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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/10/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 6.10.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2395/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, opponente, rappresentata e difesa dall'avv.
AV IA OR ZA;
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Irrera.
Oggetto: condotta antisindacale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.05.2023 l' di adiva Parte_1 Pt_1 questo Tribunale e proponeva opposizione avverso il decreto reso il 20.04.2023, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, nel procedimento n. 5414/2022 R.G..
Esponeva che:
- con ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori controparte aveva lamentato l'antisindacalità della condotta di essa , costituita in particolare dall'aver improvvisamente Parte_1 disposto l'assegnazione provvisoria della dipendente originariamente CP_2 preposta presso il Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Patti, presso il P.O. di
Barcellona P.G. senza informare preventivamente essa O.S., in violazione del decorso del termine prescritto dalla legge per la mobilità d'urgenza, in assenza di preventivo avviso di mobilità interna ed in violazione del Regolamento aziendale;
1 - nel conseguente giudizio, rubricato al n. 5414/2022 R.G., essa si era costituita Pt_1 eccependo: in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale del Lavoro di
Messina, per spettare la competenza al Tribunale del Lavoro di Patti o al Tribunale del
Lavoro di Barcellona P.G.; la nullità insanabile del ricorso per assoluta incertezza circa i fatti costitutivi delle domande;
l'inammissibilità e la tardività del ricorso per omessa tempestiva impugnativa dell'atto presupposto, ovvero la nota prot. 99684/2019 dell'11.09.2019, di assegnazione provvisoria della lavoratrice di cui l'O.S. controparte ne aveva chiesto CP_2 la revoca in autotutela soltanto il 23.05.2022; la carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza della Pubblica di non avendo l' rovato né la CP_1 Pt_1 Pt_2 qualità di associato di né il mandato specifico della stessa, osservando altresì CP_2 come l'assegnazione temporanea fosse legata ad esigenze strettamente personali della lavoratrice e come il diritto asseritamente leso non appartenesse al sindacato ma al singolo dipendente, che avrebbe dovuto agire in proprio;
nel merito, l'infondatezza delle domande;
- con l'opposto decreto il procedimento era stato così concluso: “Definitivamente pronunziando sul ricorso ex art. 28 St. Lav. proposto dalla , Parte_3
Segreteria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante nei confronti dell CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara
l'antisindacalità della condotta tenuta dall' nei confronti Parte_1 dell'organizzazione sindacale ricorrente, consistente nella violazione dell'art. 18 del CCNI del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999 e per l'effetto ordina all
[...]
di cessare le condotte antisindacali, di rimuovere gli effetti derivanti dalla nota prot. Parte_1
n. 99684/2019 dell' 11 settembre 2019 e di procedere alla pubblicazione per un mese del presente decreto nelle bacheche aziendali e sul proprio sito internet;
- ordina alla resistente di astenersi in futuro dal porre in Cont essere comportamenti analoghi;
- condanna l' di al pagamento, in favore di parte ricorrente, Pt_1 delle spese giudiziali che si liquidano in € 2606,5 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Ciò posto, lamentava come il su indicato decreto avesse errato nel ritenere la competenza territoriale del foro di per essere la stessa, nel caso di specie, di quello di Patti o di Pt_1 quello di Barcellona P.G., in quanto, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la competenza territoriale era correlata al luogo ove era stata concretamente attuata la condotta e poiché la lavoratrice destinataria dell'assegnazione provvisoria, era transitata dal CP_2
P.O. di Patti a quello di Barcellona P.G..
2 Ancora, deduceva come il Tribunale avesse erroneamente statuito sull'eccezione di tardività del ricorso articolata da essa stante la mancata impugnazione del provvedimento Pt_1 presupposto, ovvero la nota n. 99684/19 dell'11.09.2019.
Censurava l'applicazione al caso di specie dell'art. 18 del CCNL Sanità, evidenziando come controparte non avesse provato l'attualità della condotta antisindacale.
Eccepiva la nullità e/o annullabilità dell'opposto decreto per essere menzionata, sicché doveva ritenersi che il decreto fosse sfornito di sufficiente motivazione.
