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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/03/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. ), con l'avv. MARCO BOLDRINI Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente-
CONTRO
C.F. e P. VA ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
FABIO CALLEGARI
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 414/2020 emesso, in data 5.6.2020, dal Tribunale di Piacenza e munito di clausola di provvisoria esecutività, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di P_
dell'importo complessivo di € 57.159,95, oltre interessi e spese della fase monitoria, in
[...] relazione all'attività di curatrice speciale della predetta società nel procedimento arbitrale attivato da (socio della nei confronti degli amministratori e Persona_1 Parte_1 CP_2 [...]
e dell'altra socia e volto alla domanda di risarcimento del danno Persona_2 CP_3
per atti di mala gestio ed eccepiva, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza ratione materiae del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Imprese – e concludeva, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
A sostegno dell'opposizione, Parte attrice esponeva che: - in data 27.2.2018, Persona_3
socio di promuoveva, per il tramite di un giudizio arbitrale, azione di responsabilità Parte_1
contro gli amministratori e soci di e ed in via Parte_1 Parte_2 Persona_2
solidale, anche nei confronti del socio con richiesta di risarcimento danni a favore CP_3 di per il danno alla stessa cagionato, quantificabile in almeno € 7.000.000,00, in Parte_1
occasione della vendita del 55% di - con decreto di nomina del Presidente Parte_3
del Tribunale di Piacenza, datato 17.5.2018, la dott.ssa veniva nominata Controparte_1
Curatore speciale della Società, rappresentata e difesa nel giudizio arbitrale dagli avvocati Silvia
Lazzeretti e Giuseppe Scotti;
- al termine dell'incarico, per revoca giudiziale intervenuta il
28.3.2019, con pec del 7.5.2019, la richiedeva un compenso del tutto arbitrario ed P_
eccessivo; sicché, con pec del 3.6.2019, chiedeva chiarimenti a cui la stessa Parte_1
rispondeva in data 16.6.2019 in modo evasivo e lacunoso e pertanto, la Società, con pec del
22.11.2019, inviava all'Ordine dei Commercialisti di Piacenza una contestazione della nota pro forma della dott.ssa ma alla predetta comunicazione non faceva seguito riscontro alcuno;
P_
- nel caso di specie, il curatore speciale aveva assunto la veste di mandatario di coloro nell'interesse dei quali viene nominato, di talché la liquidazione del compenso doveva essere eseguita in forza delle norme del codice civile che disciplinano il contratto di mandato ex 1703 e ss. c.c. ed in particolare dell'art. 1709 c.c. secondo cui “il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza
è determinata dal giudice”; - la Controparte ha invece applicato l'art. 19 del D.M. 20 luglio 2012,
n. 140, in forza del quale “il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili”, nonostante l'attività prestata dal curatore speciale “rappresentante” non fosse sussumibile in alcuna delle voci ivi contemplate, non svolgendo lo stesso alcuna attività operativa – gestionale, se non quella meramente processuale di rappresentanza della società; - seppur con riferimento alla precedente normativa regolamentare, il Consiglio Nazionale dell' Controparte_4 rispondeva al quesito formulato in data 17.3.2019 dall'Ordine dei Commercialisti
[...] di Torino in merito al compenso spettante al curatore speciale, rilevando che: “la disciplina dei compensi spettanti per l'incarico di curatore speciale non è contenuta né nella nostra tariffa professionale, né in altre tariffe professionali. In virtù delle disposizioni dell'art. 164 TP, che prevedono l'applicazione in via analogica delle disposizioni delle tariffarie che regolano casi simili
o analoghi, sembra possibile determinare gli orari in relazione al tempo impiegato per
l'espletamento dell'incarico, facendo riferimento al combinato disposto di cui agli art. 245 e 196
TP. Si ritiene, inoltre, che possano trovare applicazione le indennità di cui all'art. 19 TP, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 3 TP e gli onorari graduali di cui all'art. 268
TP”; - se anche dovesse farsi riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 24 e 19, nel caso de quo, il compenso richiesto dalla risulterebbe eccessivo, posto che anche prendendo come P_ riferimento l'importo di € 619,76 a giornata, tenuto conto delle attività dalla stessa svolte e ritenendo di compensare integralmente 10 gg. di lavoro, il compenso sarebbe pari a complessivi €
6.175,00 (617,50 x 10 = 6.175,00); - del tutto erroneo si rivelerebbe anche il riferimento alla somma di € 14.000.000,00 giacché esso rappresentava unicamente il valore cui era stata venduta da Pt_1
la partecipazione del 55% dalla medesima detenuta nella società
[...] Parte_3
mentre il giudizio ha avuto ad oggetto il danno arrecato dalla cessione delle quote di
[...]
stimato dall'Attore in 7 milioni di Euro;
- il compenso ex adverso richiesto risulta Parte_3 eccessivo, anche solo confrontandolo con quello liquidato in favore del medesimo C.T.U. (€
22.000,00 euro).
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, anche in Controparte_1 ordine all'eccezione di incompetenza formulata dalla Controparte e concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
Con ordinanza, in data 9 marzo 2021, rilevato che la Società opponente, avendo corrisposto le somme ingiunte, aveva rinunciato all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del titolo, il GI assegnava alle Parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Acquisiti i documenti prodotti, sentiti i testi ammessi, in conformità alla richiesta delle Parti, veniva fissata udienza di pc, in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla predetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, formulata dalla Parte attrice opponente in favore del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, sulla base dell'assunto che la pretesa creditoria inerisce all'attività posta in essere dalla curatrice speciale, dott.ssa il cui incarico, seppur di derivazione giudiziale, si P_
inserirebbe nel contesto di un rapporto sostanzialmente societario. Come è noto, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è limitata alle controversie espressamente previste dalla legge, tra cui i rapporti societari, il trasferimento di partecipazioni sociali, i patti parasociali e le azioni di responsabilità contro gli organi sociali.
Giova precisare che il disposto del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), come modificato dalla L. n. 27 del 2012, espone un criterio individuativo generale fornito dalla espressione "rapporti societari", che si ritiene riferibile alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, quindi anche ai rapporti tra i componenti dell'organo di gestione e la società ed aggiunge, con l'espressione "ivi comprese", l'indicazione di alcune controversie incluse in tale ampio ambito, tra le quali quelle riguardanti le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei riguardi degli amministratori per inadempimento alle funzioni ad essi affidate.
La controversia in esame verte, invece, in materia di pagamento del compenso spettante alla
Convenuta opposta in relazione all'attività professionale dalla stessa svolta nell'interesse della
Società per incarico conferitole dal Tribunale di Piacenza e non vengono, pertanto, in rilievo l'esercizio di diritti che scaturiscano dal contratto di società ovvero da accordi che ineriscono ad essi, bensì il diritto alla retribuzione della Professionista che è stata chiamata a rappresentare nell'esclusivo ambito di un procedimento arbitrale. Parte_1
Passando al merito della vertenza, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815).
