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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG 531/2020
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 18.06.2025 comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15 luglio 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 531/2020
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 531/2020 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della sentenza n. 21/2020 pubblicata dal Tribunale di AT in
Pag. 1 di 14 data 13.01.2020 non notificata resa nell'ambito del giudizio R.G. 2383/2017, in materia di adempimento contrattuale e penale
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Cirrottola con domicilio in Altamura, alla Via Siponto, 28 - Altamura (Ba)
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) (c.f. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , (c.f. ), rappresentate e C.F._3 CP_3 C.F._4 difese dall'Avv. Carmela Lo Bosco, con domicilio in AT, Via Montescaglioso,
20, APPELLATE
***
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di AT decreto Parte_2
ingiuntivo nei confronti di , , CP_1 Controparte_2 CP_3
quali eredi di , per il pagamento di euro 15.000,00 oltre Persona_1 interessi e spese della procedura. A fondamento della domanda l'intimante invocava gli obblighi assunti dal dante causa delle intimate, con la scrittura privata del 24.02.2014, con la quale i GE, , , Parte_1 Persona_1 CP_4
e , avevano regolato la gestione di un alloggio ereditato dai
[...] Persona_2 comuni genitori, sito in AT, Via P. Vena, 25, occupato dall'intimante Pt_1
e poi posto in vendita.
[...]
In detta scrittura era previsto al punto 4 che dopo la vendita e al momento della ricezione del relativo prezzo, ciascuno dei GE avrebbe versato a Pt_1
l'importo aggiuntivo di euro 5.000,00. All'art. 10 era invece previsto che in
[...]
caso di inadempimento agli obblighi assunti con la scrittura, la parte inadempiente avrebbe dovuto versare in favore di ciascuno degli adempienti una penale di euro
10.000,00. , nel frattempo deceduto, non aveva adempiuto il proprio Persona_1 obbligo e pertanto vi era il diritto di ottenere dalle sue eredi l'importo dovuto di euro
5.000,00 e la penale di euro 10.000,00.
2. , , proponevano opposizione CP_1 Controparte_2 CP_3
al predetto decreto ingiuntivo, formulando domanda riconvenzionale.
Affermavano le opponenti che dopo la morte anche della madre, nel 2012, i fratelli
Pag. 2 di 14 sottoscrissero la scrittura privata de qua, con la quale in previsione della CP_2 vendita dell'immobile, si impegnava al rilascio dello stesso e gli altri Parte_1 GE si impegnavano a versare a € 5.000,00 ciascuno, con Parte_1 possibilità ai sensi dell'art 5, di utilizzare la somma per estinguere eventuali debitorie inerenti l'immobile medesimo. L'art. 8 poneva inoltre l'obbligo a carico di di effettuare il pagamento “sino al rilascio” degli oneri e delle Parte_1
spese condominiali relative al suddetto alloggio, nonché il pagamento di tutte le utenze, con obbligo di fornire ai fratelli le quietanze di pagamento. All'art.10 dei patti era stabilita la penale di € 10.000,00 a carico di chiunque di loro avesse violato uno qualsiasi degli obblighi ed impegni assunti. Sostenevano le eredi di che il pagamento dell'importo di euro 5.000,00 non era stato Persona_1
effettuato perché sussistevano debitorie non adempiute da parte di Parte_1
pari ad euro 4.008,73, per mancato pagamento, da parte del ricorrente, della Per_3
dal 2008 (anno di suo trasferimento nella casa dei genitori) sino al 2012, della
Tares 2013, di consumi dell'Acquedotto Lucano. Affermavano quindi le opponenti che controparte era inadempiente anche secondo il punto 8 dei patti, perché non aveva mai fornito a nessuno le quietanze dei debiti, e certamente non poteva farlo, non avendovi mai provveduto. Allo stato, esistevano, quindi, debiti relativi all'alloggio occupato, di cui doveva rispondere esclusivamente per Parte_2
essersi in tal senso specificamente obbligato. In conclusione, egli era inadempiente nei confronti degli altri GE per violazione dei punti 5 ed 8 della richiamata scrittura, e non viceversa;
di conseguenza, gli si doveva applicare la stessa penale
- punto 10 - ingiunta alle opponenti con il D.I. de quo.
