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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
OS LO ES, OR
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 73/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 186/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 1 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239001967652000 IMPOSTA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150002875364001 IMPOSTA 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 574/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza n. 186/24 della Corte di Giustizia di Primo Grado di Prato che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di intimazione derivata dall'omessa notifica della cartella presupposta.
Asseriva che l'eccezione proposta dalla parte privata era tardiva.
La società contribuente si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Resistente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 136 2023 90019676 52/000 per l'importo di € 34.047,58 emesso dall'Agenzia di Riscossione di Prato. Rilevava che la cartella di pagamento n. 13620150002875364001 asseritamente notificata in data 24.12.2015 non le era mai stata notificata. Pertanto eccepiva: 1) la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella presupposta;
2) la nullità dell'intimazione perché a quest'ultima non era stata allegata la cartella di pagamento, come previsto dall'art. 7 L. n. 212/2000; 3) violazione dell'art. 30 DPR 600/73 poiché nell'intimazione non era stato indicato il criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia di Riscossione si costituiva in giudizio rilevando: 1) la invalidità della procura alle liti perchè non c'era la prova che il Sig. Nominativo_1 fosse il legale rappresentante della società ricorrente;
2) l'avvenuta notifica della cartella presupposta, come da doc. 1; 3) l'inammissibilità dell'eccezione sull'omessa notifica della cartella presupposta perché tale eccezione doveva essere sollevata con l'impugnazione di un precedente avviso di intimazione n. 13620219000783657000,notificato in data 24.01.2022 e non opposto;
4) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione per omessa allegazione della cartella presupposta, perché l'intimazione conteneva la puntuale indicazione della cartella di pagamento nonché del carico iscritto a ruolo.
La Corte di Giustizia Tributaria di Prato, ritenendo valida la procura sulla base della documentazione prodotta accoglieva il ricorso per l'annullamento dell'intimazione, sulla base del fatto che la notifica della cartella in data 24.12.2015 era avvenuta all'indirizzo di Indirizzo_1 – Milano, mentre la sede dell'azienda si trovava a Malta – Indirizzo_2.
L'Agenzia proponeva appello asserendo che il Giudice di primo grado aveva errato nel non ritenere tardiva l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta poiché non proposta con l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 13620219000783657000,avvenuta in data 24.01.2022.
La società si costituiva in appello asserendo che l'intimazione di pagamento non era un atto autonomamente impugnabile previsto tra quelli indicati nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92. Pertanto vi era solo una facoltà e non un obbligo di impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che l'omessa impugnazione dell'intimazione non comportava alcun effetto di cristalizzazione della cartella di pagamento.
Venivano riproposti i motivi del ricorso ritenuti assorbiti dalla pronuncia di nullità dell'intimazione, quali l'omessa allegazione della cartella alla intimazione e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'appello è da ritenersi fondato.
La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte insegna che “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del
1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024,
n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.” (Vd.
Cass. n. 6436/25 in parte motiva pag. 9; Cass. n. 20476/25 la quale equipara l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 all'avviso di mora che rientra nel novero degli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. n.
546/92.)
Circa la mancata allegazione della cartella deve essere rilevato che l'avviso di intimazione appare adeguatamente motivato “per relationem” perché viene indicato il numero identificativo della cartella (n.
13620150002875364001), il dettaglio del debito, l'ente che ha emesso il ruolo (Dir. Toscana Sardegna e
Umbria) e l'anno di riferimento (2008). Va aggiunto, peraltro, che trattandosi di omesso versamento il contribuente era ben consapevole della pretesa tributaria indicata nell'intimazione, senza alcuna necessità di allegare la cartella all'intimazione.
Circa il difetto di motivazione per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nell'intimazione deve rilevarsi che ai fini della motivazione di tale atto basta il mero richiamo agli atti presupposti(ved cass.
n.10692/2024).Quindi la motivazione relativa al calcolo degli interessi andrebbe ricercata nella cartella indicata nell'intimazione,non impugnata con la precedente intimazione notificata il 24/01/2022. Ciò che non
è consentito al giudice per l'inammissibilità del ricorso sul punto.Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità dell'atto impugnato, condanna la parte soccombente alle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in euro
1300,00 oltre accessori per io primo grado ed in euro 1800,00 oltre accessori per il secondo grado.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente
OS LO ES, OR
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 73/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 186/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PRATO sez. 1 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13620239001967652000 IMPOSTA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13620150002875364001 IMPOSTA 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 574/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza n. 186/24 della Corte di Giustizia di Primo Grado di Prato che aveva dichiarato la nullità dell'avviso di intimazione derivata dall'omessa notifica della cartella presupposta.
