conseguente prescrizione delle somme rivendicate con riferimento al periodo eccedente i cinque anni antecedenti a tale data. Nel merito, ha ritenuto non raggiunta la prova, neppure mediante le testimonianze espletate nel corso del giudizio, né in merito al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato ab initio, benché la formalizzazione dello stesso avesse riguardato solo alcuni periodi, né in merito allo pagina 2 di 4 svolgimento di lavoro straordinario, avendo la datrice di lavoro disconosciuto i cartellini marcatempo prodotti dalla ricorrente e non avendo quest'ultima proposto istanza di verificazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
- Motivazione inadeguata ed incongrua con riferimento alla mancata proposizione di istanza di verificazione e sulla non esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si duole, in particolare, l'appellante che il giudice di prime cure non abbia considerato la circostanza per la quale, nel caso concreto, l'istanza di verificazione era stata formulata, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, in via implicita, senza l'adozione di formule sacramentali. Ha, inoltre, evidenziato che dal compendio probatorio era emersa senz'altro la natura subordinata del rapporto di lavoro e il suo svolgimento secondo le modalità descritte in ricorso.
- Motivazione inadeguata ed illogica con riferimento alla dichiarata inesistenza di mansioni superiori svolte dalla Sig.ra Pt_1
Con il secondo motivo la evidenzia che anche i testi escussi avevano confermato lo Pt_1 svolgimento delle mansioni superiori rivendicate, e che tali mansioni, espletate con continuità, non erano state svolte per sostituzione di altro lavoratore.
L'appellante ha chiesto, quindi, la riforma della impugnata sentenza, reiterando le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito l' che, eccepita l'inammissibilità dell'appello, per tardività, ne ha evidenziato, CP_4 comunque, nel merito l'infondatezza, chiedendone, quindi, il rigetto.
****
1.1. L'appello è inammissibile perché tardivo.
1.2. L'atto di impugnazione è stato depositato telematicamente il 20.10.2024, oltre la scadenza, il
20.9.2024, del termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., essendo stata depositata la sentenza di I grado il 19.3.2024.
1.3. Si osserva, infatti, che priva di pregio è l'eccezione sollevata dall'appellante, che, invocando il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2145/2021, deduce l'applicabilità alla controversia in esame, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della L. n. 742 del 1969, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”,
La richiamata pronuncia, infatti, attiene alla ben diversa questione della operatività della sospensione feriale alle ipotesi di controversie aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui pagina 3 di 4 luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, soggette oggi al rito del lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 6.
E' di tutta evidenza, invece, che nella presente causa non si configura neppure l'ipotesi di un'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione, e che la stessa, incentrata sull'accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, riguardi una pretesa collegata direttamente al rapporto di lavoro.
Pertanto, si tratta di una controversia rientrante nella previsione dell'art. 409 cod. proc. civ., per le quali l'art. 3 della richiamata L. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini feriali.
1.4. Alla inapplicabilità alla presente controversia della sospensione dei termini feriali consegue la tardività del proposto appello che va, pertanto, dichiarato inammissibile, con assorbimento delle questioni di merito.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Larino - Giudice del lavoro - in data 19.3.2024, proposto da con ricorso Parte_1 qui depositato il 20.10.2024, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
[...] disattesa, così provvede: dichiara inammissibile, per tardività, l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000, 00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 14.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta
Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. Cron.
Sentenza n° /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Marco Giacomo Ferrucci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ed est. riunita in camera di consiglio in data 14/10/2025 ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, come da normativa vigente, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 159/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Giampaolo Di Marco, elettivamente domiciliata come Parte_1 in atti appellante
contro
:
, in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Di Risio, elettivamente domiciliata come in atti
appellata
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente ex art. 127 ter c.p.c., nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 19.3.2024, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti della Parte_1
Controparte_3 dichiarando, altresì, prescritto il credito dalla stessa rivendicato per il periodo antecedente il 7 agosto 2015.
La ricorrente aveva adito il Tribunale deducendo di aver prestato attività lavorativa presso la resistente dal mese di luglio 2014 e sino al mese di febbraio 2020, con mansioni di addetta alle pulizie e con inquadramento in Area A2 come da C.C.N.L operai agricoli e florovivaisti. Aveva dedotto che, nello svolgimento della prestazione di lavoro, era stata assoggettata al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che era stato esercitato mediante l'impartizione di ordini specifici e anche attraverso la vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione.
