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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 13 maggio
2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 753/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il 22 Parte_1 giugno 1970 e residente in [...]c.da Scafa n.68, c.f.
elettivamente domiciliata presso lo studio CodiceFiscale_1
degli Avv.ti Amelia Bonina e Carmela Bonina che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta Canu giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso
CP_ l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 parte ricorrente esponeva di essere titolare di pensione cat. INV.CIV. n. 044-480007141392, con decorrenza 28/11/2018, giusto verbale di visita medica con cui era stata riconosciuta invalidità al 100, con revisione al giugno 2020; di essere stata sottoposta a visita di revisione in data 28.09.2023; di aver ricevuto, in data 26.02.2024, provvedimento con cui l' CP_1
comunicava che era stata effettuata una rideterminazione della pensione suddetta, a seguito della quale si chiedeva il pagamento della somma di €. 4.287,53 per il periodo dal 01.10.23 al 29.02.24; che avverso detta comunicazione, inoltrava ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro.
Eccepiva la genericità della comunicazione ricevuta, la non configurabilità dell'indebito stante la propria buona fede,
l'applicabilità dell'art.52 L.n.88/1989 e la prescrizione del diritto di agire dell' e concludeva chiedendo che fosse dichiarata CP_1
l'irripetibilità delle somme indebite, con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 23.09.2024 eccependo l'infondatezza del ricorso nel merito e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Al riguardo, tenuto conto che la materia in oggetto è di natura strettamente assistenziale, occorre richiamare i recenti arresti della
Suprema Corte, con i quali è stato ridisegnato l'assetto giuridico dell'indebito relativo alle prestazioni, quali la pensione d'invalidità civile oggetto di causa che, a differenza di quelle previdenziali non
2 attingono ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
Il regime dell'indebito assistenziale presenta, invero, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede”, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Cost. n. 1/2006). Si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi nella giurisprudenza di legittimità, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr., tra le più recenti, Cass.
n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento (così da ultimo Cass 4/8/2022 n. 24180). Più precisamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo dal mese successivo al provvedimento con cui si è accertato il venir meno dell'originario requisito sanitario.
Di contro, poi, non rilevano né la mancata sospensione della prestazione né la mancata revoca della stessa. Invero come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 19/12/2019 n. 34013, la
3 ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati.
Del resto, proprio nel caso in cui vengano meno i requisiti sanitari (art. 37 co 8 L. 448\1998) valgono regole specifiche che consentono la ripetibilità sin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Resta tuttavia salva la possibilità di configurare la buona fede della ricorrente, in assenza di prova della data in cui il verbale della commissione medica è stato notificato.
Anzi, nello specifico è la stessa memoria che non indica la data CP_1
di notifica del verbale del 2023, mentre tutti gli allegati depositati fanno riferimento alla precedente visita del 2018.
Ne discende che il ricorso va accolto, risultando l'indebito assistenziale irripetibile, con conseguente diritto dell' a ripetere CP_1
quanto indebitamente versato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 con distrazione in favore in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato in data 11/03/2024 nei confronti
[...]
CP_ dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-Accoglie il ricorso e dichiara illegittima la richiesta di indebito e, per effetto, condanna l' alla restituzione della somma di €. CP_1
4.287,53 alla ricorrente, ove già trattenuta, oltre interessi legali e
4 rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 L. n. 412 del
1991;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti,13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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