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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 02/12/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2658/2024
vertente tra
Parte_1
IN IO IM e ) CP_1
Parte appellante-appellata incidentale contro
Controparte_2
IUSEPPE)
Parte appellata – appellante incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 294/2024 emessa dal Tribunale di Civitavecchia in funzione di Giudice del Lavoro in data 20/06/2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha accertato il diritto del – dal 20/05/2014 impiegato in servizi di CP_2 pulizia nell'aeroporto di Fiumicino – ad essere retribuito per il tempo necessario a indossare e dismettere la divisa, quantificato in complessivi 15 minuti per ogni giornata lavorativa e per l'effetto ha condannato la società datrice al pagamento della complessiva Parte_1 somma di euro 2.255,63, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo, compensando le spese di lite.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente il requisito della eterodirezione della vestizione della divisa, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della spettanza della retribuzione del
“tempo tuta” (Cass., sez. lav., 31 agosto 2023, n. 25478). Nel caso di specie, il Giudice ha inferito l'implicita eterodirezione (cfr. Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352) dalla natura della divisa (la cui configurazione e i cui colori esorbitavano dal canone della “normalità sociale”, rendendola inadatta ad essere indossata al di fuori del contesto lavorativo) e dalla sua funzione (oltreché di distinzione e identificazione dell'impresa, anche di protezione degli indumenti personali del lavoratore dalla sporcizia e dagli agenti patogeni al cui contatto era esposto durante lo svolgimento delle pulizie delle aree interne, quali i bagni, ed esterne dell'aeroporto).
Accertato il diritto del lavoratore ad essere retribuito per il tempo necessario a indossare e dismettere la divisa di lavoro, il Tribunale l'ha quantificato in 15 minuti per giornata lavorativa (circa 7-8 minuti in entrata e 7-8 minuti in uscita), disattendendo la prospettazione del ricorrente di 30 minuti. A tale esito è giunto “considerando la struttura della divisa (costituita soltanto da pantaloni, maglia, felpa, giubbotto e scarpe) nonché la tempistica richiesta per raggiungere il punto di timbratura (che, secondo le risultanze dell'istruttoria svolta, può essere stimata in 2-3 minuti)”.
Per la quantificazione delle somme spettanti al lavoratore con riferimento al periodo dal 20/05/2014 al 31/12/2019 oggetto della domanda, la pronuncia ha fatto riferimento ai conteggi prodotti da parte ricorrente, non specificamente contestati da parte resistente, con la precisazione che “l'importo richiesto deve essere ridotto della metà in ragione della riduzione della metà del tempo considerato necessario alle operazioni di vestizione e svestizione”.
2. La propone ricorso in appello. Parte_1
3. Si costituisce il lavoratore, con comparsa di costituzione in cui domanda la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello principale e propone appello incidentale avverso la sentenza.
4. Sostituita l'udienza odierna con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
5. Il ricorso principale è infondato.
6. Con un primo motivo di ricorso, la Società datrice censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito dell'eterodirezione, segnatamente “implicita”, della vestizione della tuta.
Deduce l'appellante l'erroneità del capo della sentenza relativo alla natura dell'abbigliamento e alla funzione datane dalla disciplina d'impresa. Contesta l'assunto del Giudice che la divisa sia inutilizzabile fuori dall'ambiente di lavoro secondo un criterio di normalità sociale e che il suo utilizzo sia connesso a esigenze di sicurezza ed igiene, con il che non sarebbero pertinenti i riferimenti giurisprudenziali citati nella pronuncia relativi alla casistica degli infermieri.
Ulteriormente, l'appellante deduce il travisamento dei fatti e delle risultanze della prova testimoniale, da cui emergerebbe che gran parte dei dipendenti percorrono abitualmente il tragitto casa-lavoro-casa con la divisa aziendale indosso. Circa l'80% dei dipendenti di Parte_1 con mansione di pulitore si recherebbe al lavoro già con la divisa indosso, mentre solo circa il 20% della popolazione aziendale usufruirebbe di docce e spogliatoi, né vi sarebbe la prova che il CP_2 fosse tra questi ultimi.
