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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 904/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
AN EL, GI
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2858/2020 depositato il 30/04/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5225/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 07/10/2019
Atti impositivi:
-PIGN. C/O TERZI n. 7332018 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti e alle ultime menorie depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 proponeva ricorso contro il concessionario IS Sicilia per l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria fascicolo n 39539, eccependo la mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'iscrizione ipotecaria, l'invalidità della iscrizione ipotecaria per violazione dell'art 7 de DL
70/2011, nonchè la mancata notifica della iscrizione ipotecaria. Si costituiva in giudizio IS Sicilia Spa contestando quanto dedotto ed eccepito dal contribuente. Con sentenza n.6515/2019 depositata in data 13.12.2019, la CTP ha dichiarato la cessata materia del contendere di cui in motivazione. Ha accolto nel resto con condanna alle spese. Il concessionario Sicilia riscossione ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per Violazione e falsa applicazione dell'art 7 del D.L. 70/2011, convertito in legge n 106/2011, e dell'art 26, comma 5, del d.p.r. 602/73. Legittimità della iscrizione ipotecaria fasc n 39539 e delle prodromiche cartelle esattoriali;
nullità per travisamento dei fatti in ordine alla dichiarata prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'appellato che ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al motivo di nullità della sentenza per travisamento dei fatti nonché per errore in procedendo a riguardo della regolarità della notifica, la Corte osserva.
Va ribadito che "la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giuridico di cassazione" (Cass. s.u. 24148/2013).
Nella fattispecie, i giudici di primo hanno tenuto conto di quanto esposto, motivando sulle questioni in modo chiaro, adottando un percorso logico-giuridico che ha reso chiara la decisione. L'iscrizione ipotecaria, cosi come le cartelle di pagamento risultano essere stata indirizzate presso l'indirizzo di cui al certificato storico di residenza. Ma purtroppo è stata omessa la spedizione della raccomanda. Infatti, se si conosce la residenza anagrafica ma il destinatario è irreperibile (non presente all'indirizzo), l'agente notificatore deve depositare la copia dell'atto nella casa comunale, affiggere l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione del destinatario, e inviare una raccomandata con avviso di ricevimento che informa del deposito. La notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o decorsi dieci giorni dalla sua spedizione. Dagli atti manca tale adempimento. Cass. n. 16696 del 03/07/2013 (conf. Cass. n. 5374 del
18/03/2015). Assorbite eventuali eccezioni, l'appello va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia sezione staccata di Messina cosi statuisce: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Spese compensate. Cosi deciso in Messina 25.11.2025
Il presidente est.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MACCARONE ANTONIO, Presidente e Relatore
CINTIOLI FULVIO, GI
AN EL, GI
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2858/2020 depositato il 30/04/2020
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate IS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5225/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 13 e pubblicata il 07/10/2019
Atti impositivi:
-PIGN. C/O TERZI n. 7332018 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
L'appellante si riporta alle conclusioni formulate in atti e alle ultime menorie depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 proponeva ricorso contro il concessionario IS Sicilia per l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria fascicolo n 39539, eccependo la mancata notifica delle cartelle esattoriali prodromiche all'iscrizione ipotecaria, l'invalidità della iscrizione ipotecaria per violazione dell'art 7 de DL
70/2011, nonchè la mancata notifica della iscrizione ipotecaria. Si costituiva in giudizio IS Sicilia Spa contestando quanto dedotto ed eccepito dal contribuente. Con sentenza n.6515/2019 depositata in data 13.12.2019, la CTP ha dichiarato la cessata materia del contendere di cui in motivazione. Ha accolto nel resto con condanna alle spese. Il concessionario Sicilia riscossione ritenendo ingiusta la sentenza ha proposto tempestivo appello chiedendo la sua riforma sulla base dei seguenti motivi: nullità della sentenza per Violazione e falsa applicazione dell'art 7 del D.L. 70/2011, convertito in legge n 106/2011, e dell'art 26, comma 5, del d.p.r. 602/73. Legittimità della iscrizione ipotecaria fasc n 39539 e delle prodromiche cartelle esattoriali;
nullità per travisamento dei fatti in ordine alla dichiarata prescrizione. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello. Ha resistito l'appellato che ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al motivo di nullità della sentenza per travisamento dei fatti nonché per errore in procedendo a riguardo della regolarità della notifica, la Corte osserva.
Va ribadito che "la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giuridico di cassazione" (Cass. s.u. 24148/2013).
Nella fattispecie, i giudici di primo hanno tenuto conto di quanto esposto, motivando sulle questioni in modo chiaro, adottando un percorso logico-giuridico che ha reso chiara la decisione. L'iscrizione ipotecaria, cosi come le cartelle di pagamento risultano essere stata indirizzate presso l'indirizzo di cui al certificato storico di residenza. Ma purtroppo è stata omessa la spedizione della raccomanda. Infatti, se si conosce la residenza anagrafica ma il destinatario è irreperibile (non presente all'indirizzo), l'agente notificatore deve depositare la copia dell'atto nella casa comunale, affiggere l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione del destinatario, e inviare una raccomandata con avviso di ricevimento che informa del deposito. La notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o decorsi dieci giorni dalla sua spedizione. Dagli atti manca tale adempimento. Cass. n. 16696 del 03/07/2013 (conf. Cass. n. 5374 del
18/03/2015). Assorbite eventuali eccezioni, l'appello va rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado della Sicilia sezione staccata di Messina cosi statuisce: rigetta l'appello con conferma della sentenza di primo grado. Spese compensate. Cosi deciso in Messina 25.11.2025
Il presidente est.