Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 334/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 334/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 833/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 18/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data, oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 05.12.2022 – non notificata,
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Matteo Parte_1 Parte_2
Correale ed elettivamente domiciliati in Palinuro (SA), al Corso Carlo Pisacane nr. 11, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
e , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 difesi dagli avv.ti Giovanni Marsicano e Germana Passaro ed elettivamente domiciliati in
Pisciotta (SA), alla Via Marina Campagna nr. 55, presso lo studio del primo difensore,
- appellati –
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Scarano ed elettivamente Controparte_4 domiciliata in Vallo della Lucania (SA), al Corso G. Murat nr. 34, presso studio difensore.
- altra parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 833/2022 del Tribunale di Vallo della
Lucania – Servitù
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 23/03/2023 per tutte le parti appellate presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di Appello di Salerno in data 24/03/2023, e Parte_1 [...] proponevano gravame avverso la sentenza n. 833/2022 del Tribunale di Parte_2
Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 18/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data, oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287
e 288 c.p.c. in data 05.12.2022 – non notificata, con la quale il Tribunale di Vallo della
Lucania così decideva: “- accoglie parzialmente la domanda come proposta e per l'effetto: trasferisce la servitù carrabile e pedonale (insistente sul fondo di parte attrice, sito in agro di Pisciotta -SA- località
“Pietralata”, contrassegnati nel locale C.T. e/o C.U. al foglio nr. 31 p.lle nnrr. 617, 620 e 576 sub. 2 e
3, giusta compravendita del 18 dicembre 2003, con annesso fabbricato rurale e da cui si diparte) a favore dei fondi rustici di proprietà di parte convenuta Controparte_1 CP_2
, e (eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4
e dettagliatamente specificati in atti), sul tracciato, così come così come Persona_1 Persona_2 realizzato da parte attrice ed individuato dal CTU nelle relazioni depositate, che costituiscono parte integrante della presente sentenza (ai grafici costituenti allegati 1 e 3 della relazione tecnica depositata in data
28.8.2008; ed ai grafici costituenti allegato 2 della relazione tecnica depositata in data 16.11.2010); onera parte attrice e all'esecuzione Parte_1 Parte_2 dei seguenti lavori : spostamento del cancello di ingresso posto in essere dagli attori di 5,00 mt indietro verso
l'abitazione degli stessi;
realizzazione di un nuovo muretto di contenimento verso la strada superiore di 1,00-
1,50 mt.; innalzamento della posizione del nuovo cancello di 0,50 mt con ridefinizione della nuova pendenza della vecchia strada di accesso (da realizzarsi secondo il progetto indicato dal CTU Ing. a Persona_3 pag. 4 della relazione depositata in data 28.8.2008 ed a pagg. 2 e 3 della relazione depositata in data
16.11.2010, che costituiscono parte integrante della presente sentenza); con addebito in via esclusiva dei
pag. 2/10 relativi costi a carico di parte attrice;
dispone che i convenuti, immediatamente e fino all'ultimazione dei sopra descritti lavori di sistemazione del tracciato, utilizzino l'originaria servitù di passaggio mediante la consegna delle chiavi del cancello di ingresso da parte degli attori;
-accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto: condanna parte attrice e al Parte_1 Parte_2 risarcimento dei danni in favore di parte convenuta Controparte_1 CP_2
, e , che liquida in
[...] Controparte_3 Controparte_4 complessivi € 8.000,00 (ottomila,00), oltre interessi legali fino al soddisfo;
condanna parte attrice
e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 parte convenuta e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 500,00 per spese vive, € 3.809,00 per
[...] compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti MARSICANO GIOVANNI e condanna parte attrice Controparte_5
e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 parte convenuta e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
delle spese del presente giudizio, liquidate in € 500,00 per spese vive, € 3.809,00 per
[...] compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. SCARANO PASQUALE;
pone definitivamente a carico di parte attrice Parte_1
e le spese degli accertamenti tecnici espletati,
[...] Parte_2 così come liquidate in corso di causa” così come corretta con ordinanza “…condanna parte attrice
e alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 parte convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in € 500,00 per Controparte_4 spese vive, € 3.809,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. SCARANO PASQUALE…”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 28/07/2006 e iscritto a ruolo in data 31/07/2006, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, Controparte_4 Controparte_1
e esponendo che con atto per notar Controparte_2 Controparte_3 Per_4
pag. 3/10 di Eboli del 18/12/2003 e in Per_5 Parte_1 Parte_2 regime di comunione legale dei beni, acquistavano da la piena proprietà Controparte_6 del fondo rustico sito in agro di Pisciotta (SA), alla località “Pietralata” - riportato nel Catasto terreni al fol. 31, p.lle 617 e 620 - con annesso fabbricato rurale – riportato nel Catasto al fol.
