Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
1
RG. n. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 451/2023, emessa dal Tribunale di Savona, pubblicata in data 26.06.2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ferdinando Parte_1 C.F._1
Acqua Barralis, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Paolo Rilla, in forza di mandato in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Finale Ligure (SV),
Piazza Vittorio Emanuele II n.14 APPELLANTE
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Matteu, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Andora (SV),
Via Usodimare n. 9/A APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma,
- disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e/o domanda, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona, n. 451/2023 pubblicata il 26.06.2023, rep n. 631/2023 del
26.06.2023;
1) accertare e dichiarare che il tetto/lastrico solare a copertura del compendio immobiliare in proprietà del Sig. posto in Andora, località Pian Rosso n. 5/A, catastalmente indicato Controparte_1 al N.C.E.U. del Comune di Andora al foglio 20, mappale 319, subalterni n.ri 1 e 8, trasformato a partire dal 2014 ed antistante l'edificio attoreo:
2.a) non è conforme alle prescrizioni codicistiche in tema di distanze minime legali tra proprietà confinanti ex art. 873 c.c. come integrato dalle norme regolamentari ed in tema di distanze per l'apertura di luci e vedute dirette e laterali od oblique, di cui
agli artt. 905 e 906 c.c. e ss.; 2.b) non è conforme alle prescrizioni sulle distanze dettate dal D.M.
1444/1968, che impone l'osservanza di una distanza non inferiore a dieci metri fra pareti finestrate di edifici antistanti;
2) conseguentemente, previo altresì l'accertamento dell'insussistenza di alcuna servitù di veduta a carico della proprietà a favore della sovrastante copertura dell'edificio in proprietà in Pt_1 CP_1 epoca antecedente le opere di trasformazione avvenute nel 2014, dichiarare tenuto e condannare il Sig. alla riduzione in pristino stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 872 c.c. di quanto Controparte_1 illegittimamente costruito a confine in sopraelevazione o, in via di estremo subordine, dichiarare tenuto e condannare il convenuto a demolire le porzioni di manufatto che risulteranno essere state realizzate in violazione delle predette disposizioni ed in particolare il parapetto elevato a confine, arretrandolo lungo tutti e tre i lati dell'edificio ad una distanza conforme alle prescrizioni di cui agli articoli art. 873 c.c. e ss. e 905 e 906 c.c. e ss. e/o, comunque previa demolizione e arretramento del parapetto, dichiarare tenuto e condannare il convenuto all'apposizione di una ringhiera sul terrazzo lastrico/solare lungo tutti e tre i lati dell'edificio ad una distanza conforme alle prescrizioni di cui agli articoli art. 873 c.c. e ss. e 905 e 906 c.c. e ss.;
3) accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 949 c.c., l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio attraverso il fondo in proprietà del signor , catastalmente distinto al Foglio 20, Parte_1 mappale 319, sub.6, a favore del convenuto, per accedere al cavedio/corte comune sul quale affacciano i rispettivi immobili e, in conseguenza, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 841 c.c., il diritto del signor di chiudere e recintare il proprio compendio Parte_1 immobiliare, in particolare apponendo un primo cancello a delimitazione del cavedio/corte comune in corrispondenza del piccolo arco ed il secondo sul confine del proprio fondo, nella parte in cui vi confluisce la strada comune di accesso alla pubblica via, catastalmente distinta al Foglio 20, mappale 320 e conseguentemente ordinare al Sig. di tollerare la apposizione della Controparte_1 recinzione, previa eventuale determinazione degli esatti confini in quel punto.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali.”
PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso:
- Respingere l'appello proposto da siccome inammissibile e infondato per i motivi Parte_1 dedotti in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 451/2023 del Tribunale di Savona pubblicata il 26/06/2023;
- Vinte le spese del presente grado di giudizio, competenze professionali, spese generali, oneri come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 09.05.2019, ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2 qualità di proprietari pro indiviso di un immobile diruto sito in Andora (SV), Località Pian Rosso, via
Divizia n. 14, censito al N.C.E.U. al foglio 20, mappale 319, subalterno 6, convenivano in giudizio 3
davanti al Tribunale di Savona lamentando che questi, quale proprietario della Controparte_1 frontistante porzione di fabbricato composto di abitazione e magazzino, elevato su tre piani liberi da terra a cielo situato in Andora (SV), Località Pian Rosso n. 5 A (distinto al NCEU al FG. 20, mapp.
