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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 333 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 senta ore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale ad lites, rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Per_1
in Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n.7131, eletti
[...] ato in Catanzaro, C/O Avvocatura INPS, via Milano appellante E (GIÀ Controparte_1 Controparte_2
, i
[...] P.IVA_2 mpore, rapp esa – giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'Avv. Teresa VERSACE, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Vico Vitetta, n. 28, è elettivamente domiciliata appellata e ( ) Controparte_3 CodiceFiscale_1 appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Regolamentazione delle spese di lite CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l' < Pt_1 sente pugnata:
1. Riformare, per le causali di cui sopra, la sentenza nella parte in cui dispone che “Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza Accolta e sono poste a carico della parte resistente unico Pt_1 ente legittimato” e per l'effetto: “condanna l' unico legittimato passivo, al Pt_1 pagamento, in favore di parte ricorrente-opp e delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in complessivi € 1.865,00, oltre accessori se dovuti. - Spese compensate tra le altre parti in
1 giudizio”;
2. Per l'effetto dichiarare la legittimazione passiva di e, di CP_4 conseguenza, condannare , stante la propria responsabilità es nella CP_4 prescrizione successiva d ito, al pagamento, in favore di parte ricorrente- opponente delle spese e competenze di giudizio (non si entra nel merito del quantum dell'importo liquidato in primo grado) - Spese compensate tra e Pt_1 altre parti;
ovvero compensare integralmente le spese e competenze di g o tra tutte le parti in considerazione della soccombenza reciproca Con vittoria di spese e competenze o, in subordine, comunque, compensazione delle stesse e condanna di controparte alla refusione delle somme nel frattempo riscosse per spese di giudizio liquidate in primo grado. >>; per : << Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro – Controparte_1
Sezione Lavoro, in accoglimento di tutte le eccezioni formulate da
[...]
nella presente memoria di costituzione: - in via principale, Controparte_1 ello introduttivo del giudizio e confermare la sentenza n. 131/2024 resa dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro e, per l'effetto confermare il capo relativo alla condanna alle spese. >> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il tribunale di Lamezia Terme, Giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da , nei confronti Controparte_3 dell' e di i addebito per Pt_1 Controparte_1 con i pr one di prescrizione sopravvenuta, maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, in virtù della mancanza di prova di atti interruttivi medio tempore notificati all'opponente. La sentenza è gravata d'appello dall' unicamente sulla statuizione Pt_1 concernente le spese di lite, che il Tribunale ha posto esclusivamente a carico dell'ente previdenziale, trattandosi del solo soggetto legittimato ad interloquire sulla dedotta eccezione. Con la proposta impugnazione, l chiede la Pt_1 condanna alle spese della sola , c on avendo Controparte_1 provveduto a compiere atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione opposta, ha causato l'estinzione dei contributi per prescrizione;
in subordine, chiede la compensazione tra tutte le parti delle spese per reciproca soccombenza. Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni Controparte_1 sopra riportate. Non si è costituito , nonostante la ritualità della notifica del Controparte_3 ricorso in appello. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§3
2 L'appello non si presta ad essere accolto. Orbene, osserva il Collegio che l'affermazione della responsabilità di
[...]
per avere causato la prescrizione del credito Controparte_1 ro dell' dal pagamento delle stesse, essendo l'ente Pt_1 previdenziale, quale titolare del credito azionato, unico legittimato passivamente in relazione all'accertamento della maturata prescrizione, in cui si è risolto il giudizio: <In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>> (Cass Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022); <In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024).
§3.1 Nel caso di specie, peraltro, neppure può esservi soccombenza reciproca nel senso paventato dall'ente appellante, perché l'accertamento della maturata prescrizione, che fa venir meno i crediti oggetto di iscrizione a ruolo, assorbe ogni altra questione.
§4 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Il contegno inerte tenuto da , successivo alla notifica Controparte_1 degli avvisi di addebito sottesi, pur non incidente sulla legittimazione, giustifica comunque la compensazione delle spese del presente grado di lite tra le due parti costituite. Nessuna statuizione sul punto va adottata quanto all'altra parte appellata, rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 27 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale d ezia Terme, giudice del lavoro, n. 131/2024, resa in data 16 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite tra l' e;
Pt_1 Controparte_3
3 3. compensa le spese del grado di lite tra l e Pt_1 Controparte_1
;
[...]