Contestava, infine, la condanna alle spese contenuta nel decreto, priva di motivazione circa i criteri e le tabelle forensi applicati.
Concludeva, quindi, per la revoca del Decreto opposto, con avversa condanna al pagamento delle spese di lite e, in via gradata, instava per la compensazione integrale delle spese di lite della fase sommaria del giudizio.
2. La costituitasi in giudizio con memoria del 03.11.2023, rimarcava Controparte_4 la competenza territoriale del Giudice del Lavoro di giacché la condotta omissiva Pt_1
Cont era imputabile al centro decisionale dell' competente, avente sede legale a Pt_1
Evidenziava come il giudizio avesse ad oggetto la repressione della condotta antisindacale e come l'eventuale caducazione di provvedimenti emanati in virtù di condotte lesive fosse una mera conseguenza dell'antisindacalità della condotta.
Deduceva la sussistenza dell'attualità della condotta, requisito presente fintantoché il trasferimento disposto in violazione delle prerogative sindacali fosse rimasto in vigore.
Ribadiva l'antisindacalità, nel merito, della condotta ed evidenziava come la motivazione del decreto fosse sufficiente e l'aver nominato altra O.S. rappresentasse un mero errore materiale.
Rilevava come i compensi di causa fossero stati liquidati ai minimi.
Concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso e, conseguentemente, per la conferma del decreto emesso il 20.04.2023 nel giudizio n. 5414/2022 R.G., con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Con le proprie note di trattazione depositate il 13.11.2023 parte ricorrente evidenziava come l'art. 18 del CCNL integrativo del 2001 non fosse più applicabile in quanto abrogato dall'art. 11 del CCNL del 21.05.2018 e sostituito, nel periodo oggetto dei fatti di causa, dall'art. 4, comma 4, dello stesso CCNL 2018, secondo cui “Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 (Confronto), 6 (Confronto regionale) e 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo
3 presupposto per la loro attivazione”, materie fra le quali non rientrava certamente la mobilità interna.
Con le proprie note prodotte il 14.11.2023 la rifiutava il contraddittorio sulla nuova CP_4 eccezione proposta per la prima volta dall' con le sopra citate note di Parte_1 trattazione, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza, nel merito, tenuto conto di Cont come l' quotidianamente continuasse a disporre trasferimenti sul presupposto della normativa che ora riteneva abrogata. Rilevava come il nuovo CCNL non disciplinasse la mobilità interna, ma soltanto quella volontaria, sicché quanto alla prima andava ancora ritenuto vigente l'art. 18 del CCNL integrativo del 2001.
4. L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dall' . Parte_1
La stessa risulta infondata e va rigettata.
La competenza si radica infatti in ragione del luogo in cui si è verificato il comportamento omissivo dell'ente, ossia, nel caso che ci occupa, la sede dell'ente.
6. Va inoltre rigettata l'eccezione di tardività del ricorso.
Si richiama infatti l'orientamento delle SSUU della Corte di Cassazione secondo cui “Il procedimento disciplinato dall'art 28 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, tende al conseguimento di pronunce costitutive, idonee a far cessare il comportamento illecito del datore di lavoro, ed a rimuoverne le conseguenze pregiudizievoli. Pertanto, l'esperibilita di detto procedimento, pur non essendo soggetta a termini di decadenza, decorrenti dallo inizio del comportamento antisindacale, postula che il comportamento medesimo sia ancora in atto, o, quantomeno, che siano ancora in atto i suoi effetti lesivi della libertà ed attività del
Sindacato” (Cass. Civ. SS.UU., 13 giugno 1977, n. 2443).
Inoltre “la mancata fissazione, da parte del legislatore, di un termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 28 St. lav., consenta di scartare la tesi che, tra le condizioni di proponibilità della domanda di repressione della condotta antisindacale, debba annoverarsi l'immediatezza della reazione dei soggetti lesi dal contegno -denunziato come antisindacale- del datore di lavoro. Non può escludersi, pertanto, che la domanda giudiziale venga utilmente azionata anche dopo lungo tempo dall'inizio della condotta illegittima, ove il comportamento contestato sia ancora in atto” (cfr Tribunale Tolmezzo 19.5.2011 ).
