Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3209/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice
dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3209/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Loreto Parte_1 C.F._1
Aprutino alla Via Cappuccini n. 136 presso lo Studio dell'Avv. Ida Corradi che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Penne alla Via CP_1 C.F._2
Diego De Sterlich Aliprandi n. 23 presso lo studio dell'avv. VIOLANTE LORENZA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: Come in atti.
pagina 1 di 4
1) Con ricorso presentato in data 30.10.2024 ha agito in giudizio nei confronti del Parte_1 sig. affinché venisse disposta la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità CP_1
genitoriale sui figli minori ed – nati dalla relazione more uxorio, rispettivamente il Per_1 Per_2
26.07.2016 e 02.11.2017 a Pescara, alle condizioni di seguito indicate: “disporre la collocazione prevalente dei figli e presso la madre sig.ra ; il padre potrà avere Per_1 Per_2 Parte_1
con sé i figli dal sabato alle ore 9,00 e fino alla domenica mattina alle ore 10,00 con pernotto presso lo stesso;
le vacanze dei minori saranno così organizzate: le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio ad anni alternati. Le festività pasquali dal Venerdì Santo a
Pasqua e da lunedì di Pasquetta fino al rientro a scuola ad anni alternati. Le vacanze estive saranno trascorse con il padre per almeno 15 gg compatibilmente con le ferie del padre e da comunicarsi entro il 31 maggio a mezzo racc. AR. A richiesta della sig.ra e previo preavviso di una settimana, Parte_1
il sig. si dovrà rendere disponibile ad accompagnare i minori per lo svolgimento di attività CP_1
educative, scolastiche, ludiche, sportive e/o visite mediche;
Il padre verserà alla sig.ra euro Parte_1
500 mensili per entrambi i minori (250 per ciascun minore) a titolo di contributo al mantenimento. Le spese straordinarie saranno regolate secondo il Protocollo famiglia attualmente vigente presso il
Tribunale di Pescara. La sig.ra non presta il proprio consenso all'espatrio dei Parte_1 minori”.
2) Alla prima udienza di comparizione del 19.02.2025 il convenuto si presentava, seppur non formalmente costituitosi, chiedendo termine utile a definire bonariamente la controversia.
3) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.25, si costituiva il convenuto rappresentando di essere pervenuto ad un accordo conciliativo con la parte ricorrente, sottoscritto e depositato in atti in data 01.03.2025, alle seguenti condizioni:
a) I figli nata a [...] in data [...] (CF: ) e Persona_3 C.F._3
nato a [...] il [...] (CF. vengono Persona_4 C.F._4
affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre sita in Penne alla C. da Colle Maggio n. 23. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta nei rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ciascuno di essi.
b) I minori e potranno vedere il padre: dal sabato alle ore 9,00 e fino alla Per_1 Per_2
domenica mattina alle ore 10,00 con pernotto presso lo stesso. La madre comunicherà eventuali impedimenti almeno tre giorni prima all'utenza telefonica del padre.
pagina 2 di 4 c) Le vacanze dei minori saranno così organizzate: le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati. Le festività pasquali dal Venerdì Santo a Pasqua e da lunedì di Pasquetta fino al rientro a scuola saranno trascorse con ciascun genitore ad anni alternati.
d) I minori e trascorreranno le vacanze estive con il padre per almeno 15 gg Per_1 Per_2
compatibilmente con le ferie del padre e da comunicarsi entro il 31 maggio a mezzo racc. AR
e/o a mezzo whatsapp all'utenza della madre.
e) A richiesta della sig.ra e previo preavviso di una settimana il sig. si Parte_1 CP_1
renderà disponibile ad accompagnare i minori per lo svolgimento di attività educative, scolastiche, ludiche, sportive e/o visite mediche.
f) Il padre verserà alla sig.ra euro 500 mensili per entrambi i minori (euro 250 per Parte_1
ciascun minore) a titolo di contributo al mantenimento, direttamente alla madre secondo la modalità che sarà indicata da quest'ultima direttamente al padre.
g) Le spese straordinarie previamente concordate e successivamente documentate saranno ripartite al 50% tra i genitori (spese da definirsi straordinarie assumendo come modello di riferimento il Protocollo famiglia adottato dal Tribunale di Pescara).
h) Si dà atto che i genitori non prestano reciprocamente il consenso all'espatrio dei minori.
4) All'udienza del 05.03.2025 i difensori delle parti hanno, quindi, chiesto che detto accordo fosse recepito dal Tribunale.
5) Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, unitamente all'integrazione effettuata a verbale dell'udienza del 05.03.25 (inerente la scadenza del versamento mensile a titolo di contributo al mantenimento in capo al resistente, da effettuarsi entro il 20 del mese a mezzo bonifico bancario), avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi agli interessi delle parti medesime e dei figli minori.
7) Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori delle parti, e Persona_3
, conformemente alle condizioni concordate dalle parti ed indicate nella parte Persona_4
motiva;
- spese di giudizio integralmente compensate. pagina 3 di 4 Pescara, 6 marzo 2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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