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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5473 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO MO Presidente
Dott. UC LA Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21085/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FANFANI DANIELA, presso cui ha eletto domicilio Parte_1 come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente Come da ricorso introduttivo del 22/11/2024:
“Il Tribunale di Torino, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito stanti le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere e di cui in narrativa disponendo l'affidamento super esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la medesima Disporre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento della minore da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese nella misura ritenuta di giustizia. Somma da rivalutarsi secondo le variazioni degli indici ISTAT. Disporre che il padre concorra nella misura del 50% alle spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche comprensive della mensa scolastica e delle spese sportive e ricreative ed alle ulteriori spese straordinarie che dovranno essere documentate.”
pagina 1 di 5 Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
LA NA (Repubblica Dominicana) il 03/11/2022. Dal matrimonio è nato una figlia: il 24/04/2024. Per_1
Con ricorso depositato il 22/11/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito e domandando altresì l'assunzione di provvedimenti in punto affidamento ed in punto contributo al mantenimento della figlia minore. All'udienza del 01/12/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di addebito La sig.ra ha chiesto addebitarsi la separazione a parte resistente, responsabile di aver Parte_1 intrattenuto, nel corso del matrimonio, diverse relazioni extraconiugali e, da ultimo, con una donna originaria di Alicante, poi trasferendosi in via definitiva in Spagna. Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003). In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini pagina 2 di 5 dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015). Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012). Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che la sig. non abbia fornito la prova Parte_1 del tradimento del marito con quella che sarebbe poi divenuta la sua attuale compagna (di cui non si conoscono le generalità né altri dettagli, se non il fatto che sarebbe originaria di Alicante), né di quando il tradimento sarebbe avvenuto, né, in definitiva, se abbia spiegato efficacia causale rispetto alla crisi coniugale. D'altronde, è la stessa ricorrente a ricordare che sin dall'inizio “la convivenza tra i coniugi è stata caratterizzata da forti contrasti derivanti in particolare da differenze di vedute tra gli stessi circa lo stile di vita e connesse alla pretesa del marito di non svolgere alcuna attività lavorativa”. Sul punto, invero, parte attrice non ha formulato istanze istruttorie sicchè le condotte allegate restano del tutto sfornite di prova, con ciò determinando il rigetto della domanda di addebito.
Sul regime di affido e sulle modalità di visita del genitore non collocatario L'impianto normativo di cui alla legge 54/06 prevede quale regola genere l'affidamento dei minori ad ambedue le figure genitoriali avuto riguardo all'interesse dei figli a sviluppare ed a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, a prescindere dal venir meno del vincolo coniugale. Tale regola generale, tuttavia, può essere derogata, per espressa previsione legislativa (cfr. art. 337quater c.c.), laddove la sua applicazione non risulti tutelante per il superiore interesse del minore con onere, per l'autorità giudiziaria che intenda così procedere, di effettuare una complessiva valutazione sia sull'idoneità del genitore affidatario, sia sulla inidoneità educativa dell'altro genitore (Cass. sez I, Ord. 16280/25 e Cass 6535/2019), avuto riguardo all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. In tali ipotesi, sarà possibile per il Tribunale adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di liberà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi ed il superiore interesse del minore (Cass. sez. I, Ord. 4056/23, Cass. 32876/22 e Cass. 26517/2024). Secondo giurisprudenza ormai consolidata, il disinteresse del genitore nei confronti della prole costituisce un indicatore di inadeguatezza genitoriale, idoneo a giustificare l'affido esclusivo. Ed infatti “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). pagina 3 di 5 Venendo al caso di specie, si è allontanato dalla casa coniugale e dall'Italia, CP_1 disinteressandosi totalmente della figlia. Ha trascurato totalmente il rapporto con la minore, non le ha mai fatto visita, non si è mai mostrato interessato anche solo ad avere sue informazioni, tramite la madre. Egli si è disinteressato di provvedere sia alla sua educazione che al suo sostentamento. Del resto, la condotta processuale del padre (rimasto contumace nel presente procedimento) non smentisce ma anzi avvalora tale prospettazione. Per quanto attiene alla figura materna, il Collegio ritiene di formulare un complessivo giudizio di idoneità della stessa, trattandosi del genitore che è sempre occupato della minore, e che appare figura accudente e di riferimento. L'affidamento della minore dovrà quindi essere concentrato nella sola madre ricorrente, con facoltà per la stessa di adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per la figlia (in ambito sanitario, scolastico etc…), altrimenti inibite, con grave pregiudizio per la minore, dalla mancata o problematica partecipazione, ampiamente prevedibile del padre. Quanto agli incontri padre-figlia, tenuto conto della tenera età della minore e dell'assenza di un concreto legame con la figura paterna, il Collegio ritiene opportuno stabilire che, qualora il padre manifesti in futuro interesse, l'eventuale ripresa degli incontri possa avvenire previo accordo con la madre e, in ogni caso, alla presenza di persone di fiducia di quest'ultima.