Orbene nel caso di specie risulta non contestato tra le parti che il provvedimento impugnato dell'11.9.2019 ancora produceva effetti.
4 7. Nel merito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (decreto del 8.7.2021).
Va preliminarmente ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità la definizione di condotta antisindacale di cui alla norma invocata dall'organizzazione sindacale non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti, sicché il comportamento che pregiudichi oggettivamente gli interessi collettivi di cui essa è portatrice integra gli estremi della condotta antisindacale, senza che sia necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta (v. tra le tante Cass. n. 13726/2014).
Occorre quindi evidenziare che la O.S. odierna resistente ha lamentato che l' CP_3
nel corso del mese di settembre 2019, ha disposto con nota prot. n. 99684
[...]
l'assegnazione temporanea di presso la Patologia Clinica della Struttura di CP_2
Barcellona e ciò in violazione con l'art. 18 cit. e del Regolamento per la Mobilità interna Cont approvato con delibera n. 84 dell'11.01.2010, nelle parti ove viene imposta la preventiva informazione sindacale.
In particolare l'art. 18 del CCNL integrativo, nel disciplinare la mobilità interna, stabilisce, al comma 2, che l'Azienda, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell'art. 2103 c.c., può disporre l'impiego del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di 25 km dalla località di assegnazione, previa informazione alle OO.SS. e, al comma
3, chiarisce che la mobilità interna si distingue in ordinaria e d'urgenza e che quest'ultima avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili.
Analoghe previsioni sono contenute nel citato Regolamento interno.
Orbene alla luce della normativa citata la preventiva informazione deve essere garantita anche nelle ipotesi in cui la mobilità viene disposta per fronteggiare situazioni emergenziali.
Ciò premesso sul piano generale nel caso di specie deve rilevarsi che parte resistente ha omesso di procedere all'informativa prevista in violazione della disposizione citata.
Né può ritenersi che il rispetto delle disposizioni sopra richiamate avrebbe in alcun modo ostacolato o ritardato l'emissione di quel provvedimento, imponendo esse non già la concertazione o il confronto con le organizzazioni sindacali, ma un semplice preavviso (da inviare anche mediante posta elettronica certificata).
5 Inoltre non assume rilevanza nel caso di specie la mancata opposizione del sanitario trasferito, atteso che l'antisindacalità della condotta prescinde dalla lesione degli interessi del singolo dipendente interessato e dalle sue conseguenti azioni.
Infatti l'eventuale plurioffensività di una condotta antisindacale comporta, invero, la possibile autonoma coesistenza delle due azioni (quella collettiva ed individuale), senza reciproche interferenze.
In particolare l'azione esercitabile dai sindacati ai sensi dell'art. 28 st. lav. è distinta ed autonoma rispetto alle azioni che possono esercitare i lavoratori a tutela dei propri diritti individuali eventualmente colpiti dagli stessi comportamenti antisindacali denunciati dal sindacato, essendo diversi sia la causa petendi sia, almeno ontologicamente, il petitum; esse quindi si pongono su un piano, sostanziale e processuale, di reciproca indifferenza, con la conseguenza che l'esperimento e l'esito di una di esse non può incidere sulle vicende e sulla sorte dell'altra (v. in questi termini Cass. n. 18539/2015 e, in materia di licenziamento, Cass.
n. 73131/1983 e 4824/1987, non smentite da pronunce successive).
Ciò posto va rilevato che la condotta denunciata oltre ad apparire illegittima, risulta lesiva dell'effettività dell'azione della privata delle sue primarie prerogative di CP_4 rappresentatività e dei diritti sindacali nel contesto della menzionata operazione di mobilità.
Infatti dagli atti emerge che la sia stata trasferita dal Presidio Ospedaliero di Patti al CP_2
Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G. senza che l' odierna ricorrente abbia Pt_1 proceduto alla preventiva informativa.
Infatti si richiama la giurisprudenza di merito secondo cui “Ha natura antisindacale la condotta del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato, così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione. Quando sussiste un diritto delle organizzazioni sindacali di essere informate o interpellate, la violazione di tale obbligo lede un diritto del sindacato e integra un comportamento antisindacale "in re ipsa” ( cfr Tribunale di Salerno 8.3.2007).
