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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/12/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 417/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GILDA AVENA, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.09.2024, domiciliato come in atti;
- ricorrente/opponente - E
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. ANGELA AVERSA, domiciliata come in atti
- resistente/opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 06/02/2018, l' ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2018, dep. il 15/01/2018 e notificato il 22.01.2018, emesso dall'intestato Tribunale in favore della resistente, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.770,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di disoccupazione agricola anno 2013, oltre a competenze di giudizio ed accessori di legge. A sostegno delle proprie ragioni, l' ha eccepito, in via preliminare, la illegittimità del Pt_1 decreto ingiuntivo in quanto non emesso sulla base di un titolo idoneo. Nel merito, ha contestato l'avversa pretesa per avere la parte opposta già percepito le somme vantate nel decreto ingiuntivo perché liquidate on pagamento del 20/06/2014 su “libretto postale con IBAN n. [...]”, per come richiesto nella domanda di disoccupazione anno 2013 n. 2014625102260 presentata l'11/02/2014. Costituitasi, parte resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione avanzata perché destituita di fondamento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
ha evidenziato, altresì, che
1 l' non ha dato prova di aver pagato la somma di € 1.770,15 riconosciuta nella missiva Pt_1 inviatale e intimata nel provvedimento monitorio. Acquisiti agli atti i documenti prodotti e acquisito d'ufficio, in visione, il fascicolo telematico del procedimento monitorio, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. Preliminarmente, si evidenzia che le eccezioni sollevate dall'istituto opponente circa la mancata esibizione in giudizio della domanda amministrativa, nonché di un eventuale ricorso amministrativo, risultano irrilevanti proprio a fronte del riconoscimento, da parte dell' , Pt_1 dell'esistenza di una domanda di disoccupazione agricola sulla base della quale sarebbe stata già corrisposta la somma ingiunta. L'opposizione promossa è fondata e va accolta per le ragioni che seguono. Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr. Corte di Cassazione n. 21101 del 2015; Corte di cassazione n. 17371 del 2003). Nel merito, la questione oggetto della presente opposizione a decreto ingiuntivo riguarda esclusivamente la circostanza dedotta dall' secondo cui l'opposta avrebbe già percepito la Pt_1 somma oggetto del decreto ingiuntivo. I rilievi sollevati dall'ente opponente hanno trovato conferma nella documentazione versata in atti dalla quale è evincibile l'avvenuto pagamento in favore dell'opposta ben prima della iscrizione del ricorso monitorio (avvenuta il 06.01.2018). Infatti, l' ha allegato di aver Pt_1 effettuato il pagamento in data 20/06/2014 su “libretto postale con IBAN n. [...]”, per come richiesto nella domanda di disoccupazione anno 2013 n. 2014625102260, indicando, quindi, l'esatta individuazione del mezzo di pagamento, bonifico su libretto postale intestato all'opposta e relativo IBAN. L' inoltre ha documentato, a mezzo schermata del cassetto previdenziale e schermata della Pt_1 consultazione anagrafica, nonché a mezzo documentazione proveniente da TE NE (vedi mail del 05.02.2018 con allegata copia del bonifico) che in riferimento alla domanda di disoccupazione agricola 2013 è stato disposto il pagamento, poi effettuato il 20 06.2014, sull'IBAN della resistente, come indicato in ricorso, coincidente con quello riportato nei predetti documenti. Del resto, l'opposta non ha contestato di essere titolare di libretto postale con IBAN n. [...]. Inoltre, l'opposta che si è costituita
2 tardivamente solo il 27.02.2019 (la prima udienza era fissata per il 05.03.2019 per cui il termine di 10 gg prima scadeva il 22.02.2019 essendo il 23.02.2019 sabato) si è limitata a contestare in maniera del tutto generica la mancanza di attestazione di conformità.