319, sub. n. 1 e 8 “già sub. 3-4-5”), nel corso di lavori di ristrutturazione edilizia effettuati nel 2016, aveva trasformato l'originario tetto a falde in un terrazzo o lastrico solare munito di parapetto, costruito in sopraelevazione e abusivamente, su tre fronti liberi (ovest, sud, est), senza rispettare le distanze tra proprietà confinanti e creando nuove servitù di vedute e affaccio sulla proprietà esclusiva degli attori (mapp. 319 sub 6), sulla strada (mapp. 320) e sulla corte comune (mapp. 319 sub 7).
Inoltre, gli attori esponevano che aveva esercitato abusivamente il passaggio dalla Controparte_1 corte comune alla strada pubblica attraverso un arco insistente sulla loro proprietà esclusiva. Ne chiedevano, pertanto, la condanna alla rimozione e/o l'arretramento a distanza di legge del parapetto perimetrale costruito in sopraelevazione e/o la condanna all'apposizione di una ringhiera sul terrazzo lastrico/solare lungo tutti e tre i lati dell'edificio a distanza di legge, nonché ad accertare ai sensi dell'art. 949 c.c. l'inesistenza del diritto di passaggio esercitato dal convenuto attraverso l'apertura della corte comune e il risarcimento dei danni consequenziali
Si costituiva ritualmente , contestando la domanda ed opponendo l'esistenza del Controparte_1 terrazzo in epoca anteriore al 2014, negando quindi di aver demolito parzialmente il tetto a falde per realizzare ex novo un lastrico solare munito di parapetto a copertura della sua proprietà. Egli si era limitato ad ampliare il terrazzo esclusivamente a levante, pareggiando all'altezza del timpano, quelle parti del parapetto che residuavano a quota inferiore, di tal chè il parapetto rispettava la sagoma e l'altezza del colmo del tetto. In ogni caso, rivendicava l'intervenuta usucapione delle servitù di costruzione, vedute e prospetti esercitabili dal lastrico solare verso la proprietà , e quanto al Pt_1 passaggio dalla corte comune alla strada comune (Fg. 20, mapp. 320) l'intervenuta usucapione della relativa servitù di passaggio. Il convenuto concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande attoree e svolgeva in via riconvenzionale domande di usucapione.
Escussi testi, acquisiti documenti ex art. 210 c.p.c. licenziata CTU per descrivere gli immobili e accertare la eventuale violazione delle distanze tra edifici e di vedute, e determinare l'esatta estensione del mappale 319 sub 7 di proprietà degli attori in relazione al passaggio esercitato Pt_1 dal convenuto , con la sentenza impugnata il Tribunale di Savona rigettava la domanda di CP_1 accertamento della violazione delle distanze tra edifici e pareti finestrate e di condanna alla rimessione in pristino;
accoglieva la domanda di accertamento della violazione che il terrazzo non rispettava la distanza minima di veduta sulla proprietà degli attori (mappale 319 sub. 6) e sulla corte comune (mapp. 319 sub 7) e condannava il convenuto ad apporre una ringhiera sul terrazzo posto al secondo piano dell'edificio di sua proprietà lungo la parte di perimetro di levante e settentrione che consenta di mantenere la veduta sul fondo attoreo e sulla corte comune a distanza di legge, così rigettando anche la domanda di usucapione della servitù di veduta;
rigettava poi la domanda di negatoria della servitù di passaggio, accogliendo la domanda di usucapione della servitù di 4
passaggio pedonale a vantaggio dell'immobile di proprietà di (mappale 319, Controparte_1 subalterni 1 e 8) e a carico del fondo di proprietà di e (mappale Parte_1 Parte_2
319, subalterno 6), esercitata per raggiungere la strada ubicata sul mappale 320 del foglio 20, di accesso alla via comunale, dalla corte comune ubicata sul mappale 319, subalterno 7 del foglio 20, attraverso il varco e lungo la porzione di fondo di proprietà degli attori. Rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno e compensava le spese di lite.