6.1. L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di appello, formulata dal lavoratore, è infondata. L'appellante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha censurati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.
6.2. Nel merito, il motivo si appalesa infondato alla luce della correttezza del principio di diritto individuato dal primo Giudice e della sua applicazione al caso di specie.
Il principio di diritto richiamato dal Giudice di prime cure richiede, per la retribuibilità del tempo necessario alla vestizione del lavoratore subordinato della divisa di lavoro, che esso sia qualificato da “eterodirezione”, in difetto della quale l'attività di vestizione “rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (cfr. Cass., sez. lav., 31 agosto 2023, n. 25478).
L'eterodirezione può essere esplicita, derivando espressamente dalla disciplina d'impresa o implicita, risultando “dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. 26 gennaio 2016, n. 1352; Cass. 28 marzo 2018, n. 7738).
L'accertamento cui è chiamato il Giudice in caso di eterodirezione implicita può quindi basarsi sulla qualità degli indumenti, mediante la verifica della loro attitudine ad essere indossati al di fuori del luogo di lavoro secondo canoni di “normalità sociale”.
Ritiene il Collegio che il Tribunale di Civitavecchia abbia correttamente individuato il principio di diritto da applicare, in quanto l'orientamento assunto può considerarsi ormai consolidato (oltre alle sentenze già citate, cfr. Cass. 33937/2023, Cass. n. 30958/2022, Cass. n. 7738 del 2018, Cass. n. 17635 del 2019, Cass. n. 8627 del 2020), oltre a risultare conforme al dettato normativo per cui per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” (art. 1 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66) e a plurime decisioni della giurisprudenza unionale secondo cui “il fattore determinante che qualifica l'orario di lavoro consta nel fatto che il lavoratore sia costretto ad essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno” (CGUE sent. Dellas e a., C-14/04; ord. Vorel, C-437/05, ord. Grigore, C-258/10).
Non può invece sostenersi, come fa l'appellante, che le sentenze richiamate non siano pertinenti in quanto rese in contenziosi nel settore sanitario o alimentare. Il principio ha invero portata generale, poiché non si fonda sul tipo di attività svolta, ma sulla funzione oggettiva della divisa. Ne consegue che, ove la mansione esponga il lavoratore a rischi igienici o al contatto con sostanze potenzialmente nocive, come effettivamente accade nel settore delle pulizie aeroportuali, la divisa assume una chiara funzione protettiva, idonea ad integrare i presupposti della eterodirezione implicita.
Corretta è anche l'applicazione che il Tribunale ne ha fatto.
Partendo dall'accertamento delle mansioni svolte dall'odierno appellato (“attività di pulimento di servizi igienici, aree comuni, scale mobili tapis roulant, ascensori e montacarichi, pareti e vetrate ascensori e navetta “People mover”, pensiline marciapiedi e sotto marciapiedi, locali commerciali, banchi check-in e biglietterie, rampe d'imbarco, loading bridge e torrini”), la sentenza si è soffermata sulla natura e sulla funzione della divisa.
La divisa è composta da: pantalone grigio con cuciture gialle;
polo gialla a manica corta o lunga;
felpa gialla;
scarpe antifortunistiche;
giubbetto-husky (Teste udienza del 27/01/2022). Per_1
All'esito dell'accertamento istruttorio è risultato anche che la divisa è concepita non solo come strumento distintivo, ma anche come mezzo idoneo ad evitare ai lavoratori di sporcare gli indumenti personali. Tale funzione, non contestata e quindi provata, è ulteriormente dimostrata osservando che
“gli armadietti messi a disposizione dei dipendenti siano dotati di 2 vani distinti in cui gli operatori addetti alle pulizie possono riporre i propri effetti e vestiti personali separatamente dalla propria divisa da lavoro e dagli accessori (marsupio e zainetto) e DPI di 1 livello forniti in dotazione (mascherina, guanti anti taglio, occhiali)”.