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
4
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 333 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 senta ore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale ad lites, rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Per_1
in Roma, lì 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n.7131, eletti
[...] ato in Catanzaro, C/O Avvocatura INPS, via Milano appellante E (GIÀ Controparte_1 Controparte_2
, i
[...] P.IVA_2 mpore, rapp esa – giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dall'Avv. Teresa VERSACE, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Vico Vitetta, n. 28, è elettivamente domiciliata appellata e ( ) Controparte_3 CodiceFiscale_1 appellato non costituito Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Regolamentazione delle spese di lite CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l' < Pt_1 sente pugnata:
1. Riformare, per le causali di cui sopra, la sentenza nella parte in cui dispone che “Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza Accolta e sono poste a carico della parte resistente unico Pt_1 ente legittimato” e per l'effetto: “condanna l' unico legittimato passivo, al Pt_1 pagamento, in favore di parte ricorrente-opp e delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in complessivi € 1.865,00, oltre accessori se dovuti. - Spese compensate tra le altre parti in
1 giudizio”;
2. Per l'effetto dichiarare la legittimazione passiva di e, di CP_4 conseguenza, condannare , stante la propria responsabilità es nella CP_4 prescrizione successiva d ito, al pagamento, in favore di parte ricorrente- opponente delle spese e competenze di giudizio (non si entra nel merito del quantum dell'importo liquidato in primo grado) - Spese compensate tra e Pt_1 altre parti;
ovvero compensare integralmente le spese e competenze di g o tra tutte le parti in considerazione della soccombenza reciproca Con vittoria di spese e competenze o, in subordine, comunque, compensazione delle stesse e condanna di controparte alla refusione delle somme nel frattempo riscosse per spese di giudizio liquidate in primo grado. >>; per : << Voglia l'On.le Corte d'Appello di Catanzaro – Controparte_1
Sezione Lavoro, in accoglimento di tutte le eccezioni formulate da
[...]
nella presente memoria di costituzione: - in via principale, Controparte_1 ello introduttivo del giudizio e confermare la sentenza n. 131/2024 resa dal Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Lavoro e, per l'effetto confermare il capo relativo alla condanna alle spese. >> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Il tribunale di Lamezia Terme, Giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da , nei confronti Controparte_3 dell' e di i addebito per Pt_1 Controparte_1 con i pr one di prescrizione sopravvenuta, maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, in virtù della mancanza di prova di atti interruttivi medio tempore notificati all'opponente. La sentenza è gravata d'appello dall' unicamente sulla statuizione Pt_1 concernente le spese di lite, che il Tribunale ha posto esclusivamente a carico dell'ente previdenziale, trattandosi del solo soggetto legittimato ad interloquire sulla dedotta eccezione. Con la proposta impugnazione, l chiede la Pt_1 condanna alle spese della sola , c on avendo Controparte_1 provveduto a compiere atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione opposta, ha causato l'estinzione dei contributi per prescrizione;
in subordine, chiede la compensazione tra tutte le parti delle spese per reciproca soccombenza. Costituitasi in giudizio, ha formulato le conclusioni Controparte_1 sopra riportate. Non si è costituito , nonostante la ritualità della notifica del Controparte_3 ricorso in appello. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 marzo 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§3
2 L'appello non si presta ad essere accolto. Orbene, osserva il Collegio che l'affermazione della responsabilità di
[...]
per avere causato la prescrizione del credito Controparte_1 ro dell' dal pagamento delle stesse, essendo l'ente Pt_1 previdenziale, quale titolare del credito azionato, unico legittimato passivamente in relazione all'accertamento della maturata prescrizione, in cui si è risolto il giudizio: <In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.>> (Cass Sez. U, Sentenza n. 7514 del 08/03/2022); <In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024).
§3.1 Nel caso di specie, peraltro, neppure può esservi soccombenza reciproca nel senso paventato dall'ente appellante, perché l'accertamento della maturata prescrizione, che fa venir meno i crediti oggetto di iscrizione a ruolo, assorbe ogni altra questione.
§4 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Il contegno inerte tenuto da , successivo alla notifica Controparte_1 degli avvisi di addebito sottesi, pur non incidente sulla legittimazione, giustifica comunque la compensazione delle spese del presente grado di lite tra le due parti costituite. Nessuna statuizione sul punto va adottata quanto all'altra parte appellata, rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con Pt_1 ricorso in data 27 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale d ezia Terme, giudice del lavoro, n. 131/2024, resa in data 16 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del grado di lite tra l' e;
Pt_1 Controparte_3
3 3. compensa le spese del grado di lite tra l e Pt_1 Controparte_1
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[...]
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 14 aprile 2025 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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