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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4550/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4550/24 R.G. posta in decisione in data 07/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Parte_1
dell'avv. Laura Roberta Satta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Elisa Caprioli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
- affido esclusivo delle figlie minori e alla madre Persona_1 Per_2 Parte_1 pagina 1 di 2 per le scelte scolastiche, sanitarie e relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; Pt_1
- diritto di visita del padre disciplinato dai Servizi Sociali secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune;
- determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie di Euro 200,00= mensili per ciascuna, rivalutabili annualmente con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
- assegno unico integralmente alla parte ricorrente;
- spese di lite integralmente compensate.
Con rimessione della causa a ruolo per lo scioglimento del matrimonio nei termini di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia della separazione personale delle parti è fondata e meritevole di accoglimento.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non può essere ripristinata.
Deve prendersi atto che su sollecitazione del Giudice Delegato le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della pronuncianda separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei contendenti.
Per quanto concerne la pronunzia di scioglimento del matrimonio, ricorre la necessità di rimettere la presente causa sul ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione dei coniugi;
Parte_2
2) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni congiunte, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
4) dispone la rimessione della presente causa, confermandosi l'udienza già fissata dal Giudice Relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/03/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALMENTE DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4550/24 R.G. posta in decisione in data 07/03/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio Parte_1
dell'avv. Laura Roberta Satta, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Elisa Caprioli, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale e scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle seguenti condizioni: Controparte_1
- affido esclusivo delle figlie minori e alla madre Persona_1 Per_2 Parte_1 pagina 1 di 2 per le scelte scolastiche, sanitarie e relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; Pt_1
- diritto di visita del padre disciplinato dai Servizi Sociali secondo le modalità e tempistiche ritenute opportune;
- determinazione a carico del padre di un contributo al mantenimento delle figlie di Euro 200,00= mensili per ciascuna, rivalutabili annualmente con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo della Corte d'Appello di
Milano;
- assegno unico integralmente alla parte ricorrente;
- spese di lite integralmente compensate.
Con rimessione della causa a ruolo per lo scioglimento del matrimonio nei termini di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronuncia della separazione personale delle parti è fondata e meritevole di accoglimento.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile e non può essere ripristinata.
Deve prendersi atto che su sollecitazione del Giudice Delegato le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni della pronuncianda separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alla condizione reddituale dei contendenti.
Per quanto concerne la pronunzia di scioglimento del matrimonio, ricorre la necessità di rimettere la presente causa sul ruolo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via parzialmente definitiva:
1) pronuncia la separazione dei coniugi;
Parte_2
2) prende atto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le sopra riportate conclusioni congiunte, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
4) dispone la rimessione della presente causa, confermandosi l'udienza già fissata dal Giudice Relatore.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10/03/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2