In particolare, per quanto ancora interessa il presente appello ( non essendo stata impugnata la statuizione di accertamento della violazione della normativa in tema di distanze delle vedute per cui vi è stata condanna all'apposizione di ringhiere), il Tribunale – in merito alla domanda di demolizione e/o arretramento dell'opera per violazione delle distanze fra costruzioni - dopo aver affermato che sulla base della deposizione dei testi era stata dimostrata l'esistenza del terrazzo almeno dall'anno
1985 ed il suo ampliamento verso levante nel 2016 ad opera del convenuto, tuttavia con contestuale innalzamento dei muri perimetrali ( laddove i testi di parte attrice non avevano saputo confermare l'esistenza di un tetto a falde), richiamava gli accertamenti del CTU dai quali si evinceva che, sulla base dei documenti esaminati, il terrazzo posto al piano secondo afferente la proprietà nella CP_1 forma prospiciente alla sola corte comune sub 7 a ponente e parte sulla particella 320 fosse di costruzione antecedente al 1985, non essendo dato sapere quando questo manufatto fosse stato realmente modificato con l'eliminazione dell'originale copertura a falde. Il Tribunale recepiva le valutazioni del CTU il quale aveva precisato che vi era stato innalzamento dell'originario parapetto perimetrale da parte del convenuto nella misura stimata di 60-70 cm, affermando che le CP_1 opera di manutenzione/recupero edilizio attuate nel tempo non si ponessero in violazione della normativa sulle distanze di edifici (art. 873 e D.M. n. 1444/68 relativo alle zone A), posto che non avevano previsto un ampliamento dei volumi esistenti e che il terrazzo di proprietà ricadeva CP_1 all'interno del perimetro originale del fabbricato senza modificarlo o ampliarlo. Aggiungeva il
Tribunale che non era possibile neppure individuare sull'immobile di proprietà pareti Pt_1 finestrate.
Infine, in merito alla questione della natura comune o meno della corte mappale 320, il Tribunale, recependo anche in tal caso le valutazioni del CTU, negava che sulla base dei titoli ne fossero titolari o contitolari gli attori, di tal chè non veniva accolta la domanda di accertamento della violazione della normativa in tema di vedute esercitabili dal terrazzo del convenuto sulla predetta corte.
Infine, in merito alla negatoria servitutis e correlativa domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio sulla porzione del fondo attoreo per accedere dalla proprietà , attraverso CP_1 la corte comune (mapp. 319 sub 7) al mappale 320 di collegamento con la via pubblica, tra loro non confinanti affermava che sulla base della deposizione dei testi era emerso l'esercizio a partire dal
1970 del passaggio da parte dei danti causa del attraverso il contrafforte ad arco per CP_1 raggiungere dal mappale 320 la corte comune e che tali testimoniasse rendessero evidenza del possesso del passaggio sorretto dall'animus possidendi. 5
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello , nel frattempo divenuto unico Parte_1 proprietario dell'immobile sito in Andora per atto di donazione e divisione ereditaria, al fine di ottenerne la riforma, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
Si è costituito in giudizio , contestando tutto quanto dedotto in appello e chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'impugnazione ex adverso proposta.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 26.06.2024, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 18.02.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione dal Consigliere Istruttore, con riserva di riferire al Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo rubricato “ mancata e/o erronea valutazione delle prove documentali fornite dalle parti: prod. n. 5 attori e prod. n 1 convenuto in ordine alla contitolarità del bene comune censito a mappale 320 quale strada comune di accesso alla via pubblica.” l'appellante lamenta la mancata e/o erronea valutazione delle prove documentali in atti in ordine alla contitolarità del bene comune censito al mappale 320 quale strada comune di accesso alla via pubblica. Afferma che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, sia dall'atto di acquisto del 15.02.1950 (doc. Pt_1
5 parte attrice) sia dall'atto di acquisto (doc. 1 parte convenuta) si deduce, in modo non CP_1 equivoco, come il mappale 320 è particella comune tra i frontisti. Lo stesso primo giudice, peraltro, contraddittoriamente a quanto poi deciso, richiama, senza esprimere una opinione divergente, la descrizione della CTU laddove indica quanto alla particella 320 che la stessa “è un passaggio di accesso comune a tutte le proprietà immobiliari frontiste, tra le altre anche a quelle di proprietà delle parti in causa”. Sostiene, quindi che la sentenza deve essere riformata nella parte in cui non estende l'accertamento della violazione delle distanze per quanto riguarda la richiesta di demolizione della sopraelevazione, anche sotto il profilo di illecite vedute, relativamente alla realizzazione del terrazzo sulla particella 320.
