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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3907/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3907/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale finanziamento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Labonia, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via F. Gaeta n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Roberto Rainone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Giacinto
Vicinanza n. 16, Scala A
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 19/04/18, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la esponendo di aver stipulato con la convenuta, in Controparte_1 veste di “consumatore”, il contratto di prestito personale n. 535874200 del 17/12/13, dell'importo complessivo di € 29.145,90, da restituire in 120 rate mensili di € 393,50 ciascuna, con TAN fisso del 9,99% e TAEG dell'11,21%; che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo delle spese assicurative, era pari al 13,9760%, e dunque era maggiore di quello pattuito, con conseguente nullità parziale del contratto e applicabilità dei tassi sostitutivi BOT ex art. 125bis T.U.B.; che, rielaborando il piano di ammortamento con i tassi sostitutivi, si perveniva, fino al dicembre 2017,
pagina 1 di 5 ad una quota interessi di € 378,99, in luogo di quella di € 8.534,44 elaborata dalla banca, nonché ad una quota capitale pari ad € 11.770,64, in luogo di quella di € 10.335,31 di cui al piano di ammortamento della banca.
L'attore chiedeva, quindi, che l'adito Tribunale volesse: “accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità parziale della clausola contrattuale relativa al TAEG e, per l'effetto, a seguito dell'applicazione del tasso sostitutivo indicato nell'art. 125 bis t.u.b., comma 7, condannare, in solido ex lege, la banca convenuta al pagamento della somma, così come quantificata in corso di causa a mezzo CTU, ovvero, compensare tale importo con quanto ancora eventualmente dovuto dall'attore a seguito delle risultanze tecnico-contabili della medesima CTU”, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 17/09/18, si costituiva la la quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'avversa domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, sia in quanto le spese assicurative, essendo meramente facoltative, non rientravano nel calcolo del TAEG, sia perché, in ogni caso, l'eventuale divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, non comportando una maggiore onerosità del finanziamento, non incideva sulla validità del contratto. Concludeva per l'improcedibilità ed il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, vinte le spese giudiziali.
Veniva espletato con esito negativo il procedimento di mediazione.
Acquisita documentazione varia, veniva disposta ed espletata CTU.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che , in data 23/12/13, stipulava con la filiale di Parte_1
Salerno della banca convenuta il contratto di prestito personale n. 53587420, dell'importo complessivo di € 29.145,90 (comprensivo dei costi assicurativi), da restituire in 120 rate mensili di
€ 393,50 ciascuna, con TAN fisso del 9,99% e TAEG dell'11,21%. Il finanziamento, in particolare, comprendeva un premio assicurativo protezione del credito di € 2.076,30 ed un premio assicurativo
“DB Casa” di € 144,00.
Ebbene, le eccezioni di nullità parziale sollevate dall'attore non risultano meritevoli di accoglimento.
Per quanto attiene, in primo luogo, all'asserita usurarietà dei tassi applicati, deve rilevarsi che, come appurato dal CTU dott. , il TEG del rapporto in esame, pur inclusivo delle Persona_1
pagina 2 di 5 spese assicurative, è pari al 13,26%, ed è dunque inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 previsto nel IV trimestre 2013 per la categoria “crediti personali”, pari al 18,9875% (TEGM 11,99%).
Né è possibile includere nel TEG la penale di estinzione anticipata del mutuo, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di asserita divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato. Tale divergenza discenderebbe, secondo l'attore, dalla mancata inclusione nel
TAEG delle spese assicurative.
In proposito, deve considerarsi il disposto dell'art. 121 T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), il quale prevede, al co. 2, che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, e, al co. 3, che “La Banca d'LI, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
In effetti, in data 09/02/11 la Banca d'LI ha aggiornato il provvedimento relativo alla
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; il par.
4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Alla luce di tali disposizioni, il debitore è tenuto a provare l'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito e tale onere probatorio può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze, quali la contestualità della stipula dei contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo.
Come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del TEG, per la ricomprensione della spesa di pagina 3 di 5 assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass. n. 3025/22, n. 8806/17).
Avverso i predetti indici presuntivi il soggetto mutuante è tenuto ad offrire elementi di prova di segno contrario, potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento.