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
Ciò posto, ai fini della decisione, occorre precisare che il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l'incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all'ente nel cui interesse è nominato.
Il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. è diretto ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante ed ha, pertanto, una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato.
Ne consegue che l'eventuale controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l'ufficio che lo ha nominato, non potendo trovare applicazione l'art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità, in quanto dura nell'incarico fino al suo espletamento, ovvero, fino a quando non venga sostituito e non deve rendere conto del proprio operato al giudice che lo ha nominato, bensì all'ente nel cui interesse è nominato, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege.
Segnatamente, nel contesto societario, la nomina del curatore speciale viene effettuata per evitare che in situazioni di urgenza venga a mancare la persona a cui spetta la rappresentanza della persona giuridica o nelle ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentata e rappresentante legale, laddove quest'ultimo sia portatore di un interesse incompatibile con quello della società.
La Corte di cassazione (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21889) ha chiarito che il conflitto di interessi di cui alla norma in esame - come in altre fattispecie (cfr. artt. 320, 347, 360, 394, 1394, 2373, 2391 e
2475-ter c.c., ed altre) - presuppone una relazione di incompatibilità di interessi, non essendo integrata la nozione per la mera presenza di interessi fra di loro concorrenti: ed esiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato quando i rispettivi interessi siano anche solo potenzialmente antitetici. Ciò avviene ogni qualvolta vi sia la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo (cfr. Cass. 30 maggio 2003, n. 8803, ed altre).
Ciò si verifica nelle ipotesi di cui all'art. 2476 c.c. in cui la società è litisconsorte necessaria, posto che l'amministratore sta in giudizio in proprio, quale legittimato passivo della domanda di risarcimento del danno e sussiste sempre il conflitto di interessi con la società, dal medesimo amministratore rappresentata, alla luce di una situazione di incompatibilità fra l'interesse della società a vedere reintegrato il suo patrimonio, diminuito dagli atti inadempienti dell'amministratore e l'interesse di questi a preservare il patrimonio personale da ogni pretesa.
Mediante lo strumento dell'art. 78 c.p.c., il legislatore - ferma restando la titolarità del diritto in capo alla società - conferisce ad un curatore estraneo all'ente la legittimazione processuale a stare in giudizio, con la funzione di gestire provvisoriamente gli interessi processuali della società in conflitto di interessi ed il decreto del giudice provvede solo ad individuare la persona nominata alla quale la legge stessa attribuisce il potere rappresentativo in forza della norma predetta;
onde l'istituto del curatore speciale, di cui agli art. 78 ss. c.p.c., si pone su di un piano diverso rispetto a quelle altre disposizioni in cui al curatore speciale competono i poteri negoziali (cfr. art. 320, 321, 360 c.c. ed in generale nelle norme in materia di minori, incapaci, beni).
In capo al curatore speciale si instaura, pertanto, una rappresentanza sostanziale nel processo, non una rappresentanza processuale, volendo riservare tale ultima qualificazione al rapporto tra la parte ed il difensore ex artt. 82 ss. c.p.c. e si tratta di un potere provvisorio che dura finché non viene meno la causa del conflitto. Ne consegue che una volta ripristinata la normale situazione in capo al legale rappresentante nominato dai soci ed in assenza di qualsiasi caducazione della relativa deliberazione per eventuali vizi della stessa (fra cui, se del caso, per conflitto interessi del socio ex art. 2373 c.c., per conto proprio o di terzi, o per abuso di potere della maggioranza, ecc.), su domanda dei soggetti all'uopo legittimati, resta radicato il potere rappresentativo in capo all'organo sociale, così ricostituito, non essendovi ulteriori situazioni di conflitto validamente dedotte. Il giudice del processo, cui sia chiesto di accertare la nuova situazione, non può dunque che operare tale verifica ed aprire alla partecipazione al processo della società, in persona del soggetto che ne abbia la rappresentanza legale su designazione dei soci.
Infine, il curatore speciale diviene destinatario di un mandato, quale figura generale dell'agire per conto altrui, per il quale l'art. 1722 c.c. pone come causa di estinzione il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito.
Come già detto, il riconoscimento e la liquidazione del compenso a favore del curatore speciale, nominato ex art. 78 c.p.c., riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è stato conferito l'incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione non compete al giudice della procedura in relazione alla quale una delle parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale, poiché non trova applicazione l'art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità. Per altro verso, consegue che per la liquidazione del compenso va fatto riferimento alle norme del codice civile che disciplinano il contratto di mandato (1703 e ss.) ed in particolare all'art. 1709 c.c. che pone il principio di presunzione di onerosità, stabilendo che la misura del compenso, se non è pattuita tra le parti, deve essere determinata in base alle tariffe professionali o agli usi ed in mancanza dal giudice.
Tanto premesso, la presente controversia verte esclusivamente sulla quantificazione del compenso dovuto alla Convenuta opposta in relazione all'attività di curatrice speciale della nel Parte_1
procedimento arbitrale attivato da (socio della nei confronti degli Persona_1 Parte_1 amministratori e e dell'altra socia e volto alla CP_2 Persona_2 CP_3
domanda di risarcimento del danno per atti di mala gestio in occasione della vendita da parte di al prezzo di € 14.000.000,00, della partecipazione del 55% dalla medesima detenuta Parte_1
nella società Parte_3
Ed invero, alcuna contestazione è stata mossa dalla Società opponente alla dott.ssa in P_ ordine alla non corretta esecuzione dell'incarico affidatole dal Tribunale di Piacenza di rappresentare la Società nel suddetto procedimento arbitrale.
In particolare, le contestazioni mosse da all'epoca socio al 30% di , nel Persona_4 Pt_1
procedimento arbitrale hanno riguardato: - il quantum della vendita della partecipazione sulla base dell'assunto che il valore della quota era pari ad almeno € 21.000.000,00, così come risultante da una perizia giurata di stima a firma del dott. la condotta dell'amministratore e degli altri Per_5 soci i quali avrebbero, indebitamente, prelevato dalle casse sociali l'importo di 9 milioni di euro, per trasferirlo sui propri conti correnti personali;
- un asserito ulteriore danno di € 34 milioni a titolo di mancati guadagni, a causa della condotta dell'amministratore della società e degli atri soci.