Quanto al rapporto tra la vestizione della divisa e la prestazione lavorativa, in sede testimoniale è emerso che la società non permette l'inizio della prestazione prima dell'indossamento: “Con quella divisa effettuiamo la timbratura e svolgiamo le pulizie”; “vicino al posto dove si timbra c'è il locale spogliatoio. A d.r. Siamo obbligati a timbrare con la divisa sia in entrata che in uscita. Siamo sottoposti a contestazione se timbriamo senza avere la divisa indosso. Ho lavorato dal 1985 in aeroporto con tante aziende e ho sempre timbrato in borghese, dal 2014 è cambiato tutto e quindi dobbiamo timbrare con la divisa indossata” (Teste udienza del 27/01/2022); “confermo che Tes_1 gli addetti alle pulizie devono indossare una divisa base con cui si devono presentare in servizio e timbrare…” (Teste udienza del 27/01/2022). Per_1
Ne deriva che, come correttamente inferito dal Giudice di primo grado, le operazioni di vestizione e svestizione, anche se correlate alla fase preparatoria, non sono lasciate alla libertà dei lavoratori dipendenti, in quanto, in difetto della divisa indossata per l'intera durata del turno di lavoro, il datore di lavoro potrebbe rifiutare la prestazione lavorativa o adottare provvedimenti disciplinari. Quindi, il tempo impiegato per l'esecuzione di tali operazioni deve ritenersi strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione lavorativa della parte ricorrente ed integra certamente un'attività costituente corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro.
In senso contrario non vale l'argomento dell'appellante per cui i lavoratori ben possono arrivare sul luogo di lavoro già vestiti della divisa, in quanto, come emerso dalla prova per testi, questa rappresenta una mera facoltà che comunque non fa venir meno la natura strumentale della vestizione rispetto alla prestazione lavorativa. Infatti, “fermo restando l'obbligo del lavoratore di presentarsi in divisa al momento della timbratura in entrata e in uscita, lo stesso può recarsi al lavoro già con la divisa indosso e di portarla anche a casa. Oppure può scegliere di indossarla all'interno degli spogliatoi fruendo di armadietti ove riporre i propri indumenti personali” (Teste
udienza del 27/01/2022); “preciso che era nostra facoltà poter indossare la divisa già Per_1 prima di arrivare sul posto di lavoro” (Teste udienza del 17/02/2022). Tes_2
Né, ancora, viene meno il requisito della eterodirezione implicita se si considera la circostanza, emersa in sede testimoniale, secondo cui in presenza di particolari mansioni (quali la rimozione del guano degli uccelli o la pulizia di bagni in condizioni particolarmente degradate) i dipendenti possono richiedere l'uso di una tuta protettiva aggiuntiva. A ben vedere, la pulizia degli ambienti aeroportuali (e in particolare dei servizi igienici, frequentati quotidianamente da centinaia di persone, a volte anche prive di una propria abitazione) costituisce comunque un'attività esposta a rischi igienico – sanitari anche in assenza di situazioni eccezionali. In questo contesto, la divisa ordinaria rappresenta dunque l'unico presidio di protezione di cui il lavoratore può normalmente disporre, circostanza che di fatto rende necessario procedere alla vestizione e svestizione direttamente presso il luogo di lavoro, integrando così i requisiti della eterodirezione implicita.