La condotta omissiva descritta risulta, dunque, antisindacale. Cont Al riguardo, non può nemmeno accedersi alla prospettazione dell secondo cui l'articolo
18 del contratto integrativo sopra menzionato dovrebbe intendersi abrogato sulla scorta del nuovo sistema di relazioni sindacali di cui al successivo CCNL sanità del 2018 e della clausola di abrogazione espressa di cui all'art. 11 di tale ultimo contratto. Dalla lettura di tale norma, difatti, può evincersi come siano state oggetto di abrogazione “…tutte le disposizioni
6 in materia di relazioni sindacali ovunque previste nei precedenti CCNL del comparto” e non anche quelle di cui ai contratti integrativi.
Lo stesso art. 9 del CCNL prevede inoltre che “i contratti integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna azienda o Ente dei successivi contratti collettivi integrativi.”
8. Non vi è, inoltre, alcuna erroneità nella liquidazione delle spese di lite, risultando le stesse quantificate secondo il valore minimo, con istruttoria, per la fascia 26.000-52.000 € ed essendo noto come non possa essere liquidato un valore inferiore al minimo dello scaglione applicato.
Inoltre correttamente è stata riconosciuta anche la fase istruttoria atteso che ai sensi del d.m.
2014 . 55 nella fase istruttoria vengono comprese le seguenti attività “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso
e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte
e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”
Inoltre la mera indicazione nel dispositivo di altra organizzazione sindacale costituisce un mero errore materiale.
13. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato e va confermato il decreto impugnato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari
7 considerata la durata del giudizio. Di esse va concessa la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore avv. Salvatore Irrera, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma il decreto impugnato;
- condanna altresì l' in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_3 alla rifusione delle spese giudiziali in favore della di che si liquidano in CP_4 Pt_1 euro 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 7 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
8
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 6.10.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2395/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, opponente, rappresentata e difesa dall'avv.
AV IA OR ZA;
CONTRO
, c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Irrera.
Oggetto: condotta antisindacale
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.05.2023 l' di adiva Parte_1 Pt_1 questo Tribunale e proponeva opposizione avverso il decreto reso il 20.04.2023, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, nel procedimento n. 5414/2022 R.G..
Esponeva che:
- con ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori controparte aveva lamentato l'antisindacalità della condotta di essa , costituita in particolare dall'aver improvvisamente Parte_1 disposto l'assegnazione provvisoria della dipendente originariamente CP_2 preposta presso il Laboratorio di Patologia Clinica del P.O. di Patti, presso il P.O. di
Barcellona P.G. senza informare preventivamente essa O.S., in violazione del decorso del termine prescritto dalla legge per la mobilità d'urgenza, in assenza di preventivo avviso di mobilità interna ed in violazione del Regolamento aziendale;
1 - nel conseguente giudizio, rubricato al n. 5414/2022 R.G., essa si era costituita Pt_1 eccependo: in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale del Lavoro di
Messina, per spettare la competenza al Tribunale del Lavoro di Patti o al Tribunale del
Lavoro di Barcellona P.G.; la nullità insanabile del ricorso per assoluta incertezza circa i fatti costitutivi delle domande;
l'inammissibilità e la tardività del ricorso per omessa tempestiva impugnativa dell'atto presupposto, ovvero la nota prot. 99684/2019 dell'11.09.2019, di assegnazione provvisoria della lavoratrice di cui l'O.S. controparte ne aveva chiesto CP_2 la revoca in autotutela soltanto il 23.05.2022; la carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza della Pubblica di non avendo l' rovato né la CP_1 Pt_1 Pt_2 qualità di associato di né il mandato specifico della stessa, osservando altresì CP_2 come l'assegnazione temporanea fosse legata ad esigenze strettamente personali della lavoratrice e come il diritto asseritamente leso non appartenesse al sindacato ma al singolo dipendente, che avrebbe dovuto agire in proprio;
nel merito, l'infondatezza delle domande;
- con l'opposto decreto il procedimento era stato così concluso: “Definitivamente pronunziando sul ricorso ex art. 28 St. Lav. proposto dalla , Parte_3
Segreteria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante nei confronti dell CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: - in accoglimento del ricorso, dichiara
l'antisindacalità della condotta tenuta dall' nei confronti Parte_1 dell'organizzazione sindacale ricorrente, consistente nella violazione dell'art. 18 del CCNI del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999 e per l'effetto ordina all
[...]