Sul contributo al mantenimento della figlia minore Quanto ai profili economici, il Collegio ritiene di dover porre a carico di parte resistente un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/03/2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. La ricorrente risulta allo stato disoccupata, vive grazie a sussidi ed all'aiuto dei suoi figli (nati da precedente relazione ed ormai economicamente autonomi). Per quanto non abbia CP_1 mai lavorato in Italia, e per quanto non si conosca nulla di preciso rispetto alla sua situazione reddituale ed economica, occorre osservare che si tratta di soggetto dotato di capacità lavorativa (tenendo conto della sua età anagrafica e dell'assenza di patologie invalidanti), e pertanto in grado di contribuire al mantenimento della figlia.
Spese di lite Le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/3, stante la soccombenza di parte ricorrente in relazione alla domanda di addebito. L'accoglimento delle ulteriori domande giustifica la condanna del resistente al pagamento della restante parte (2/3) delle stesse di lite. Esse, quindi, vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/14, come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda, della non particolare complessità della fattispecie, e del mancato deposito di memorie istruttorie:
- Fase studio: € 850,50
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase decisionale: €1452,50 e così complessivamente euro 2.905. La somma dovrà essere corrisposta in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 dPR 115/22, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
RIGETTA la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
AFFIDA la minore in via esclusiva ex art. 337quater c.c. alla madre Persona_2 sig.ra , demandando alla stessa altresì le decisioni di maggior interesse per la minore Parte_1
(scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive etc) e disponendo che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre, laddove dovesse in futuro manifesti tale volontà, possa vedere la figlia previo accordo con la madre e, in ogni caso, alla presenza di persone di fiducia di quest'ultima;
DISPONE che il sig. corrisponda a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese ed a far data dal ricorso introduttivo (novembre 2024), l'assegno di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ricreative, necessitate o concordate e documentate, trovando applicazione il protocollo in uso presso questo
Tribunale.
COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite e
DICHIARA tenuto e condanna il sig. a rifondere alla sig.ra Controparte_1
la restante parte di dette somme (2/3) che liquida nella quota di € 1936,60, oltre Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Rel. IL PRESIDENTE
UC LA TO MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO MO Presidente
Dott. UC LA Giudice Rel.
Dott. Annalisa Falconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21085/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. FANFANI DANIELA, presso cui ha eletto domicilio Parte_1 come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
Controparte_1
Parte resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente Come da ricorso introduttivo del 22/11/2024:
“Il Tribunale di Torino, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito stanti le condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio poste in essere e di cui in narrativa disponendo l'affidamento super esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la medesima Disporre a carico del padre un contributo mensile al mantenimento della minore da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese nella misura ritenuta di giustizia. Somma da rivalutarsi secondo le variazioni degli indici ISTAT. Disporre che il padre concorra nella misura del 50% alle spese mediche e dentistiche non coperte dal SSN, delle spese scolastiche comprensive della mensa scolastica e delle spese sportive e ricreative ed alle ulteriori spese straordinarie che dovranno essere documentate.”
pagina 1 di 5 Per il P.M.
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
LA NA (Repubblica Dominicana) il 03/11/2022. Dal matrimonio è nato una figlia: il 24/04/2024. Per_1
Con ricorso depositato il 22/11/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito e domandando altresì l'assunzione di provvedimenti in punto affidamento ed in punto contributo al mantenimento della figlia minore. All'udienza del 01/12/2025, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, non costituita, non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il difensore alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c. Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore dichiarava la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulla domanda di addebito La sig.ra ha chiesto addebitarsi la separazione a parte resistente, responsabile di aver Parte_1 intrattenuto, nel corso del matrimonio, diverse relazioni extraconiugali e, da ultimo, con una donna originaria di Alicante, poi trasferendosi in via definitiva in Spagna. Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003). In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini pagina 2 di 5 dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015). Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012). Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che la sig. non abbia fornito la prova Parte_1 del tradimento del marito con quella che sarebbe poi divenuta la sua attuale compagna (di cui non si conoscono le generalità né altri dettagli, se non il fatto che sarebbe originaria di Alicante), né di quando il tradimento sarebbe avvenuto, né, in definitiva, se abbia spiegato efficacia causale rispetto alla crisi coniugale. D'altronde, è la stessa ricorrente a ricordare che sin dall'inizio “la convivenza tra i coniugi è stata caratterizzata da forti contrasti derivanti in particolare da differenze di vedute tra gli stessi circa lo stile di vita e connesse alla pretesa del marito di non svolgere alcuna attività lavorativa”. Sul punto, invero, parte attrice non ha formulato istanze istruttorie sicchè le condotte allegate restano del tutto sfornite di prova, con ciò determinando il rigetto della domanda di addebito.
