Articolo 20 della Legge 15 febbraio 1958, n. 46
Articolo 19Articolo 21
Versione
11 marzo 1958
Art. 20.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1958.
Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.
Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda e' presentata all'Amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1958 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazioni della domanda.
Entrata in vigore il 11 marzo 1958
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