Concludevano pertanto affinché il Tribunale così provvedesse: 1) Revocare
l'opposto Decreto Ingiuntivo, perché infondato in fatto e diritto, ingiusto ed illegittimo. Nel merito: 2) Accertare e dichiarare che il sig. è Parte_2
inadempiente, per il mancato pagamento di debiti vari, come specificati in narrativa, nella misura totale di € 4.008,73 s.e., oltre interessi e rivalutazione, nei confronti degli altri GE e, dunque, anche delle opponenti, quali eredi di lerardi
e per le proprie quote;
3) Accertare e dichiarare che è altresì, Per_1
inadempiente per violazione del punto 8 degli accordi, per non aver mai fornito ai GE, e dunque, pure alle odierne opponenti nella loro spiegata qualità, le quietanze di pagamento dei debiti relativi all'immobile occupato;
4) Condannarlo, di conseguenza, al pagamento della penale di cui al punto 10 della scrittura privata
Pag. 3 di 14 richiamata, nella misura di € 10.000,00, per I'inadempimento di che innanzi. Oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo. In subordine, 5) Compensare parzialmente le poste attive e passive esistenti fra le parti, come previsto al punto 5 della scrittura. Subordinatamente, 6) Ridurre la penale richiesta col D.I. per manifesta sproporzione rispetto al presunto capitale a debito e per i motivi precisati in narrativa.
3. Si costituiva parte opposta contestando l'esistenza delle invocate debitorie e insistendo nella propria domanda.
4. Il giudizio veniva istruito documentalmente, anche all'esito dell'autorizzazione del
Tribunale concessa alle opponenti a richiedere, presso gli Uffici comunali, gli estratti conto dell'intera debitoria dell'opposto; veniva escussa una testimone e precisamente , acquirente dell'immobile oggetto dell'accordo inter Testimone_1
partes, che dichiarava di non aver mai ricevuto richieste di oneri condominiali pregressi.
5. La causa è stata quindi decisa con sentenza n. 21/2020 pubblicata il
13.01.2020, non notificata, con la quale il Tribunale di AT decidendo sull'opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo n. 635/2017, emesso dallo stesso Tribunale in data 18.10.2017, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta unitamente a detta opposizione, ha così disposto: “1. accoglie
I'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara le opponenti tenute in solido al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di € 4.183,15; 3. dichiara I'opposto tenuto al pagamento, in favore delle opponenti, della somma di €
5.000,00; 4. compensa i crediti di cui ai punti 2 e 3 e, per l'effetto, condanna
l'opposto tenuto al pagamento, in favore delle opponenti, della somma di € 816,85;
5. condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali sostenute dalle opponenti, che liquida in € 152,97 per spese ed € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge”
6. Il Tribunale ha così motivato la decisione:
a) Il Tribunale ha dato atto che nella richiamata scrittura privata l'opposto si obbligava a pagare i tributi, gli oneri condominiali ed a fornire le quietanze di pagamento delle utenze, il tutto relativamente all'immobile sopra citato, mentre era in facoltà degli altri GE utilizzare tutta o parte delle somme, da ciascuno di essi al primo dovute, per il pagamento di detti debiti.