All'esito dell'istruttoria svolta ed alla luce della documentazione versata in atti, risulta provato che:
- la dott.ssa per consentire la tutela delle ragioni della Società in sede arbitrale, fino alla P_
cessazione dal proprio incarico in data 28.3.2019, dovette esaminare tutta la corposa documentazione sociale afferente alla suddetta vendita nonché al denunciato indebito prelievo dalle casse sociali dell'importo di 9 milioni di euro, oltre che la perizia giurata di stima prodotta da i bilanci e le delibere dei soci e del CdA di dei Persona_4 Parte_4 quattro anni precedenti, tutti gli atti del procedimento penale nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro preventivo dei conti correnti di e i patti CP_3 Persona_6
parasociali che regolavano i rapporti fra i soci, nonché tutta la documentazione inerente gli altri procedimenti giudiziali in essere fra i membri della famiglia quali soci di - Per_2 Parte_1
dopo lo studio della predetta documentazione, la dott.ssa provvedeva a nominare gli P_
avv.ti Giuseppe Scotti del Foro di Parma e Silvia Lazzeretti del Foro di Milano, quali legali di nel procedimento arbitrale, le cui competenze professionali sono state integralmente Parte_1 saldate dalla Società; - la Curatrice speciale partecipava, personalmente, alle udienze arbitrali del
5.7.2018, dell'11.12.2018 e del 10.1.2019 in occasione delle quali venivano trattate e definite questione quali l'adozione del regolamento arbitrale, i criteri per la determinazione del compenso degli arbitri, la restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla casse sociali di ed il Pt_1
quesito da porre al CTU;
- successivamente, nelle more del procedimento arbitrale, l'assemblea dei soci di , in data 8.8.2018, nominava quale nuovo amministratore unico Pt_1 Persona_4
della società (decisione confermata anche nella successiva assemblea del 18.10.2018) e per tale ragione la dott.ssa presentava istanza affinché il Presidente del Tribunale valutasse se P_
fossero ancora sussistenti i presupposti che avevano reso necessaria la nomina di un curatore speciale, il quale riteneva di non disporre la cessazione della Curatela Speciale, in considerazione del fatto che “la pendenza dei termini per l'impugnativa delle delibere assembleari citate nell'istanza, che non poteva escludersi un conflitto di interessi potenziale e che non erano state sollevate contestazioni sulla eventuale sopravvenuta carenza di presupposti per la nomina a curatore speciale”; di talché, preso atto della propria conferma nel ruolo di Curatore Speciale, la dopo aver esaminato gli scritti introduttivi ed i documenti depositati in arbitrato dalle P_
Parti, coadiuvava i legali della Società nella stesura dell'atto introduttivo di , nel quale Pt_1
veniva già avanzata richiesta di nomina di un CTU, al fine di determinare il corretto valore della quota di partecipazione ceduta ed in ottemperanza a quanto richiesto dall'Arbitro, con ordinanza del
15 dicembre 2018, il Curatore Speciale depositava, entro il termine assegnato dell'8 gennaio 2019, una nota scritta per l'udienza dal 10.1.2019, a firma congiunta con riguardante Persona_4
l'effettivo versamento nelle casse di delle somme di € 5.000.000,00 da parte di Pt_1 [...]
e di € 2.000.000,00 da parte di , nonché la sorte degli assegni circolari Persona_6 CP_3 di € 2.000.000,00 intestati a - la provvedeva poi ad esaminare le note Parte_2 P_
ed i documenti depositati da e (copia del Persona_4 Persona_6 CP_3
contratto di investimento del 10 marzo 2015 con cui era stato ceduto il 45% del capitale sociale di ed il verbale di assemblea di aumento di capitale di del Parte_3 Parte_3
22 aprile 2015; copia del contratto preliminare di cessione quote concluso tra e Parte_2
in data 24.12.2017; copia del contratto di locazione tra e CM2 Persona_4 Parte_1
Costruzioni e ricorso per decreto ingiuntivo promosso da il contratto di affitto del Parte_1 fondo rustico tra e l' , la diffida di e la Parte_1 Parte_5 Pt_1
documentazione comprovante il pagamento parziale dell'insoluto da parte della conduttrice
[...]
, relativi ad altre domande svolte sempre da nei Parte_5 Persona_4
confronti degli altri soci/amministratori di ); - all'udienza del 10.1.2019, l'Arbitro affidava il Pt_1
quesito al CTU, nominato nella persona del prof. di Milano, assegnando termine Persona_7 per il deposito dell'elaborato peritale di 120 giorni dall'inizio delle operazioni, fissato per il
15.2.2019 e in data 28.1.2019, depositava istanza per la revoca della Curatela, Persona_4
sul presupposto che non fosse più astrattamente impugnabile la sua nomina ad amministratore, in relazione alla quale la Curatrice si rimetteva a giustizia;
di talché, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza dell'28.3.2019 per la discussione del ricorso ma posto che nelle more del procedimento per la cessazione della i termini “processuali”, in sede arbitrale, continuavano a Parte_6 decorrere, perché l'Arbitro Unico non aveva accolto l'istanza presentata dalla stessa dott.ssa volta ad ottenere la sospensione delle operazioni peritali sino alla decisione del P_
Presidente del Tribunale sulla richiesta di revoca della Curatela, la coadiuvava i legali P_
della società nella stesura delle due memorie autorizzate del 31.1.2019 e del 28.2.2019 e provvedeva alla designazione di un proprio CTP, individuato nel dott. di Roma;
- il Persona_8
CTP, il Curatore Speciale e l'avv. Lazzeretti, legale di Settimana prendevano parte all'inizio delle operazioni peritali a Milano, presso lo Studio del prof. ma la nomina del dott. Per_7 Per_8
quale CTP di Settima veniva fortemente contestata da al punto che il Consulente Persona_4
Tecnico di parte preferiva rinunciare all'incarico senza chiedere alcun compenso alla Società; - la dott.ssa non essendo state sospese le operazioni peritali, per tutelare le ragioni di P_
, provvedeva a depositare, entro il termine fissato dal CTU, proprie osservazioni scritte sul Pt_1
metodo che avrebbe dovuto essere utilizzato per determinare il corretto valore delle quote di
- infine, all'udienza del 28.3.2019, il Tribunale, accertata la cessazione di ogni Parte_3 conflitto d'interesse fra ed il proprio Organo amministrativo, disponeva la revoca del Pt_1
Curatore Speciale e la dott.ssa cessava dal proprio incarico. P_
La Convenuta opposta ha, pertanto, ampiamente documentato la complessa e corposa attività svolta nell'interesse dell'odierna Opponente, in qualità di Curatore speciale della e per Parte_1
quanto concerne la quantificazione del compenso alla stessa spettante, non potendo la stessa determinarlo sulla base delle tariffe professionali vigenti, che sono state abolite nel gennaio 2012, ha fatto correttamente riferimento al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 del Ministero della Giustizia e considerato che lo stesso non contempla le specifiche funzioni del Curatore Speciale, in applicazione dell'art. 15, co. 2 del citato Decreto, ha determinato il compenso in via analogica in base alle attività tipizzate.
In particolare, la dott.ssa ha ritenuto che, fra le possibili alternative offerte dal Decreto P_
Ministeriale, l'ipotesi che più si avvicinava, in via analogica, all'attività in concreto svolta dal
Curatore Speciale era quella di cui all'art. 19 del citato decreto, denominato “Amministrazione e
Custodia” ed ha poi assunto, quale valore di calcolo, il prezzo di € 14 milioni, pagato per la cessione del 55% delle quote di partecipazione nel capitale sociale di che è Parte_3 sensibilmente inferiore rispetto agli oltre 50 milioni di euro del petitum del procedimento arbitrale.
