Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1618/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Claudia Musola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1618/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
MAGGIO MARIANNA per mandato in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
PARLA RITA per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale.
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 5/09/2024.
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso e nell'accordo in esso contenuto, così
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come integrato dalle predette note. Quindi il Giudice relatore, delegato nelle funzioni presidenziali, ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, così come integrate dalle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
P.Q.M
Pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
24/09/1974, e , nata a [...] il [...], che omologa alle CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 5/09/2024 così come integrato dalle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'11 febbraio 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/05/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo, al n. 69 - P. II – serie A – Anno 2005).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 18 febbraio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Rossana Musumeci Giuseppe Rini
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