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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3425/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIAN LUCA Parte_1 C.F._1
LUISOTTI presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Massarosa (LU) in Via Cavalieri Vittorio
Veneto 68/H, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 14/03/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso nei confronti della ex moglie chiedendo la Parte_1 CP_1
revoca del contributo per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Per_1
stabilito da questo Tribunale con sentenza di divorzio n. 1223/2022 (proc. n. 1783/2021 R.G.) nell'importo di € 100,00 mensili, deducendo l'intervenuta autosufficienza economica della stessa, in quanto impiegata a tempo indeterminato presso Codess Sociale Società Cooperativa
Sociale, con stipendio mensile di € 1.200,00.
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Celebrata l'udienza del 14/03/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che la domanda avanzata da parte ricorrente debba essere accolta in quanto fondata, considerata, da una parte, l'età ormai raggiunta dalla figlia (nata il [...]), dall'altra, la risposta fornita dall' alla richiesta di Controparte_2
accesso agli atti fatta dal ricorrente, dalla quale risulta che la stessa effettivamente svolge attività lavorativa alle dipendenze di Codess Sociale Società Cooperativa Sociale (docc. 2 e 3 di cui ricorso). Solo in via ulteriore si osserva che quanto dedotto e allegato dal ricorrente ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del 14.03.2025 dalla stessa
[...]
la quale ha riferito di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato Tes_1 per 36 ore settimanali e di percepire una retribuzione mensile di € 1.200,00/1.300,00.
Pertanto si dispone la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il contributo per il mantenimento ordinario della figlia a far data dalla notifica del ricorso, non Testimone_1
sussistendo più i relativi presupposti alla luce della sopravvenuta autosufficienza economica della medesima.
In ragione della natura costitutiva della pronuncia e della mancata costituzione in giudizio della convenuta, le spese del giudizio si dichiarano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- A parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1223/2022 emessa da questo Tribunale il 29.11.2022 e pubblicata il 13.12.2022, revoca l'obbligo pagina 2 di 3 a carico di di corrispondere di € 100,00 mensili a titolo di contributo per Parte_1
il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ed Testimone_1
economicamente autosufficiente, a far data dalla notifica del ricorso;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3425/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIAN LUCA Parte_1 C.F._1
LUISOTTI presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Massarosa (LU) in Via Cavalieri Vittorio
Veneto 68/H, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come precisate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 14/03/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha depositato ricorso nei confronti della ex moglie chiedendo la Parte_1 CP_1
revoca del contributo per il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne Per_1
stabilito da questo Tribunale con sentenza di divorzio n. 1223/2022 (proc. n. 1783/2021 R.G.) nell'importo di € 100,00 mensili, deducendo l'intervenuta autosufficienza economica della stessa, in quanto impiegata a tempo indeterminato presso Codess Sociale Società Cooperativa
Sociale, con stipendio mensile di € 1.200,00.
Parte convenuta, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Celebrata l'udienza del 14/03/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene che la domanda avanzata da parte ricorrente debba essere accolta in quanto fondata, considerata, da una parte, l'età ormai raggiunta dalla figlia (nata il [...]), dall'altra, la risposta fornita dall' alla richiesta di Controparte_2
accesso agli atti fatta dal ricorrente, dalla quale risulta che la stessa effettivamente svolge attività lavorativa alle dipendenze di Codess Sociale Società Cooperativa Sociale (docc. 2 e 3 di cui ricorso). Solo in via ulteriore si osserva che quanto dedotto e allegato dal ricorrente ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese all'udienza del 14.03.2025 dalla stessa
[...]
la quale ha riferito di essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato Tes_1 per 36 ore settimanali e di percepire una retribuzione mensile di € 1.200,00/1.300,00.
Pertanto si dispone la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il contributo per il mantenimento ordinario della figlia a far data dalla notifica del ricorso, non Testimone_1
sussistendo più i relativi presupposti alla luce della sopravvenuta autosufficienza economica della medesima.
In ragione della natura costitutiva della pronuncia e della mancata costituzione in giudizio della convenuta, le spese del giudizio si dichiarano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- A parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1223/2022 emessa da questo Tribunale il 29.11.2022 e pubblicata il 13.12.2022, revoca l'obbligo pagina 2 di 3 a carico di di corrispondere di € 100,00 mensili a titolo di contributo per Parte_1
il mantenimento ordinario della figlia maggiorenne ed Testimone_1
economicamente autosufficiente, a far data dalla notifica del ricorso;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3