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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/08/1989), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ABBADESSA DOMENICO;
E
(MESSINA (ME), 16/08/1989), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ABBADESSA DOMENICO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio contratto con rito civile in Marino (RM), il 27 agosto
2022 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marino al numero 24, parte
II, serie C, anno 2022).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 731/2025 pubbl. il 06/04/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi all'udienza del 09.12.2025 declinavano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“I signori chiedono dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, danno atto che entrambi sono economicamente indipendenti e danno altresì atto che è stato effettuato il trasferimento del 50% della proprietà della ex casa coniugale (sita in Roma, Via delle
Baleniere, 21, piano secondo, int. 8, scala unica) alla signora con accollo da Parte_1 CP_ parte della stessa della quota del mutuo gravante sul sig. , trasferimento CP_ indispensabile alla soluzione della crisi coniugale. Il sig. ha inoltre corrisposto le rate di mutuo fino alla concorrenza della somma di € 7200 e la signora ha Parte_1 ceduto il relativo credito di imposta al momento del rogito”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/08/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
19/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Marino (RM), il 27 agosto 2022
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marino al numero 24, parte II, serie
C, anno 2022) tra OMA (RM), 24/08/1989) e Parte_1 CP_1
(MESSINA (ME), 16/08/1989), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte
[...] in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19/2025, vertente
TRA
(ROMA (RM), 24/08/1989), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ABBADESSA DOMENICO;
E
(MESSINA (ME), 16/08/1989), con il patrocinio dell'avv. CP_1
ABBADESSA DOMENICO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare lo Parte_1 CP_1 scioglimento del loro matrimonio contratto con rito civile in Marino (RM), il 27 agosto
2022 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marino al numero 24, parte
II, serie C, anno 2022).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 731/2025 pubbl. il 06/04/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi all'udienza del 09.12.2025 declinavano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“I signori chiedono dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, danno atto che entrambi sono economicamente indipendenti e danno altresì atto che è stato effettuato il trasferimento del 50% della proprietà della ex casa coniugale (sita in Roma, Via delle
Baleniere, 21, piano secondo, int. 8, scala unica) alla signora con accollo da Parte_1 CP_ parte della stessa della quota del mutuo gravante sul sig. , trasferimento CP_ indispensabile alla soluzione della crisi coniugale. Il sig. ha inoltre corrisposto le rate di mutuo fino alla concorrenza della somma di € 7200 e la signora ha Parte_1 ceduto il relativo credito di imposta al momento del rogito”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 27/08/2022, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
19/2025 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Marino (RM), il 27 agosto 2022
(trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Marino al numero 24, parte II, serie
C, anno 2022) tra OMA (RM), 24/08/1989) e Parte_1 CP_1
(MESSINA (ME), 16/08/1989), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte
[...] in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano Marta Ienzi