A differenza dei DPI, infatti “la divisa base assolve alla funzione di elemento identificativo dell'azienda e di protezione dal deterioramento degli indumenti personali, mentre i DPI vengono indossati solo durante la prestazione lavorativa e dopo la timbratura ed assolvono alla funzione di protezione del lavoratore” (Teste , udienza del 27/01/2022). Tes_3
Così descritta la funzione protettiva della divisa, è priva di censure la conclusione del Tribunale che
“non può dubitarsi che la divisa fornita ai lavoratori non sia un indumento utilizzabile secondo un criterio di normalità sociale proprio per la specifica funzione che assolve”, divenendo la stessa
“indumento di protezione individuale da agenti esterni, a tutela dell'igiene della persona del lavoratore”, e la vestizione e svestizione non già mera attività preparatoria connessa con l'esatto adempimento dell'obbligo di diligenza, in quanto “non è ragionevolmente ipotizzabile né esigibile che tali abiti siano indossati al di fuori del luogo di lavoro e che il tragitto casa lavoro e ritorno sia effettuato con i vestiti da lavoro, dovendo ritenersi l'uscita dal luogo di lavoro con gli abiti aziendali, sporchi in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa, contraria alla dignità dei lavoratori” (Cfr. App. Milano, sez. lav., 5 marzo 2019, confermata da Cass., sez. lav., 16 giugno 2021, n. 17100; Trib. Milano, sez. lav., 4 luglio 2023).
7. Con un secondo motivo di appello, l'appellante deduce che il Giudice di primo grado non avrebbe fatto buon governo degli arresti della Suprema Corte in tema di pulitori a bordo treno che, nel fornire un'interpretazione estensiva del concetto di DPI di cui all'art. 74, D.Lgs. n 81/2008, non avrebbero mai accertato il diritto alla retribuzione del tempo di vestizione, bensì riconosciuto il diritto del lavoratore al cd. “lavaggio divise” o al risarcimento del danno del datore di lavoro per tali indumenti, che dovevano essere mantenuti in ordine e in efficienza per la loro specifica funzione di barriera protettiva, sia pure minima, per la salute e sicurezza del lavoratore.
Vi sarebbe in proposito una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.: il non avrebbe mai domandato l'accertamento di CP_2 responsabilità del datore di lavoro per danno alla salute ex art. 2087 c.c., né formulato una specifica domanda di riconoscimento della natura di DPI degli indumenti di lavoro facenti parte della divisa base di . Parte_1
7.1. Il motivo è infondato.
Infatti, anche le decisioni relative agli addetti alla pulizia dei treni riconoscono che la divisa “base” può costituire una, seppur minima, forma di protezione individuale (Cfr. Cass., sent. n. 18674/2015). Sebbene tale affermazione sia stata resa in relazione al diritto al lavaggio degli indumenti di lavoro, essa esprime un principio generale, in forza del quale, anche nel comparto delle pulizie, la divisa assolve a una funzione di tutela igienica e sanitaria del lavoratore e dei terzi. Proprio tale funzione comporta che il tempo destinato alla vestizione e svestizione non possa essere considerato tempo libero, ma debba essere riconosciuto come parte integrante dell'orario di lavoro, in conformità ai principi elaborati dalla Cassazione e dalla giurisprudenza comunitaria in materia (Cfr. App. Roma, 2641/2025 del 29/10/2025).
Inoltre, in primo grado non vi è stata necessità di una specifica domanda di risarcimento del danno alla salute, in quanto il petitum dell'azione proposta dal lavoratore ha avuto ad oggetto esclusivamente la spettanza di importi a titolo di retribuzione per frazioni di tempo giornalmente impiegate nell'attività di vestizione, attività a tutti gli effetti da considerarsi “tempo di lavoro”.
Infine, per quanto sopra esposto (supra, par. 6.2.), la divisa non costituisce DPI;
da tale circostanza, in ogni caso, non deriva il venir meno del diritto alla retribuzione del tempo tuta, che discende invece esclusivamente dall'accertamento del suo carattere eterodiretto.
8. Con un terzo motivo, la censura l'omessa valutazione, nel calcolo dei minuti Parte_1 occorrenti alla vestizione e svestizione della divisa, l'accordo sindacale aziendale vigente in Pt_1
a far data dal 23/04/2014, che contempla 5 minuti di tolleranza in entrata e 5 minuti di
[...] tolleranza in uscita, per i dipendenti full time quali il CP_2
Tale margine temporale, essendo comunque retribuito, avrebbe dovuto essere computato anche ai fini del tempo tuta. Di conseguenza, anche computando il tempo di vestizione in 15 minuti giornalieri, solo 5 minuti dovrebbero essere coperti dalla maggior retribuzione, essendo gli ulteriori 10 già coperti dal periodo di tolleranza.