di cessare le condotte antisindacali, di rimuovere gli effetti derivanti dalla nota prot. Parte_1
n. 99684/2019 dell' 11 settembre 2019 e di procedere alla pubblicazione per un mese del presente decreto nelle bacheche aziendali e sul proprio sito internet;
- ordina alla resistente di astenersi in futuro dal porre in Cont essere comportamenti analoghi;
- condanna l' di al pagamento, in favore di parte ricorrente, Pt_1 delle spese giudiziali che si liquidano in € 2606,5 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Ciò posto, lamentava come il su indicato decreto avesse errato nel ritenere la competenza territoriale del foro di per essere la stessa, nel caso di specie, di quello di Patti o di Pt_1 quello di Barcellona P.G., in quanto, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la competenza territoriale era correlata al luogo ove era stata concretamente attuata la condotta e poiché la lavoratrice destinataria dell'assegnazione provvisoria, era transitata dal CP_2
P.O. di Patti a quello di Barcellona P.G..
2 Ancora, deduceva come il Tribunale avesse erroneamente statuito sull'eccezione di tardività del ricorso articolata da essa stante la mancata impugnazione del provvedimento Pt_1 presupposto, ovvero la nota n. 99684/19 dell'11.09.2019.
Censurava l'applicazione al caso di specie dell'art. 18 del CCNL Sanità, evidenziando come controparte non avesse provato l'attualità della condotta antisindacale.
Eccepiva la nullità e/o annullabilità dell'opposto decreto per essere menzionata, sicché doveva ritenersi che il decreto fosse sfornito di sufficiente motivazione.
Contestava, infine, la condanna alle spese contenuta nel decreto, priva di motivazione circa i criteri e le tabelle forensi applicati.
Concludeva, quindi, per la revoca del Decreto opposto, con avversa condanna al pagamento delle spese di lite e, in via gradata, instava per la compensazione integrale delle spese di lite della fase sommaria del giudizio.
2. La costituitasi in giudizio con memoria del 03.11.2023, rimarcava Controparte_4 la competenza territoriale del Giudice del Lavoro di giacché la condotta omissiva Pt_1
Cont era imputabile al centro decisionale dell' competente, avente sede legale a Pt_1
Evidenziava come il giudizio avesse ad oggetto la repressione della condotta antisindacale e come l'eventuale caducazione di provvedimenti emanati in virtù di condotte lesive fosse una mera conseguenza dell'antisindacalità della condotta.
Deduceva la sussistenza dell'attualità della condotta, requisito presente fintantoché il trasferimento disposto in violazione delle prerogative sindacali fosse rimasto in vigore.
Ribadiva l'antisindacalità, nel merito, della condotta ed evidenziava come la motivazione del decreto fosse sufficiente e l'aver nominato altra O.S. rappresentasse un mero errore materiale.
Rilevava come i compensi di causa fossero stati liquidati ai minimi.
Concludeva per il rigetto dell'avverso ricorso e, conseguentemente, per la conferma del decreto emesso il 20.04.2023 nel giudizio n. 5414/2022 R.G., con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
3. Con le proprie note di trattazione depositate il 13.11.2023 parte ricorrente evidenziava come l'art. 18 del CCNL integrativo del 2001 non fosse più applicabile in quanto abrogato dall'art. 11 del CCNL del 21.05.2018 e sostituito, nel periodo oggetto dei fatti di causa, dall'art. 4, comma 4, dello stesso CCNL 2018, secondo cui “Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 (Confronto), 6 (Confronto regionale) e 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo
3 presupposto per la loro attivazione”, materie fra le quali non rientrava certamente la mobilità interna.
