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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 156/2025 R.G. avente ad oggetto la domanda di separazione giudiziale pendente tra nato a [...] Parte_1
l'11.08.1998 (C.F. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. ANDREA VINCENZO ALBARELLA, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
nata a [...] Controparte_1
(Argentina) il 13.4.1998 (C.F. , rappresentata e C.F._2
difesa dall'Avv. GIUSEPPE AGOSTINO, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
intervenuto CONCLUSIONI: alla udienza del 29.5.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 24.2.2025 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio civile in data 13.6.2022 in
[...]
Ardore (RC) con – trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Ardore al n. 1 anno 2022,
Parte I – e che dalla loro unione non erano nati figli, ha domandato all'adito
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, e potranno fissare o mutare liberamente la loro residenza;
2) essendo i coniugi in precarie condizioni economiche, non sufficienti ad assicurare finanche a loro stessi un tenore adeguato di vita, nessun assegno di mantenimento sarà reciprocamente dovuto tra di loro”.
A fondamento della domanda ha esposto che, dopo un primo periodo di convivenza, la vita coniugale era diventata intollerabile non essendoci più tra i coniugi un'unione affettiva a causa di insanabili divergenze e che la aveva invitato il deducente ad abbandonare l'abitazione Controparte_1
presa in locazione ed era stato costretto a trasferirsi in un bed and breakfast messo a disposizione dalla società sportiva calcistica dilettantistica ove è tesserato e dalla quale percepisce dei compensi a titolo di rimborso spese.
I.
2- Si è costituita in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione evidenziando che i litigi e le incompatibilità caratteriali avevano portato un lento e continuo
2 deterioramento del rapporto coniugale;
che le condizioni economiche delle parti erano tali da escludere una previsione di un assegno di mantenimento per entrambe.
I.
3- Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. ha apposto il visto in data 28.2.2025.
I.
4- All'udienza del 29.5.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
II.- La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio.
III.- Stante l'esito del giudizio le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 156/25 r.g. così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] -Argentina l'11.08.1998) e
[...]
(nata a [...] - Controparte_1
Argentina il 13.4.1998) che hanno contratto matrimonio in data 13.6.2022 in Ardore (RC) – trascritto negli atti di matrimonio del detto Comune al n.
1, anno 2022, parte I - senza condizioni;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
3 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ardore (RC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del 30.5.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 156/2025 R.G. avente ad oggetto la domanda di separazione giudiziale pendente tra nato a [...] Parte_1
l'11.08.1998 (C.F. , rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. ANDREA VINCENZO ALBARELLA, domiciliatario, giusta procura in atti;
ricorrente e
nata a [...] Controparte_1
(Argentina) il 13.4.1998 (C.F. , rappresentata e C.F._2
difesa dall'Avv. GIUSEPPE AGOSTINO, domiciliatario, giusta procura in atti;
resistente con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
intervenuto CONCLUSIONI: alla udienza del 29.5.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato in data 24.2.2025 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio civile in data 13.6.2022 in
[...]
Ardore (RC) con – trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Ardore al n. 1 anno 2022,
Parte I – e che dalla loro unione non erano nati figli, ha domandato all'adito
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, e potranno fissare o mutare liberamente la loro residenza;
2) essendo i coniugi in precarie condizioni economiche, non sufficienti ad assicurare finanche a loro stessi un tenore adeguato di vita, nessun assegno di mantenimento sarà reciprocamente dovuto tra di loro”.
A fondamento della domanda ha esposto che, dopo un primo periodo di convivenza, la vita coniugale era diventata intollerabile non essendoci più tra i coniugi un'unione affettiva a causa di insanabili divergenze e che la aveva invitato il deducente ad abbandonare l'abitazione Controparte_1
presa in locazione ed era stato costretto a trasferirsi in un bed and breakfast messo a disposizione dalla società sportiva calcistica dilettantistica ove è tesserato e dalla quale percepisce dei compensi a titolo di rimborso spese.
I.
2- Si è costituita in giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione evidenziando che i litigi e le incompatibilità caratteriali avevano portato un lento e continuo
2 deterioramento del rapporto coniugale;
che le condizioni economiche delle parti erano tali da escludere una previsione di un assegno di mantenimento per entrambe.
I.
3- Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. ha apposto il visto in data 28.2.2025.
I.
4- All'udienza del 29.5.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
II.- La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto le parti non hanno posto alcuna condizione rilevante per il presente giudizio.
III.- Stante l'esito del giudizio le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 156/25 r.g. così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nato a [...] -Argentina l'11.08.1998) e
[...]
(nata a [...] - Controparte_1
Argentina il 13.4.1998) che hanno contratto matrimonio in data 13.6.2022 in Ardore (RC) – trascritto negli atti di matrimonio del detto Comune al n.
1, anno 2022, parte I - senza condizioni;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
3 3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ardore (RC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del 30.5.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Dott. Andrea Amadei
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