Infine, all'importo così calcolato, la dott.ssa ha applicato una decurtazione del 70%, in P_ considerazione del fatto che il proprio incarico è cessato prima della conclusione dell'arbitrato, quantificando in € 44.100,00, oltre accessori di Legge, le proprie competenze professionali, ritenute congrue dalla competente Commissione Parcelle del Consiglio dell' Controparte_4
che ha liquidato la nota dell'odierna Opposta, ritenendo evidentemente infondate le
[...]
censure mosse, anche in quella sede, da Parte_1
Le contestazioni mosse dall'Opponente in ordine al criterio applicato dalla dott.ssa per la P_
determinazione del proprio compenso professionale risultano destituite di ogni fondamento, posto che l'applicazione dell'art. 19 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 trova una giustificazione sia logica che giuridica, tenuto conto delle specifiche attività svolte dalla Curatrice e per non frustrare il ruolo dalla stessa svolto, avuto riguardo alla durata complessiva dell'incarico, alla complessità delle attività svolte ed all'impegno del Professionista nell'esecuzione dell'incarico ricevuto e corretto risulta anche il valore di calcolo preso come riferimento, ovvero il prezzo di € 14 milioni, pagato per la cessione del 55% delle quote di partecipazione nel capitale sociale di che Parte_3
è comunque sensibilmente inferiore rispetto agli oltre 50 milioni di euro del petitum del procedimento arbitrale. Infine, si rileva come all'importo così calcolato, la dott.ssa abbia P_
applicato una decurtazione del 70%, in considerazione del fatto che il proprio incarico veniva a cessare prima della conclusione dell'arbitrato.
Inoltre, si rileva che il compenso dalla stessa richiesto alla Società in sede monitoria - come ritenuto anche dal Consiglio dell - risulta ad ogni modo congruo, tenuto Controparte_4 conto della natura dell'incarico conferito alla Professionista, nell'ambito di una vicenda sostanziale caratterizzata da un elevato tasso di tecnicismo e di specializzazione, oltre che di valore particolarmente significativo (almeno 50 milioni di euro), nonché della quantità e qualità delle prestazioni dalla stessa eseguite in favore della Società ed avuto riguardo al risultato utile dalla stessa conseguito, posto che è incontestato tra le Parti che la abbia saputo efficacemente P_ tutelare gli interessi di svolgendo anche il ruolo di CTP nell'ambito delle operazioni Parte_1 peritali disposte dall'Arbitro unico ed avendo l'istruttoria svolta consentito di appurare che l'attività posta in essere dalla Curatrice speciale nell'interesse della dal punto di vista Parte_1
quantitativo, è stata particolarmente significativa e dal punto di vista qualitativo, è stata caratterizzata da un elevato grado di attenzione e professionalità ed è sempre stata finalizzata a tutelare gli interessi della Società con un risultato utile per la mandante: l'attività svolta dal
Curatore speciale ha concorso, infatti, ad ottenere la tempestiva restituzione della somma pari ad € 9 milioni nella casse della mandante, nonché la più ampia difesa e rappresentanza in seno ad ogni fase del giudizio arbitrale e sul punto, giova evidenziare come le scelte difensive svolte dall'odierna
Opposta siano state di fatto ratificate da una volta divenuto amministratore Persona_4 unico di , allorquando ha confermato l'incarico ai legali precedentemente nominati dalla Pt_1
dott.ssa e ne ha saldato integralmente i rispettivi compensi, senza svolgere alcuna P_
contestazione.
Ed invero, come è noto quando non esiste una specifica tabella per la liquidazione del compenso né, tanto meno, una norma che preveda l'applicazione di altre tabelle, il giudice ha ampi poteri discrezionali di quantificare il compenso del curatore, eventualmente prendendo in considerazione, in via orientativa, la tariffa professionale riguardante la natura tecnica prevalente delle attività svolte dal curatore (non necessariamente corrispondente a quella del professionista nominato curatore) ed i compensi professionali previsti per le singole attività dallo stesso svolte, avuto riguardo, come fatto poc'anzi, alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla durata dell'incarico, all'ammontare del petitum, ai risultati economici raggiunti, alle questioni particolari affrontate ed alle problematiche risolte, alla efficienza della gestione ed alla tempestività negli adempimenti, agli elementi atti a comprovare le capacità e le abilità del curatore e come in questo caso, ai crediti recuperati, fermo restando che il criterio della liquidazione a vacazione non può essere preso in considerazione in quanto limitato ai soli ausiliari del Giudice.
Anche l'istruttoria orale ha confermato la bontà, l'ampiezza e la complessità dell'incarico svolto con professionalità dalla dott.ssa P_
In particolare, nel corso dell'udienza istruttoria del 3.2.2023, i legali di nominati Pt_1 nell'arbitrato hanno confermato come la allora Curatrice speciale abbia partecipato alla definizione della strategia difensiva nonché alla redazione delle bozza delle memorie, essendo l'unico soggetto dotato delle necessarie competenze contabili e finanziarie nel collegio professionale a difesa di e all'udienza del 2.12.2022, il teste, dott. confermava la Parte_1 Testimone_1
partecipazione della Curatrice a tutte le udienze arbitrali, nonché l'attività di supporto a favore dei legali da lei stessa nominati, mentre l'avv. Matteo Bozzini precisava che “la dott.ssa P_
aveva una totale padronanza degli aspetti tecnico giuridici della vicenda poiché era la stessa che interveniva al fine di chiedere precisazioni in sede di verbalizzazione […] interveniva anche più dei difensori dalla stessa nominata […] presenziava all'apertura delle operazioni peritali, circostanza anomala perché di regola la parte non va”.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non risulta fondata e deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, che acquista efficacia esecutiva definitiva.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 414/2020, che acquista efficacia esecutiva definitiva;
• condanna Parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di P_
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali (valori minimi sullo
[...] scaglione di riferimento, essendo il valore della causa di poco superiore all'importo minimo del predetto scaglione), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. ), con l'avv. MARCO BOLDRINI Parte_1 P.IVA_1
-attrice opponente-
CONTRO
C.F. e P. VA ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
FABIO CALLEGARI
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 414/2020 emesso, in data 5.6.2020, dal Tribunale di Piacenza e munito di clausola di provvisoria esecutività, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di P_
dell'importo complessivo di € 57.159,95, oltre interessi e spese della fase monitoria, in
[...] relazione all'attività di curatrice speciale della predetta società nel procedimento arbitrale attivato da (socio della nei confronti degli amministratori e Persona_1 Parte_1 CP_2 [...]