2. Col secondo motivo rubricato “erronea valutazione in fatto: qualificazione del manufatto del sig.
come terrazzo anziché come lastrico solare impraticabile.”, l'appellante censura la Controparte_1 sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la esistenza del terrazzo almeno dal 1985 e si duole che il Tribunale abbia omesso di considerare che proprio la mancanza dei parapetti a perimetro ha dimostrato la natura di semplice lastrico solare - prima dell'accertato ampliamento del
2016 e dell'acclarato innalzamento dei parapetti perimetrali - della soletta di copertura dell'unità immobiliare del convenuto tale da non consentire un sicuro e comodo calpestio e soprattutto l'affaccio e la veduta sulla corte (mapp.319 sub6), sulla corte comune (mapp.319 sub7) e sul Pt_1 passaggio comune (mapp.320). La superficie piana di copertura ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio terrazzo solo a seguito dei lavori eseguiti nel 2016, attraverso la realizzazione dei 6
parapetti di coronamento dei muri perimetrali a tre lati con la realizzazione di un nuovo piano di calpestio, prima del tutto inibito dal concreto rischio di caduta. Il Tribunale, pertanto avrebbe erroneamente omesso di ordinare la demolizione dei parapetti eretti.
3. Col terzo motivo rubricato “Terzo motivo: violazione distanze tra edifici prescritte dall'art. 873 c.c.
e dalla norma integrativa art.
7.3 PUC e dall'art. 9 D.M. n.1444/1968”, incentrato Controparte_2 sulla violazione delle distanze tra edifici prescritte dall'art. 873 c.c. e dalle norme integrative urbanistiche del nonché del D.M. n. 1444 del 02/04/1968, l'appellante censura Controparte_2 le conclusioni raggiunte dal Tribunale che ha respinto la propria domanda avente a oggetto l'accertamento della violazione delle disposizioni sopra citate e la connessa domanda di condanna alla rimessione in pristino, in relazione, in particolare, alla ribadita violazione delle disposizioni inderogabili per le distanze tra edifici e, specificatamente, dell'art. 9, comma 1, punto 2, del DM
1444/1968 che prevede il rispetto, anche nei centri che rivestano carattere storico (zona A) come quello di cui è causa, della distanza di dieci metri tra edifici aventi pareti finestrate “nel caso di realizzazione di una nuova opera che ecceda l'ingombro volumetrico preesistente”. Lo stralcio del ndora impone all'art.
7.3 la distanza di 5 metri dal confine per gli interventi che eccedono CP_3 le preesistenze. Di tale norma integrativa del codice civile, ai sensi art. 873 c.c., il Tribunale non avrebbe tenuto minimamente conto.
