Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elisa Tomassi, in esito all' udienza del 20.2.25, come sostituita dalle note depositate ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 13140/23 cui è stato riunito il proc. 13141/23
Tra
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...]; entrambi rappresentati e difesi Parte_2 dall'Avv. Luigi De Gennaro, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI E
E_ in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. ,
[...] Controparte_2 con sede legale in Napoli, via Costantinopoli n. 104, elettivamente domiciliata in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 207, presso lo studio dell'avv. Antonio Nardone RESISTENTE
NONCHE'
già Controparte_3
), in persona del Rettore p.t. con sede in Controparte_4
Viale Abramo Lincoln n.5 – 81100 Caserta (P.IVA: ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, ritualmente depositati il 10.07.2023, successivamente riuniti ai sensi dell'art. 274 c.p.c., i ricorrenti di cui in epigrafe esponevano di essere dipendenti della resistente e di essere inquadrati nei ruoli della docenza universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il ruolo di “Ricercatore” a tempo pieno;
di svolgere, inoltre, funzioni finalizzate all'assistenza sanitaria presso le strutture dell'azienda
di avere ricevuto nel 2021 l'incarico di direzione della Unità di programma denominata “Prevenzione delle Nefropatie Acute e croniche”; che conseguentemente l tenendo conto dei valori della retribuzione di posizione fissati dai CP_5
CC. all'epoca vigenti, aveva stabilito la misura dell'“assegno aggiuntivo” loro CP_6 spettante ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 517/99; che pertanto, la rispettiva retribuzione era così composta: trattamento economico universitario, erogato dall'Università; trattamento economico aggiuntivo, erogato dall E_ indennità legate alle particolari condizioni di lavoro;
indennità di esclusività; che l'Azienda convenuta non aveva applicato il CCNL Sanità triennio 2016/2018, sottoscritto presso la sede in data 19.12.2019; che l'art. 91 del summenzionato CP_7
CCNL stabiliva incrementi della retribuzione di posizione spettanti a decorrere dal 1.1.2020; che nei mesi da gennaio 2020 a giugno 2023, si era visto Parte_1 corrispondere a tale titolo la somma di €1.518,04, competendogli la differenza mensile di € 236,33 (€ 1.754,37 - € 1.518,04) ovvero l'importo complessivo, calcolato su 45 mensilità di € 10.634,85; che , nei mesi da agosto 2021 a luglio 2023, si Parte_2 era visto corrispondere a tale titolo la somma di € 365,10, competendogli la differenza mensile di € 115,38 ovvero l'importo complessivo, calcolato su complessive 26 mensilità (da agosto 2021 a luglio 2023) di € 3.000,00. Entrambi i ricorrenti affermavano inoltre di non avere ricevuto l'erogazione una tantum, quantificata in € 540,00, prevista dall'art. 90 ter del CCNL Sanità triennio 2016/2018 al personale in servizio e retribuito al 31.12.2017. Tutto ciò premesso, entrambi i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni chiedendo di: “
1. accertare e dichiarare che al ricorrente sono dovute le somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi €11.174,85 per Pt_1
, ed €3.000,00 per;
in subordine, la diversa somma, in misura
[...] Parte_2 maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
2. per l'effetto, condannare la convenuta AOU in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme di cui al presente ricorso e per i titoli ivi dedotti, per complessivi € 11.174,85 per , ed €3.000,00 per Parte_1 Parte_2
, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna posta creditoria al saldo;
in
[...] subordine, la diversa somma, in misura maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, e rimborso del Contributo Unificato con attribuzione.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la resistente
[...]
eccependo, in via preliminare, la E_ propria carenza di legittimazione passiva chiedendo, in subordine, che l
[...]
non venisse estromessa dal giudizio in caso di Controparte_3 accoglimento, anche parziale, delle domande. Eccepiva, altresì, la prescrizione
2 quinquennale dei diritti vantati. Eccepiva, infine, l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dei ricorsi. Allegava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi. Ciò premesso concludeva chiedendo “in via preliminare, c) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' E_
, per tutte le ragioni esposte;
nel merito, d) accertare e dichiarare la
[...] domanda inammissibile e/o infondata, per le ragioni esposte;
e) accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, per i motivi illustrati;
per l'effetto, f) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda della ricorrente per tutte le motivazioni illustrate;
in ogni caso, g) condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre RSG, CPA e IVA, come per legge”.