31, p.lla 576, sub. 2 e 3 – ove i coniugi, residenti in Friuli Venezia Giulia, trascorrevano i periodi di vacanza. Riferivano gli istanti che innanzi al fabbricato rurale vi era una stradina privata non asfaltata, asservita ad un fondo già di proprietà di per il Persona_1 passaggio ed il transito pedonale e veicolare: in particolare, il tratto di strada de quo era attraversato non solo da e familiari – quali eredi di , ma Controparte_4 Persona_1 anche da nonché da – quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi di . Gli attori lamentavano che il transito, specialmente veicolare, Persona_6 avveniva in qualunque ora del giorno e della notte arrecando disturbo ai medesimi, nonché comportava il sollevamento di polvere e terra;
a tal proposito, evidenziavano che l'esercizio della servitù di passaggio, in alternativa alla predetta strada, era rappresentato da un altro accesso ugualmente comodo per i convenuti e già utilizzato dai proprietari delle p.lle 343,
494, 181 e 498, attraverso una via – sempre di proprietà degli attori – sita a pochi metri di distanza, parallela al tratto di strada di passaggio ed egualmente agevole al transito pedonale e veicolare. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Vallo della Lucania di ottenere ex art. 1068, commi 2 e 4, cod. civ. lo spostamento della citata servitù sulla prefata strada alternativa o, in via subordinata, di adottarsi tutti i provvedimenti necessari all'eliminazione del pregiudizio lamentato. Con ricorso ex artt. 700 e 669-bis e ss. c.p.c. in corso di causa iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e depositato in data 05/10/2006, Parte_1
e adivano il Tribunale al fine di ottenere l'anticipazione – in via Parte_2 cautelare – dello spostamento della servitù di passaggio de qua sussistendo i requisiti per l'emissione del provvedimento d'urgenza richiesto;
con distinte memorie difensive depositate in cancelleria in data 19/01/2007, si costituivano nel procedimento d'urgenza i resistenti e che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 evidenziavano l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del provvedimento d'urgenza, per cui ne chiedevano il rigetto. Con ordinanza del 07/03/2007 e depositata in cancelleria in data 09/03/2007, il Tribunale di Vallo della Lucania, ritenendo non sussistenti i requisiti per l'emissione del provvedimento d'urgenza, rigettava il ricorso.
pag. 4/10 Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 19/01/2007, si costituiva in giudizio Controparte_1 CP_2
e quali parti convenute, che contestavano la ricostruzione
[...] Controparte_3 dei fatti così come operata dagli attori e in ogni caso non si opponevano allo spostamento della servitù purché la strada alternativa presentasse tutti i requisiti della prima, sia come larghezza che come scorrevolezza del fondo sterrato che, allo stato, si presentava molto impervio, oltre alla messa in sicurezza delle scarpate, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio;
con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
19/01/2007, si costituiva in giudizio quale ulteriore parte convenuta, la Controparte_4 quale rilevava che il tracciato proposto dagli attori in alternativa all'attuale passaggio era parallelo allo stesso, ma su una quota più alta, inoltre il tracciato “alternativo” era decisamente meno largo rispetto all'attuale passaggio e, data la conformazione dello stesso, non era ugualmente comodo e funzionale, ma anzi presentava elementi di pericolosità per il transito veicolare e, comunque, l'eventuale spostamento della servitù di passaggio non avrebbe risolto le doglianze degli attori relativamente al sollevamento della polvere, in quanto anche quest'ultimo era un tracciato sterrato ed essendo situato su di una quota superiore e distante dal primo di soli due metri gli effetti del sollevamento della polvere a causa del transito veicolare sarebbero stati più fastidiosi per l'abitazione degli attori e parimenti per i rumori.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di C.T.U., il giudizio perveniva all'udienza del 28/02/2022 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 833/2022, emessa e depositata telematicamente in data 18/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data, oggetto di correzione di errore materiale ex artt.
