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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/06/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
RGN 2156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RT ZI Presidente
CI ES DI
LA RO DI rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2156 /2025, introdotta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCINI FLAVIA;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MANCINI FLAVIA;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Parte_2 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 28.08.2020 a Monteroni D'IA, che dall'unione non erano nati figli e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
a) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e con adeguati redditi e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
b) Ciascun coniuge provvederà alla propria abitazione,
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
1 Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 28.08.2020 a Monteroni Parte_2
D'IA , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monteroni D'IA al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2020 , alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 13/05/2025
Il DI estensore Il Presidente
LA RO RT ZI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RT ZI Presidente
CI ES DI
LA RO DI rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2156 /2025, introdotta da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MANCINI FLAVIA;
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MANCINI FLAVIA;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Parte_2 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 28.08.2020 a Monteroni D'IA, che dall'unione non erano nati figli e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
a) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e con adeguati redditi e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
b) Ciascun coniuge provvederà alla propria abitazione,
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
1 Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in data 28.08.2020 a Monteroni Parte_2
D'IA , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monteroni D'IA al n. 3, Parte II, Serie A, Anno 2020 , alle condizioni di cui in parte motiva;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 13/05/2025
Il DI estensore Il Presidente
LA RO RT ZI
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