Aveva aggiunto, anche, di aver rispettato un orario di lavoro che esorbitava quello contrattualmente previsto di sei ore e trenta minuti e di aver espletato, per la maggior parte dell'anno, anche mansioni di sala, cucina e receptionist, oltre ai compiti ordinariamente svolti in qualità di addetta alle pulizie.
Aveva chiesto, dunque, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta e, per l'effetto, la condanna della medesima al pagamento in suo favore della somma pari ad € 41.378,51
a titolo di differenze retributive e contributive.
Si era costituita in giudizio la che, eccepita la prescrizione parziale Controparte_1 del credito, aveva nel merito dedotto l'infondatezza della domanda per essere stata la ricorrente regolarmente assunta e correttamente retribuita e per aver svolto la stessa mansioni corrispondenti a quelli previsti nei contratti di lavoro e con rispetto dell'orario ivi stabilito.
Il GL ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla resistente, stante l'interruzione del termine predetto intervenuta solamente in data 7 agosto 2020, con conseguente prescrizione delle somme rivendicate con riferimento al periodo eccedente i cinque anni antecedenti a tale data. Nel merito, ha ritenuto non raggiunta la prova, neppure mediante le testimonianze espletate nel corso del giudizio, né in merito al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato ab initio, benché la formalizzazione dello stesso avesse riguardato solo alcuni periodi, né in merito allo pagina 2 di 4 svolgimento di lavoro straordinario, avendo la datrice di lavoro disconosciuto i cartellini marcatempo prodotti dalla ricorrente e non avendo quest'ultima proposto istanza di verificazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
- Motivazione inadeguata ed incongrua con riferimento alla mancata proposizione di istanza di verificazione e sulla non esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Si duole, in particolare, l'appellante che il giudice di prime cure non abbia considerato la circostanza per la quale, nel caso concreto, l'istanza di verificazione era stata formulata, come ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, in via implicita, senza l'adozione di formule sacramentali. Ha, inoltre, evidenziato che dal compendio probatorio era emersa senz'altro la natura subordinata del rapporto di lavoro e il suo svolgimento secondo le modalità descritte in ricorso.
- Motivazione inadeguata ed illogica con riferimento alla dichiarata inesistenza di mansioni superiori svolte dalla Sig.ra Pt_1
Con il secondo motivo la evidenzia che anche i testi escussi avevano confermato lo Pt_1 svolgimento delle mansioni superiori rivendicate, e che tali mansioni, espletate con continuità, non erano state svolte per sostituzione di altro lavoratore.
L'appellante ha chiesto, quindi, la riforma della impugnata sentenza, reiterando le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito l' che, eccepita l'inammissibilità dell'appello, per tardività, ne ha evidenziato, CP_4 comunque, nel merito l'infondatezza, chiedendone, quindi, il rigetto.
****
1.1. L'appello è inammissibile perché tardivo.
1.2. L'atto di impugnazione è stato depositato telematicamente il 20.10.2024, oltre la scadenza, il
20.9.2024, del termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., essendo stata depositata la sentenza di I grado il 19.3.2024.
1.3. Si osserva, infatti, che priva di pregio è l'eccezione sollevata dall'appellante, che, invocando il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2145/2021, deduce l'applicabilità alla controversia in esame, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della L. n. 742 del 1969, a mente del quale “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”,
La richiamata pronuncia, infatti, attiene alla ben diversa questione della operatività della sospensione feriale alle ipotesi di controversie aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui pagina 3 di 4 luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, soggette oggi al rito del lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 6.
E' di tutta evidenza, invece, che nella presente causa non si configura neppure l'ipotesi di un'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione, e che la stessa, incentrata sull'accertamento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, riguardi una pretesa collegata direttamente al rapporto di lavoro.
Pertanto, si tratta di una controversia rientrante nella previsione dell'art. 409 cod. proc. civ., per le quali l'art. 3 della richiamata L. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini feriali.
1.4. Alla inapplicabilità alla presente controversia della sospensione dei termini feriali consegue la tardività del proposto appello che va, pertanto, dichiarato inammissibile, con assorbimento delle questioni di merito.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo.
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 e successive modifiche.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Larino - Giudice del lavoro - in data 19.3.2024, proposto da con ricorso Parte_1 qui depositato il 20.10.2024, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
[...] disattesa, così provvede: dichiara inammissibile, per tardività, l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000, 00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 14.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta
Dr. Vincenzo Pupilella
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