Diposta l'integrazione del contraddittorio con l'università Controparte_3 quest'ultima si costituiva;
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il riconoscimento del diritto vantato rientrava nelle competenze esclusive dell CP_5 quale Ente dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nonché di propria personalità giuridica, utilizzatore in via esclusiva delle prestazioni lavorative dei ricorrenti;
formulava in via subordinata domanda di manleva nei confronti dell chiedendo CP_5 condannarsi la predetta alla corresponsione a esso Ateneo delle somme che la CP_1 stessa dovesse essere ancora chiamata a pagare;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva condannarsi solidalmente e A.O; formulava eccezione di prescrizione CP_8 quinquennale dei crediti. Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente , - rigettare le avverse domande perché CP_8 infondate e/o prescritte
In esito all'udienza del 20.02.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, questo Giudice decideva la causa con la presente sentenza depositata telematicamente, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della pure Controparte_9 costituita. In materia, la Cassazione a specificato che “Il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario per l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario (Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521). Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la pronuncia n. 9279/16, ha confermato la sussistenza della
3 legittimazione passiva sia dell , sicché il Parte_3 dipendente può agire nei confronti di entrambe le amministrazioni. Ne consegue che, rispetto alle domande in esame, risultano passivamente legittimati - in concorso tra loro - sia l sia l in quanto soggetto tenuto a CP_3 E_ corrispondere al personale in servizio con funzioni assistenziali presso le
[...]
, formalmente dipendente dall come l'odierno Parte_4 CP_3 ricorrente, le voci di retribuzione: ciò tanto più con riferimento alle voci inerenti la retribuzione variabile, come quelle oggetto del presente giudizio.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalle resistenti, atteso che, tenuto conto dei periodi di riferimento in ordine alle differenze retributive richieste (gennaio 2020 – giugno 2023 quanto al
[...]
e agosto 2021- luglio 2023 quanto al , le notifiche dei ricorsi hanno Pt_1 Pt_2 interrotto il decorso dei termini di prescrizione.
Nel merito i ricorsi sono parzialmente fondati e meritano accoglimento per quanto di ragione. Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse da altri magistrati della sezione, nelle sentenze n. 349/25, g.l. dr. e 4925/24, g.l. dr. Majorano, in analoghi Per_1 giudizi, che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Va premesso che il sistema remunerativo applicabile alla vicenda in esame è stato oggetto della riforma dettata dal d.lgs. n. 517 del 1999. In particolare, l'art. 6 di tale testo normativo prevede che: 1. Fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall'università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all'efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. I protocolli d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del
4 che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in attività didattica, CP_10 ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 4. Ferma restando l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque abrogate le parti dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo. Tale nuovo sistema, basato su trattamenti aggiuntivi graduati in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti nell'attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato) si sostituisce al precedente sistema e non può considerarsi aggiuntivo, come specificato a più riprese dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità. Con decreti Commissariali dell'AUP n. 170 del 16.01.2004 e n. 944 del 14.07.2004 sono state applicate dall'Azienda le disposizioni di cui all'art. 6 del D.L.vo 517/99 ed è stato appunto applicato il trattamento economico aggiuntivo in considerazione del CCNL per ciascun ricorrente. Successivamente, con delibera n. 765 del 20 settembre 2011 del Direttore Generale della sono state aggiornate, con le schede economiche E_ allegate alla delibera, i trattamenti aggiuntivi ex art. 6 D.L.vo n. 517/99 così come incrementato per effetto di quanto disposto dal CCNL - Dirigenza SSN per il triennio 2006 – 2009 (cfr. delibera n. 765/2011 in all.to 5 della produzione telematica delle parti ricorrenti). Pertanto, risulta pacifico, che i ricorrenti godano del trattamento economico così come introdotto e disciplinato dal citato art. 6 del d.lgs. n. 517/99. Analizzando alcune buste paga dei ricorrenti, infatti, risulta agevole rilevare che gli stessi percepiscono l'indennità di esclusività -codice 05282 (se dovuta)- ed una indennità denominata Assegno Aggiuntivo d.lgs. 517/99 codice 05813. Tanto premesso, osserva il Tribunale come il CCNL dell'area Sanità, per il triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 19.09.2019, ha introdotto espressamente una serie di incrementi retributivi relativi alle predette prestazioni in godimento nei termini che seguono. L'art. 85 rubricato “Incrementi dello stipendio tabellare” prevede che:
1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, previsto dall'art. 2 del CCNL del 6.5.2010 (Incrementi stipendio tabellare nel biennio 2008-2009) per l'area IV e dall'art. 2 del CCNL del 6.5.2010 (Incrementi stipendio tabellare dei dirigenti dei quattro ruoli nel biennio 2018-2009) per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità: - dal 1 gennaio 2016 di
€ 19,70; - rideterminato dal 1 gennaio 2017 in € 59,80; - rideterminato dal 1 gennaio 2018 in € 125,00. 2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica
5 voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1. 3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, è rideterminato in € 45.260,77. 2. L'art. 89, rubricato, invece, “Indennità di esclusività” dello stesso CCNL in esame stabilisce che:
1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro resta disciplinata dagli artt. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio, articolo 8, comma 1, lett. e) del CCNL del 22.2.2001, art. 36 del CCNL del 3.11.2005 e articolo 12 del CCNL del 6.5.2010 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro) per l'Area IV e dall' art. 5 del CCNL dell'8.6.2000, II biennio economico, art.10, comma 1, lett. b) del CCNL del 22.2.2001 (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), art. 36 del CCNL del 3.11.2005 (Indennità) e art.11 del CCNL del 6.5.2010, II biennio (Indennità di esclusività del rapporto di lavoro), per l'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria.