287 e 288 c.p.c. in data 05.12.2022 – non notificata, il Tribunale di Vallo della Lucania, ripercorsa l'intera vicenda in fatto e in diritto, accoglieva parzialmente la domanda e per l'effetto trasferiva la servitù carrabile e pedonale a favore dei fondi rustici di proprietà di parte convenuta sul tracciato così come così come realizzato da parte attrice ed individuato dal
CTU nelle relazioni depositate, onerava la parte attrice all'esecuzione dei lavori necessari, disponeva che i convenuti, nell'immediatezza e fino all'ultimazione dei lavori di sistemazione del tracciato, utilizzassero l'originaria servitù di passaggio mediante la consegna delle chiavi del cancello di ingresso da parte degli attori, condannava gli attori al risarcimento dei danni pag. 5/10 quantificati in € 8.000,00 e al pagamento delle spese legali quantificate in € 3.809,00 oltre spese di C.T.U. Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, Parte_1
e censuravano l'impugnata sentenza sulla base dei
[...] Parte_2 seguenti motivi: “1. Mancata corrispondenza chiesto e pronunciato;
2. Contraddittorietà processuale della motivazione/mancata valutazione prova/motivazione apparente;
3. Manifesta illogicità della decisione;
4.
Violazione principio di soccombenza”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 833/2022 resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 18 novembre 2022 (in pari data pubblicata;
rep. 879/2022 del 18 novembre 2022) e rettificata in data 5 dicembre 2022, così come relativa al procedimento nr. 1535/2006 r.g., mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1- accertare che per l'esercizio di siffatta servitù di passaggio costituita a favore dei convenuti, in alternativa alla predetta strada, vi è altro comodo accesso attraverso una via, sempre di proprietà degli attori sita a pochi metri di distanza, parallela all'attuale ed ugualmente idonea al transito veicolare;
2- per l'effetto disporre lo spostamento della servitù di passaggio su tale strada;
3- in ogni caso e in via meramente subordinata adottare tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione del pregiudizio;
e disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, previa revoca/annullamento della impugnata sentenza nelle relative parti, verificato e attestato che la vecchia servitù per la quale si chiede il trasferimento aveva una larghezza non superiore a m 2,50 • accertare e dichiarare, se del caso in via incidentale, che l'intera nuova sede stradale ricade interamente in proprietà degli appellanti;
• confermare e costituire il trasferimento della servitù nella indicata sede e, per l'effetto, previo annullando/revoca dell'impugnata sentenza nella relativa parte dispositiva, imporre e costituire una larghezza della servitù pedonale e carrabile pari a 3,50 mt agli imbocchi e non inferiore a 2,50 mt nel punto più stretto;
• accertare e dichiarare il legittimo posizionamento del cancello nel luogo attuale, con conseguenziale revoca/annullamento della impugnata decisione nella parte de qua. - in ogni caso • Vittoria di spese, compensi, rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, il tutto con attribuzione al procuratore antistatario”.
In via istruttoria, chiedevano ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 18/09/2023, si costituivano in giudizio CP_1
e , quali parti appellate, che nel merito
[...] Controparte_2 Controparte_3
pag. 6/10 chiedevano di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello;
con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 11/10/2023, si costituiva in giudizio Controparte_4 quale ulteriore parte appellata, che chiedeva il rigetto del gravame, vinte le spese di lite. Fissata la prima udienza per il 26/10/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 31/10/2023, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 09/11/2023, la Corte, ritenendo sussistente la manifesta fondatezza del gravame, accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e rinviava all'udienza del 28/11/2024 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 28/11/2024 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate. In primo grado e quali proprietari di un fondo Parte_1 Parte_2 sito in agro di Pisciotta, sul quale insite un fabbricato hanno proposto domanda per ottenere lo spostamento della servitù di passaggio pedonale e carrabile insistente sul fondo, causa le turbative al godimento dello stesso date dalle emissioni sonore e dal sollevamento della polvere. I convenuti non si sono opposti allo spostamento pur insistendo per la conservazione del tracciato di pari comodità e ampiezza, di circa 4 metri, il tutto a spese dei richiedenti la modifica. Nel corso del giudizio è stata espletato la consulenza tecnica di ufficio che costituisce la base della decisione di parziale accoglimento della domanda attorea. Con il primo motivo di appello è stato osservato che la sentenza è viziata dalla mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nella parte in cui condanna gli appellanti al risarcimento dei danni in misura di euro 8.000,00, non essendo tale statuizione fondata su una espressa domanda di parte. Tale censura è fondata, alcuna domanda riconvenzionale è stata proposta in primo grado in relazione al risarcimento dei danni derivati dal mutamento dei luoghi e dallo spostamento della servitù di passaggio agli appellati. Tale carenza non può
