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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Annalisa Costanzo in funzione di Giudice
Onorario di Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 07 marzo 2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 4529 r.a.c.l. 2019, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio Parte_1
dell'avvocato Sara Zucca che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti
Ricorrente
CONTRO con sede in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in virtù di procura generale alle liti.
Resistente
Conclusioni per parte ricorrente: come in ricorso
Conclusioni per parte convenuta: come in memoria di costituzione
Con ricorso depositato in data 05 dicembre 2019 cf: Parte_1
, ha proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 C.F._1
CP_ 2019 00040142 51 000, notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, sanzioni per la relativa evasione e interessi per una somma complessiva di euro 13.147,63, relativamente al periodo da maggio 2015 a marzo
2017.
Parte ricorrente sostiene non dovute le somme richieste eccependo la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, l'omessa consegna del verbale di I accesso, la violazione degli artt. 11 e 13 comma 4 del DLvo 124/04 e contestando nel merito la fondatezza della pretesa.
All'uopo osserva che l'atto impugnato trarrebbe origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016022055/DDL del 02.05.2017, con il quale veniva contestato alla ditta individuale e alla signora l'assunzione della dipendente Parte_1 Parte_2 per l'intero periodo lavorativo, per un totale di 30 ore settimanali dalle 8,00 alle 13,00 dal
[...]
lunedì al sabato. Col medesimo verbale si è proceduto a calcolare gli imponibili previdenziali per un orario settimanale di 30 ore lavorative, confermando l'inquadramento retributivo previsto dal
4 livello del CCNL commercio, ed ad addebitare le differenze retributive risultanti per tutto il periodo dal 28.05.2015 al 29.02.2016. Si è poi proceduto ex art. 1 comma 1175 della L. 296/96, al recupero delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 118 della Legge 190/2014, per tutto il periodo oggetto dell'accertamento.
Espone che: la signora è legale rappresentante della ditta individuale, Parte_1
che si occupa della vendita al dettaglio di generi alimentari e vari;
Parte_1
CP_ in data 16.11.2016 i signori e , quali ispettori avviavano Parte_3 Pt_1 Parte_4
l'indagine effettuando verifiche sugli archivi a disposizione dell' ; CP_1
nel corso dell'accertamento venivano acquisite le dichiarazioni della dipendente
[...]
e della datrice di lavoro Parte_2 Parte_1
la consulente del lavoro della ditta ha inviato tutta la documentazione richiesta inerente il rapporto di lavoro della dipendente in essere nel periodo dal 28.05.2015 al 29.02.2016; successivamente veniva emesso il verbale sopra descritto e in data 09.06.2017 la inviava Pt_1
CP_ telematicamente all' note ex art. 18 l. 689/1981, mai riscontrate;
la condotta illecita contestata alla odierna opponente nel verbale posto a fondamento dell'AVA consisterebbe nell'aver utilizzato, dal 28.05.2015 al 29.02.2016, le prestazioni di lavoro subordinato della signora fin dal primo contratto per 30 ore anziché 20. Parte_2
Mentre successivamente a tale data è pacifico che la ha lavorato per 30 ore poiché assicurata Pt_2
per 30 ore.
La dipendente ha invece lavorato alle dipendenze della ditta Parte_2 Parte_1
dal 28.05.2015 al 28.02.2016 dal lunedì al giovedì dalle 10,00 alle 13,00, il venerdì
[...]
ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00 per 20 ore settimanali e dal 01.03.2016 al 31.03.2017 dal lunedì al sabato dalle 08,00 alle 13,00 per 30 ore settimanali come dalla dichiarazione della medesima agli atti. Ciò risulta dai registri LUL e dai prospetti paga dei lavoratori e dai versamenti dei contributi all'ente previdenziale. CP_ Si costituiva in giudizio l contestando le avverse eccezioni, deduzioni, richieste e conclusioni, sostenendo la fondatezza dell'avviso di addebito opposto e chiedendo il rigetto del ricorso.
L'istituto ha precisato che dal verbale ispettivo, dalla documentazione esaminata, dalle dichiarazioni acquisite è emerso che la dipendente già dall'origine del Parte_2
rapporto di lavoro, ossia dal 29.05.2015, prestava la propria opera dalle 08,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato, per un totale di 30 ore settimanali. Rileva che gli ispettori sono giunti alle conclusioni di cui al verbale unico di accertamento, dopo l'accesso sui luoghi e alla luce delle univoche
2 dichiarazioni rese dalle interessate, unici soggetti peraltro a conoscenza diretta delle dinamiche del rapporto di lavoro. Evidenzia che, secondo autorevole giurisprudenza, alle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai lavoratori deve essere riconosciuto un apprezzabile grado di attendibilità, dal momento che sono assunte nella verosimile assenza di condizionamenti del datore di lavoro
La causa veniva istruita con prove documentali e prove per testi.
All'udienza odierna entrambi i procuratori costituiti concludevano richiamandosi ai rispettivi atti e difese.
L'opposizione della ricorrente è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, si deve osservare che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito: ne discende che la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, sicchè è l'ente previdenziale opposto (convenuto in senso formale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto (attore in senso formale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato. Ne consegue che nella fattispecie in esame, dunque, l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Stante quanto precisato sulla ripartizione dell'onere probatorio CP_ incombeva all' l'onere di provare che la signora abbia svolto attività Parte_2
CP_ alle dipendenze della ditta della ricorrente secondo le modalità indicate dagli ispettori dell
Tale prova non è stata fornita dall'Ente.
Non emerge dalle risultanze di causa che la dipendente abbia svolto Parte_2
attività lavorativa alle dipendenze della ditta per il periodo dal Parte_1
29.05.2015 al 29.02.2016 per 30 ore settimanali.