2. L'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
3. A decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo, l'indennità di esclusività della sola dirigenza sanitaria di cui al comma 1 è rideterminata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi della tredicesima mensilità: – incarichi di direzione di struttura complessa € 18.473,29; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni € 13.461,36; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni € 5.784,38; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni € 1.708,05. 4. L'indennità di esclusività della dirigenza medica e veterinaria di cui al comma 1 è confermata nei seguenti valori annui, lordi comprensivi della tredicesima mensilità: – incarichi di direzione di struttura complessa € 18.473,29; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni € 13.857,58; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni € 10.167,99; – altri incarichi con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni € 2.519,19. 3. L'art. 90 bis, rubricato “Indennità di specificità medico - veterinaria” statuisce che:
1. A decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo, l'indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall'art. 36, commi 1 e 5 del CCNL 3.11.2005 dell'Area IV (Indennità) è rideterminata in € 8.476,34 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, per i dirigenti medici e veterinari di ex II livello, l'indennità di cui all'art. 36, comma 2, del CCNL del 3.11.2005 dell'Area IV (Indennità) è rideterminata in € 11.273,82 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità.
6 4. Infine, l'art. 91 rubricato “Retribuzione di posizione” stabilisce che: 1. Ad ogni dirigente è riconosciuta una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi) per tredici mensilità.
2. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente Ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come nelle seguenti tabelle:
[…] Rileva, allora, il giudicante come sia la stessa Azienda ospedaliera resistente a riferire nei propri atti difensivi che l'unica indennità che risulta incrementata secondo le previsioni contrattuali risulta essere l'indennità di esclusività. Con specifico riguardo, invece, alla domanda azionata con il presente giudizio l'Azienda convenuta sostiene che il diritto al riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL 19/09/2019 dell'area Sanità, triennio 2016-2018, non può essere accolta se non motivata con la deduzione delle specifiche condizioni di lavoro e degli incarichi ricoperti, confrontando poi il trattamento complessivo, compreso quindi quanto corrisposto dall' con riferimento ai medici con analoghe condizioni di lavoro e CP_3 analoghi incarichi. La richiesta delle singole voci retributive del dirigente medico del SSN, quali gli incrementi dello stipendio tabellare, l'indennità di specificità medica e la retribuzione sarebbero tutte conglobate nel trattamento aggiuntivo di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517/99 attribuito sulla base della graduazione delle responsabilità e nei limiti di spesa definiti nel rapporto convenzionale tra Regione e Università. Tale tesi difensiva, tuttavia non trova riscontro in quanto disposto dalla normativa richiamata così come interpretata anche da una recente sentenza del 2022 della Cassazione, con la quale viene stabilito che
[…] La nuova disciplina ha il chiaro intento di fissare un criterio di quantificazione dell'indennità perequativa che tenga conto del nuovo assetto della dirigenza medica e della diversa struttura della retribuzione delineata dalle parti collettive, le quali, già a partire dal CCNL 5.12.1996, per quel che in questa sede rileva, avevano distinto lo stipendio tabellare dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato. Una volta superato l'inquadramento della dirigenza medica in tre distinte qualifiche funzionali e valorizzate a fini retributivi la natura dell'incarico conferito e la qualità dei risultati raggiunti, occorreva individuare un sistema di corrispondenza che andasse oltre il rigido automatismo fissato, in un diverso contesto, dall'art. 102 del d.P.R. n. 382/1980, e garantisse, comunque, la finalità perequativa propria dell'indennità. Il legislatore ha ritenuto di poter raggiungere l'obiettivo, da un lato, prevedendo la distinzione, all'interno del trattamento aggiuntivo, della componente finalizzata a remunerare le responsabilità connesse all'incarico da quella graduata in relazione ai risultati ottenuti;