8.1. La censura è infondata.
La tolleranza di 10 minuti complessivi, prevista dall'accordo sindacale, non è concessa allo specifico fine dell'attività di vestizione e svestizione della divisa. D'altronde, l'accordo non fa alcun riferimento al tempo tuta.
Si tratta, piuttosto, di una misura a carattere generale diretta a consentire una fisiologica flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro, idonea ad assorbire eventuali imprevisti o lievi ritardi nell'ingresso e nell'uscita dei dipendenti, senza dare luogo a decurtazione retributive. Attribuire a tale margine di tolleranza una funzione sostitutiva del tempo tuta significherebbe snaturarne la ratio, privando i lavoratori della possibilità di usufruire di quei minuti accordati per le impreviste esigenze personali. È d'altronde fuori di dubbio che la tolleranza costituisce un beneficio aggiuntivo di cui i dipendenti possono avvalersi, ad esempio, proprio nei casi in cui le operazioni di vestizione richiedano, accidentalmente, tempi leggermente superiori a quelli mediamente necessari a indossare e svestire la divisa, o per raggiungere i punti di timbratura, situati peraltro in prossimità degli spogliatoi, come confermato dalla documentazione e dalle deposizioni raccolte.
9. L'appello incidentale è in parte fondato.
10. Con il primo motivo, il lavoratore impugna la sentenza per aver quantificato il tempo di vestizione in 15 minuti anziché 30 giornalieri richiamando le deposizioni testimoniali assunte, il calcolo dei tempi necessari per giungere dall'automobile allo spogliatoio, per indossare e togliersi la divisa aziendale, per lavarsi in uscita, per giungere ai punti di timbratura in entrata ed in uscita.
10.1. Il motivo è infondato.
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire a quanto già statuito da questa Corte che, nel ritenere congrua, in fattispecie del tutto analoga vertente tra la medesima Società ed un suo lavoratore dipendente, la quantificazione del tempo tuta in 15 minuti diurni, ha affermato la necessità di un calcolo forfetario, giacché “un calcolo preciso è impossibile, dipendendo i tempi di vestizione e svestizione anche dalla velocità individuale dei singoli, sicché non può che essere preso a riferimento un tempo medio, calcolato forfettariamente, usualmente previsto nei regolamenti aziendali, o nei contratti collettivi, in riferimento al complesso delle suddette attività”. (Cfr. App. Roma, 2641/2025 del 29/10/2025)
11. Con il secondo motivo, l'appellante incidentale censura il capo di sentenza relativo alla statuizione delle spese, che il Tribunale di Civitavecchia ha compensato in ragione della “novità della questione e la sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali”.
11.1. Il motivo è fondato.
In effetti, difetta sia il carattere di novità della questione che la pluralità di orientamenti, in quanto, come si è esposto sopra (vedi par. 6.2.), consolidato a partire dal 2016 l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il diritto alla remunerazione del c.d. tempo tuta in presenza dei presupposti che il Giudice di primo grado, con statuizione da confermare in appello, ha ritenuto sussistenti nel caso di specie.
Di conseguenza, non sussistendo i presupposti per la compensazione delle spese, va riformata la sentenza, condannando l'odierno appellante alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore antistatario.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri previsti dal D.M. 147/2022, con attribuzione al procuratore antistatario.
13. Sussistono, inoltre, le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2022 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Respinge l'appello principale;
In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per il resto confermata, condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida nella somma di € 1.700,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, iva e c.p.a. da distrarre al difensore che si è dichiarato antistatario;
Condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 che liquida nella somma di € 1.500,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarre al difensore che si è dichiarato antistatario;
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dell'impugnazione proposta.
Roma, 02/12/2025. Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giacomo Solfaroli Camillocci, Magistrato Ordinario in Tirocinio.