pag. 7/10 essere sostituita da una decisione del giudice in carenza di domanda, né tanto meno ritenuta fondata sulla fase di emergenze processuali venutesi a creare in corso di causa, al di fuori di una specifica e tempestiva domanda. Tardiva è la precisazione in sede di conclusioni, e non sostenuta da alcuna motivazione la liquidazione del danno in via equitativa, non sostenuta da dati oggettivi, se non il riferimento generico ai disagi derivati dal mutamento del percorso. Il motivo è fondato. Infondato è invece il secondo motivo di appello relativo alla valutazione dei riscontri probatori in relazione alla determina delle dimensioni del nuovo tracciato. Il riferimento alle emergenze della consulenza tecnica di ufficio non è di per se elemento che determina una carenza di motivazione, là dove la ctu non è stata dichiarata nulla, se pur in presenza di contestazioni da parte degli appellanti circa i criteri di determina dell'ampiezza del percorso. Il riferimento ad altre consulenze espletate in altri giudizi, (sede penale), non vale a superare la consulenza di ufficio, stante che detti elementi possono essere usati dal giudice come indicativi ai fini della formazione della prova, ma non costituiscono fonte di prova necessaria. Il giudice può liberamente utilizzare dette prove, formate anche in sede penali, o individuare diversamente le prove poste alla base del proprio convincimento, dando in sede di motivazione giustificazione della priorità data ai diversi mezzi di prova. ( Cass. civ.
n. 9242/2016) Nel caso di specie, pur rilevando una carenza motivazionale, deve osservarsi che di fatto in caso di spostamento del percorso di una servitù di passaggio pedonale e carrabile deve aversi riguardo alla effettività dell'esercizio della stessa, in relazione ai luoghi di causa, per come modificati, ed alla destinazione agricola dei terreni. Ove la dimensione idonea all'effettivo passaggio di mezzi agricoli deve riferirsi a non meno di 4 metri, considerato che anche il richiamo alle perizie in sede penale. Quanto alle altre opere esse sono necessarie per rendere possibile l'utilizzo del tracciato in sicurezza, e per escludere che lo stesso ricada sulla proprietà di terzi, tra cui lo spostamento del cancello d'ingresso. In ogni caso nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
La sostituzione del tracciato comporta l'estinzione della precedente servitù di passaggio e la costituzione della nuova come modificata. Nel caso di specie considerata la natura dei fondi, agricola, la servitù di passaggio pedonale e con mezzi, e la mancanza di un evidente e motivato disaggio per il fondo servente, in relazione alla necessità di offrire un percorso altrettanto comodo per il fondo dominante, l'ampiezza per come ricostruita dal consulente,
pag. 8/10 sulla base dello stato dei luoghi all'attualità, va ritenuta congrua e pertanto il motivo di appello
è infondato. Va accolto il motivo di appello relativo alle spese di lite. Invero, avuto riguardo all'esito complessivo della lite (Cass. S.U. 32061/2022), gli appellanti risultano vittoriosi in ordine alla domanda di spostamento della servitù di passaggio, per ottenere il quale hanno comunque dovuto incardinare un giudizio, considerata anche l'assenza di una domanda riconvenzionale per i danni da parte degli appellati, per cui seguendo il criterio della soccombenza le spese vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore indeterminato della causa, per il primo ed il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e nonché nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 avverso la sentenza n. 833/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa e depositata telematicamente in data 18/11/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data, oggetto di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. in data 05.12.2022 – non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza n.
833/2022 del Tribunale di Vallo della Lucania rigetta la domanda di risarcimento danni in favore dei convenuti, e condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite del primo grado, liquidate in euro 3.810,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi, con costo della ctu posto a carico di parte attrice e convenuta per la metà.
2. Condanna parte appellate, in solido, al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 compenso difensore, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
pag. 9/10 Salerno, lì 16/01/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 10/10