Pag. 4 di 14 Conseguentemente, solo dimostrando di aver onorato i suoi debiti I'opposto avrebbe potuto azionare i diritti qui pretesi, prova che nel presente giudizio non solo non è stata fornita, essendo invece emersa la sussistenza di debiti attinenti il godimento dell'immobile citato.
b) Il Tribunale sul punto ha poi affermato che dalla produzione documentale di parte opponente è emerso un debito per tributi locali verso il comune di AT per complessivi € 1.556,65, né l'opposto ha fornito prova del relativo pagamento, mentre l'ulteriore somma richiesta dalle opponenti per interessi, non è supportata da alcuna attestazione, né sono indicati i relativi criteri di calcolo, per cui la detta somma non può essere riconosciuta.
Inoltre, le opponenti hanno prodotto attestazione dell'Acquedotto Lucano
S.p.A., relativo all'utenza dell'immobile citato, dalla quale emerge un debito, ammesso a rateizzazione, di € 793,55 (compresi interessi per ritardato pagamento e rateizzazione), somma anche questa della quale l'opposto non ha fornito prova del pagamento.
Infine, sempre le opponenti hanno prodotto attestazione dell'Agenzia delle
Entrate, dalla quale emerge un debito per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, afferente detto immobile, per complessivi € 917,19.
c) Il Tribunale ha quindi ritenuto che complessivamente, alla data di richiesta del decreto ingiuntivo, l'opponente era tenuto a versare, per tributi ed utenze relative al ripetuto immobile, la somma di € 3.267,39 per cui, da un lato, egli era inadempiente all'obbligo assunto ai sensi dell'articolo 8 della citata scrittura privata e, dall'altro, le opponenti non erano tenute a versagli l'intera quota di €
5.000,00 perché, come detto, era in loro facoltà utilizzarla per effettuare detti pagamenti: conseguentemente, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, non potendo l'opposto pretendere né l'intera quota di € 5.000,00 dalle opponenti, né la penale di cui all'articolo 10 del contratto.
d) Quanto alle restanti pretese delle opponenti, il Tribunale ha affermato non potersi riconoscere loro altre somme, indicate quali debiti afferenti la ripetuta scrittura privata, in quanto dalla produzione documentale è emerso che le relative debitorie sono imputabili a persone diverse dall'opposto (e, segnatamente, ai suoi genitori) e non collegate causalmente all'immobile in questione.
Pag. 5 di 14 e) Il Tribunale ha quindi rilevato che le opponenti hanno chiesto, sempre in via riconvenzionale, di decurtare, dalla somma di € 5.000,00 dovuta all'opposto, la quota a loro carico delle spese dallo stesso non pagate, ovvero un quarto di quella come sopra determinata, pari quindi ad € 816,85 (€ 3.267,39 / 4 =
816,85), domanda che dev'essere accolta, stante la previsione dell'articolo 5 del contratto citato, per cui le stesse devono versare all'opposto la somma di €
4.183,15. (€. 5.000,00 - 816,85 = 4.183,15)
f) Il Tribunale ha poi affermato che le opponenti hanno inoltre dedotto
I'inadempimento dell'opposto al pagamento di detti debiti per cui, cosi come previsto nel citato articolo 10, hanno chiesto la sua condanna al pagamento della penale ivi prevista. Tale domanda è stata ritenuta parzialmente fondata ed
è stata accolta nei termini di seguito precisati.
g) Sul punto il Tribunale ha premesso che, come detto, ai sensi dell'articolo 5 del citato contratto era in facoltà delle odierne opponenti provvedere al pagamento dei debiti a carico dell'opposto previsti nel successivo articolo 8, facoltà che permetteva alle stesse di soprassedere al pagamento della somma di €
5.000,00, dalle stesse dovute all'opposto, in attesa di verificare se quest'ultimo fosse in regola con detti pagamenti. L'opposto, invece, era obbligato ad effettuare i pagamenti previsti nel ripetuto articolo 8, pagamenti che il Tribunale ha ritenuto non esser stati effettuati dall'opposto e, quindi, lo stesso è stato ritenuto inadempiente ai sensi dell'articolo 10, nonché tenuto al pagamento della relativa penale, quantificata dalle parti in € 10.000,00.
h) Il Tribunale ha però ritenuto tale importo manifestamente eccessivo per cui, ai sensi dell'articolo 1384 c.c., ha valutato equo ridurlo ad € 5.000,00, somma che l'opposto deve alle opponenti. Conseguentemente, procedendo alla compensazione dei rispettivi crediti tra le parti, il Tribunale ha affermato che l'opposto deve versare alle opponenti l'importo di € 816,85.
i) In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, il Tribunale ha quindi disposto la condanna dell'opposto, parte soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalle controparti, cosi come liquidate in dispositivo.