e dell'altra socia e volto alla domanda di risarcimento del danno Persona_2 CP_3
per atti di mala gestio ed eccepiva, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza ratione materiae del
Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata Imprese – e concludeva, in via preliminare, per la sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
A sostegno dell'opposizione, Parte attrice esponeva che: - in data 27.2.2018, Persona_3
socio di promuoveva, per il tramite di un giudizio arbitrale, azione di responsabilità Parte_1
contro gli amministratori e soci di e ed in via Parte_1 Parte_2 Persona_2
solidale, anche nei confronti del socio con richiesta di risarcimento danni a favore CP_3 di per il danno alla stessa cagionato, quantificabile in almeno € 7.000.000,00, in Parte_1
occasione della vendita del 55% di - con decreto di nomina del Presidente Parte_3
del Tribunale di Piacenza, datato 17.5.2018, la dott.ssa veniva nominata Controparte_1
Curatore speciale della Società, rappresentata e difesa nel giudizio arbitrale dagli avvocati Silvia
Lazzeretti e Giuseppe Scotti;
- al termine dell'incarico, per revoca giudiziale intervenuta il
28.3.2019, con pec del 7.5.2019, la richiedeva un compenso del tutto arbitrario ed P_
eccessivo; sicché, con pec del 3.6.2019, chiedeva chiarimenti a cui la stessa Parte_1
rispondeva in data 16.6.2019 in modo evasivo e lacunoso e pertanto, la Società, con pec del
22.11.2019, inviava all'Ordine dei Commercialisti di Piacenza una contestazione della nota pro forma della dott.ssa ma alla predetta comunicazione non faceva seguito riscontro alcuno;
P_
- nel caso di specie, il curatore speciale aveva assunto la veste di mandatario di coloro nell'interesse dei quali viene nominato, di talché la liquidazione del compenso doveva essere eseguita in forza delle norme del codice civile che disciplinano il contratto di mandato ex 1703 e ss. c.c. ed in particolare dell'art. 1709 c.c. secondo cui “il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza
è determinata dal giudice”; - la Controparte ha invece applicato l'art. 19 del D.M. 20 luglio 2012,
n. 140, in forza del quale “il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C-Dottori commercialisti ed esperti contabili”, nonostante l'attività prestata dal curatore speciale “rappresentante” non fosse sussumibile in alcuna delle voci ivi contemplate, non svolgendo lo stesso alcuna attività operativa – gestionale, se non quella meramente processuale di rappresentanza della società; - seppur con riferimento alla precedente normativa regolamentare, il Consiglio Nazionale dell' Controparte_4 rispondeva al quesito formulato in data 17.3.2019 dall'Ordine dei Commercialisti
[...] di Torino in merito al compenso spettante al curatore speciale, rilevando che: “la disciplina dei compensi spettanti per l'incarico di curatore speciale non è contenuta né nella nostra tariffa professionale, né in altre tariffe professionali. In virtù delle disposizioni dell'art. 164 TP, che prevedono l'applicazione in via analogica delle disposizioni delle tariffarie che regolano casi simili
o analoghi, sembra possibile determinare gli orari in relazione al tempo impiegato per
l'espletamento dell'incarico, facendo riferimento al combinato disposto di cui agli art. 245 e 196
TP. Si ritiene, inoltre, che possano trovare applicazione le indennità di cui all'art. 19 TP, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 3 TP e gli onorari graduali di cui all'art. 268
TP”; - se anche dovesse farsi riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 24 e 19, nel caso de quo, il compenso richiesto dalla risulterebbe eccessivo, posto che anche prendendo come P_ riferimento l'importo di € 619,76 a giornata, tenuto conto delle attività dalla stessa svolte e ritenendo di compensare integralmente 10 gg. di lavoro, il compenso sarebbe pari a complessivi €
6.175,00 (617,50 x 10 = 6.175,00); - del tutto erroneo si rivelerebbe anche il riferimento alla somma di € 14.000.000,00 giacché esso rappresentava unicamente il valore cui era stata venduta da Pt_1
la partecipazione del 55% dalla medesima detenuta nella società
[...] Parte_3
mentre il giudizio ha avuto ad oggetto il danno arrecato dalla cessione delle quote di
[...]
stimato dall'Attore in 7 milioni di Euro;
- il compenso ex adverso richiesto risulta Parte_3 eccessivo, anche solo confrontandolo con quello liquidato in favore del medesimo C.T.U. (€
22.000,00 euro).
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto, anche in Controparte_1 ordine all'eccezione di incompetenza formulata dalla Controparte e concludendo, in via preliminare, per il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del titolo e nel merito, per il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
Con ordinanza, in data 9 marzo 2021, rilevato che la Società opponente, avendo corrisposto le somme ingiunte, aveva rinunciato all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del titolo, il GI assegnava alle Parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c..
Acquisiti i documenti prodotti, sentiti i testi ammessi, in conformità alla richiesta delle Parti, veniva fissata udienza di pc, in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla predetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, formulata dalla Parte attrice opponente in favore del Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, sulla base dell'assunto che la pretesa creditoria inerisce all'attività posta in essere dalla curatrice speciale, dott.ssa il cui incarico, seppur di derivazione giudiziale, si P_
inserirebbe nel contesto di un rapporto sostanzialmente societario. Come è noto, la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è limitata alle controversie espressamente previste dalla legge, tra cui i rapporti societari, il trasferimento di partecipazioni sociali, i patti parasociali e le azioni di responsabilità contro gli organi sociali.
Giova precisare che il disposto del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. a), come modificato dalla L. n. 27 del 2012, espone un criterio individuativo generale fornito dalla espressione "rapporti societari", che si ritiene riferibile alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, quindi anche ai rapporti tra i componenti dell'organo di gestione e la società ed aggiunge, con l'espressione "ivi comprese", l'indicazione di alcune controversie incluse in tale ampio ambito, tra le quali quelle riguardanti le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei riguardi degli amministratori per inadempimento alle funzioni ad essi affidate.
La controversia in esame verte, invece, in materia di pagamento del compenso spettante alla
Convenuta opposta in relazione all'attività professionale dalla stessa svolta nell'interesse della
Società per incarico conferitole dal Tribunale di Piacenza e non vengono, pertanto, in rilievo l'esercizio di diritti che scaturiscano dal contratto di società ovvero da accordi che ineriscono ad essi, bensì il diritto alla retribuzione della Professionista che è stata chiamata a rappresentare nell'esclusivo ambito di un procedimento arbitrale. Parte_1
Passando al merito della vertenza, giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito
(Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre
2005 n. 24815).
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
Ciò posto, ai fini della decisione, occorre precisare che il curatore speciale, nominato ai sensi degli artt. 78 e segg. c.p.c., assume la veste di mandatario di coloro nel cui interesse è nominato e non quella di ausiliario del giudice, con la conseguenza che, una volta espletato l'incarico, detto curatore deve richiedere il pagamento del compenso all'ente nel cui interesse è nominato.
Il provvedimento di nomina del curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c. è diretto ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante ed ha, pertanto, una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato.
