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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2024, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6501 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Solange Pes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 09/07/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/07/1990 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 CP_1
Comune di Iglesias, anno 1990, numero 9, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) il sig. si obbliga a provvedere, in via esclusiva e diretta, al Pt_1 mantenimento della figlia , ancora non autonoma completamente, Per_1 provvedendo alle sue eventuali esigenze di vita ordinaria e straordinaria sino al momento in cui la stessa diverrà economicamente autonoma;
dal momento del deposito del presente ricorso, il signor niente più dovrà versare alla Pt_1 OR a titolo di contributo al mantenimento di . CP_1 Per_1
b) Il signor - quale definitiva regolamentazione economica tra le Parte_1 parti una tantum - si obbliga a costituire con apposito rogito notarile (i cui costi verranno affrontati dallo stesso) il diritto di abitazione di cui agli artt.
1022 ss. c.c. in favore della OR , per tutta la durata della vita CP_1 della stessa, sull'unità immobiliare posta al primo piano alto dell'edificio ubicato a Elmas in Via Salemi n. 19, distinta al NCEU alla Sezione E, Foglio
7, Mappale 1801, Subalterno 4, con esclusione del sottotetto.
Si specifica che, in ogni caso, la detenzione in via esclusiva dell'immobile verrà esercitata dalla OR immediatamente, dal deposito del CP_1 presente ricorso, senza soluzione di continuità rispetto al diritto conseguente all'assegnazione della casa coniugale determinata in sede di separazione tra i predetti coniugi.
Pag. 2 di 3 Si precisa che sono a carico della OR , oltre che quelle previste CP_1 per legge, tutte le spese inerenti alla manutenzione della caldaia a gas, del pannello solare con boiler, le cinque pompe di calore e la stufa a pellet.
c) In considerazione dell'obbligo sopra assunto dal sig. e della detenzione Pt_1 in via esclusiva dell'unità immobiliare da parte della OR , cesserà CP_1 in capo allo stesso, dal momento del deposito del presente ricorso, l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento della stessa.
Tuttavia, sino all'effettiva costituzione del diritto di abitazione con apposito atto notarile, quale regolamentazione dei rapporti tra le parti, il sig. Pt_1 verserà alla sig.ra l'importo di euro 225,00 mensili a titolo di CP_1 donazione.
Quest'ultimo obbligo è necessario al fine di rendere equilibrato e congruo l'accordo qui raggiunto e, in alcun modo, costituisce contributo al mantenimento in favore della ricorrente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6501 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Solange Pes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Franca Boi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 09/07/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias.
Pag. 1 di 3 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/07/1990 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Pt_1 CP_1
Comune di Iglesias, anno 1990, numero 9, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) il sig. si obbliga a provvedere, in via esclusiva e diretta, al Pt_1 mantenimento della figlia , ancora non autonoma completamente, Per_1 provvedendo alle sue eventuali esigenze di vita ordinaria e straordinaria sino al momento in cui la stessa diverrà economicamente autonoma;
dal momento del deposito del presente ricorso, il signor niente più dovrà versare alla Pt_1 OR a titolo di contributo al mantenimento di . CP_1 Per_1
b) Il signor - quale definitiva regolamentazione economica tra le Parte_1 parti una tantum - si obbliga a costituire con apposito rogito notarile (i cui costi verranno affrontati dallo stesso) il diritto di abitazione di cui agli artt.
1022 ss. c.c. in favore della OR , per tutta la durata della vita CP_1 della stessa, sull'unità immobiliare posta al primo piano alto dell'edificio ubicato a Elmas in Via Salemi n. 19, distinta al NCEU alla Sezione E, Foglio
7, Mappale 1801, Subalterno 4, con esclusione del sottotetto.
Si specifica che, in ogni caso, la detenzione in via esclusiva dell'immobile verrà esercitata dalla OR immediatamente, dal deposito del CP_1 presente ricorso, senza soluzione di continuità rispetto al diritto conseguente all'assegnazione della casa coniugale determinata in sede di separazione tra i predetti coniugi.
Pag. 2 di 3 Si precisa che sono a carico della OR , oltre che quelle previste CP_1 per legge, tutte le spese inerenti alla manutenzione della caldaia a gas, del pannello solare con boiler, le cinque pompe di calore e la stufa a pellet.
c) In considerazione dell'obbligo sopra assunto dal sig. e della detenzione Pt_1 in via esclusiva dell'unità immobiliare da parte della OR , cesserà CP_1 in capo allo stesso, dal momento del deposito del presente ricorso, l'obbligo di versamento del contributo al mantenimento della stessa.
Tuttavia, sino all'effettiva costituzione del diritto di abitazione con apposito atto notarile, quale regolamentazione dei rapporti tra le parti, il sig. Pt_1 verserà alla sig.ra l'importo di euro 225,00 mensili a titolo di CP_1 donazione.
Quest'ultimo obbligo è necessario al fine di rendere equilibrato e congruo l'accordo qui raggiunto e, in alcun modo, costituisce contributo al mantenimento in favore della ricorrente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 31/10/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3