7. Con atto tempestivamente notificato il 16.10.2020 ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, così concludendo:” In riforma dell'impugnata
Sentenza del Tribunale di AT (in composizione monocratica) n° 21/2020 del
Pag. 6 di 14 13/01/2020 resa nell'ambito del giudizio n. 2383/2017 RG, non notificata, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” voglia codesta On.le Corte adìta: restituire dignità, validità ed efficacia immediatamente esecutiva al decreto ingiuntivo revocato, con ogni conseguenza di legge;
respingere ogni avversa richiesta ed istanza e/o pretesa siccome relativa alle competenze di lite siccome liquidate in primo grado ed eventualmente richieste in secondo, in forza delle deduzioni innanzi articolate, con condanna delle Appellate, in solido, al ristoro delle spese e competenze del primo e del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario/distrattario. Per mero tuziorismo difensivo si chiede la congrua riduzione dell'importo riconosciuto nell'impugnata sentenza a titolo di penale in quanto manifestamente esorbitante, con esclusione della compensazione operata da comunque dichiararsi illegittima e consequenziale riconoscimento in favore dell'appellante delle somme a questi dovutegli da porre a carico delle appellate, in solido, per loro (ammesso e pure giudizialmente riconosciuto) inadempimento. SI INSISTE in ogni caso nella richiesta di
dell'immediata esecutività della Sentenza impugnata a mente CP_5 dell'art. 283 C.p.c”
8. Si sono costituite le appellate che hanno eccepito l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello e dell'istanza di inibitoria.
9. Con ordinanza depositata il 22.2.2022 questa Corte, ha rigettato l'istanza di inibitoria rilevando che “i gravi motivi di cui all' art. 283 c.p.c. non possono essere confusi con il probabile esito positivo dell'appello proposto, ma devono consistere in un effetto ulteriore (danno) derivante dall'attesa della pronuncia definitiva sull'appello medesimo (…) l'appellante allega quale periculum la sua precaria situazione occupazionale e la possibilità di non poter recuperare eventualmente le somme corrisposte da “persone fisiche non adeguatamente assistite da idonee garanzie di solvibilita”, senza tuttavia che per entrambi gli aspetti indicati abbia fornito il benché minimo supporto probatorio”.
10. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del 25.3.2025, è stata fissata l'udienza del 15 luglio 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
11. All'udienza del 15.07.2025, tenutasi di poi in forma scritta, la causa è quindi
Pag. 7 di 14 decisa come segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è ammissibile ma infondato per le ragioni che seguono.
13. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, perché rispetta le condizioni di cui all'art. 342 c.p.c., anche nel testo esito della modifica introdotta con legge n.134/2012. Ed infatti dalla lettura del medesimo emerge che esso contiene una critica ragionata della sentenza.
14. Sta di fatto che dette critiche sono infondate in quanto, anche all'esito del riesame della documentazione agli atti, come sollecitata dall'appellante, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il giudice di prime cure.