Ne consegue che l'eventuale controversia relativa alla determinazione del compenso ed al rimborso delle spese del curatore speciale rientra, a seconda del valore, nella competenza del giudice di pace o del tribunale, senza che possa stabilirsi alcun criterio di collegamento con l'ufficio che lo ha nominato, non potendo trovare applicazione l'art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità, in quanto dura nell'incarico fino al suo espletamento, ovvero, fino a quando non venga sostituito e non deve rendere conto del proprio operato al giudice che lo ha nominato, bensì all'ente nel cui interesse è nominato, in virtù del rapporto di rappresentanza costituito ex lege.
Segnatamente, nel contesto societario, la nomina del curatore speciale viene effettuata per evitare che in situazioni di urgenza venga a mancare la persona a cui spetta la rappresentanza della persona giuridica o nelle ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentata e rappresentante legale, laddove quest'ultimo sia portatore di un interesse incompatibile con quello della società.
La Corte di cassazione (Cass. 27 ottobre 2015, n. 21889) ha chiarito che il conflitto di interessi di cui alla norma in esame - come in altre fattispecie (cfr. artt. 320, 347, 360, 394, 1394, 2373, 2391 e
2475-ter c.c., ed altre) - presuppone una relazione di incompatibilità di interessi, non essendo integrata la nozione per la mera presenza di interessi fra di loro concorrenti: ed esiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato quando i rispettivi interessi siano anche solo potenzialmente antitetici. Ciò avviene ogni qualvolta vi sia la possibilità che il potere rappresentativo sia esercitato dal rappresentante in contrasto con l'interesse del rappresentato, essendo il primo portatore di un interesse personale ad un esito della lite diverso da quello vantaggioso per il secondo (cfr. Cass. 30 maggio 2003, n. 8803, ed altre).
Ciò si verifica nelle ipotesi di cui all'art. 2476 c.c. in cui la società è litisconsorte necessaria, posto che l'amministratore sta in giudizio in proprio, quale legittimato passivo della domanda di risarcimento del danno e sussiste sempre il conflitto di interessi con la società, dal medesimo amministratore rappresentata, alla luce di una situazione di incompatibilità fra l'interesse della società a vedere reintegrato il suo patrimonio, diminuito dagli atti inadempienti dell'amministratore e l'interesse di questi a preservare il patrimonio personale da ogni pretesa.
Mediante lo strumento dell'art. 78 c.p.c., il legislatore - ferma restando la titolarità del diritto in capo alla società - conferisce ad un curatore estraneo all'ente la legittimazione processuale a stare in giudizio, con la funzione di gestire provvisoriamente gli interessi processuali della società in conflitto di interessi ed il decreto del giudice provvede solo ad individuare la persona nominata alla quale la legge stessa attribuisce il potere rappresentativo in forza della norma predetta;
onde l'istituto del curatore speciale, di cui agli art. 78 ss. c.p.c., si pone su di un piano diverso rispetto a quelle altre disposizioni in cui al curatore speciale competono i poteri negoziali (cfr. art. 320, 321, 360 c.c. ed in generale nelle norme in materia di minori, incapaci, beni).
In capo al curatore speciale si instaura, pertanto, una rappresentanza sostanziale nel processo, non una rappresentanza processuale, volendo riservare tale ultima qualificazione al rapporto tra la parte ed il difensore ex artt. 82 ss. c.p.c. e si tratta di un potere provvisorio che dura finché non viene meno la causa del conflitto. Ne consegue che una volta ripristinata la normale situazione in capo al legale rappresentante nominato dai soci ed in assenza di qualsiasi caducazione della relativa deliberazione per eventuali vizi della stessa (fra cui, se del caso, per conflitto interessi del socio ex art. 2373 c.c., per conto proprio o di terzi, o per abuso di potere della maggioranza, ecc.), su domanda dei soggetti all'uopo legittimati, resta radicato il potere rappresentativo in capo all'organo sociale, così ricostituito, non essendovi ulteriori situazioni di conflitto validamente dedotte. Il giudice del processo, cui sia chiesto di accertare la nuova situazione, non può dunque che operare tale verifica ed aprire alla partecipazione al processo della società, in persona del soggetto che ne abbia la rappresentanza legale su designazione dei soci.
Infine, il curatore speciale diviene destinatario di un mandato, quale figura generale dell'agire per conto altrui, per il quale l'art. 1722 c.c. pone come causa di estinzione il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito.
Come già detto, il riconoscimento e la liquidazione del compenso a favore del curatore speciale, nominato ex art. 78 c.p.c., riguarda i rapporti interni tra il curatore stesso e la società, nel cui interesse è stato conferito l'incarico, con la conseguenza che la relativa liquidazione non compete al giudice della procedura in relazione alla quale una delle parti abbia avuto la nomina di un curatore speciale, poiché non trova applicazione l'art. 52 disp. att. c.p.c., secondo cui il compenso degli ausiliari del giudice è liquidato dal giudice che li ha nominati, considerato che il curatore speciale non riveste tale qualità. Per altro verso, consegue che per la liquidazione del compenso va fatto riferimento alle norme del codice civile che disciplinano il contratto di mandato (1703 e ss.) ed in particolare all'art. 1709 c.c. che pone il principio di presunzione di onerosità, stabilendo che la misura del compenso, se non è pattuita tra le parti, deve essere determinata in base alle tariffe professionali o agli usi ed in mancanza dal giudice.
Tanto premesso, la presente controversia verte esclusivamente sulla quantificazione del compenso dovuto alla Convenuta opposta in relazione all'attività di curatrice speciale della nel Parte_1
procedimento arbitrale attivato da (socio della nei confronti degli Persona_1 Parte_1 amministratori e e dell'altra socia e volto alla CP_2 Persona_2 CP_3
domanda di risarcimento del danno per atti di mala gestio in occasione della vendita da parte di al prezzo di € 14.000.000,00, della partecipazione del 55% dalla medesima detenuta Parte_1
nella società Parte_3
Ed invero, alcuna contestazione è stata mossa dalla Società opponente alla dott.ssa in P_ ordine alla non corretta esecuzione dell'incarico affidatole dal Tribunale di Piacenza di rappresentare la Società nel suddetto procedimento arbitrale.
In particolare, le contestazioni mosse da all'epoca socio al 30% di , nel Persona_4 Pt_1
procedimento arbitrale hanno riguardato: - il quantum della vendita della partecipazione sulla base dell'assunto che il valore della quota era pari ad almeno € 21.000.000,00, così come risultante da una perizia giurata di stima a firma del dott. la condotta dell'amministratore e degli altri Per_5 soci i quali avrebbero, indebitamente, prelevato dalle casse sociali l'importo di 9 milioni di euro, per trasferirlo sui propri conti correnti personali;
- un asserito ulteriore danno di € 34 milioni a titolo di mancati guadagni, a causa della condotta dell'amministratore della società e degli atri soci.