Ebbene, nel caso di specie, risultano di gran lunga prevalenti gli elementi presuntivi della non obbligatorietà delle due polizze sottoscritte dall'attore, dovendo cioè escludersi che la stipula delle stesse fosse condizione per ottenere l'erogazione del mutuo, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, atteso che:
a) nel modulo di “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, consegnato al mutuatario come si evince dal contenuto contrattuale, è specificatamente indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni non è necessario stipulare un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio
(informazione contenuta nel modello Secci, che assolve gli obblighi di natura precontrattuale ex art. 124 T.U.B.). Nel medesimo modulo si fa riferimento alla “eventuale copertura assicurativa” (pag. 2) ed alla “polizza facoltativa” (pag. 3);
b) le polizze sono state stipulate con separato modulo contrattuale;
c) beneficiario delle polizze non è il soggetto finanziatore, ma lo stesso assicurato, ossia il
, tanto in relazione alla polizza “DB Casa”, inerente ai danni subiti dall'immobile del Pt_1 mutuatario, sia in ordine alla polizza “MetLife”, inerente al rischio decesso ed invalidità del mutuatario;
d) l'art. 6 della polizza prevede il diritto di recesso in favore del cliente a titolo gratuito, con restituzione del premio versato;
e) la durata della polizza “DB Casa” non corrisponde a quella del finanziamento, in quanto la prima ha una durata di 12 mesi ed il secondo di 120 mesi;
f) l'indennizzo assicurativo previsto non è parametrato al debito residuo del finanziamento;
g) l'attore non ha mai sostenuto, nel corso dell'intero giudizio, che la stipula delle polizze abbinate al finanziamento gli sarebbe stata imposta dalla banca convenuta, né ha mai pagina 4 di 5 specificamente contestato, attesa la genericità delle deduzioni difensive, la previsione di
“facoltatività” delle polizze espressamente riportata nel contratto in esame.
Il TAEG riportato nel contratto è stato, quindi, correttamente indicato, posto che il CTU ha appurato che il TAEG applicato corrisponde a quello pattuito, non dovendosi tener conto, per quanto detto sopra, delle spese assicurative.
A tanto consegue il rigetto delle domande proposte dall'attore.
I contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese giudiziali, dovendo però porsi quelle di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3907/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Salerno, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3907/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: nullità parziale finanziamento
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Labonia, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla via F. Gaeta n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Roberto Rainone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Giacinto
Vicinanza n. 16, Scala A
CONVENUTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 19/04/18, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno, la esponendo di aver stipulato con la convenuta, in Controparte_1 veste di “consumatore”, il contratto di prestito personale n. 535874200 del 17/12/13, dell'importo complessivo di € 29.145,90, da restituire in 120 rate mensili di € 393,50 ciascuna, con TAN fisso del 9,99% e TAEG dell'11,21%; che il TAEG effettivamente applicato, comprensivo delle spese assicurative, era pari al 13,9760%, e dunque era maggiore di quello pattuito, con conseguente nullità parziale del contratto e applicabilità dei tassi sostitutivi BOT ex art. 125bis T.U.B.; che, rielaborando il piano di ammortamento con i tassi sostitutivi, si perveniva, fino al dicembre 2017,
pagina 1 di 5 ad una quota interessi di € 378,99, in luogo di quella di € 8.534,44 elaborata dalla banca, nonché ad una quota capitale pari ad € 11.770,64, in luogo di quella di € 10.335,31 di cui al piano di ammortamento della banca.
L'attore chiedeva, quindi, che l'adito Tribunale volesse: “accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in ragione delle causali dedotte, la nullità parziale della clausola contrattuale relativa al TAEG e, per l'effetto, a seguito dell'applicazione del tasso sostitutivo indicato nell'art. 125 bis t.u.b., comma 7, condannare, in solido ex lege, la banca convenuta al pagamento della somma, così come quantificata in corso di causa a mezzo CTU, ovvero, compensare tale importo con quanto ancora eventualmente dovuto dall'attore a seguito delle risultanze tecnico-contabili della medesima CTU”, vinte le spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 17/09/18, si costituiva la la quale, in Controparte_1 via preliminare, eccepiva l'improcedibilità dell'avversa domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010, e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse doglianze, sia in quanto le spese assicurative, essendo meramente facoltative, non rientravano nel calcolo del TAEG, sia perché, in ogni caso, l'eventuale divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato, non comportando una maggiore onerosità del finanziamento, non incideva sulla validità del contratto. Concludeva per l'improcedibilità ed il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto e diritto, vinte le spese giudiziali.
Veniva espletato con esito negativo il procedimento di mediazione.
Acquisita documentazione varia, veniva disposta ed espletata CTU.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che , in data 23/12/13, stipulava con la filiale di Parte_1
Salerno della banca convenuta il contratto di prestito personale n. 53587420, dell'importo complessivo di € 29.145,90 (comprensivo dei costi assicurativi), da restituire in 120 rate mensili di
€ 393,50 ciascuna, con TAN fisso del 9,99% e TAEG dell'11,21%. Il finanziamento, in particolare, comprendeva un premio assicurativo protezione del credito di € 2.076,30 ed un premio assicurativo
“DB Casa” di € 144,00.