15. Anche al fine di delimitare il thema decidendum è opportuno rilevare che con il proprio atto si duole, in sostanza ed in estrema sintesi, della Parte_1
valutazione offerta dal Tribunale circa la sussistenza del proprio inadempimento rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la scrittura privata del 24.02.2014 stipulata tra l'appellante ed i propri tre GE (le eredi di uno dei quali e precisamente di , sono parti di questo giudizio), insistendo invece Persona_1 sull'esistenza dell'inadempimento delle appellate. La critica coinvolge sia l'interpretazione che il Tribunale ha offerto della predetta scrittura oggetto di causa e dei relativi patti, sia la lettura della documentazione agli atti. Egli infatti rileva, da un lato, ed in sintesi, che in forza dell'art. 5 le altre parti avevano solo la facoltà di provvedere direttamente al pagamento di eventuali debiti che fossero stati richiesti da terzi, richiesta di terzi e relativo pagamento che non era mai avvenuto da parte delle appellate;
contesta quindi che vi fosse un corrispondente proprio obbligo di provvedere al relativo pagamento e di fornire le relative quietanze e contesta che ciò potesse esser presupposto per l'applicazione della penale in suo danno;
dall'altro contesta la stessa sussistenza delle debitorie invocate e della operata decurtazione. Egli quindi insiste per la conferma del decreto ingiuntivo e nel rigetto di ogni istanza avversa.
16. Va anche osservato che parti appellate non hanno a loro volta impugnato la sentenza nella parte in cui ha accolto solo parzialmente la propria domanda riconvenzionale. Va infatti ricordato che il Tribunale ha riconosciuto quali debiti inerenti l'immobile oggetto di pattuizione solo euro 1.556,65 quali debito per tributi locali verso il Comune di AT, giusta attestazione del 29.5.2019; euro 917,19
Pag. 8 di 14 complessivi quali ulteriori Tasse smaltimento rifiuti e tributo provinciale;
ha poi riconosciuto euro 793,55 per debito verso Acquedotto Lucano s.p.a. Parte appellata non ha quindi impugnato la sentenza in relazione al mancato riconoscimento di altri debiti per oneri condominiali, che si assumevano in primo grado non pagati dall'appellante, ovvero altre imposte poi ritenute dal Tribunale risultate estranee all'immobile ed ai fatti di causa. Parte appellata non ha poi impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il credito di euro 5.000,00 dell'appellante Pt_1
sebbene poi compensato parzialmente con il riconosciuto debito del primo
[...]
per le predette utenze e tasse.
17. Va anche ribadito e precisato che oggetto di esame, in relazione all'ipotizzato inadempimento di , sono solo gli invocati obblighi a suo carico di cui Parte_1
al punto 5 ed al punto 8 della scrittura privata inter partes, essendo solo questi richiamati dalle opponenti, odierne appellate, sia nell'atto di opposizione che nella propria prima memoria ex art 183 cpc n. 1, in primo grado così avendo cristallizzato il thema decidendum ed il thema probandum.
Non può più quindi sollevarsi in questo grado di giudizio la questione dell'invocato ritardo nella consegna dell'immobile all'acquirente, non introdotta dalle appellate in primo grado nei giusti termini processuali e cioè entro la prima memoria ex art 183 cpc, ed infatti non valutata dal Tribunale.
18. Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che nella ridetta scrittura del 24.2.2014 (doc
2 del fascicolo di primo grado delle appellate) le parti, per quello che qui occupa, avevano così stabilito:
“1) L'immobile, sito in AT, alla Via P. Vena n. 25, riportato in catasto al Foglio
103, particella 523, sub 11, Categoria A/3, classe 4, ed oggetto delia successione viene posto in vendita, anche conferendo mandato ad una agenzia immobiliare che sarà individuata dal NO al prezzo minimo di € 200.000,00 Persona_2
(duecentomila/00);
2) Il NO , che allo stato attuale occupa I'immobile con il Parte_1
proprio nucleo familiare, si obbliga a rendersi disponibile affinché ogni eventuale acquirente possa effettuare il richiesto sopralluogo dello stesso immobile;
3) Il ricavato della vendita dell'immobile sarà suddiviso in parti uguali fra tutti i GE-eredi;
4) I sigg.ri , e al momento della CP_4 Persona_2 Persona_1 vendita dell'immobile ed al momento della ricezione della loro quota spettante per la
Pag. 9 di 14 vendita, verseranno in favore del NO la somma di € Parte_1
15.000,00 (quindicimila/00), nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno;
5) E' facoltà dei GE , ed utilizzare la somma di cui sopra, CP_4 Per_2 Per_1
e riconosciuta a favore del NO , al fine di effettuare il pagamento, Pt_1
previa comunicazione al NO , di eventuale debitorie dello stesso che Pt_1
sono conosciute e/o richieste da parte dei creditori e comunque relative all'immobile di cui in premessa. Tali pagamenti saranno chiaramente decurtati dalla somma riconosciuta a favore di Parte_2
6) Il Sig. , al momento della vendita, dovrà estinguere l'ipoteca Parte_1
esistente sull'immobile e posta a carico della quota di sua proprietà ed accesa dalla
Banca di Chianciano Terme Credito Cooperativo Val d'Orcia-Amiata, come risultante dalla visura ipotecaria;
7) ll Sig. , attuale occupante dell'immobile in questione, si obbliga a Parte_1
lasciare l'immobile, libero da persone e/o cose, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dell'atto definitivo di trasferimento dell'immobile e potrà portare con sé tutti i beni mobili ivi presenti di sua proprietà;
8) Il Sig. si obbliga ad effettuare, sino alla data di rilascio Parte_1
dell'immobile, il pagamento degli oneri e delle spese condominiali relative all'immobile da lui occupato nonché il pagamento di tutte le relative utenze e fornirà ai GE le relative quietanze di pagamento.
9 (…)
10) I GE stabiliscono che chiunque di loro non dia corso ad uno degli obblighi ed impegni stabiliti con la presente scrittura sarà obbligato a versare in favore di ognuno dei GE adempienti la somma di € 10.000,00".
19. Procedendo quindi nell'interpretazione testuale e sistematica della predetta scrittura, ed in particolare degli articoli 4, 5, 8 e 10 si ha conferma che, da un lato, i GE , e si erano obbligati a versare a Persona_1 CP_4 Per_2 Pt_1
al momento della vendita dell'immobile caduto in successione, la somma di
[...] euro 5.000,00 ciascuno;
dall'altro si era obbligato a pagare tutti gli Parte_1 oneri e le spese condominiali ed utenze, relativamente all'immobile sopra citato ed a fornire le relative quietanze di pagamento;
inoltre era prevista la facoltà, degli altri GE, di utilizzare tutta o parte delle somme da ciascuno di essi al primo dovute in forza dell'art 4, per il pagamento di tutti i debiti (compresi quindi i tributi) inerenti l'immobile de quo. Pertanto, in presenza di debitorie inerenti il ripetuto immobile,
Pag. 10 di 14 l'appellante non avrebbe potuto pretendere il pagamento integrale CP_2 dell'importo di euro 5.000,00 previsto all'art. 4, perché era suo onere fornire la prova liberatoria in ordine a dette pendenze, la cui sussistenza facultava gli altri GE ad utilizzare tutte o parte delle somme da essi dovutegli per estinguere le medesime. Inoltre tale facoltà non permetteva di ritenerli inadempienti agli obblighi assunti all'art. 4 con la ripetuta scrittura privata. Va ribadito che solo dimostrando di aver onorato tutti i debiti inerenti l'immobile, I'appellante avrebbe potuto azionare integralmente i diritti qui pretesi, ma detta prova non è stata fornita, ed anzi è stata fornita la prova positiva della sussistenza di debiti attinenti l'immobile citato.