7 dall'altro stabilendo che questa distinzione dovesse essere operata sulla base dei medesimi criteri indicati dalla contrattazione collettiva per l'area della dirigenza medica e che dovessero essere garantiti al personale universitario i medesimi incrementi previsti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. La finalità perequativa è, dunque, ribadita e viene realizzata adeguando la normativa dettata per il personale universitario a quella vigente per la dirigenza medica. (Cass., 22 aprile 2022,
n. 12952 in parte motiva pag. 8, punto 5.5) Osserva allora il Tribunale come anche alla luce di tale recente precedente della Suprema Corte sia da riconoscere l'adeguamento delle indennità in godimento in base agli incrementi previsti dal contratto collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 onde ottenere la finalità perequativa prevista dall'art. 6 del d.lgs. 517/99. Pertanto, per le motivazioni esposte, deve essere accertato e dichiarato il diritto in capo ai ricorrenti a vedersi riconoscere gli incrementi retributivi previsti dal CCNL 19.9.2019 Sanità, triennio 2016/2018, in combinato disposto con il D. Lgs. 517/1999. In ordine alla quantificazione, rilevato che non vi è stata contestazione da parte della resistente in ordine ai conteggi elaborati dai ricorrenti, essi vanno ritenuti condivisibili e l e l E_ [...] vanno condannate in solido al pagamento, in favore dei Controparte_3 ricorrenti, quanto a della somma di € 10.634,85 e quanto a Parte_1 Parte_2
, della somma di euro 3.000,00, oltre per entrambi interessi legali dalla
[...] maturazione di ciascuna posta creditoria ai rispettivi saldi, complessivamente calcolati tenendo conto dei periodi consecutivi dedotti nei ricorsi. Non può essere riconosciuta al ricorrente ( unico ad averla chiesta) la somma Pt_1 di € 540,00 quale “una tantum” prevista dall'art. 90ter del CCNL Sanità triennio 2016/2018 (“Al personale in servizio e retribuito alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta, in un'unica soluzione, una erogazione una tantum, nelle misure lorde di seguito indicate: Dirigenti Medici e Veterinari e Dirigenti sanitari € 540,00 (…) ), atteso che, dall'esame delle buste paga versate in atti dal ricorrente stesso, non è emerso che egli fosse in servizio alla data del 31.12.2017 con rapporto di lavoro esclusivo, come richiesto dalla norma in parola. In presenza di contestazione da parte della convenuta circa il detto credito vantato dal ricorrente, la domanda sul punto deve pertanto essere rigettata. Le spese di lite, atteso il parziale accoglimento, si compensano per un terzo, seguendo la soccombenza per la restante parte e si liquidano come da dispositivo con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione.
P.Q.M.
La dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede accogliendo parzialmente il ricorso:
8 Dichiara il diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere gli incrementi retributivi previsti dal CCNL 19.9.2019 Sanità, triennio 2016/2018, in combinato disposto con il D. Lgs. 517/1999 e per l'effetto, condanna l E_
, in persona del l.r.p.t., e l in
[...] Controparte_3 solido, al pagamento della somma di € 10.634,85 in favore di e di euro Parte_1
3.000,00 in favore di oltre interessi legali dalla maturazione di ciascuna Parte_2 posta creditoria ai saldi in favore di entrambi i ricorrenti;
Rigetta nel resto il ricorso avanzato da Parte_1
Compensa per un terzo le spese di lite, condannando l
[...]
e l E_ Controparte_3
in persona del rispettivo legale rappresentante p,t., in solido, al pagamento
[...] dei restanti due terzi delle spese in favore dei ricorrenti, due terzi che liquida in complessivi € 1780,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Napoli, 6.3.2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Elisa Tomassi
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