All'esito dell'istruttoria svolta ed alla luce della documentazione versata in atti, risulta provato che:
- la dott.ssa per consentire la tutela delle ragioni della Società in sede arbitrale, fino alla P_
cessazione dal proprio incarico in data 28.3.2019, dovette esaminare tutta la corposa documentazione sociale afferente alla suddetta vendita nonché al denunciato indebito prelievo dalle casse sociali dell'importo di 9 milioni di euro, oltre che la perizia giurata di stima prodotta da i bilanci e le delibere dei soci e del CdA di dei Persona_4 Parte_4 quattro anni precedenti, tutti gli atti del procedimento penale nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro preventivo dei conti correnti di e i patti CP_3 Persona_6
parasociali che regolavano i rapporti fra i soci, nonché tutta la documentazione inerente gli altri procedimenti giudiziali in essere fra i membri della famiglia quali soci di - Per_2 Parte_1
dopo lo studio della predetta documentazione, la dott.ssa provvedeva a nominare gli P_
avv.ti Giuseppe Scotti del Foro di Parma e Silvia Lazzeretti del Foro di Milano, quali legali di nel procedimento arbitrale, le cui competenze professionali sono state integralmente Parte_1 saldate dalla Società; - la Curatrice speciale partecipava, personalmente, alle udienze arbitrali del
5.7.2018, dell'11.12.2018 e del 10.1.2019 in occasione delle quali venivano trattate e definite questione quali l'adozione del regolamento arbitrale, i criteri per la determinazione del compenso degli arbitri, la restituzione delle somme indebitamente prelevate dalla casse sociali di ed il Pt_1
quesito da porre al CTU;
- successivamente, nelle more del procedimento arbitrale, l'assemblea dei soci di , in data 8.8.2018, nominava quale nuovo amministratore unico Pt_1 Persona_4
della società (decisione confermata anche nella successiva assemblea del 18.10.2018) e per tale ragione la dott.ssa presentava istanza affinché il Presidente del Tribunale valutasse se P_
fossero ancora sussistenti i presupposti che avevano reso necessaria la nomina di un curatore speciale, il quale riteneva di non disporre la cessazione della Curatela Speciale, in considerazione del fatto che “la pendenza dei termini per l'impugnativa delle delibere assembleari citate nell'istanza, che non poteva escludersi un conflitto di interessi potenziale e che non erano state sollevate contestazioni sulla eventuale sopravvenuta carenza di presupposti per la nomina a curatore speciale”; di talché, preso atto della propria conferma nel ruolo di Curatore Speciale, la dopo aver esaminato gli scritti introduttivi ed i documenti depositati in arbitrato dalle P_
Parti, coadiuvava i legali della Società nella stesura dell'atto introduttivo di , nel quale Pt_1
veniva già avanzata richiesta di nomina di un CTU, al fine di determinare il corretto valore della quota di partecipazione ceduta ed in ottemperanza a quanto richiesto dall'Arbitro, con ordinanza del
15 dicembre 2018, il Curatore Speciale depositava, entro il termine assegnato dell'8 gennaio 2019, una nota scritta per l'udienza dal 10.1.2019, a firma congiunta con riguardante Persona_4
l'effettivo versamento nelle casse di delle somme di € 5.000.000,00 da parte di Pt_1 [...]
e di € 2.000.000,00 da parte di , nonché la sorte degli assegni circolari Persona_6 CP_3 di € 2.000.000,00 intestati a - la provvedeva poi ad esaminare le note Parte_2 P_
ed i documenti depositati da e (copia del Persona_4 Persona_6 CP_3
contratto di investimento del 10 marzo 2015 con cui era stato ceduto il 45% del capitale sociale di ed il verbale di assemblea di aumento di capitale di del Parte_3 Parte_3
22 aprile 2015; copia del contratto preliminare di cessione quote concluso tra e Parte_2
in data 24.12.2017; copia del contratto di locazione tra e CM2 Persona_4 Parte_1
Costruzioni e ricorso per decreto ingiuntivo promosso da il contratto di affitto del Parte_1 fondo rustico tra e l' , la diffida di e la Parte_1 Parte_5 Pt_1
documentazione comprovante il pagamento parziale dell'insoluto da parte della conduttrice
[...]
, relativi ad altre domande svolte sempre da nei Parte_5 Persona_4
confronti degli altri soci/amministratori di ); - all'udienza del 10.1.2019, l'Arbitro affidava il Pt_1
quesito al CTU, nominato nella persona del prof. di Milano, assegnando termine Persona_7 per il deposito dell'elaborato peritale di 120 giorni dall'inizio delle operazioni, fissato per il
15.2.2019 e in data 28.1.2019, depositava istanza per la revoca della Curatela, Persona_4
sul presupposto che non fosse più astrattamente impugnabile la sua nomina ad amministratore, in relazione alla quale la Curatrice si rimetteva a giustizia;
di talché, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza dell'28.3.2019 per la discussione del ricorso ma posto che nelle more del procedimento per la cessazione della i termini “processuali”, in sede arbitrale, continuavano a Parte_6 decorrere, perché l'Arbitro Unico non aveva accolto l'istanza presentata dalla stessa dott.ssa volta ad ottenere la sospensione delle operazioni peritali sino alla decisione del P_
Presidente del Tribunale sulla richiesta di revoca della Curatela, la coadiuvava i legali P_
della società nella stesura delle due memorie autorizzate del 31.1.2019 e del 28.2.2019 e provvedeva alla designazione di un proprio CTP, individuato nel dott. di Roma;
- il Persona_8
CTP, il Curatore Speciale e l'avv. Lazzeretti, legale di Settimana prendevano parte all'inizio delle operazioni peritali a Milano, presso lo Studio del prof. ma la nomina del dott. Per_7 Per_8
quale CTP di Settima veniva fortemente contestata da al punto che il Consulente Persona_4
Tecnico di parte preferiva rinunciare all'incarico senza chiedere alcun compenso alla Società; - la dott.ssa non essendo state sospese le operazioni peritali, per tutelare le ragioni di P_
, provvedeva a depositare, entro il termine fissato dal CTU, proprie osservazioni scritte sul Pt_1
metodo che avrebbe dovuto essere utilizzato per determinare il corretto valore delle quote di
- infine, all'udienza del 28.3.2019, il Tribunale, accertata la cessazione di ogni Parte_3 conflitto d'interesse fra ed il proprio Organo amministrativo, disponeva la revoca del Pt_1
Curatore Speciale e la dott.ssa cessava dal proprio incarico. P_
La Convenuta opposta ha, pertanto, ampiamente documentato la complessa e corposa attività svolta nell'interesse dell'odierna Opponente, in qualità di Curatore speciale della e per Parte_1
quanto concerne la quantificazione del compenso alla stessa spettante, non potendo la stessa determinarlo sulla base delle tariffe professionali vigenti, che sono state abolite nel gennaio 2012, ha fatto correttamente riferimento al D.M. 20 luglio 2012 n. 140 del Ministero della Giustizia e considerato che lo stesso non contempla le specifiche funzioni del Curatore Speciale, in applicazione dell'art. 15, co. 2 del citato Decreto, ha determinato il compenso in via analogica in base alle attività tipizzate.
