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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 09/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1103 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi, Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Simona Miglio CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di invalidità prevista dall'art. 12 della L. 118/71, l'accertamento di uno stato invalidante pari all'80% utile al fine della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/92, l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, nonché l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 51% ai fini del congedo per cure ex art. 7 D.lgs 119/11, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa del
45%; che in sede di ATP (rgn. 3096/2022) veniva riconosciuta, ma non omologata, la percentuale di invalidità pari al 80% non idonea al riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71; di aver contestato le conclusioni del ctu depositando la dichiarazione di dissenso il 1.2.2023, agendo in opposizione ha chiesto che le siano riconosciuti i requisiti richiesti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 18.1.2021 con condanna dell' a corrispondere i relativi importi. CP_1
Si è costituito l' resistente eccependo l'improponibilità della domanda di pensione anticipata CP_2 poiché mancante della domanda amministrativa relativa a detta prestazione, eccependo altresì il mancato espletamento dell'iter amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c. e l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali dell'accertamento tecnico, nel merito ha chiesto il rigetto per mancanza dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e decisa all'udienza odierna.
Deve preliminarmente essere dichiarata la inammissibilità della domanda di pensione anticipata vecchiaia in senso assorbente per difetto di interesse ad agire e di allegazione dei requisiti amministrativi normativamente richiesti per fruire della stessa. In primo luogo, il beneficio richiesto non è tra quelli rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 445 bis c.p.c., in quanto nella fattispecie in questione il requisito sanitario costituisce esclusivamente un elemento frazionato della pretesa, e conseguentemente lo stesso non può essere oggetto di un autonomo “accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici nei cui riguardi la ricorrente ha un interesse attuale” (Cassazione, Sez. L, n. 30636 del
18.10.2022); al contrario, il requisito sanitario costituisce soltanto uno degli elementi che contribuiscono a fondare il diritto di accedere a pensione, unitamente al requisito anagrafico che in relazione a quello sanitario muta rispetto alla generalità degli assicurati, ed al requisito contributivo. Nel caso di specie, peraltro, tali ulteriori requisiti non sono compiutamente allegati, configurandosi anche un difetto di allegazione. In particolare, come rilevato dall'ente, nel caso in esame la ricorrente non ha dedotto né allegato di aver presentato la domanda di pensionamento all' CP_1
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in parte qua.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono una percentuale di invalidità pari al 85%, percentuale insufficiente all'integrale accoglimento della domanda oggi avanzata.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono la perizianda affermando che la stessa è affetta da “Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple a lieve impegno funzionale in soggetto con esiti di artroprotesi femoro-tibiale bilaterale ed esiti di intervento chirurgico per tendinopatia della cuffia dei rotatori a destra;
Cardiopatia ipertensiva;
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in CPAP notturna in soggetto con segni radiografici di broncopneumopatia cronica ostruttiva Tireopatia nodulare in terapia ormonale sostitutiva;
Anemia sideropenica;
Gastrite autoimmune” e rilevando “che tenuto conto dei valori percentuali attribuibili alle singole menomazioni e in relazione anche ai rapporti di coesistenza e di concorso tra le menomazioni medesime, nonché dell'incidenza che quest'ultime esercitano sulle attitudini lavorative della perizianda, si può ritenere quest'ultimo sin dall'epoca della domanda soggetto invalido con riduzione della propria capacità lavorativa in misura complessivamente pari all'85% (ottantacinquepercento) della totale.”. Ha quindi concluso ritenendo che le condizioni cliniche emerse non concretizzano il requisito sanitario di cui all'art. 12 della Legge n. 118/1971.
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente. Ha, inoltre, proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile.