Asseriva che l'eccezione proposta dalla parte privata era tardiva.
La società contribuente si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società Resistente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 136 2023 90019676 52/000 per l'importo di € 34.047,58 emesso dall'Agenzia di Riscossione di Prato. Rilevava che la cartella di pagamento n. 13620150002875364001 asseritamente notificata in data 24.12.2015 non le era mai stata notificata. Pertanto eccepiva: 1) la nullità dell'intimazione per omessa notifica della cartella presupposta;
2) la nullità dell'intimazione perché a quest'ultima non era stata allegata la cartella di pagamento, come previsto dall'art. 7 L. n. 212/2000; 3) violazione dell'art. 30 DPR 600/73 poiché nell'intimazione non era stato indicato il criterio di calcolo degli interessi.
L'Agenzia di Riscossione si costituiva in giudizio rilevando: 1) la invalidità della procura alle liti perchè non c'era la prova che il Sig. Nominativo_1 fosse il legale rappresentante della società ricorrente;
2) l'avvenuta notifica della cartella presupposta, come da doc. 1; 3) l'inammissibilità dell'eccezione sull'omessa notifica della cartella presupposta perché tale eccezione doveva essere sollevata con l'impugnazione di un precedente avviso di intimazione n. 13620219000783657000,notificato in data 24.01.2022 e non opposto;
4) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione per omessa allegazione della cartella presupposta, perché l'intimazione conteneva la puntuale indicazione della cartella di pagamento nonché del carico iscritto a ruolo.
La Corte di Giustizia Tributaria di Prato, ritenendo valida la procura sulla base della documentazione prodotta accoglieva il ricorso per l'annullamento dell'intimazione, sulla base del fatto che la notifica della cartella in data 24.12.2015 era avvenuta all'indirizzo di Indirizzo_1 – Milano, mentre la sede dell'azienda si trovava a Malta – Indirizzo_2.
L'Agenzia proponeva appello asserendo che il Giudice di primo grado aveva errato nel non ritenere tardiva l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta poiché non proposta con l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 13620219000783657000,avvenuta in data 24.01.2022.
La società si costituiva in appello asserendo che l'intimazione di pagamento non era un atto autonomamente impugnabile previsto tra quelli indicati nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/92. Pertanto vi era solo una facoltà e non un obbligo di impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che l'omessa impugnazione dell'intimazione non comportava alcun effetto di cristalizzazione della cartella di pagamento.
Venivano riproposti i motivi del ricorso ritenuti assorbiti dalla pronuncia di nullità dell'intimazione, quali l'omessa allegazione della cartella alla intimazione e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
L'appello è da ritenersi fondato.
La prevalente giurisprudenza della Suprema Corte insegna che “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del
1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024,
n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.” (Vd.
Cass. n. 6436/25 in parte motiva pag. 9; Cass. n. 20476/25 la quale equipara l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73 all'avviso di mora che rientra nel novero degli atti elencati all'art. 19 D.Lgs. n.
546/92.)
Circa la mancata allegazione della cartella deve essere rilevato che l'avviso di intimazione appare adeguatamente motivato “per relationem” perché viene indicato il numero identificativo della cartella (n.
13620150002875364001), il dettaglio del debito, l'ente che ha emesso il ruolo (Dir. Toscana Sardegna e
Umbria) e l'anno di riferimento (2008). Va aggiunto, peraltro, che trattandosi di omesso versamento il contribuente era ben consapevole della pretesa tributaria indicata nell'intimazione, senza alcuna necessità di allegare la cartella all'intimazione.
Circa il difetto di motivazione per l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nell'intimazione deve rilevarsi che ai fini della motivazione di tale atto basta il mero richiamo agli atti presupposti(ved cass.
n.10692/2024).Quindi la motivazione relativa al calcolo degli interessi andrebbe ricercata nella cartella indicata nell'intimazione,non impugnata con la precedente intimazione notificata il 24/01/2022. Ciò che non
è consentito al giudice per l'inammissibilità del ricorso sul punto.Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità dell'atto impugnato, condanna la parte soccombente alle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida in euro
1300,00 oltre accessori per io primo grado ed in euro 1800,00 oltre accessori per il secondo grado.