In particolare, la dott.ssa ha ritenuto che, fra le possibili alternative offerte dal Decreto P_
Ministeriale, l'ipotesi che più si avvicinava, in via analogica, all'attività in concreto svolta dal
Curatore Speciale era quella di cui all'art. 19 del citato decreto, denominato “Amministrazione e
Custodia” ed ha poi assunto, quale valore di calcolo, il prezzo di € 14 milioni, pagato per la cessione del 55% delle quote di partecipazione nel capitale sociale di che è Parte_3 sensibilmente inferiore rispetto agli oltre 50 milioni di euro del petitum del procedimento arbitrale.
Infine, all'importo così calcolato, la dott.ssa ha applicato una decurtazione del 70%, in P_ considerazione del fatto che il proprio incarico è cessato prima della conclusione dell'arbitrato, quantificando in € 44.100,00, oltre accessori di Legge, le proprie competenze professionali, ritenute congrue dalla competente Commissione Parcelle del Consiglio dell' Controparte_4
che ha liquidato la nota dell'odierna Opposta, ritenendo evidentemente infondate le
[...]
censure mosse, anche in quella sede, da Parte_1
Le contestazioni mosse dall'Opponente in ordine al criterio applicato dalla dott.ssa per la P_
determinazione del proprio compenso professionale risultano destituite di ogni fondamento, posto che l'applicazione dell'art. 19 del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 trova una giustificazione sia logica che giuridica, tenuto conto delle specifiche attività svolte dalla Curatrice e per non frustrare il ruolo dalla stessa svolto, avuto riguardo alla durata complessiva dell'incarico, alla complessità delle attività svolte ed all'impegno del Professionista nell'esecuzione dell'incarico ricevuto e corretto risulta anche il valore di calcolo preso come riferimento, ovvero il prezzo di € 14 milioni, pagato per la cessione del 55% delle quote di partecipazione nel capitale sociale di che Parte_3
è comunque sensibilmente inferiore rispetto agli oltre 50 milioni di euro del petitum del procedimento arbitrale. Infine, si rileva come all'importo così calcolato, la dott.ssa abbia P_
applicato una decurtazione del 70%, in considerazione del fatto che il proprio incarico veniva a cessare prima della conclusione dell'arbitrato.
Inoltre, si rileva che il compenso dalla stessa richiesto alla Società in sede monitoria - come ritenuto anche dal Consiglio dell - risulta ad ogni modo congruo, tenuto Controparte_4 conto della natura dell'incarico conferito alla Professionista, nell'ambito di una vicenda sostanziale caratterizzata da un elevato tasso di tecnicismo e di specializzazione, oltre che di valore particolarmente significativo (almeno 50 milioni di euro), nonché della quantità e qualità delle prestazioni dalla stessa eseguite in favore della Società ed avuto riguardo al risultato utile dalla stessa conseguito, posto che è incontestato tra le Parti che la abbia saputo efficacemente P_ tutelare gli interessi di svolgendo anche il ruolo di CTP nell'ambito delle operazioni Parte_1 peritali disposte dall'Arbitro unico ed avendo l'istruttoria svolta consentito di appurare che l'attività posta in essere dalla Curatrice speciale nell'interesse della dal punto di vista Parte_1
quantitativo, è stata particolarmente significativa e dal punto di vista qualitativo, è stata caratterizzata da un elevato grado di attenzione e professionalità ed è sempre stata finalizzata a tutelare gli interessi della Società con un risultato utile per la mandante: l'attività svolta dal
Curatore speciale ha concorso, infatti, ad ottenere la tempestiva restituzione della somma pari ad € 9 milioni nella casse della mandante, nonché la più ampia difesa e rappresentanza in seno ad ogni fase del giudizio arbitrale e sul punto, giova evidenziare come le scelte difensive svolte dall'odierna
Opposta siano state di fatto ratificate da una volta divenuto amministratore Persona_4 unico di , allorquando ha confermato l'incarico ai legali precedentemente nominati dalla Pt_1
dott.ssa e ne ha saldato integralmente i rispettivi compensi, senza svolgere alcuna P_
contestazione.
Ed invero, come è noto quando non esiste una specifica tabella per la liquidazione del compenso né, tanto meno, una norma che preveda l'applicazione di altre tabelle, il giudice ha ampi poteri discrezionali di quantificare il compenso del curatore, eventualmente prendendo in considerazione, in via orientativa, la tariffa professionale riguardante la natura tecnica prevalente delle attività svolte dal curatore (non necessariamente corrispondente a quella del professionista nominato curatore) ed i compensi professionali previsti per le singole attività dallo stesso svolte, avuto riguardo, come fatto poc'anzi, alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla durata dell'incarico, all'ammontare del petitum, ai risultati economici raggiunti, alle questioni particolari affrontate ed alle problematiche risolte, alla efficienza della gestione ed alla tempestività negli adempimenti, agli elementi atti a comprovare le capacità e le abilità del curatore e come in questo caso, ai crediti recuperati, fermo restando che il criterio della liquidazione a vacazione non può essere preso in considerazione in quanto limitato ai soli ausiliari del Giudice.
Anche l'istruttoria orale ha confermato la bontà, l'ampiezza e la complessità dell'incarico svolto con professionalità dalla dott.ssa P_
In particolare, nel corso dell'udienza istruttoria del 3.2.2023, i legali di nominati Pt_1 nell'arbitrato hanno confermato come la allora Curatrice speciale abbia partecipato alla definizione della strategia difensiva nonché alla redazione delle bozza delle memorie, essendo l'unico soggetto dotato delle necessarie competenze contabili e finanziarie nel collegio professionale a difesa di e all'udienza del 2.12.2022, il teste, dott. confermava la Parte_1 Testimone_1
partecipazione della Curatrice a tutte le udienze arbitrali, nonché l'attività di supporto a favore dei legali da lei stessa nominati, mentre l'avv. Matteo Bozzini precisava che “la dott.ssa P_
aveva una totale padronanza degli aspetti tecnico giuridici della vicenda poiché era la stessa che interveniva al fine di chiedere precisazioni in sede di verbalizzazione […] interveniva anche più dei difensori dalla stessa nominata […] presenziava all'apertura delle operazioni peritali, circostanza anomala perché di regola la parte non va”.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione non risulta fondata e deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, che acquista efficacia esecutiva definitiva.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
• rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 414/2020, che acquista efficacia esecutiva definitiva;
• condanna Parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di P_
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali (valori minimi sullo
[...] scaglione di riferimento, essendo il valore della causa di poco superiore all'importo minimo del predetto scaglione), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)