4. Col quarto rubricato “ erronea valutazione in fatto e delle prove acquisite in ordine alla sussistenza del preteso diritto di passaggio a favore fabbricato e conseguente rigetto della istanza di CP_1 recinzione del fondo (mappale 319 sub 6) di proprietà ” l'appellante censura la sentenza nella Pt_1 parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del diritto di passaggio in favore dell'appellato acquisito a titolo originario per usucapione, limitandosi a richiamare le deposizioni dei testi relativamente a preteso possesso del passaggio, senza pronunciarsi in ordine al requisito della apparenza delle servitù. L'appellante insiste, infine, per l'accoglimento della disattesa richiesta di chiudere ex art. 841
c.c. e recintare il proprio compendio immobiliare e di ordinare all'appellato di tollerare l'opposizione di detta recinzione nella propria proprietà.
***
MOTIVO 1. Il motivo, ad avviso della Corte è infondato.
L'atto di acquisto fu Paolo del 15.02.1950 (prod.n.5) ove si riporta l'espressione Parte_1
“diritto all'accesso n.320” non consente di inferire, sulla base del dato testuale (“diritto all'accesso”
e non “diritto di accesso”) l'acquisto della proprietà della stessa anziché di un diritto reale minore, ossia il mero diritto di passaggio. L'atto di acquisto del 09.04.2014 di prevede che Controparte_1
“il compendio immobiliare distinto in catasto con il mappale 319 del foglio 20 ha e da sempre e detiene ancora il diritto di accesso dalla corte distinta con il mappale 320 del foglio 20, che diparte dalla strada comunale Pianrosso e che è l'unica via di accesso alla strada pubblica”.
I titoli, ed in particolare quello di parte appellante, non consentono quindi di affermare che il diritto sulla corte mapp. 320, pur definita nel catasto “accesso comune” a più unità immobiliari, assurga a 7
diritto dominicale, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda dell'appellante di accertamento della violazione delle distanze per quanto riguarda la richiesta di demolizione della sopraelevazione, anche sotto il profilo di illecite vedute, relativamente alla realizzazione del terrazzo nella parte confinante con la particella 320.
MOTIVI 2 e 3 I motivi 2 e 3 possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi attenendo all'accertamento della violazione delle distanze fra costruzioni e sono infondati, seppure con la motivazione che segue.
Risulta dagli accertamenti peritali, e il Tribunale ne ha dato atto, che le opere eseguite dal CP_1 nel 2016 hanno comportato l'innalzamento dell'originario parapetto perimetrale nella misura stimata in 60-70 cm (cfr. CTU pag. 22). A prescindere, quindi, dalla questione inerente la preesistenza di un terrazzo, che sulla base delle emergenze documentali e testimoniale è stata confermata, ciò di cui la parte appellante si lamenta è la modifica della preesistente copertura nella parte perimetrale verso ponente e l'innalzamento dei parapetti perimetrali oltre la preesistente linea di gronda integranti una sopraelevazione con conseguente modifica dell'altezza del fabbricato, della sagoma e della scatola volumetrica vietata nella zona A ai sensi dell'art. 9 del DM 144471968.
Dall'esame dei documenti prodotti, ed in particolare dalle fotografie prodotte dall'originaria parte attrice (doc. 11) e dalle testimonianze assunte (cfr. testi , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sui cap. 6 e 8 della memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2) emerge che
[...] Testimone_4
l'appellato ha realizzato a partire dal settembre 2014 un innalzamento del parapetto attraverso l'apposizione di tre file di mattoni visibile nella parete prospettante l'edificio di proprietà nei Pt_1 fotogrammi prodotti sub. 11. B. Il raffronto tra la situazione preesistente di cui alle fotografie 11A2
e11B evidenzia l'innalzamento del parapetto per una altezza media, accertata dal CTU, come si è detto, di circa 60/70 cm (pag. 22 della CTU), a distanza inferiore dei 10 mt previsti dall'art. 9 del D.M.
n. 1444/1968. Tale aumento risulta evidente, come messo in rilevo dalla Difesa di parte appellante, anche dalla chiave infissa nella facciata dell'immobile di proprietà che, nelle fotografie più CP_1 recenti, risulta essere ad una maggiore distanza dalla delimitazione del nuovo parapetto rispetto alla preesistente linea di gronda (si veda tutta la documentazione fotografica prodotta sub. 11 A-B-C-D).