CP_ L'istituto, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto il verbale ispettivo dell' con allegate le dichiarazioni della dipendente e del datore di lavoro Pt_2 Pt_1
Sia la signora che la signora hanno dichiarato agli Parte_2 Parte_1
ispettori verbalizzanti che la dipendente lavorava dal lunedì al sabato per 30 ore settimanali.
Dall'istruzione della causa è stata confermata la ricostruzione dei fatti della ricorrente.
Tutti i testi hanno confermato che la dalla data di assunzione del 29.05.2015 fino al Pt_2
28.02.2016 ha lavorato per sei giorni alla settimana per 20 ore settimanali e solo successivamente per 30 ore settimanali.
La teste all'udienza del 26.03.2021 ha dichiarato: “ la dichiarazione che ho rilasciato agli Pt_2
ispettori era relativa all'orario di lavoro osservato nel momento in cui la dichiarazione fu rilasciata e non anche al periodo precedente al 01 marzo del 2016, allorquando l'orario di lavoro
3 fu modificato e maggiorato fino alle 30 ore settimanali. Feci presente inoltre agli ispettori che in precedenza, invece, avevo lavorato dalla data di assunzione del 29 maggio 2015, soltanto per 20 ore settimanali, articolate nel modo seguente: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e il venerdì e il sabato dalle 9 alle 13”. CP_ L'ispettrice all'udienza del 25.06.2021 ha dichiarato: “abbiamo chiesto sia Persona_1
alla dipendente che alla titolare che orario facesse la dipendente ed entrambe ci hanno riferito che faceva 5 ore al giorno per sei giorni a settimana senza specificare se vi erano stati cambiamenti di orario nel corso del rapporto di lavoro. Alla domanda precisa “che orario di lavoro fa la IG ” entrambe ci hanno riferito che la faceva 30 ore a settimana. Pt_2 Pt_2
Non abbiamo chiesto se vi fossero stati cambiamenti di orario durante il rapporto di lavoro anche perché non conoscevamo l'esistenza di due contratti circostanza che abbiamo appreso solo successivamente al deposito della documentazione da parte della titolare tramite il consulente del lavoro. La titolare ha presentato due contratti relativi alla da cui risultava che all'inizio la Pt_2
signora era assunta per 20 ore mentre successivamente il contratto era di 30 ore con Pt_2
distribuzione di 5 ore al giorno per sei giorni a settimana”.
Analogamente l'ispettore all'udienza del 25.06.2021 ha dichiarato:” Anche alla Parte_3
dipendente abbiamo chiesto da quando era stata assunta e gli orari di lavoro e la stessa ci ha riferito di essere stata assunta nella stessa data risultante dai documenti e che il suo orario di lavoro era quello di cinque ore per sei giorni a settimana senza specificare se le cinque ore al giorno per sei giorni a settimana fossero state fatte dall'origine dell'assunzione ne ha riferito nulla circa un orario diverso o un contratto diverso da quello di cinque ore per sei giorni a settimana. Non le è stata fatta la domanda circa eventuali cambiamenti di orario durante il suo rapporto di lavoro. In seguito all'accesso ispettivo la ricorrente ha messo a disposizione la documentazione attinente i contratti di lavoro e il LUL e da questi abbiamo appreso che all'origine il contratto della IG prevedeva 20 ore a settimana e successivamente, dopo circa 11 Pt_2 mesi, l'orario era stato modificato in 30 ore settimanali (5 ore al giorno per sei giorni a settimana). Preciso che i dati dei contratti coincidevano con quanto dichiarato nel LUL.”
Dalla documentazione agli atti risulta che sia la ricorrente che la dipendente hanno dichiarato agli CP_ ispettori che la lavorava dal lunedì al sabato per 30 ore settimanali. Ma è' pur vero che Pt_2
le medesime, in tali dichiarazioni, si siano riferite all'orario di lavoro osservato nel momento in cui la dichiarazione fu rilasciata e non anche al periodo precedente al 01 marzo 2016 allorquando l'orario di lavoro fu modificato e maggiorato a 30 ore settimanali.
E' emerso, infatti, che gli ispettori verbalizzanti nulla abbiano chiesto su eventuali cambiamenti di orario durante il rapporto di lavoro e ciò in quanto non erano a conoscenza dell'esistenza di
4 due diversi contratti di lavoro ricevuti solo dopo l'accesso ispettivo tramite la consulente del lavoro della ricorrente.
Dalla istruzione probatoria e dalla documentazione inerente i contratti di lavoro della e il Pt_2
LUL risulta che l'opponente e la dipendente hanno concluso due contratti di lavoro, il primo Pt_2
dei quali prevedeva la prestazione di venti ore lavorative a settimana per il periodo dal 29.05.2015 al 28.02.2016 e il secondo a decorrere dal 01.03.2016 una prestazione di 30 ore settimanali.
In definitiva a fronte delle concordanti dichiarazioni testimoniali assunte in causa, gli elementi
CP_ forniti dall' appaiono del tutto insufficienti a dare prova che la quale dipendente Pt_2
dell'opponente abbia lavorato per il periodo oggetto di causa per 30 ore settimanali mentre è stato dimostrato che la medesima lavorasse per 20 ore settimanali.
Per le motivazioni sopra esposte non resta a questo Tribunale che accogliere l'opposizione e annullare l'avviso di addebito impugnato.
CP_ In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di previdenza e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'Avviso di Addebito n. 325 2019 00040142 51 000 oggetto di opposizione;
- condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 2.697,00, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% e accessori di legge, oltre rimborso contributo unificato se dovuto, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opponente
Così deciso in Cagliari, 07 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Annalisa Costanzo
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