L'art. 2719 c.c. si limita a prevedere che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Sennonché, per via giurisprudenziale è stato introdotto, ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli aspetti differenziali tra copia prodotta e originale. È pur vero che nella sentenza n. 4912 del 2017 è stato segnalato come l'onere di disconoscere "espressamente" la copia fotostatica di una scrittura, stabilito dall'art. 2719 c.c., richiede sicuramente un disconoscimento formale (senza il ricorso a formule sacramentali) e specifico - mediante una dichiarazione di non equivoca negazione della conformità dei documenti prodotti in copia all'originale (Cass. 20166/2013, 23174/2006, 16232/2004) - ma "non impone anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità", poiché tale precisazione non risulta necessaria per integrare i requisiti della inequivocità e non genericità nei quali si risolve la prescrizione normativa veicolata dall'avverbio "espressamente"; tuttavia, la successiva giurisprudenza ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017). Nel caso in esame l'opposta non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi. L'opposizione è, pertanto, fondata e il decreto ingiuntivo va revocato. Quanto alle spese di lite si rileva che nelle conclusioni del ricorso monitorio non si rinviene la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di parte ricorrente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03, convertito in legge n. 326/03 essendo solo riportato “Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 1.770,15ed il reddito dell'istante non supera gli €. 31.884,48, come risulta da autocertificazione allegata”. Nemmeno nella memoria depositata in tale fase, nelle conclusioni, si rinviene la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di parte ricorrente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Sul punto si osserva che tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, comportando, in caso di dichiarazioni mendaci, una responsabilità penale per definizione di natura personale, non può che essere effettuata dalla parte interessata, rectius, la ricorrente in monitorio, odierna opposta, come peraltro previsto dal nuovo testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Pertanto, alcun valore può essere riconosciuto alla dichiarazione resa dal solo procuratore della predetta. Né può considerarsi valida dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 citato la dichiarazione sostitutiva, datata 03.01.2018, depositata nel fascicolo monitorio, poi anche allegata alla memoria difensiva, con cui l'opposta si è limitata a dichiarare che il proprio reddito nell'anno 2014 ammonta ad euro 6.000,00. Invero, l'art. 152 citato fa riferimento alla titolarità, nell'anno
3 precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 disponendo che l'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo, può formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Né parte ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulti che, nell'anno antecedente sia alla iscrizione del ricorso monitorio (avvenuta il 06.01.2018) che al deposito della memoria (avvenuto il 27.02.2019) ovvero nell'anno precedente a quello della pronuncia il nucleo familiare di cui fa parte è stato titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113, come previsto dalla prima parte del suindicato art. 152 disp. att. c.p.c. La resistente, quindi, deve essere condannata a pagare le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la spiegata OPPOSIZIONE e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2. CONDANNA la parte RESISTENTE OPPOSTA al pagamento, in favore della parte RICORRENTE, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 852,00, per compensi e euro 21,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e spese forfetarie pari al 15%; 3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 02.12.2025. Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GILDA AVENA, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 14.09.2024, domiciliato come in atti;
- ricorrente/opponente - E
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. ANGELA AVERSA, domiciliata come in atti
- resistente/opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso tempestivamente depositato in data 06/02/2018, l' ha proposto opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 7/2018, dep. il 15/01/2018 e notificato il 22.01.2018, emesso dall'intestato Tribunale in favore della resistente, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.770,15, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, a titolo di disoccupazione agricola anno 2013, oltre a competenze di giudizio ed accessori di legge. A sostegno delle proprie ragioni, l' ha eccepito, in via preliminare, la illegittimità del Pt_1 decreto ingiuntivo in quanto non emesso sulla base di un titolo idoneo. Nel merito, ha contestato l'avversa pretesa per avere la parte opposta già percepito le somme vantate nel decreto ingiuntivo perché liquidate on pagamento del 20/06/2014 su “libretto postale con IBAN n. [...]”, per come richiesto nella domanda di disoccupazione anno 2013 n. 2014625102260 presentata l'11/02/2014. Costituitasi, parte resistente ha chiesto il rigetto dell'opposizione avanzata perché destituita di fondamento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
ha evidenziato, altresì, che
1 l' non ha dato prova di aver pagato la somma di € 1.770,15 riconosciuta nella missiva Pt_1 inviatale e intimata nel provvedimento monitorio. Acquisiti agli atti i documenti prodotti e acquisito d'ufficio, in visione, il fascicolo telematico del procedimento monitorio, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza. Preliminarmente, si evidenzia che le eccezioni sollevate dall'istituto opponente circa la mancata esibizione in giudizio della domanda amministrativa, nonché di un eventuale ricorso amministrativo, risultano irrilevanti proprio a fronte del riconoscimento, da parte dell' , Pt_1 dell'esistenza di una domanda di disoccupazione agricola sulla base della quale sarebbe stata già corrisposta la somma ingiunta. L'opposizione promossa è fondata e va accolta per le ragioni che seguono. Come noto l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicché, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena ed il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr. Corte di Cassazione n. 21101 del 2015; Corte di cassazione n. 17371 del 2003). Nel merito, la questione oggetto della presente opposizione a decreto ingiuntivo riguarda esclusivamente la circostanza dedotta dall' secondo cui l'opposta avrebbe già percepito la Pt_1 somma oggetto del decreto ingiuntivo. I rilievi sollevati dall'ente opponente hanno trovato conferma nella documentazione versata in atti dalla quale è evincibile l'avvenuto pagamento in favore dell'opposta ben prima della iscrizione del ricorso monitorio (avvenuta il 06.01.2018). Infatti, l' ha allegato di aver Pt_1 effettuato il pagamento in data 20/06/2014 su “libretto postale con IBAN n. [...]”, per come richiesto nella domanda di disoccupazione anno 2013 n. 2014625102260, indicando, quindi, l'esatta individuazione del mezzo di pagamento, bonifico su libretto postale intestato all'opposta e relativo IBAN. L' inoltre ha documentato, a mezzo schermata del cassetto previdenziale e schermata della Pt_1 consultazione anagrafica, nonché a mezzo documentazione proveniente da TE NE (vedi mail del 05.02.2018 con allegata copia del bonifico) che in riferimento alla domanda di disoccupazione agricola 2013 è stato disposto il pagamento, poi effettuato il 20 06.2014, sull'IBAN della resistente, come indicato in ricorso, coincidente con quello riportato nei predetti documenti. Del resto, l'opposta non ha contestato di essere titolare di libretto postale con IBAN n. [...]. Inoltre, l'opposta che si è costituita
2 tardivamente solo il 27.02.2019 (la prima udienza era fissata per il 05.03.2019 per cui il termine di 10 gg prima scadeva il 22.02.2019 essendo il 23.02.2019 sabato) si è limitata a contestare in maniera del tutto generica la mancanza di attestazione di conformità.