Deve comunque essere dichiarata la sussistenza di una invalidità pari all'85% utile al fine dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e del congedo per cure ex art. 7 D.lgs 119/11, già riconosciuto in fase di ATP, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1103/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 85% utile ai fini della concessione dei benefici sociosanitari di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90 (esenzione pagamento ticket sanitario) e del congedo per cure ex art. 7 D.lgs 119/11;
- Respinge per il resto il ricorso;
- Compensa tre le parti le spese legali
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
LA NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 09/12/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1103 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Ester Ferrari Morandi, Parte_1
ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Simona Miglio CP_1
Resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di invalidità prevista dall'art. 12 della L. 118/71, l'accertamento di uno stato invalidante pari all'80% utile al fine della pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs 503/92, l'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario, nonché l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 51% ai fini del congedo per cure ex art. 7 D.lgs 119/11, a fronte del riconoscimento in sede amministrativa del
45%; che in sede di ATP (rgn. 3096/2022) veniva riconosciuta, ma non omologata, la percentuale di invalidità pari al 80% non idonea al riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. 118/71; di aver contestato le conclusioni del ctu depositando la dichiarazione di dissenso il 1.2.2023, agendo in opposizione ha chiesto che le siano riconosciuti i requisiti richiesti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 18.1.2021 con condanna dell' a corrispondere i relativi importi. CP_1
Si è costituito l' resistente eccependo l'improponibilità della domanda di pensione anticipata CP_2 poiché mancante della domanda amministrativa relativa a detta prestazione, eccependo altresì il mancato espletamento dell'iter amministrativo di cui all'art. 443 c.p.c. e l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali dell'accertamento tecnico, nel merito ha chiesto il rigetto per mancanza dei requisiti sanitari.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale e decisa all'udienza odierna.
Deve preliminarmente essere dichiarata la inammissibilità della domanda di pensione anticipata vecchiaia in senso assorbente per difetto di interesse ad agire e di allegazione dei requisiti amministrativi normativamente richiesti per fruire della stessa. In primo luogo, il beneficio richiesto non è tra quelli rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 445 bis c.p.c., in quanto nella fattispecie in questione il requisito sanitario costituisce esclusivamente un elemento frazionato della pretesa, e conseguentemente lo stesso non può essere oggetto di un autonomo “accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici nei cui riguardi la ricorrente ha un interesse attuale” (Cassazione, Sez. L, n. 30636 del
18.10.2022); al contrario, il requisito sanitario costituisce soltanto uno degli elementi che contribuiscono a fondare il diritto di accedere a pensione, unitamente al requisito anagrafico che in relazione a quello sanitario muta rispetto alla generalità degli assicurati, ed al requisito contributivo. Nel caso di specie, peraltro, tali ulteriori requisiti non sono compiutamente allegati, configurandosi anche un difetto di allegazione. In particolare, come rilevato dall'ente, nel caso in esame la ricorrente non ha dedotto né allegato di aver presentato la domanda di pensionamento all' CP_1
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in parte qua.
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
A fronte delle carenze riscontrate nella consulenza della prima fase ex art. 445 bis c.p.c. si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta riconoscono una percentuale di invalidità pari al 85%, percentuale insufficiente all'integrale accoglimento della domanda oggi avanzata.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della pluralità di patologie che affliggono la perizianda affermando che la stessa è affetta da “Spondiloartrosi diffusa con discopatie multiple a lieve impegno funzionale in soggetto con esiti di artroprotesi femoro-tibiale bilaterale ed esiti di intervento chirurgico per tendinopatia della cuffia dei rotatori a destra;
Cardiopatia ipertensiva;
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno in CPAP notturna in soggetto con segni radiografici di broncopneumopatia cronica ostruttiva Tireopatia nodulare in terapia ormonale sostitutiva;
Anemia sideropenica;
Gastrite autoimmune” e rilevando “che tenuto conto dei valori percentuali attribuibili alle singole menomazioni e in relazione anche ai rapporti di coesistenza e di concorso tra le menomazioni medesime, nonché dell'incidenza che quest'ultime esercitano sulle attitudini lavorative della perizianda, si può ritenere quest'ultimo sin dall'epoca della domanda soggetto invalido con riduzione della propria capacità lavorativa in misura complessivamente pari all'85% (ottantacinquepercento) della totale.”. Ha quindi concluso ritenendo che le condizioni cliniche emerse non concretizzano il requisito sanitario di cui all'art. 12 della Legge n. 118/1971.
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente. Ha, inoltre, proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico ed avendo correttamente esaminato e preso posizione sulle note critiche avanzate dal consulente tecnico di parte. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile.
Deve comunque essere dichiarata la sussistenza di una invalidità pari all'85% utile al fine dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e del congedo per cure ex art. 7 D.lgs 119/11, già riconosciuto in fase di ATP, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1103/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 85% utile ai fini della concessione dei benefici sociosanitari di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90 (esenzione pagamento ticket sanitario) e del congedo per cure ex art. 7 D.lgs 119/11;
- Respinge per il resto il ricorso;
- Compensa tre le parti le spese legali
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Tivoli, 9.12.2025
Il Giudice
LA NI