20. Ed infatti sul punto deve confermarsi che dalla produzione documentale di parte appellata in primo grado, è emerso un debito per utenze nei confronti di Acquedotto
Lucano s.p.a. Vi è infatti l'attestazione dell'Acquedotto Lucano S.p.A., relativo all'utenza dell'immobile citato, dalla quale emerge un debito, ammesso a rateizzazione, di € 793,55 (compresi interessi per ritardato pagamento e rateizzazione); sul punto va osservato che è anche agli atti l'istanza di rateizzazione del 23.11.2015 (doc 5 fascicolo appellato di primo grado) e che dall'estratto conto prodotto dalle appellate emerge che pur dopo tale istanza, non vi è stato più alcun pagamento di tali rate (mancando le corrispondenti voci incasso rav o mav previste invece per le precedenti bollette pagate); né l'appellante ha fornito prova dell'avvenuto pagamento. E' emersa inoltre l'esistenza verso il comune di AT di debiti per tributi pacificamente inerenti l'immobile de quo, per complessivi €
1.556,65, giusta attestazione Prot. n. Prt.G.0041861/2019 — E, del 29.5.2019, di cui non è stata fornita prova dell'intervenuto pagamento. Infine vi è attestazione dell'Agenzia delle Entrate, dalla quale emerge un debito per Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale (t.a.r.su), sempre pacificamente afferenti detto immobile, per complessivi € 917,19. (e precisamente imposte di euro 109,64 + 275,99 +
183,02 + 176,14 + 172,40).
21. Cosicché va confermato che, complessivamente alla data di richiesta del decreto ingiuntivo, esistevano debiti per tributi ed utenze relative al ripetuto immobile, per cui, da un lato, era esso stesso inadempiente rispetto all'obbligo Parte_1 assunto, in sostanza, di sanare ogni pendenza, dall'altro, le opponenti non erano inadempienti in quanto non erano tenute a versagli l'intera quota di € 5.000,00 perché, come detto, era in loro facoltà utilizzarla per effettuare detti pagamenti:
Pag. 11 di 14 conseguentemente l'opposto non poteva pretendere, né l'intera quota di € 5.000,00 dalle opponenti, né la penale di cui all'articolo 10 del contratto.
22. Deve pertanto confermarsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, contenente condanna ad entrambe le voci.
23. Sul punto va anche necessariamente osservato che in realtà la domanda così come formulata da a ribadita in appello, ove chiede la conferma Parte_1
integrale del decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto esser comunque accolta e non potrebbe qui comunque accogliersi, anche per violazione dell'art. 1383 c.c. che vieta il cumulo della domanda di adempimento e della penale che non sia prevista per il semplice ritardo. Sul punto valga quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione con sentenza mai superata, secondo cui: L'art. 1383 cod. civ. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale del contratto e quella diretta ad ottenere il pagamento della penale prevista per l'inadempimento; pertanto, nel caso in cui il creditore abbia adito l'autorità giudiziaria con due distinte domande, il giudice deve ritenere che, in analogia a quanto previsto per le obbligazioni alternative, l'attore con la proposizione della prima domanda ha operato la scelta, con la preclusione della possibilità di chiedere successivamente l'altra prestazione.
Nell'ipotesi, invece, di proposizione delle due domande nello stesso giudizio da parte del creditore, queste vanno rigettate, non potendo il giudice effettuare una scelta che compete alla parte”.
24. Nella fattispecie, si ribadisce ha chiesto sia l'importo di euro Parte_1
5.000,00 sia l'importo di euro 10.000,00 per la penale, per complessivi euro
15.000,00 ma detta domanda avrebbe dovuto qui esser comunque integralmente rigettata per violazione dell'art. 1383 c.c., non avendo mai operato alcuna scelta, e non potrebbe quindi certamente accogliersi in grado di appello, nemmeno ove, in ipotesi, si fossero ritenute fondate le doglianze in ordine all'insussistenza totale dei debiti e del proprio inadempimento. Va infatti anche osservato che, sebbene sul punto la Suprema Corte non risulta essersi mai espressa, è evidente che anche la norma dell'art 1383 c.c. sia norma inderogabile, posta nell'interesse generale dell'ordinamento, analogamente a quella dell'art 1384 c.c. che prevede il potere del giudice di ridurre ad equità la penale che sia valutata eccessiva. E pertanto si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto dalla Suprema Corte per la riduzione ad equità della penale (cfr. per tutte Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 34021 del
19/12/2019) il giudice sia tenuto, anche d'ufficio ed anche in appello, a rilevare la
Pag. 12 di 14 violazione di tale divieto, sempre che le relative circostanze emergano dagli atti processuali, come infatti qui emergono.