Con le proprie note prodotte il 14.11.2023 la rifiutava il contraddittorio sulla nuova CP_4 eccezione proposta per la prima volta dall' con le sopra citate note di Parte_1 trattazione, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza, nel merito, tenuto conto di Cont come l' quotidianamente continuasse a disporre trasferimenti sul presupposto della normativa che ora riteneva abrogata. Rilevava come il nuovo CCNL non disciplinasse la mobilità interna, ma soltanto quella volontaria, sicché quanto alla prima andava ancora ritenuto vigente l'art. 18 del CCNL integrativo del 2001.
4. L'udienza del 6.10.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dall' . Parte_1
La stessa risulta infondata e va rigettata.
La competenza si radica infatti in ragione del luogo in cui si è verificato il comportamento omissivo dell'ente, ossia, nel caso che ci occupa, la sede dell'ente.
6. Va inoltre rigettata l'eccezione di tardività del ricorso.
Si richiama infatti l'orientamento delle SSUU della Corte di Cassazione secondo cui “Il procedimento disciplinato dall'art 28 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300), per la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, tende al conseguimento di pronunce costitutive, idonee a far cessare il comportamento illecito del datore di lavoro, ed a rimuoverne le conseguenze pregiudizievoli. Pertanto, l'esperibilita di detto procedimento, pur non essendo soggetta a termini di decadenza, decorrenti dallo inizio del comportamento antisindacale, postula che il comportamento medesimo sia ancora in atto, o, quantomeno, che siano ancora in atto i suoi effetti lesivi della libertà ed attività del
Sindacato” (Cass. Civ. SS.UU., 13 giugno 1977, n. 2443).
Inoltre “la mancata fissazione, da parte del legislatore, di un termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 28 St. lav., consenta di scartare la tesi che, tra le condizioni di proponibilità della domanda di repressione della condotta antisindacale, debba annoverarsi l'immediatezza della reazione dei soggetti lesi dal contegno -denunziato come antisindacale- del datore di lavoro. Non può escludersi, pertanto, che la domanda giudiziale venga utilmente azionata anche dopo lungo tempo dall'inizio della condotta illegittima, ove il comportamento contestato sia ancora in atto” (cfr Tribunale Tolmezzo 19.5.2011 ).
Orbene nel caso di specie risulta non contestato tra le parti che il provvedimento impugnato dell'11.9.2019 ancora produceva effetti.
4 7. Nel merito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (decreto del 8.7.2021).
Va preliminarmente ribadito che secondo la giurisprudenza di legittimità la definizione di condotta antisindacale di cui alla norma invocata dall'organizzazione sindacale non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti, sicché il comportamento che pregiudichi oggettivamente gli interessi collettivi di cui essa è portatrice integra gli estremi della condotta antisindacale, senza che sia necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta (v. tra le tante Cass. n. 13726/2014).
Occorre quindi evidenziare che la O.S. odierna resistente ha lamentato che l' CP_3
nel corso del mese di settembre 2019, ha disposto con nota prot. n. 99684
[...]
l'assegnazione temporanea di presso la Patologia Clinica della Struttura di CP_2
Barcellona e ciò in violazione con l'art. 18 cit. e del Regolamento per la Mobilità interna Cont approvato con delibera n. 84 dell'11.01.2010, nelle parti ove viene imposta la preventiva informazione sindacale.
In particolare l'art. 18 del CCNL integrativo, nel disciplinare la mobilità interna, stabilisce, al comma 2, che l'Azienda, per comprovate ragioni tecniche o organizzative, nel rispetto dell'art. 2103 c.c., può disporre l'impiego del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di 25 km dalla località di assegnazione, previa informazione alle OO.SS. e, al comma
3, chiarisce che la mobilità interna si distingue in ordinaria e d'urgenza e che quest'ultima avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali in presenza di eventi contingenti e non prevedibili.
Analoghe previsioni sono contenute nel citato Regolamento interno.
Orbene alla luce della normativa citata la preventiva informazione deve essere garantita anche nelle ipotesi in cui la mobilità viene disposta per fronteggiare situazioni emergenziali.
Ciò premesso sul piano generale nel caso di specie deve rilevarsi che parte resistente ha omesso di procedere all'informativa prevista in violazione della disposizione citata.