Seppure sia vero l'assunto della parte appellante per cui ricorre, in fatto, il requisito della parete finestrata, stante la presenza di una finestra sulla facciata dell'edificio (cfr. seconda, quarta, CP_1 settima e ottava fotografia prod. 11 A2) e seppure sia vero che nella zona A sia vietata la realizzazione di nuove costruzioni in violazione delle distanze (cfr. Cass. n. 3739/2018), ad avviso della Corte l'elemento costruttivo di cui sopra non integra una costruzione rilevante ai fini della violazione delle distanze. Infatti, oltre alla circostanza che dalla CTU è emerso che le opere sono state realizzate tutte all'interno del perimetro originale del fabbricato, senza sporti e senza riduzione dell'originale distanza tra gli edifici esistenti (pag. 22 CTU), osserva la Corte che in materia di distanze legali tra edifici, nelle sopraelevazioni di edificio preesistente, si ravvisa violazione delle distanze ove essa comporti un aumento della volumetria e della superficie di ingombro. Nel caso di 8
specie, alla luce di quanto visibile nelle fotografie prod. 11 sopra richiamate, e di quanto risulta dalla didascalia riprodotta a pag. 8 della CTU ove si raffigura l'innalzamento del parapetto, non vi è stato aumento di volume o di superficie. Si ricorda che nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo, configurandosi una nuova costruzione soltanto se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura (Cass. n. 11049/2016; n. 18281/2023). Nel caso di specie, come emerge appunto dallo schema del CTU sopra richiamato non vi è stato aumento del colmo del tetto, ma solo della linea di gronda mediante il solo innalzamento di parapetti delimitativi del terrazzo, di tal chè ad avviso della Corte non si ravvedono i presupposti per la violazione delle distanze dalle costruzioni (salva la violazione della normativa sulle distanze già accertate dalla sentenza sul punto come già detto non impugnata).
MOTIVO 4. Il motivo è fondato.
Condivide la Corte l'assunto della parte appellante inerente l'assenza dei requisiti della apparenza della servitù di passaggio riconosciuta dal Tribunale. Occorre ricordare che è orientamento consolidato della Corte Suprema quello per cui il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configuri come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (così Cass. n. 11834 del 2021, Cass. n. 7004 del
2017 e Cass. n. 13238 del 2010). Il requisito dell'apparenza, dunque, (senza il quale, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., la servitù non può essere usucapita né acquistata per destinazione del padre di famiglia) deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sé rivelatrice dell'assoggettamento di un fondo ad un altro in ragione della presenza di opere inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, dovendo conseguentemente dipendere dalle oggettive caratteristiche dell'opera, e non già dal modo in cui questa viene utilizzata (così Cass. n. 2994 del
2004; Cass. n. 1794/2022).
Alla luce di tali principi, osserva la Corte che, sotto un primo profilo, non può considerarsi un passaggio un “varco” (tale è definito dal CTU) sotto un contrafforte le cui altezze variano da un minimo di 1,10 ml.ad un massimo di 1.30 ml, e quindi ben al di sotto di un'altezza media di uomo.