25. Si ribadisce quindi che in applicazione della norma dell'art. 1383 c.c. in ogni caso la domanda di di pagamento sia della quota di euro 5.000,00 sia Parte_1 della penale non potrebbe esse qui accolta ed anche per questo l'appello sul punto deve esser rigettato.
26. Va però ulteriormente precisato che al contempo, non avendo parte appellata impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha comunque riconosciuto a l'importo di euro 4.183,50 (e cioè l'importo di cui in domanda di Parte_1 euro 5.000,00 a titolo di adempimento dell'art. 4 della scrittura privata, sebbene decurtato), non potrebbe ovviamente operarsi una reformatio in peius ed escludere integralmente l'importo già riconosciuto in favore di (peraltro poi Parte_1
compensato con il credito delle appellate in relazione al proprio diritto alla penale, già ricondotta ad equità dal Tribunale e di cui appresso).
27. Va a questo punto ulteriormente chiarito che l'appello non soltanto non può esser accolto nella parte in cui chiede la conferma integrale del decreto ingiuntivo, ma nemmeno nella parte in cui chiede il rigetto della riconvenzionale e avversa.
28. Innanzitutto va rilevato che le appellate nelle proprie conclusioni in primo grado avevano chiesto l'accertamento dell'inadempimento di e, quale Parte_1
conseguenziale domanda, avevano chiesto, correttamente, la sola condanna al pagamento della penale. Solo “in subordine” avevano chiesto operarsi la compensazione tra le poste attive e passive delle parti. Cosicché con la propria domanda in primo grado, di pagamento della penale, le appellate non avevano a loro volta violato l'art. 1383 c.c.. E' vero che il Tribunale, come visto, ha sia applicato la penale, sia operato la compensazione, ma questa è andata a deconto della pretesa di controparte al pagamento di somme alle quali comunque non avrebbe avuto integralmente diritto, sia per la pacifica esistenza delle debitorie, attesa la facoltà di decurtazione prevista nel contratto, sia comunque per l'inammissibilità del cumulo delle proprie domande.
29. Inoltre deve confermarsi la fondatezza della domanda di penale formulata in riconvenzionale dalle opponenti in primo grado, atteso l'accertato inadempimento di in ordine all'obbligo assunto di sanare le debitorie inerenti Parte_1
l'immobile e di fornire le relative quietanze.
Pag. 13 di 14 30. In sostanza la sentenza va confermata non potendo esser riformata né in peius rispetto a , per mancata impugnazione delle appellate, né in melius Parte_1 per infondatezza dell'appello, per le ragioni sopra esposte.
31. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e devono quindi esser poste a carico dell'appellante ed a favore delle appellate. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, aggiornato con il DM n. 37 dell'8.3.2018, e per questo grado di giudizio con l'aggiornamento da ultimo di cui al
D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro
26.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avente ad oggetto Parte_1
l'impugnazione della sentenza n. 21/2020 emessa dal Tribunale di AT nell'ambito del giudizio RG 2383/2017, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso in favore di Parte_1 CP_1
, e , in solido tra loro delle spese di questo Controparte_2 CP_3 grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro € 2.906,00, oltre
15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di Pt_1
del versamento della somma pari a quella dovuta per il contributo
[...]
unificato, per la proposta impugnazione.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
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