Né può ritenersi che il rispetto delle disposizioni sopra richiamate avrebbe in alcun modo ostacolato o ritardato l'emissione di quel provvedimento, imponendo esse non già la concertazione o il confronto con le organizzazioni sindacali, ma un semplice preavviso (da inviare anche mediante posta elettronica certificata).
5 Inoltre non assume rilevanza nel caso di specie la mancata opposizione del sanitario trasferito, atteso che l'antisindacalità della condotta prescinde dalla lesione degli interessi del singolo dipendente interessato e dalle sue conseguenti azioni.
Infatti l'eventuale plurioffensività di una condotta antisindacale comporta, invero, la possibile autonoma coesistenza delle due azioni (quella collettiva ed individuale), senza reciproche interferenze.
In particolare l'azione esercitabile dai sindacati ai sensi dell'art. 28 st. lav. è distinta ed autonoma rispetto alle azioni che possono esercitare i lavoratori a tutela dei propri diritti individuali eventualmente colpiti dagli stessi comportamenti antisindacali denunciati dal sindacato, essendo diversi sia la causa petendi sia, almeno ontologicamente, il petitum; esse quindi si pongono su un piano, sostanziale e processuale, di reciproca indifferenza, con la conseguenza che l'esperimento e l'esito di una di esse non può incidere sulle vicende e sulla sorte dell'altra (v. in questi termini Cass. n. 18539/2015 e, in materia di licenziamento, Cass.
n. 73131/1983 e 4824/1987, non smentite da pronunce successive).
Ciò posto va rilevato che la condotta denunciata oltre ad apparire illegittima, risulta lesiva dell'effettività dell'azione della privata delle sue primarie prerogative di CP_4 rappresentatività e dei diritti sindacali nel contesto della menzionata operazione di mobilità.
Infatti dagli atti emerge che la sia stata trasferita dal Presidio Ospedaliero di Patti al CP_2
Presidio Ospedaliero di Barcellona P.G. senza che l' odierna ricorrente abbia Pt_1 proceduto alla preventiva informativa.
Infatti si richiama la giurisprudenza di merito secondo cui “Ha natura antisindacale la condotta del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato, così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione. Quando sussiste un diritto delle organizzazioni sindacali di essere informate o interpellate, la violazione di tale obbligo lede un diritto del sindacato e integra un comportamento antisindacale "in re ipsa” ( cfr Tribunale di Salerno 8.3.2007).
La condotta omissiva descritta risulta, dunque, antisindacale. Cont Al riguardo, non può nemmeno accedersi alla prospettazione dell secondo cui l'articolo
18 del contratto integrativo sopra menzionato dovrebbe intendersi abrogato sulla scorta del nuovo sistema di relazioni sindacali di cui al successivo CCNL sanità del 2018 e della clausola di abrogazione espressa di cui all'art. 11 di tale ultimo contratto. Dalla lettura di tale norma, difatti, può evincersi come siano state oggetto di abrogazione “…tutte le disposizioni
6 in materia di relazioni sindacali ovunque previste nei precedenti CCNL del comparto” e non anche quelle di cui ai contratti integrativi.
Lo stesso art. 9 del CCNL prevede inoltre che “i contratti integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna azienda o Ente dei successivi contratti collettivi integrativi.”
8. Non vi è, inoltre, alcuna erroneità nella liquidazione delle spese di lite, risultando le stesse quantificate secondo il valore minimo, con istruttoria, per la fascia 26.000-52.000 € ed essendo noto come non possa essere liquidato un valore inferiore al minimo dello scaglione applicato.
Inoltre correttamente è stata riconosciuta anche la fase istruttoria atteso che ai sensi del d.m.
2014 . 55 nella fase istruttoria vengono comprese le seguenti attività “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte,
l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso
e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte
e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”
Inoltre la mera indicazione nel dispositivo di altra organizzazione sindacale costituisce un mero errore materiale.
13. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato e va confermato il decreto impugnato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari
7 considerata la durata del giudizio. Di esse va concessa la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore avv. Salvatore Irrera, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso e conferma il decreto impugnato;
- condanna altresì l' in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, CP_3 alla rifusione delle spese giudiziali in favore della di che si liquidano in CP_4 Pt_1 euro 4.628,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 7 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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