L'art. 2719 c.c. si limita a prevedere che “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”. Sennonché, per via giurisprudenziale è stato introdotto, ai fini del disconoscimento ex art. 2719 c.c., l'ulteriore requisito della specifica indicazione degli aspetti differenziali tra copia prodotta e originale. È pur vero che nella sentenza n. 4912 del 2017 è stato segnalato come l'onere di disconoscere "espressamente" la copia fotostatica di una scrittura, stabilito dall'art. 2719 c.c., richiede sicuramente un disconoscimento formale (senza il ricorso a formule sacramentali) e specifico - mediante una dichiarazione di non equivoca negazione della conformità dei documenti prodotti in copia all'originale (Cass. 20166/2013, 23174/2006, 16232/2004) - ma "non impone anche la precisazione degli aspetti per i quali si assume tale difformità", poiché tale precisazione non risulta necessaria per integrare i requisiti della inequivocità e non genericità nei quali si risolve la prescrizione normativa veicolata dall'avverbio "espressamente"; tuttavia, la successiva giurisprudenza ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale" (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017). Nel caso in esame l'opposta non ha evidenziato alcuna differenza fra gli originali dei documenti e le copie prodotte dalla ricorrente, né ha indicato peculiarità di queste ultime (ad es. cancellature, scoloriture ecc.) che potessero far dubitare della loro conformità ai primi. L'opposizione è, pertanto, fondata e il decreto ingiuntivo va revocato. Quanto alle spese di lite si rileva che nelle conclusioni del ricorso monitorio non si rinviene la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di parte ricorrente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11°, del D.L. 269/03, convertito in legge n. 326/03 essendo solo riportato “Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 1.770,15ed il reddito dell'istante non supera gli €. 31.884,48, come risulta da autocertificazione allegata”. Nemmeno nella memoria depositata in tale fase, nelle conclusioni, si rinviene la dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma di parte ricorrente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Sul punto si osserva che tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, comportando, in caso di dichiarazioni mendaci, una responsabilità penale per definizione di natura personale, non può che essere effettuata dalla parte interessata, rectius, la ricorrente in monitorio, odierna opposta, come peraltro previsto dal nuovo testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Pertanto, alcun valore può essere riconosciuto alla dichiarazione resa dal solo procuratore della predetta. Né può considerarsi valida dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 citato la dichiarazione sostitutiva, datata 03.01.2018, depositata nel fascicolo monitorio, poi anche allegata alla memoria difensiva, con cui l'opposta si è limitata a dichiarare che il proprio reddito nell'anno 2014 ammonta ad euro 6.000,00. Invero, l'art. 152 citato fa riferimento alla titolarità, nell'anno
3 precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 disponendo che l'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo, può formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Né parte ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulti che, nell'anno antecedente sia alla iscrizione del ricorso monitorio (avvenuta il 06.01.2018) che al deposito della memoria (avvenuto il 27.02.2019) ovvero nell'anno precedente a quello della pronuncia il nucleo familiare di cui fa parte è stato titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n. 113, come previsto dalla prima parte del suindicato art. 152 disp. att. c.p.c. La resistente, quindi, deve essere condannata a pagare le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la spiegata OPPOSIZIONE e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2. CONDANNA la parte RESISTENTE OPPOSTA al pagamento, in favore della parte RICORRENTE, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 852,00, per compensi e euro 21,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e spese forfetarie pari al 15%; 3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 02.12.2025. Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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