Sul regime di affido e sulle modalità di visita del genitore non collocatario L'impianto normativo di cui alla legge 54/06 prevede quale regola genere l'affidamento dei minori ad ambedue le figure genitoriali avuto riguardo all'interesse dei figli a sviluppare ed a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, a prescindere dal venir meno del vincolo coniugale. Tale regola generale, tuttavia, può essere derogata, per espressa previsione legislativa (cfr. art. 337quater c.c.), laddove la sua applicazione non risulti tutelante per il superiore interesse del minore con onere, per l'autorità giudiziaria che intenda così procedere, di effettuare una complessiva valutazione sia sull'idoneità del genitore affidatario, sia sulla inidoneità educativa dell'altro genitore (Cass. sez I, Ord. 16280/25 e Cass 6535/2019), avuto riguardo all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. In tali ipotesi, sarà possibile per il Tribunale adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di liberà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi ed il superiore interesse del minore (Cass. sez. I, Ord. 4056/23, Cass. 32876/22 e Cass. 26517/2024). Secondo giurisprudenza ormai consolidata, il disinteresse del genitore nei confronti della prole costituisce un indicatore di inadeguatezza genitoriale, idoneo a giustificare l'affido esclusivo. Ed infatti “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). pagina 3 di 5 Venendo al caso di specie, si è allontanato dalla casa coniugale e dall'Italia, CP_1 disinteressandosi totalmente della figlia. Ha trascurato totalmente il rapporto con la minore, non le ha mai fatto visita, non si è mai mostrato interessato anche solo ad avere sue informazioni, tramite la madre. Egli si è disinteressato di provvedere sia alla sua educazione che al suo sostentamento. Del resto, la condotta processuale del padre (rimasto contumace nel presente procedimento) non smentisce ma anzi avvalora tale prospettazione. Per quanto attiene alla figura materna, il Collegio ritiene di formulare un complessivo giudizio di idoneità della stessa, trattandosi del genitore che è sempre occupato della minore, e che appare figura accudente e di riferimento. L'affidamento della minore dovrà quindi essere concentrato nella sola madre ricorrente, con facoltà per la stessa di adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per la figlia (in ambito sanitario, scolastico etc…), altrimenti inibite, con grave pregiudizio per la minore, dalla mancata o problematica partecipazione, ampiamente prevedibile del padre. Quanto agli incontri padre-figlia, tenuto conto della tenera età della minore e dell'assenza di un concreto legame con la figura paterna, il Collegio ritiene opportuno stabilire che, qualora il padre manifesti in futuro interesse, l'eventuale ripresa degli incontri possa avvenire previo accordo con la madre e, in ogni caso, alla presenza di persone di fiducia di quest'ultima.
Sul contributo al mantenimento della figlia minore Quanto ai profili economici, il Collegio ritiene di dover porre a carico di parte resistente un contributo al mantenimento della figlia minore nella misura di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/03/2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati. La ricorrente risulta allo stato disoccupata, vive grazie a sussidi ed all'aiuto dei suoi figli (nati da precedente relazione ed ormai economicamente autonomi). Per quanto non abbia CP_1 mai lavorato in Italia, e per quanto non si conosca nulla di preciso rispetto alla sua situazione reddituale ed economica, occorre osservare che si tratta di soggetto dotato di capacità lavorativa (tenendo conto della sua età anagrafica e dell'assenza di patologie invalidanti), e pertanto in grado di contribuire al mantenimento della figlia.
Spese di lite Le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/3, stante la soccombenza di parte ricorrente in relazione alla domanda di addebito. L'accoglimento delle ulteriori domande giustifica la condanna del resistente al pagamento della restante parte (2/3) delle stesse di lite. Esse, quindi, vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/14, come modificato dal DM 147/22, tenuto conto del valore della domanda, della non particolare complessità della fattispecie, e del mancato deposito di memorie istruttorie:
- Fase studio: € 850,50
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase decisionale: €1452,50 e così complessivamente euro 2.905. La somma dovrà essere corrisposta in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 dPR 115/22, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
[...]
RIGETTA la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
AFFIDA la minore in via esclusiva ex art. 337quater c.c. alla madre Persona_2 sig.ra , demandando alla stessa altresì le decisioni di maggior interesse per la minore Parte_1
(scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive etc) e disponendo che la minore abbia residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre;
DISPONE che il padre, laddove dovesse in futuro manifesti tale volontà, possa vedere la figlia previo accordo con la madre e, in ogni caso, alla presenza di persone di fiducia di quest'ultima;
DISPONE che il sig. corrisponda a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese ed a far data dal ricorso introduttivo (novembre 2024), l'assegno di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ricreative, necessitate o concordate e documentate, trovando applicazione il protocollo in uso presso questo
Tribunale.
COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite e
DICHIARA tenuto e condanna il sig. a rifondere alla sig.ra Controparte_1
la restante parte di dette somme (2/3) che liquida nella quota di € 1936,60, oltre Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da pagarsi in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2022.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/12/2025.
Il Giudice Rel. IL PRESIDENTE
UC LA TO MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5