Ebbene, le eccezioni di nullità parziale sollevate dall'attore non risultano meritevoli di accoglimento.
Per quanto attiene, in primo luogo, all'asserita usurarietà dei tassi applicati, deve rilevarsi che, come appurato dal CTU dott. , il TEG del rapporto in esame, pur inclusivo delle Persona_1
pagina 2 di 5 spese assicurative, è pari al 13,26%, ed è dunque inferiore al tasso soglia ex l. n. 108/96 previsto nel IV trimestre 2013 per la categoria “crediti personali”, pari al 18,9875% (TEGM 11,99%).
Né è possibile includere nel TEG la penale di estinzione anticipata del mutuo, essendosi condivisibilmente rilevato in giurisprudenza che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di asserita divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato. Tale divergenza discenderebbe, secondo l'attore, dalla mancata inclusione nel
TAEG delle spese assicurative.
In proposito, deve considerarsi il disposto dell'art. 121 T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), il quale prevede, al co. 2, che “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, e, al co. 3, che “La Banca d'LI, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
In effetti, in data 09/02/11 la Banca d'LI ha aggiornato il provvedimento relativo alla
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”; il par.
4.2.4 della sezione VII è dedicato al TAEG e recita che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito
o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Alla luce di tali disposizioni, il debitore è tenuto a provare l'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa al fine di accedere al credito e tale onere probatorio può essere assolto mediante indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dal concorso di diverse circostanze, quali la contestualità della stipula dei contratti, la pari durata, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo.
Come già ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità, sia pure in relazione al superamento del tasso soglia ex l. n. 108/96 da parte del TEG, per la ricomprensione della spesa di pagina 3 di 5 assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova e risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione (Cass. n. 3025/22, n. 8806/17).
Avverso i predetti indici presuntivi il soggetto mutuante è tenuto ad offrire elementi di prova di segno contrario, potendo documentare in via alternativa: di aver proposto al cliente una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
di aver offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
la concessione del diritto di recesso dalla polizza senza costi e spese aggiuntive per tutto il corso del finanziamento.
Ebbene, nel caso di specie, risultano di gran lunga prevalenti gli elementi presuntivi della non obbligatorietà delle due polizze sottoscritte dall'attore, dovendo cioè escludersi che la stipula delle stesse fosse condizione per ottenere l'erogazione del mutuo, ovvero per ottenerlo alle condizioni offerte, atteso che:
a) nel modulo di “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, consegnato al mutuatario come si evince dal contenuto contrattuale, è specificatamente indicato che per ottenere il credito o per ottenerlo alle medesime condizioni non è necessario stipulare un'assicurazione che garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio
(informazione contenuta nel modello Secci, che assolve gli obblighi di natura precontrattuale ex art. 124 T.U.B.). Nel medesimo modulo si fa riferimento alla “eventuale copertura assicurativa” (pag. 2) ed alla “polizza facoltativa” (pag. 3);
b) le polizze sono state stipulate con separato modulo contrattuale;
c) beneficiario delle polizze non è il soggetto finanziatore, ma lo stesso assicurato, ossia il
, tanto in relazione alla polizza “DB Casa”, inerente ai danni subiti dall'immobile del Pt_1 mutuatario, sia in ordine alla polizza “MetLife”, inerente al rischio decesso ed invalidità del mutuatario;
d) l'art. 6 della polizza prevede il diritto di recesso in favore del cliente a titolo gratuito, con restituzione del premio versato;
e) la durata della polizza “DB Casa” non corrisponde a quella del finanziamento, in quanto la prima ha una durata di 12 mesi ed il secondo di 120 mesi;
f) l'indennizzo assicurativo previsto non è parametrato al debito residuo del finanziamento;
g) l'attore non ha mai sostenuto, nel corso dell'intero giudizio, che la stipula delle polizze abbinate al finanziamento gli sarebbe stata imposta dalla banca convenuta, né ha mai pagina 4 di 5 specificamente contestato, attesa la genericità delle deduzioni difensive, la previsione di
“facoltatività” delle polizze espressamente riportata nel contratto in esame.
Il TAEG riportato nel contratto è stato, quindi, correttamente indicato, posto che il CTU ha appurato che il TAEG applicato corrisponde a quello pattuito, non dovendosi tener conto, per quanto detto sopra, delle spese assicurative.
A tanto consegue il rigetto delle domande proposte dall'attore.
I contrastanti orientamenti della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese giudiziali, dovendo però porsi quelle di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3907/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
2) compensa le spese giudiziali e pone quelle di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
Salerno, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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