Tale contrafforte – che ha una funzione di appoggio e di sostegno della muratura perimetrale dei fabbricati delle due parti (pag. 18 CTU) - posto a tale livello dal suolo non può, quindi, considerarsi 9
opera visibile e permanente destinata all'esercizio della rivendicata servitù di passaggio. Sotto un secondo profilo, come emerge dalle fotografie prodotte dalle parti, nonché da quelle allegate alla
CTU (cfr. foto da 1 a 8), oltre a non ravvisarsi alcun percorso, strada o sentiero che consenta di individuare in termini chiari un tratto destinato al passaggio, non potendo qualificarsi tale un passaggio che non sia ad altezza d'uomo, neppure vi è segno di univocità del peso, posto che il passaggio sul mappale 319 sub 6 di proprietà è, in ogni caso, al servizio della proprietà della Pt_1 stessa parte appellante, che ha una porta accesso all'edificio (cfr. foto 17 di parte attrice, foto n. 11 allegata alla CTU), come affermato da parte attrice in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1, e non contestato dalla parte originaria convenuta, di tal chè non può affermarsi che il passaggio sia al servizio inequivoco del preteso fondo dominante, essendo posta chiaramente al servizio del preteso fondo servente. Non si ravvede, quindi, la sussistenza dell'effettivo e inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio ed il preteso fondo dominante attraverso il fondo servente. Ne consegue che parte appellante è facoltizzato in quanto nelle sue facoltà di proprietario all'esecuzione delle opere volte a tutelare gli immobili di sua esclusiva proprietà.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello, va respinta la domanda riconvenzionale della parte appellata di acquisto per usucapione della servitù di passaggio Controparte_4 pedonale a vantaggio dell'immobile di sua proprietà (identificato al N.C.E.U. del Comune di Andora al foglio 20, mappale 319, subalterni 1 e 8) e a carico del fondo di proprietà oggi di Parte_1
(identificato al N.C.E.U. del comune di Andora al foglio 20, mappale 319, subalterno 6).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite la Corte ravvisa le ragioni per compensare le spese di lite di entrambi i gradi nella misura del 50%, e di porre la frazione residua a carico di , Controparte_1 maggiormente soccombente, in ragione dell'accoglimento delle originarie domande della parte attrice di insussistenza di servitù di veduta a favore del terrazzo di proprietà a carico CP_1 dell'immobile di al mappale 319 sub. 6 e della corte comune mappale 319 sub. 7, Parte_1 nonché del rigetto della domanda riconvenzionale di di usucapione della servitù Controparte_4 di passaggio pedonale sul fondo mappale 319 sub 6. Pt_1
Le spese sono liquidate in base al DM n. 55/2014 secondo lo scaglione tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, scaglione che può trovare applicazione allorchè sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso rispetto a quello di valore indeterminabile (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia” (come, ad es., nelle ipotesi in cui si controverta di immobili di modestissima entità, ma non sussistano elementi per stabilirne il valore ai sensi dell'art. 15 c.p.c.), situazione ravvisabile nel caso concreto (cfr., Cass. n. 968/2022; in motivazione, Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; in senso contrario Cass. 16671/2018). Le particolarità ineriscono appunto alla modestia di valore degli immobili oggetti di contestazione desumibili dagli atti e dai documenti.
Le spese di CTU vengono divise, in conformità, per il 75% a carico dell'appellato e per il 25% a carico dell'appellante. 10
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 451/2023, emessa dal
Tribunale di Savona, pubblicata in data 26.06.202, non notificata, la Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
-RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da di acquisto per usucapione Controparte_1 della servitù di passaggio pedonale a vantaggio dell'immobile di sua proprietà (identificato al
N.C.E.U. del Comune di Andora al foglio 20, mappale 319, subalterni 1 e 8) e a carico del fondo di proprietà oggi di (identificato al N.C.E.U. del comune di Andora al foglio 20, Parte_1 mappale 319, subalterno 6), per raggiungere la strada ubicata sul mappale 320 del foglio 20, di accesso alla via comunale, dalla corte comune ubicata sul mappale 319, subalterno 7 del foglio 20, attraverso il varco e lungo la porzione di fondo di proprietà degli attori;
-compensa le spese di lite di lite del primo grado fra le parti fino alla misura del 50% e condanna al pagamento della residua frazione in favore di , che liquida, già Controparte_1 Parte_1 nella ridotta frazione, in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa
-rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto conferma nel resto la sentenza;
-compensa le spese di lite di lite del presente giudizio di appello fra le parti fino alla misura del 50%
e condanna al pagamento della residua frazione in favore di , che Controparte_1 Parte_1 liquida, già nella ridotta frazione, in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa;
-divide fra le parti le spese di CTU nella misura del 75% a carico di e nella misura Controparte_1 del 25% a carico di . Parte_1
Genova, 25/2/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno