CA
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/11/2025, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 494/2023 r.g. promossa da:
p. iva e c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Amatucci ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Niki Rappuoli ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellato -
avverso la sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 26.1.2023
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 30.4.2025, pubblicata in data 2.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di
Arezzo nel procedimento iscritto al n. 3136/2020 R.G., n. 83/2023, pubblicata il 26.01.2023 e notificata in data 30.01.2023 ed in accoglimento del presente appello, accogliere tutte le domande proposte da essa attrice come nel presente atto identificata e rappresentata, contro il sig. Parte_1 [...]
e, per l'effetto condannare quest'ultimo: CP_1 1. alla rimessa in pristino dei locali di proprietà della società attrice attraverso l'esecuzione delle opere necessarie od utili alla eliminazione delle cause determinative del dissesto, nonché alla integrale riparazione e restauro delle parti lesionate che insistono nella proprietà della società attrice secondo le indicazioni tecniche della CTU di primo grado;
2. al pagamento della complessiva somma di euro 105.300, oltre interessi sino al saldo o, in via di ipotesi, in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito della valutazione degli elementi raccolti nella espletata CTU e degli atti del giudizio di primo e di secondo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché di quelle di quello di primo grado e del procedimento per ATP di cui al n. 3622/2016 R.G. Tribunale di Arezzo e con conseguente obbligo di restituzione delle somme nel frattempo incassate a tale titolo.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni dettagliate in narrativa, non accogliere l'appello promosso da rigettando le Parte_1 doglianze lamentate ed oggetto di appello e più precisamente:
– rigettare il primo motivo di gravame, avente ad oggetto l'errata valutazione circa la rilevanza dei lavori svolti nell'appartamento in assenza di autorizzazione edilizia, in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto;
– rigettare il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto l'errata applicazione dell'art. 2051 C.C., in quanto destituito di fondamento sia fattuale che giuridico, con conseguente riconoscimento del caso fortuito;
– rigettare il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto l'errata valutazione della prova del danno subito, in quanto macroscopicamente infondato in fatto ed in diritto risultando insussistente nella specie il lamentato danno figurativo, ed in ogni caso risultando non assolto l'onere probatorio gravante in capo all'odierno appellante, parte attrice nel procedimento di primo grado;
– rigettare altresì anche la domanda di rimessa in pristino dei locali di proprietà Parte_1
attraverso l'esecuzione delle opere necessarie e/o utili alla eliminazione delle cause determinative del
[...] dissesto, nonché alla integrale riparazione e restauro delle parti lesionate che insistono nella proprietà di secondo le indicazioni tecniche della CTU di primo grado, in quanto manifestamente Parte_1 infondata anche in questo secondo grado di giudizio ed in ogni caso rivelandosi la soluzione prospettata non la più idonea, in quanto eccessivamente invasiva oltre che macroscopicamente ingerente e pregiudizievole, stante il rischio più che concreto di provocare gravi danni strutturali al fabbricato. E per l'effetto confermare la sentenza n. 83/2023, pubblicata il 26/01/2023, repertorio n. 148/2023 del 26/01/2023, resa dal Tribunale di Arezzo a definizione del procedimento di primo grado n. 3136/2020 R.G. in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la (di seguito ), quale proprietaria di un Parte_1 Pt_1 appartamento sito in località Castelnuovo di Subbiano, al primo, secondo e terzo piano del Castello della
Fioraia, aveva promosso, nell'anno 2016, presso il Tribunale di Arezzo, un procedimento per accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. 3622/2016 R.G.), lamentando di aver subito danni al proprio immobile posto all'interno di edificio di interesse storico e sottoposto al vincolo della Sovraintendenza dei beni culturali, per colpa dei lavori effettuati da nell'appartamento sovrastante, sito al quarto piano, già di Controparte_1 proprietà di , che avevano determinato lesioni della volta affrescata del salone principale Parte_2 esistente al terzo piano ed un quadro fessurativo di notevole importanza, al punto da averla costretta ad apporre dei puntelli al fine di evitare il pericolo di crollo della struttura.
La c.t.u. svolta nel corso dell'A.T.P., oltre ad aver riscontrato lesioni strutturali importanti alla volta del salone dell'immobile di proprietà della , aveva anche accertato la presenza di dissesti nella volta affrescata Pt_1 dovuti alla presenza di elementi in laterizio (mattoni rigidi) posti a contrasto tra i travetti del solaio di sostegno della pavimentazione dei locali dell'appartamento sovrastante e la struttura della volta sottostante ed aveva quantificato in € 46.640,80 i costi di ripristino.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Pt_1
Arezzo, , nella sua qualità di erede di e di nuovo proprietario Controparte_1 Parte_2 dell'appartamento, al fine di ottenere – previa acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P. – la condanna del convenuto alla rimessa in pristino dei locali di sua proprietà mediante l'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause che avevano provocato il dissesto, nonché alla integrale riparazione e restauro delle parti lesionate ed al pagamento della complessiva somma di euro 76.700,00, da aggiornarsi in via proporzionale sino al termine del giudizio in somma pari ad € 1.300 mensili, a titolo di risarcimento del danno (c.d. figurativo) da essa subito per il mancato e/o parziale utilizzo dell'immobile di sua proprietà.
La società, a fondamento della domanda, aveva dedotto l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 2051 e 2053
c.c. non solo in quanto il solaio in questione rientrava nella proprietà del convenuto, ma anche perché i lavori effettuati dal padre del convenuto nell'appartamento sovrastante, avevano determinato il sovraccarico delle strutture con conseguente danno alla volta dell'appartamento di sua proprietà, così come accertato in sede di A.T.P., nonché l'inapplicabilità del criterio di riparto delle spese nel condominio di edifici e la necessità di interventi di consolidamento (con connessa demolizione e rifacimento del solaio) sulle parti di proprietà di quest'ultimo.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda, contestando la Controparte_1 sussistenza della sua responsabilità, stante l'autoportanza della volta dell'appartamento di proprietà della società attrice;
l'assenza di problemi strutturali nel solaio divisorio in laterizio, non interessato dai lavori e capace di reggere varie tonnellate, di contro ai pochi kg. delle mattonelle in cotto incollate sopra;
l'avvenuta asportazione di tramezzi divisori non portanti, che, anzi, avevano alleggerito il carico;
l'assenza di sovraccarichi e la mancata conoscenza dei mattoni che erano asseritamente stati la causa del dissesto.
Il medesimo aveva, inoltre, ricondotto il predetto dissesto alla preesistenza dei mattoni in questione ed all'utilizzo, da parte della società attrice, di martelli pneumatici nel corso della ristrutturazione del proprio immobile ed aveva contestato l'applicabilità alla fattispecie della disciplina per rovina di edificio e della responsabilità per cosa in custodia e le richieste di ripristino avanzate dall'attrice, in ragione del valore limitato degli affreschi della volta, nonché escluso la sussistenza di un danno cd. figurativo in relazione ad un locale adibito ad abitazione, che si presentava non del tutto ristrutturato, privo di riscaldamento, servizi, utenze e, comunque, disabitato.
La causa, istruita con le prove documentali e lo svolgimento di una c.t.u. integrativa (finalizzata ad accertare le caratteristiche del solaio in questione;
il periodo in cui lo stesso era stato costruito;
la sua effettiva portata di carico e l'incidenza, sul carico della struttura, delle opere eseguite nell'immobile di proprietà del convenuto diverse da quelle oggetto di concessione edilizia n. 3671/1992, rilasciata a ), era stata Parte_2 definita dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 83/2023, pubblicata in data 26.1.2023, con la quale il predetto tribunale, aveva rigettato la domanda attorea, condannando la alla rifusione delle spese di Pt_1 lite sostenute dalla parte convenuta e ponendo a suo carico quelle di c.t.u.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda non merita accoglimento. Giova innanzitutto osservare che non è applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1125 del c.c. il quale, in tema di manutenzione e ricostruzione di volte e solai prevede che “le spese per la manutenzione e ricostruzione…delle volte solari sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
Tale disposizione, infatti, è applicabile nelle controversie di natura condominiale aventi per oggetto il riparto di spese, non anche nelle domande di natura risarcitoria (anche in forma specifica, come nella specie: art. 2058 del c.c.) basate sulla responsabilità aquiliana di uno dei comproprietari per danni derivati all'altro da un proprio fatto illecito.
La diversità delle rispettive causae petendi rende improprio anche il richiamo al concetto di deroga (cfr. Cass.,
n. 18420/2011: “il solaio interpiano tra due appartamenti, in quanto comune, è riparato dai comunisti in parti eguali a meno che detto solaio rimanga danneggiato per esclusiva responsabilità di uno dei comunisti tenuto di conseguenza a rispondere in proprio ex art. 2051 c.c.”).
Passando perciò all'esame della fondatezza dell'azione di responsabilità extracontrattuale proposta dall'attrice, si deve subito notare l'irrilevanza, dal punto di vista civilistico, della mancata autorizzazione dei lavori sull'immobile oggi di proprietà del convenuto, come pure riconosciuto dal CTU in sede di ATP (p. 12), potendo tale circostanza avere conseguenze solamente sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
Appare invece applicabile al caso che occupa l'art. 2051 del c.c. il quale prevede, in tema di danno cagionato da cosa in custodia che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma configura, per la dottrina e la Giurisprudenza più recenti, anche di merito (Cass., S.U., 11.11.91 n.
12019; 09.04.03 n. 5578; 15.01.03 n. 472; 20.05.98 n. 5990; 08.04.97 n. 3041; 28. 10. 95 n. 11264; C. App. Mi,
02.11.1982; 19.06.1981; Trib. Ve, 28.03.1987) una ipotesi tipica di responsabilità oggettiva, ossia ricollegabile ai soli elementi obiettivi della fattispecie, la cui prova è onere del danneggiato, per il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 del c.c..
Nelle ipotesi di responsabilità oggettiva previste dall'Ordinamento non può acquistare rilievo (e, dunque, il danneggiato non è gravato dell'onere di provare) l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Per altra
Giurisprudenza di legittimità e per una parte della dottrina la responsabilità del custode si fonda invece su di una praesumptio iuris tantum di colpa, superabile - unicamente - mediante la prova del caso fortuito (Cass.,
17.05.01 n. 6767;10.05.99 n. 4616; 22.04.98 n. 4070; 01.10.97 n. 9568).
Il custode, perciò, in relazione alle cose di per sé non pericolose (quale un solaio), deve addossarsi i rischi da cui possa comunque insorgere un processo dannoso (Cass., 3041/09).
Occorre che il custode abbia la disponibilità concreta della cosa e, dunque, sia tenuto a rispondere dei rischi riconnessi ad essa in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione che sono razionalmente esigibili in base a criteri di gestione corretta e diligente delle proprie risorse e del proprio patrimonio (Cass., 17.10.69 n.
3408; Cass., 22.02.99 n. 1477; Cass., 28. 03. 2001 n. 4480: "non occorre che l' idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa delle cose in quanto...sussiste in ogni caso un dovere di custodia e di controllo quando il fortuito o l'effetto dell'azione umana possono prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento, di un carattere, che conferiscano alla cosa l'idoneità suddetta"; Cass., 22.05.00 n. 6616; “il potere sulla cosa, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale (Cass. 29/09/2017, n. 22839): verosimilmente in considerazione del fatto che solo questa può attivare, ovvero rendere materialmente estrinsecabile, il dovere di precauzione normalmente connesso alla disponibilità di una cosa che entra in contatto con altri consociati;
ovvero, che può consentire l'adozione di condotte specifiche per impedire, per quanto possibile, che le cause ragionevolmente prevedibili dei danni derivabili dalla cosa custodita siano poi in grado di estrinsecare la loro potenzialità efficiente”; Cass. n. 2482/18).
Infine, perché si verifichi la responsabilità sancita dall'art. 2051 del c.c., la Giurisprudenza ritiene necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, intesa nel senso che la cosa, per suo dinamismo intrinseco o per l'insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato dall'esterno, produca direttamente il danno - non essendo invece lo strumento con cui l'uomo lo cagiona con la sua attività (Cass., 07.12.00 n. 15538; 15.02.00 n. 1682; 11.06.98 n. 5796; 23.11.90 n. 10277; 27.06.84 n.
3774).
Alla luce di tali considerazioni generali l'honus probandi a carico dell'attrice-danneggiata si atteggia in modo tutt' affatto particolare.
Quest'ultima, infatti, deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva.
Detto fatto costitutivo si compone dei tre elementi oggettivi della fattispecie: il fatto lesivo, il danno (ingiusto), il rapporto di causalità. Occorre provare, cioè, che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno (Cass., 13.02.02 n.
2075), senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno (Cass.,
19.08.97 n. 7702; 04.12.95 n. 12500).
Quanto alla sussistenza del rapporto eziologico “cosa in custodia/evento dannoso”, per la Giurisprudenza “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass., n.
20943/2022).
L' onere probatorio può essere assolto anche attraverso la semplice dimostrazione di circostanze da cui sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass., 22.07.87 n. 6407; 05.12.81 n. 6467), potendosi esaurire nella dimostrazione che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità e senza che occorra provare l'inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, quindi inevitabili per lui (Cass., 06.08.97 n. 7276).
Ciò ulteriormente premesso, in relazione alla prova del nesso causale, la stessa CTU svolta in sede di ATP ha rilevato che “i lavori svolti dalla Resistente nei propri locali a cavallo degli anni , e in particolar modo Pt_3 la disposizione di un ulteriore carico sul solaio determinato dalla sovrapposizione di un pavimento in cotto sull'esistente, possono aver inciso anche sensibilmente sul fenomeno riscontrato. (pp. 12, 14, 15).
In buona sostanza, il CTU della fase di ATP ha riconosciuto, con ragionamento congruo ed esente da vizi logici, tale da poter essere fatto proprio dal Giudicante, che i lavori svolti nell'appartamento sovrastante quello dell'attrice potevano aver contribuito in maniera determinante al prodursi dei dissesti per cui è causa, con efficacia causale e secondo il principio della condicio sine qua non.
In altri termini, mediante ragionamento controfattuale è possibile affermare, in modo sufficiente a fondare il convincimento del Giudice, che in assenza di lavori sul pavimento dell'appartamento soprastante, il danno alla volta dell'appartamento sottostante non si sarebbe prodotto, con certezza od assoluta probabilità. Tale ricostruzione è stata per vero parzialmente contraddetta dallo stesso CTU nella fase di integrazione della propria perizia, nel momento in cui lo stesso ha riscontrato che l'incremento di carico indotto dalla realizzazione di un solaio in latero cementizio nel sottotetto, in sostituzione di un solaio realizzato con pesi di minor entità ha indotto uno stato di coazione di compressione nei muri perimetrali maggiore della precedente, ma con “scarso effetto” sulla volta sottostante.
Quanto alla realizzazione della scala di accesso al sottotetto, “allo stato è da ritenere che non vi siano evidenze sul fatto che abbia inciso sulla formazione delle lesioni”.
Analogamente, circa la realizzazione delle aperture, anche se realizzate su muri portanti, “non sembra che abbiano potuto produrre effetti diretti sulle fessurazioni della volta” (p. 10 e ss).
Circa l'attribuibilità al convenuto di detti lavori, si deve notare che la concessione edilizia n. 3671 del
29.06.1992 rilasciata al dante causa del padre del convenuto, Sig. giugno 1992) è di poco precedente Per_1 all'acquisto dell'appartamento effettuato dal padre del convenuto (settembre 1992): essendo il termine per inizio dei lavori previsto in essa previsto pari a 12 mesi, per cui appare evidente che le opere oggetto di concessione siano state poste in essere dal padre stesso, e siano attribuibili – ove foriere di un danno nei con- fronti dell'attrice – allo stesso convenuto.
Inoltre, il CTU ha negato che la eliminazione di tramezzi interni da parte convenuta possa aver alleggerito il solaio e svolto azione contraria rispetto a quella che ha determinato, invece, le lesioni alla volta: “il reale comportamento fisico dei due carichi nel caso di specie è totalmente diverso soprattutto nell'ambito dell'indagine che viene svolta localmente e che interessa i travetti con elemento a contrasto con la volta sottostante che saranno sicuramente soggetti all'incremento di carico indotto dal pavimento aggiunto ma non interessati dalla riduzione di carico ottenuta con l'eliminazione dei tramezzi non strutturali posizionati in area diversa da quella di indagine” (integraz., p. 15).
Quanto poi alla riconducibilità del danno ai lavori svolti, invece, dalla stessa attrice, tale circostanza appare smentita dalla stessa CTU svolta nel procedimento per ATP, nella misura in cui la stessa ha concluso nel senso che “tale valutazione non trova riscontro nel quadro fessurativo esaminato nel corso delle indagini di consulenza. Infatti, nel corso delle indagini il CTU, coadiuvato dai CTP, ha esaminato i locali posti ai piani sottostanti il piano della volta soggetta a lesioni non riscontrando segni evidenti di fessurazioni o danneggiamenti analoghi a quelli della volta in esame, né tanto meno altri segni che potessero in qualche modo giustificare un dissesto originato nei locali sottostanti e propagatosi sino quelli oggetto di causa. Infatti, va evidenziato che un dissesto tale da indurre una rotazione o un cedimento delle pareti murarie di sostegno della volta doveva essere evidenziato anche ai piani inferiori con evidenti segni di fessurazione, fatto questo non riscontrato…la collocazione degli elementi rigidi (mattoni) posti a contrasto tra la volta e il solaio sovrastante, proprio in corrispondenza del punto di maggior ampiezza delle fessure riscontrate sulla volta sottostante, deve fare ritenere con elevato grado di probabilità che la causa del dissesto della volta debba essere individuata nella proprietà della Resistente posta sopra la volta stessa, piuttosto che in interventi effettuati dalla Ricorrente nei propri locali” (p. 11, 15).
In disparte le contraddizioni presenti nel raffronto fra le due CTU, di cui si è dato cenno sopra, dal punto di vista giuridico si deve ancora osservare che, qualora il danneggiato abbia fornito la prova del nesso causale di cui sopra – come è nella specie, a seguito della CTU - il convenuto deve fornire la prova liberatoria del fortuito, il cui concetto (inteso come fatto specifico capace di determinare autonomamente il danno) viene inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cass., n. 16.607 del 2008;
n. 4279 del 2008).
Più restrittiva nell'accogliere tale verifica del caso derivante da evento naturale, la Giurisprudenza ammette in modo alquanto ampio la prova del fortuito derivante da fatto del danneggiato o del terzo, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani di questo, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode.
All'esito del giudizio, si deve riconoscere che parte convenuta ha fornito tale prova liberatoria, per meglio dire la stessa prova è risultata all'esito dell'istruttoria, ossia all'esito delle due CTU – quale svolta in sede di ATP e quella di cui all' integrazione nel presente giudizio.
In particolare, nella prima il CTU ha riconosciuto “la presenza di alcuni elementi in laterizio posti a contrasto tra i travetti in cemento della struttura di sostegno del solaio della resistente e la volta sottostante proprio in corrispondenza della lesione sulla volta…Tali elementi di collegamento rigido tra le due strutture sono stati ritenuti in corso di consulenza la causa della formazione della fessura individuata nella volta sottostante. Per quanto concerne la lesione della volta, la causa del dissesto è stata riconosciuta….nella presenza di alcuni
(rilevati n.2) elementi in laterizio posti a contrasto tra i travetti del solaio di sostegno della pavimentazione dei locali della resistente con la struttura della volta sottostante…Il mattone posto a contrasto tra i due elementi strutturali (travetto portante del solaio e guscio della volta) costituisce un elemento classificabile come rigido…tale da trasferire i carichi e le deformazioni del solaio sovrastante alla struttura della volta sottostante…qualsiasi incremento locale del carico sul solaio sovrastante che abbia indotto una deformazione dello stesso o semplice deformazione del solaio indotto da qualsiasi alta causa, è stato trasferito(attraverso gli elementi in laterizio) in maniera concentrata alla volta sottostante, andando a incrementare l' effetto
(fessurazione) sulla volta stessa”.
Se è vero che il CTU ha riconosciuto che “gli elementi posti a contrasto tra solaio e volta risultano posizionati sopra il getto di intonacatura estradossale della volta non avvalorando l'ipotesi che siano stati messi quali potenziali aiuti per la realizzazione della volta stessa in fase di costruzione” (integrazione, p. 11).
Vero è anche che tale apposizione non è possibile attribuire con certezza neppure allo stesso convenuto, in quanto ciò non è apparso funzionale ai lavori effettuati sulla sua proprietà. A riprova di ciò, si deve considerare che, come appare dalla documentazione fotografica allegata alla CTU e ai documenti prodotti da entrambe le parti, il solaio del convenuto, soprastante i mattoni, appare del tutto integro e continuo, ciò che depone in senso contrario alla ipotesi di inserimento degli stessi, previa sua manomissione;
inoltre, in corrispondenza degli elementi non è visibile alcuna fessura sul controsoffitto sottostante.
Da quanto sopra deriva che, in mancanza di prova o di elementi diversi, l'apposizione dei mattoni deve attribuirsi a terzi estranei al presente giudizio, rimasti sconosciuti, e come tale deve essere considerata alla stregua di un caso fortuito, perfettamente valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del c.c..
Anche a voler ritenere che dalla proprietà dei mattoni consegua la responsabilità per i danni che essi (rectius, la loro imprevedibile presenza fra solaio e volta) hanno prodotto a quest' ultima, si deve osservare che essi sono interamente posti al di sotto del solaio di divisione tra le proprietà delle due parti, risultando dunque compresi all'interno della proprietà sottostante, ossia di parte attrice.
La presenza degli elementi a contrasto ha agito quale concausa dell'evento-fessurazione, idonea a spezzare il nesso di causalità fra gli stessi lavori e l'evento, secondo il medesimo principio di eliminazione causale cui sopra si è fatto cenno. In altri e più semplici termini, in assenza degli elementi in laterizio le lesioni non si sarebbero verificate, con certezza o con elevata probabilità – comunque sufficiente a fondare il convincimento del Giudicante, secondo il criterio del più probabile che non -, pur in presenza dei suddetti lavori.
In conclusione, ed in conseguenza di quanto sopra esposto, la domanda di rimessa in pristino stato, proposta da parte attrice, deve essere rigettata.
Tale considerazione assorbe e rende inutile l'esame della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito, peraltro rimasta del tutto sfornita di prova, all'esito del giudizio.” Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso detta sentenza, Pt_1 impugnandola con tre motivi di gravame (con i quali si è lamentata dell'erronea valutazione della rilevanza dei lavori svolti dal convenuto in assenza di autorizzazione edilizia;
dell'erronea applicazione dell'art. 2051
c.c. in relazione alla sussistenza del caso fortuito e dell'erronea valutazione della prova relativa al danno patrimoniale da essa subito).
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare del 15.4.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 30.4.25, comunicata in data
2.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere l'irrilevanza, ai fini della decisione in ordine alla domanda ripristinatoria da essa proposta, dei lavori svolti dal in assenza di autorizzazione edilizia, aderendo acriticamente a quanto affermato dal c.t.u. Controparte_1 nella consulenza integrativa solta nel corso del giudizio di primo grado, che ne aveva evidenziato l'importanza solo sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto di quanto esposto dal proprio c.t.p., Ing. in sede di osservazioni critiche alla c.t.u. ovvero che i lavori non autorizzati, Per_2 eseguiti da negli anni 1991/1993 (che, come accertato anche dal c.t.u., aveva collegato il Controparte_1 suo appartamento sito al quarto piano del Castello al sottotetto tramite una scala in cemento armato, rivestita in pietra ed aveva ricostruito i solai del sottotetto in latero cemento e effettuato, nei locali dello stesso, finiture ad uso abitativo), avevano comportato sollecitazioni sul solaio del quarto piano per i carichi causati dalle macerie delle demolizioni effettuate o dai materiali da impiegare nelle ristrutturazione, che vi erano stati appoggiati sopra nel corso degli stessi, che avevano contribuito alla formazione delle lesioni della volta del salotto del piano sottostante ed ha sostenuto che, poiché il c.t.u. era giunto a conclusioni incerte sul punto, il giudice avrebbe dovuto prendere una precisa posizione sulla questione e, nel caso non avesse inteso aderire alle osservazioni proposte, ne avrebbe dovuto dare idonea spiegazione in motivazione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte od abbia fornito (come nel caso in esame), specifici chiarimenti al riguardo, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.2024 e n. 33742 del 16.11.2022).
Per_ Tanto ricordato, si osserva che, già nella c.t.u. svolta in sede di A.T.P., il consulente nominato, Ing. aveva risposto alle osservazioni del c.t.p. chiarendo che : “... gli interventi eventualmente effettuati dalla parte resistente [ così come descritti dal Consulente nelle sue osservazioni, hanno se mai contribuito ad CP_1 incrementare le masse e quindi i carichi verticali sulle murature portanti della struttura, senza però agire direttamente sulla struttura dell'elemento volta che, si ricorda, essere elemento autoportante e non direttamente caricato dal solaio (…) In condizioni statiche tale condizione si traduce in un aumento del carico verticale (stabilizzante) sui muri di sostegno della volta con effetto, in assenza di cedimenti strutturali del muro o di fondazione, stabilizzante sul complesso volta – pareti di contenimento. Quindi, in condizioni statiche non vi è, a parere del CTU, correlazione tra la fessurazione della volta e l'eventuale aumento di carico verticale sui muri perimetrali di sostegno della volta (…) La presenza di maggiori masse e l'indebolimento dei maschi murari agli ultimi piani di un edificio storico come quello in esame hanno, piuttosto, una maggiore valenza in caso di effetti dinamici a cui il complesso strutturale dell'edificio è chiamato a far fronte in caso di eventi sismici.” (vd pag. 19 della relazione) e che nell'elaborato peritale finale, depositato in data 21.3.2022, il medesimo consulente era giunto alle stesse conclusioni, affermando, in risposta alla parte di quesito che chiedeva di valutare la portata del solaio, che:”… ad oggi non è possibile accertare o escludere se nel corso degli eventi conseguenti alla realizzazione delle opere all'interno dei locali del convenuto si siano indotti stati di sollecitazione del solaio locale della sala che puntualmente abbiano potuto incidere, con la collaborazione degli elementi posti a contrasto tra solaio e volta, creando le condizioni per la fessurazione della volta sottostante. In altre parole, non è dimostrato e non vi sono prove evidenti, ma non si può nemmeno escludere, che si siano create in fasi transitorie del corso dei lavori le condizioni per avere concentrazioni di carichi localizzati che possano aver indotto deformazioni locali del solaio elevate (dell'ordine del centimetro) che trasferite attraverso gli elementi a contrasto alla volta sottostante siano state in grado di innescare i fenomeni fessurativi riscontrati e oggetto di causa. Rispondendo in maniera sintetica al quesito limitatamente ai carichi applicati dalla Convenuta sull'immobile e non oggetto di concessione 3671, si può dire che nel loro complesso hanno aggravato lo stato sollecitativo delle strutture portanti dell'edificio con particolare riferimento anche alle possibili conseguenze di un evento sismico. Ma non sono ad oggi emersi, nel corso della consulenza d'ufficio, elementi tali da poter accertare che questi interventi siano ricollegabili come logica e diretta causa delle lesioni della volta sottostante oggetto di causa.”.
Pertanto, non essendosi creata sul punto alcuna contraddizione od omissione di valutazione da parte del c.t.u. (il quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, aveva chiaramente escluso la possibilità di attribuire con certezza un ruolo di concausa alle asserite, ma non provate, sollecitazioni del solaio dovute ai carichi che vi erano stati probabilmente appoggiati sopra nel corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel quarto piano del Castello), la decisione del giudice di primo grado di aderire, in assenza di prove contrarie, alle conclusioni del consulente di ufficio, senza motivare espressamente in ordine osservazioni critiche del c.t.p., appare immune da censure.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere sussistente il caso fortuito e, quindi, l'assenza della responsabilità del per i danni riportati CP_1 dall'immobile di sua proprietà, sulla scorta di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il motivo è fondato.
Ed invero - premesso che la decisione del primo giudice di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. non è stata oggetto di gravame, neanche incidentale da parte di alcuno e che, pertanto, su di essa si è formato un giudicato interno - si ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima, dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: cfr Cass. civ. ord. n. 21675 del 20.7.2023) o, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole e che, per ravvisare tale rilevanza causale, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa ovvero la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario od anche al possessore o detentore. Tanto ricordato, si osserva che la , nel caso di specie, tramite la c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., Pt_1 acquisita agli atti del processo e quella integrativa disposta nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito, aveva assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, su di essa gravante, avendo provato che era il proprietario dell'appartamento sovrastante il Controparte_1 proprio, per averlo ereditato dal precedente proprietario, ; che il medesimo aveva Parte_2 eseguito importanti lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento, interessanti anche la pavimentazione posta sopra la volta del salone dell'appartamento della , in assenza di autorizzazione Pt_1
e che la formazione delle fessurazioni nella predetta volta era stata causata dalla presenza di alcuni mattoni posti a contrasto tra i travetti di cemento della struttura di sostegno del solaio dell'immobile di proprietà ed il guscio della volta del salone di proprietà della che, rappresentando un collegamento CP_1 Pt_1 rigido tra le due strutture, aveva trasferito alla struttura della volta i carichi (vecchi e nuovi, ovvero anche quelli derivanti dalla ristrutturazione realizzata dal convenuto) del solaio sovrastante in maniera concentrata e puntuale (“la causa del dissesto è stata riconosciuta, per logica strutturale e per corrispondenza geometrica nella presenza di alcuni (rilevati n 2) elementi in laterizio posti a contrasto tra i travetti del solaio di sostegno della pavimentazione dei locali della resistente con la struttura della volta sottostante. Infatti, gli elementi individuati sono collocati proprio in corrispondenza del punto di maggior dissesto riscontrato nella volta. Il mattone posto a contrasto tra i due elementi strutturali (travetto portante del solaio e guscio della volta) costituisce un elemento classificabile come rigido (almeno fino al punto di rottura del mattone per schiacciamento) tale da trasferire i carichi e le deformazioni del solaio sovrastante alla struttura della volta sottostante. Tale trasferimento avviene con una concentrazione puntuale del carico o della deformata. Tale tipo di azione, per quanto già sopra esposto (vedi pag.
8-9 nel merito), per le stesse caratteristiche geometriche e funzionali della volta, costituisce elemento sufficiente ad indurre la formazione di tensioni di trazione localizzate ed intense all'intradosso del guscio della volta tali da ingenerare fenomeni di fessurazione quali quelli osservati. Và ricordato, per quanto già esposto, che le volte sottili in muratura non sono considerati elementi strutturali in grado di sopportare sollecitazioni di trazione. Quindi, la sola comparsa di uno stato di tensione di trazione può determinare l'insorgenza di fenomeni fessurativi. Il tipo di rottura indotto dalla presenza del carico concentrato, in una struttura a volta (come in un arco) raggiunge lo stato di collasso al momento della formazione di un certo numero di cerniere plastiche tali da indurre un cinematismo della volta stessa.” vd pag. 14 della relazione peritale), mentre il - contrariamente a quanto ritenuto dal CP_1 giudice di primo grado - non aveva fornito la prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito, rappresentato dal fatto del terzo rimasto ignoto.
Al riguardo, va, infatti, evidenziato che, per ottenere l'esonero dalla responsabilità, al custode è richiesta la prova che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, quindi, dell'idoneità a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti, mentre, nel caso di specie, l'apposizione dei mattoni da parte di terzi appare essere stata fatta nel corso dei lavori di ristrutturazione che avevano interessato l'appartamento del negli anni atteso che dalla CP_1 Pt_3
c.t.u. suppletiva volta nel corso del primo giudizio era emerso che la volta del salotto dell'appartamento della era già esistente al momento della realizzazione del solaio del terzo piano (vd pag. 11 della relazione Pt_1 peritale)
In particolare, il c.t.u., in risposta al secondo quesito (con il quale era stato chiesto al consulente di accertare il periodo in cui il solaio era stato costruito) aveva affermato quanto segue: “Il solaio dell'appartamento del sig. che insiste sul locale della volta appartenente ai locali di proprietà dell'Attrice è un solaio Parte_4
a struttura portante latero cementizia. Il locale direttamente sovrastante la volta oggi lesionata costituisce la pavimentazione della sala-ingresso dell'appartamento della Convenuta. In base ai due sondaggi effettuati è stato possibile stabilire che il solaio in questione è composto da elementi in laterizio (pignatte) di altezza circa
18cm della larghezza di circa 30 cm intervallati con travetti in cemento e laterizio della larghezza di circa 20 cm probabilmente assemblati in opera. Negli elementi individuati come travetti sono stati rinvenuti in campata due ferri superiori del diametro φ 6mm a superficie liscia nella parte estradossale (sotto la soletta del pavimento), con approfondimento di indagine è stato individuato nella parte intradossale (verso la volta sottostante) del travetto un ferro φ 12mm a superficie liscia ritenuto uno dei due presumibilmente presenti
(onde evitare ulteriori danni al solaio non si è estratto il secondo ferro dal getto). Non era possibile prudenzialmente demolire la struttura del travetto in cemento armato per verificare la presenza di tutte le armature onde non arrecare danno irreversibile alla stabilità del solaio.
Il solaio, strutturalmente, è da considerare una struttura mista realizzata assemblando elementi in laterizio con getti in cemento realizzata in opera non identificabile in una tipologia specifica produttiva che ne caratterizzi inconfutabilmente una tecnologia di prodotto specifica quale un solaio sap (solaio auto portante),
o un solaio con travetti precompressi o tralicciati, ne sembra essere definibile, per la finitura all'intradosso dei travetti e di alcuni laterizi come prodotto industriale prefabbricato in lastre, eventualmente autoportanti.
Superiormente alla parte del solaio è stata identificata una soletta di cemento di circa 4-5 cm che non presenta una armatura di ripartizione (rete elettrosaldata). Sulla soletta in cemento è stato individuato un pavimento in piastrelle in graniglia di marmo dello spessore di circa 2-3 cm, sopra le quali è stato posato un pavimento in cotto dello spessore di circa 1,4cm posato a colla con spessore della colla cementizia di circa 1,0 cm.
Ovviamente gli spessori della colla e del massetto localmente possono variare di qualche millimetro in funzione della planarità e delle superfici su cui sono applicati.
La mancanza di una rete di ripartizione del carico nella soletta, la presenza delle armature lisce (non ad aderenza migliorata) fanno ritenere che il solaio sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della zona sismica nel comune di Subbiano (Ar) (anno 1982 con il Decreto Ministeriale LL.PP. 19-03- 1982). Ma la valutazione è del tutto indicativa non avendo per il solaio in oggetto alcun riferimento di autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dello stesso presso i pubblici uffici. Quindi non avendo a disposizione un dato o una tipologia costruttiva specifica che possa individuare un periodo sufficientemente ristretto per l'individuazione della possibile data di realizzazione del solaio, ne un dato di progetto o un'autorizzazione alla sua realizzazione risulta non oggettivamente classificabile una data anche presunta di realizzazione del solaio, senza tenere conto che lo stesso potrebbe essere stato oggetto di realizzazione e di interventi successivi per i quali difficilmente si può definire una data attendibile di realizzazione. Va comunque osservato che per quanto oggi rilevabile la volta sottostante risulta intonacata (o comunque dotata di un getto in cemento) nella parte estradossale sotto il solaio come è chiaramente visibile dalle foto.
Tale stato di fatto consente ragionevolmente di escludere che la volta sia stata realizzata successivamente al solaio sovrastante. Quindi la volta è da ritenere presente al momento di realizzazione del solaio. La presenza nell'intercapedine tra solaio e volta di cumuli isolati di calcestruzzo in prossimità di alcuni travetti rafforza l'idea che il solaio, almeno localmente, sia stato gettato in opera dopo la realizzazione della volta in un tempo successivo all'intonacatura estradossale della volta stessa. “ Pertanto - considerato che: 1) i lavori di ristrutturazione autorizzati dal Comune di Subbiano con la concessione rilasciata in favore di nel 1992 erano stati eseguiti da Parte_2 Controparte_1
(circostanza pacifica), il quale aveva anche realizzato, in assenza di concessione una serie di altri importanti lavori (quali la scala in cemento armato di collegamento tra il quarto piano ed il sottotetto, il rifacimento del solaio nel sottotetto, la realizzazione e/o la modifica di alcune aperture nei muri esterni e interni portanti e l'eliminazione di alcuni tramezzi secondari); 2) la costruzione del solaio, per quanto affermato dal c.t.u., poteva essere stata realizzata anche negli anni Novanta, nonostante che la tecnica utilizzata per realizzare il solaio non fosse più a norma dopo l'inserimento, nel 1982, del Comune di Subbiano in zona sismica;
3) in assenza di prove contrarie ed in applicazione del principio del “più probabile che non”, doveva ritenersi che i due mattoni che erano stati rivenuti tra la parte sottostante del solaio del quarto piano ed il massetto realizzato sopra la volta del salotto del terzo piano (raffigurati nella seconda foto) fossero stati posti nell'intercapedine creatasi tra il solaio ed il massetto predetto nel corso della ristrutturazione del terzo piano, atteso che gli elementi rigidi erano stati inseriti come puntelli durante la realizzazione del solaio del terzo piano, di proprietà dell'attuale appellato, non essendo questo autoportante, e poi rimossi di volta in volta durante l'effettuazione dell'opera ad eccezione dei due mattoni rinvenuti ed infine 4) le fessure sulla volta del salotto erano addebitabili proprio all'apposizione di detti mattoni, che avevano scaricato sul massetto realizzato sopra la volta (e, tramite questo, sulla volta stessa) i carichi del solaio - va ritenuta l'irrilevanza della identificazione del terzo che aveva collocato materialmente i predetti mattoni nell'intercapedine in quanto, trattandosi di lavori eseguiti sull'immobile del quest'ultimo, che ne aveva conservato la CP_1 disponibilità giuridica e la custodia e non aveva fornito la prova dell'identità del terzo o di ulteriori situazioni idonee ad interrompere il nesso di causalità, ne risultava responsabile in qualità di custode e per non aver vigilato a sufficienza i lavori.
Ciò detto, ne consegue che la sentenza va riformata sul punto, con la condanna di alla Controparte_1 rimessione in pristino dell'immobile di proprietà della , secondo le indicazioni fornite dal consulente Pt_1
d'ufficio nell'allegato 7 della c.t.u. svolta in sede di A.T.P.
Infatti, in relazione ai lavori necessari per la eliminazione delle fessurazioni e dei danni subiti dalla volta del salone dell'appartamento della , che avevano indotto la stessa a puntellare la volta, come attestato Pt_1 dalla foto sottostante la c.t.u. svolta in sede di A.T.P., dopo aver descritto le fessurazioni che si erano aperte sulla volta, aveva indicato i lavori necessari per ristabilire le condizioni di sicurezza strutturale della stessa, previa l'eliminazione degli elementi posti a contrasto tra la volta e il sovrastante solaio di calpestio, precisando che detti lavori, vista la presenza nell'intradosso di intonaci affrescati, dovevano essere eseguiti dalla parte estradossale del guscio senza intaccare l'intradosso affrescato della volta stessa, con conseguente demolizione e rifacimento del solaio posto al disopra della volta stessa ( “A parere del CTU, l'intervento più idoneo al consolidamento della volta dalla parte estradossale è quello eseguito con materiali compositi fibro rinforzati (FRP). Tale intervento consiste nell'applicazione all'estradosso della volta di fasce in materiali ad alta resistenza solidarizzate alla struttura attraverso l'uso di una matrice in resina. Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove tecnologie, grazie alle quali le fibre di rinforzo, possono essere applicate con matrici inorganiche
(FRCM) più compatibili con le murature esistenti rispetto alla matrice polimerica (FRP). La matrice inorganica a base cementizia consente una miglior applicazione a superfici irregolari, una migliorata resistenza alle alte temperature, e un miglior scambio igrometrico delle superfici trattate con tali materiali, consentendo un uso più idoneo in presenza di superfici all'intradosso stuccate e affrescate. Infatti, gli interventi di rinforzo delle volte con materiali compositi, rispetto ad altri tipi di interventi, quali l'esecuzione di calotte in cemento armato, hanno il vantaggio di essere meno invasivi e di non sovraccaricare la struttura con ulteriori masse o alterarne sensibilmente la rigidezza, effetti questi che possono risultare significativamente negativi nei confronti delle azioni sismiche. Non và dimenticato che l'intervento di consolidamento deve essere inserito nel contesto strutturale del complesso del Castello della Fioraia che è un edificio di antica realizzazione il cui comportamento strutturale globale deve comunque essere salvaguardato nei confronti di eventuali azioni sismiche o di effetti indotti da un eventuale incremento del carico statico sulle strutture. La volta oggi è realizzata come un guscio strutturalmente indipendente dal solaio sovrastante, e trasmette alla struttura solo il proprio peso. L'irrigidimento della volta con l'introduzione di un consolidamento con soletta in cemento armato o la realizzazione di frenelli (muri estradossati di irrigidimento della volta) comporterebbe anche un significativo aumento di peso (massa) del complesso volta solaio situazione da scongiurare nell'ambito di un intervento da realizzare in zona sismica su un edificio esistente come nel caso in esame. L'uso dei materiali compositi comporterebbe un significativo consolidamento della volta mantenendo sostanzialmente inalterato lo stato ante opera e quindi il comportamento globale della struttura. Dal'altro canto il miglioramento delle tecniche costruttive e la migliorata esperienza degli operatori, oltre alla diffusione della tecnica costruttiva di rinforzo con materiali compositi hanno oggi reso questi interventi economicamente concorrenziale con altri sistemi di consolidamento più tradizionali e decisamente più invasivi. Chiaramente
l'intervento di consolidamento richiede un'attenta valutazione progettuale che individui le tecniche e le modalità di applicazione dei rinforzi più idonee al caso in esame che ovviamente non possono essere oggetto della presente relazione di consulenza. Il CTU in questa fase si limiterà a indicare a grandi linee il procedimento di intervento stimandone i costi (riportati nell'allegato 6 della presente relazione) al solo fine di rispondere compiutamente al quesito di causa. L'intervento da svolgere non può prescindere da un prioritario puntellamento con centinatura di sicurezza della volta da eseguire senza gravare eccessivamente sulla pavimentazione sottostante. L'intervento di puntellamento e messa in sicurezza preliminare dovrà essere dimensionato opportunamente e contestualizzato alla realtà dell'edificio. Messa in sicurezza la volta, si dovrà procedere con la rimozione del solaio collocato sopra la volta, e alla pulizia della parte estradossale della volta stessa fino a mettere a nudo la struttura della volta. Eseguito il consolidamento della volta con i materiali compositi, si potrà procedere alla ricostruzione del solaio sovrastante in maniera da renderlo indipendente dalla volta sottostante ripristinando così l'originale consistenza del pacchetto solaio e volta. Completato il consolidamento si potrà quindi procedere alla risarcitura della lesione sottostante con l'intasamento della lesione con malte espansive e alla ristuccatura superficiale della stessa con il ripristino degli intonaci e delle tinteggiature esterne preservandone con adeguate tecniche di restauro l'integrità degli affreschi” - vd pagg.
16 e 17 della relazione peritale).
Il costo del predetto intervento, come dettagliato nell'allegato 7 della relazione, necessario per la messa in Per_ pristino dell'immobile è stato stimato dal consulente d'ufficio nominato, Ing. (che, in sede di risposta alle osservazioni critiche al ctp della , ha precisato che “i costi stimati in relazione si riferiscono a lavori Pt_1 di restauro e ristrutturazione tratti dal Bollettino degli Ingegneri della Toscana che tengono già in conto, rispetto alle nuove costruzioni, l'esecuzione delle opere con disagio arrecato dalla difficoltà di intervenire sulle costruzioni esistenti. Il CTU, inoltre, nelle sue valutazioni, ha tenuto conto anche di un 15% in più per gli imprevisti, tra i quali possono rientrare anche difficoltà di posa in opera come quelle indicate dal Consulente nella sua relazione.”), in complessivi euro 46.240,80 (compresa IVA, al 10% sulle lavorazioni e al 22% sui costi tecnici), da aggiornare all'attualità, risalendo la stima all'8.5.2017 (data del deposito della c.t.u.), in euro
55.673,92.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di risarcimento dei danni da essa proposta per il mancato godimento dell'immobile (c.d. danno figurativo).
Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul proprietario la prova della sussistenza e quantificazione di detto danno, che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici (cfr Cass. civ. ord. n. 14947 del 29.5.2023 17.12.2019 n. 33439), si osserva che, nel caso in esame, la non ha fornito alcuna prova della concreta possibilità di esercizio del diritto di Pt_1 godimento, asseritamente perduto, atteso che lo stato di conservazione dell'immobile era stato descritto nella c.t.u. svolta nel corso dell'A.T.P. nei seguenti termini: “..Buona parte dei locali posti nell'ala principale del Castello, di proprietà della Ricorrente, sono oggi non completamente ristrutturati presentandosi incompleti in opere di finitura quali impianti, intonaci, tinteggiature, ecc..” (vd pag. 11 della c.t.u. espletata nel corso della ed emergeva chiaramente anche dalle foto allegate alla consulenza e che la Pt_5 Pt_1 non aveva fornito alcun elemento da cui ricavare l'abitabilità dell'immobile o l'utilizzo/utilizzabilità dello stesso da parte propria o di terzi.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423 e 30.12.2013 n. 28718)
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la è risultata Pt_1 vittoriosa con riferimento alla domanda ripristinatoria avanzata ma soccombente in relazione a quella relativa al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile, per cui le spese dei due gradi e per l'a.t.p., previa compensazione delle stesse nella misura del 50% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico dell'appellato sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal
23.10.2022).
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 52.000,01 e 260.000,01 in considerazione del valore del decisum e dell'impegno difensivo prestato (medio), si devono liquidare, per il primo grado, la somma di euro
7.051,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché quella di euro 1.913,50 per spese di a.t.p. e, per il secondo grado, euro 4.995,50 per compenso professionale, in ragione del mancato espletamento della fase istruttoria, oltre accessori di legge.
Le spese di c.t.u., già liquidate nella misura di euro 3.400,00, dal Tribunale di Arezzo con decreto del
23.3.2022, debbono gravare in via definitiva su , che, avendo escluso la propria Controparte_1 responsabilità per le fessurazioni della volta del soffitto dell'appartamento della , ne ha reso Pt_1 necessario lo svolgimento in relazione alla domanda ripristinatoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 26.1.2023, ogni altra
[...] domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna al ripristino dell'immobile di Controparte_1 proprietà della secondo le indicazioni fornite dal consulente d'ufficio nella Parte_1
c.t.u. svolta nel corso dell'A.T.P.;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 Parte_1 nei due gradi di giudizio, che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del 50%
[...] in ragione della reciproca soccombenza parziale, per il primo grado, nell'importo di euro 7.051,50 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, nonché nell'importo di euro 1.913,50 per spese di a.t.p. e, per il secondo grado, di euro 4.995,50 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese delle c.t.u. svolte. Controparte_1
Così decisa in Firenze il 29.10.2025
Il Consiglier estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Santese Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Carla Santese Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 494/2023 r.g. promossa da:
p. iva e c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Amatucci ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Niki Rappuoli ed Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellato -
avverso la sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 26.1.2023
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 15.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 30.4.2025, pubblicata in data 2.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di
Arezzo nel procedimento iscritto al n. 3136/2020 R.G., n. 83/2023, pubblicata il 26.01.2023 e notificata in data 30.01.2023 ed in accoglimento del presente appello, accogliere tutte le domande proposte da essa attrice come nel presente atto identificata e rappresentata, contro il sig. Parte_1 [...]
e, per l'effetto condannare quest'ultimo: CP_1 1. alla rimessa in pristino dei locali di proprietà della società attrice attraverso l'esecuzione delle opere necessarie od utili alla eliminazione delle cause determinative del dissesto, nonché alla integrale riparazione e restauro delle parti lesionate che insistono nella proprietà della società attrice secondo le indicazioni tecniche della CTU di primo grado;
2. al pagamento della complessiva somma di euro 105.300, oltre interessi sino al saldo o, in via di ipotesi, in quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia a seguito della valutazione degli elementi raccolti nella espletata CTU e degli atti del giudizio di primo e di secondo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento nonché di quelle di quello di primo grado e del procedimento per ATP di cui al n. 3622/2016 R.G. Tribunale di Arezzo e con conseguente obbligo di restituzione delle somme nel frattempo incassate a tale titolo.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni dettagliate in narrativa, non accogliere l'appello promosso da rigettando le Parte_1 doglianze lamentate ed oggetto di appello e più precisamente:
– rigettare il primo motivo di gravame, avente ad oggetto l'errata valutazione circa la rilevanza dei lavori svolti nell'appartamento in assenza di autorizzazione edilizia, in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto;
– rigettare il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto l'errata applicazione dell'art. 2051 C.C., in quanto destituito di fondamento sia fattuale che giuridico, con conseguente riconoscimento del caso fortuito;
– rigettare il terzo motivo di gravame, avente ad oggetto l'errata valutazione della prova del danno subito, in quanto macroscopicamente infondato in fatto ed in diritto risultando insussistente nella specie il lamentato danno figurativo, ed in ogni caso risultando non assolto l'onere probatorio gravante in capo all'odierno appellante, parte attrice nel procedimento di primo grado;
– rigettare altresì anche la domanda di rimessa in pristino dei locali di proprietà Parte_1
attraverso l'esecuzione delle opere necessarie e/o utili alla eliminazione delle cause determinative del
[...] dissesto, nonché alla integrale riparazione e restauro delle parti lesionate che insistono nella proprietà di secondo le indicazioni tecniche della CTU di primo grado, in quanto manifestamente Parte_1 infondata anche in questo secondo grado di giudizio ed in ogni caso rivelandosi la soluzione prospettata non la più idonea, in quanto eccessivamente invasiva oltre che macroscopicamente ingerente e pregiudizievole, stante il rischio più che concreto di provocare gravi danni strutturali al fabbricato. E per l'effetto confermare la sentenza n. 83/2023, pubblicata il 26/01/2023, repertorio n. 148/2023 del 26/01/2023, resa dal Tribunale di Arezzo a definizione del procedimento di primo grado n. 3136/2020 R.G. in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la (di seguito ), quale proprietaria di un Parte_1 Pt_1 appartamento sito in località Castelnuovo di Subbiano, al primo, secondo e terzo piano del Castello della
Fioraia, aveva promosso, nell'anno 2016, presso il Tribunale di Arezzo, un procedimento per accertamento tecnico preventivo (iscritto al n. 3622/2016 R.G.), lamentando di aver subito danni al proprio immobile posto all'interno di edificio di interesse storico e sottoposto al vincolo della Sovraintendenza dei beni culturali, per colpa dei lavori effettuati da nell'appartamento sovrastante, sito al quarto piano, già di Controparte_1 proprietà di , che avevano determinato lesioni della volta affrescata del salone principale Parte_2 esistente al terzo piano ed un quadro fessurativo di notevole importanza, al punto da averla costretta ad apporre dei puntelli al fine di evitare il pericolo di crollo della struttura.
La c.t.u. svolta nel corso dell'A.T.P., oltre ad aver riscontrato lesioni strutturali importanti alla volta del salone dell'immobile di proprietà della , aveva anche accertato la presenza di dissesti nella volta affrescata Pt_1 dovuti alla presenza di elementi in laterizio (mattoni rigidi) posti a contrasto tra i travetti del solaio di sostegno della pavimentazione dei locali dell'appartamento sovrastante e la struttura della volta sottostante ed aveva quantificato in € 46.640,80 i costi di ripristino.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Pt_1
Arezzo, , nella sua qualità di erede di e di nuovo proprietario Controparte_1 Parte_2 dell'appartamento, al fine di ottenere – previa acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P. – la condanna del convenuto alla rimessa in pristino dei locali di sua proprietà mediante l'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause che avevano provocato il dissesto, nonché alla integrale riparazione e restauro delle parti lesionate ed al pagamento della complessiva somma di euro 76.700,00, da aggiornarsi in via proporzionale sino al termine del giudizio in somma pari ad € 1.300 mensili, a titolo di risarcimento del danno (c.d. figurativo) da essa subito per il mancato e/o parziale utilizzo dell'immobile di sua proprietà.
La società, a fondamento della domanda, aveva dedotto l'applicabilità alla fattispecie degli artt. 2051 e 2053
c.c. non solo in quanto il solaio in questione rientrava nella proprietà del convenuto, ma anche perché i lavori effettuati dal padre del convenuto nell'appartamento sovrastante, avevano determinato il sovraccarico delle strutture con conseguente danno alla volta dell'appartamento di sua proprietà, così come accertato in sede di A.T.P., nonché l'inapplicabilità del criterio di riparto delle spese nel condominio di edifici e la necessità di interventi di consolidamento (con connessa demolizione e rifacimento del solaio) sulle parti di proprietà di quest'ultimo.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto della domanda, contestando la Controparte_1 sussistenza della sua responsabilità, stante l'autoportanza della volta dell'appartamento di proprietà della società attrice;
l'assenza di problemi strutturali nel solaio divisorio in laterizio, non interessato dai lavori e capace di reggere varie tonnellate, di contro ai pochi kg. delle mattonelle in cotto incollate sopra;
l'avvenuta asportazione di tramezzi divisori non portanti, che, anzi, avevano alleggerito il carico;
l'assenza di sovraccarichi e la mancata conoscenza dei mattoni che erano asseritamente stati la causa del dissesto.
Il medesimo aveva, inoltre, ricondotto il predetto dissesto alla preesistenza dei mattoni in questione ed all'utilizzo, da parte della società attrice, di martelli pneumatici nel corso della ristrutturazione del proprio immobile ed aveva contestato l'applicabilità alla fattispecie della disciplina per rovina di edificio e della responsabilità per cosa in custodia e le richieste di ripristino avanzate dall'attrice, in ragione del valore limitato degli affreschi della volta, nonché escluso la sussistenza di un danno cd. figurativo in relazione ad un locale adibito ad abitazione, che si presentava non del tutto ristrutturato, privo di riscaldamento, servizi, utenze e, comunque, disabitato.
La causa, istruita con le prove documentali e lo svolgimento di una c.t.u. integrativa (finalizzata ad accertare le caratteristiche del solaio in questione;
il periodo in cui lo stesso era stato costruito;
la sua effettiva portata di carico e l'incidenza, sul carico della struttura, delle opere eseguite nell'immobile di proprietà del convenuto diverse da quelle oggetto di concessione edilizia n. 3671/1992, rilasciata a ), era stata Parte_2 definita dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 83/2023, pubblicata in data 26.1.2023, con la quale il predetto tribunale, aveva rigettato la domanda attorea, condannando la alla rifusione delle spese di Pt_1 lite sostenute dalla parte convenuta e ponendo a suo carico quelle di c.t.u.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda non merita accoglimento. Giova innanzitutto osservare che non è applicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 1125 del c.c. il quale, in tema di manutenzione e ricostruzione di volte e solai prevede che “le spese per la manutenzione e ricostruzione…delle volte solari sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto”.
Tale disposizione, infatti, è applicabile nelle controversie di natura condominiale aventi per oggetto il riparto di spese, non anche nelle domande di natura risarcitoria (anche in forma specifica, come nella specie: art. 2058 del c.c.) basate sulla responsabilità aquiliana di uno dei comproprietari per danni derivati all'altro da un proprio fatto illecito.
La diversità delle rispettive causae petendi rende improprio anche il richiamo al concetto di deroga (cfr. Cass.,
n. 18420/2011: “il solaio interpiano tra due appartamenti, in quanto comune, è riparato dai comunisti in parti eguali a meno che detto solaio rimanga danneggiato per esclusiva responsabilità di uno dei comunisti tenuto di conseguenza a rispondere in proprio ex art. 2051 c.c.”).
Passando perciò all'esame della fondatezza dell'azione di responsabilità extracontrattuale proposta dall'attrice, si deve subito notare l'irrilevanza, dal punto di vista civilistico, della mancata autorizzazione dei lavori sull'immobile oggi di proprietà del convenuto, come pure riconosciuto dal CTU in sede di ATP (p. 12), potendo tale circostanza avere conseguenze solamente sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
Appare invece applicabile al caso che occupa l'art. 2051 del c.c. il quale prevede, in tema di danno cagionato da cosa in custodia che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La norma configura, per la dottrina e la Giurisprudenza più recenti, anche di merito (Cass., S.U., 11.11.91 n.
12019; 09.04.03 n. 5578; 15.01.03 n. 472; 20.05.98 n. 5990; 08.04.97 n. 3041; 28. 10. 95 n. 11264; C. App. Mi,
02.11.1982; 19.06.1981; Trib. Ve, 28.03.1987) una ipotesi tipica di responsabilità oggettiva, ossia ricollegabile ai soli elementi obiettivi della fattispecie, la cui prova è onere del danneggiato, per il combinato disposto di cui agli artt. 2043 e 2697 del c.c..
Nelle ipotesi di responsabilità oggettiva previste dall'Ordinamento non può acquistare rilievo (e, dunque, il danneggiato non è gravato dell'onere di provare) l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Per altra
Giurisprudenza di legittimità e per una parte della dottrina la responsabilità del custode si fonda invece su di una praesumptio iuris tantum di colpa, superabile - unicamente - mediante la prova del caso fortuito (Cass.,
17.05.01 n. 6767;10.05.99 n. 4616; 22.04.98 n. 4070; 01.10.97 n. 9568).
Il custode, perciò, in relazione alle cose di per sé non pericolose (quale un solaio), deve addossarsi i rischi da cui possa comunque insorgere un processo dannoso (Cass., 3041/09).
Occorre che il custode abbia la disponibilità concreta della cosa e, dunque, sia tenuto a rispondere dei rischi riconnessi ad essa in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione che sono razionalmente esigibili in base a criteri di gestione corretta e diligente delle proprie risorse e del proprio patrimonio (Cass., 17.10.69 n.
3408; Cass., 22.02.99 n. 1477; Cass., 28. 03. 2001 n. 4480: "non occorre che l' idoneità lesiva dipenda dalla natura stessa delle cose in quanto...sussiste in ogni caso un dovere di custodia e di controllo quando il fortuito o l'effetto dell'azione umana possono prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso provocando lo sviluppo di un agente, di un elemento, di un carattere, che conferiscano alla cosa l'idoneità suddetta"; Cass., 22.05.00 n. 6616; “il potere sulla cosa, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla res, tale da rendere attuale e diretto l'anzidetto potere attraverso una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui se ne abbia la disponibilità materiale (Cass. 29/09/2017, n. 22839): verosimilmente in considerazione del fatto che solo questa può attivare, ovvero rendere materialmente estrinsecabile, il dovere di precauzione normalmente connesso alla disponibilità di una cosa che entra in contatto con altri consociati;
ovvero, che può consentire l'adozione di condotte specifiche per impedire, per quanto possibile, che le cause ragionevolmente prevedibili dei danni derivabili dalla cosa custodita siano poi in grado di estrinsecare la loro potenzialità efficiente”; Cass. n. 2482/18).
Infine, perché si verifichi la responsabilità sancita dall'art. 2051 del c.c., la Giurisprudenza ritiene necessaria e sufficiente la sussistenza di una relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, intesa nel senso che la cosa, per suo dinamismo intrinseco o per l'insorgere in essa di un processo dannoso, ancorché provocato dall'esterno, produca direttamente il danno - non essendo invece lo strumento con cui l'uomo lo cagiona con la sua attività (Cass., 07.12.00 n. 15538; 15.02.00 n. 1682; 11.06.98 n. 5796; 23.11.90 n. 10277; 27.06.84 n.
3774).
Alla luce di tali considerazioni generali l'honus probandi a carico dell'attrice-danneggiata si atteggia in modo tutt' affatto particolare.
Quest'ultima, infatti, deve fornire la dimostrazione del fatto costitutivo della responsabilità oggettiva.
Detto fatto costitutivo si compone dei tre elementi oggettivi della fattispecie: il fatto lesivo, il danno (ingiusto), il rapporto di causalità. Occorre provare, cioè, che il danno derivi da fatto della cosa in custodia o, in altri termini, che la cosa abbia assunto il ruolo di condicio necessaria al prodursi del danno (Cass., 13.02.02 n.
2075), senza necessità di provare altresì la condotta omissiva del custode, produttrice del danno (Cass.,
19.08.97 n. 7702; 04.12.95 n. 12500).
Quanto alla sussistenza del rapporto eziologico “cosa in custodia/evento dannoso”, per la Giurisprudenza “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass., n.
20943/2022).
L' onere probatorio può essere assolto anche attraverso la semplice dimostrazione di circostanze da cui sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass., 22.07.87 n. 6407; 05.12.81 n. 6467), potendosi esaurire nella dimostrazione che l'evento si è prodotto quale conseguenza normale della condizione particolare, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità e senza che occorra provare l'inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode, quindi inevitabili per lui (Cass., 06.08.97 n. 7276).
Ciò ulteriormente premesso, in relazione alla prova del nesso causale, la stessa CTU svolta in sede di ATP ha rilevato che “i lavori svolti dalla Resistente nei propri locali a cavallo degli anni , e in particolar modo Pt_3 la disposizione di un ulteriore carico sul solaio determinato dalla sovrapposizione di un pavimento in cotto sull'esistente, possono aver inciso anche sensibilmente sul fenomeno riscontrato. (pp. 12, 14, 15).
In buona sostanza, il CTU della fase di ATP ha riconosciuto, con ragionamento congruo ed esente da vizi logici, tale da poter essere fatto proprio dal Giudicante, che i lavori svolti nell'appartamento sovrastante quello dell'attrice potevano aver contribuito in maniera determinante al prodursi dei dissesti per cui è causa, con efficacia causale e secondo il principio della condicio sine qua non.
In altri termini, mediante ragionamento controfattuale è possibile affermare, in modo sufficiente a fondare il convincimento del Giudice, che in assenza di lavori sul pavimento dell'appartamento soprastante, il danno alla volta dell'appartamento sottostante non si sarebbe prodotto, con certezza od assoluta probabilità. Tale ricostruzione è stata per vero parzialmente contraddetta dallo stesso CTU nella fase di integrazione della propria perizia, nel momento in cui lo stesso ha riscontrato che l'incremento di carico indotto dalla realizzazione di un solaio in latero cementizio nel sottotetto, in sostituzione di un solaio realizzato con pesi di minor entità ha indotto uno stato di coazione di compressione nei muri perimetrali maggiore della precedente, ma con “scarso effetto” sulla volta sottostante.
Quanto alla realizzazione della scala di accesso al sottotetto, “allo stato è da ritenere che non vi siano evidenze sul fatto che abbia inciso sulla formazione delle lesioni”.
Analogamente, circa la realizzazione delle aperture, anche se realizzate su muri portanti, “non sembra che abbiano potuto produrre effetti diretti sulle fessurazioni della volta” (p. 10 e ss).
Circa l'attribuibilità al convenuto di detti lavori, si deve notare che la concessione edilizia n. 3671 del
29.06.1992 rilasciata al dante causa del padre del convenuto, Sig. giugno 1992) è di poco precedente Per_1 all'acquisto dell'appartamento effettuato dal padre del convenuto (settembre 1992): essendo il termine per inizio dei lavori previsto in essa previsto pari a 12 mesi, per cui appare evidente che le opere oggetto di concessione siano state poste in essere dal padre stesso, e siano attribuibili – ove foriere di un danno nei con- fronti dell'attrice – allo stesso convenuto.
Inoltre, il CTU ha negato che la eliminazione di tramezzi interni da parte convenuta possa aver alleggerito il solaio e svolto azione contraria rispetto a quella che ha determinato, invece, le lesioni alla volta: “il reale comportamento fisico dei due carichi nel caso di specie è totalmente diverso soprattutto nell'ambito dell'indagine che viene svolta localmente e che interessa i travetti con elemento a contrasto con la volta sottostante che saranno sicuramente soggetti all'incremento di carico indotto dal pavimento aggiunto ma non interessati dalla riduzione di carico ottenuta con l'eliminazione dei tramezzi non strutturali posizionati in area diversa da quella di indagine” (integraz., p. 15).
Quanto poi alla riconducibilità del danno ai lavori svolti, invece, dalla stessa attrice, tale circostanza appare smentita dalla stessa CTU svolta nel procedimento per ATP, nella misura in cui la stessa ha concluso nel senso che “tale valutazione non trova riscontro nel quadro fessurativo esaminato nel corso delle indagini di consulenza. Infatti, nel corso delle indagini il CTU, coadiuvato dai CTP, ha esaminato i locali posti ai piani sottostanti il piano della volta soggetta a lesioni non riscontrando segni evidenti di fessurazioni o danneggiamenti analoghi a quelli della volta in esame, né tanto meno altri segni che potessero in qualche modo giustificare un dissesto originato nei locali sottostanti e propagatosi sino quelli oggetto di causa. Infatti, va evidenziato che un dissesto tale da indurre una rotazione o un cedimento delle pareti murarie di sostegno della volta doveva essere evidenziato anche ai piani inferiori con evidenti segni di fessurazione, fatto questo non riscontrato…la collocazione degli elementi rigidi (mattoni) posti a contrasto tra la volta e il solaio sovrastante, proprio in corrispondenza del punto di maggior ampiezza delle fessure riscontrate sulla volta sottostante, deve fare ritenere con elevato grado di probabilità che la causa del dissesto della volta debba essere individuata nella proprietà della Resistente posta sopra la volta stessa, piuttosto che in interventi effettuati dalla Ricorrente nei propri locali” (p. 11, 15).
In disparte le contraddizioni presenti nel raffronto fra le due CTU, di cui si è dato cenno sopra, dal punto di vista giuridico si deve ancora osservare che, qualora il danneggiato abbia fornito la prova del nesso causale di cui sopra – come è nella specie, a seguito della CTU - il convenuto deve fornire la prova liberatoria del fortuito, il cui concetto (inteso come fatto specifico capace di determinare autonomamente il danno) viene inteso dalla giurisprudenza nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cass., n. 16.607 del 2008;
n. 4279 del 2008).
Più restrittiva nell'accogliere tale verifica del caso derivante da evento naturale, la Giurisprudenza ammette in modo alquanto ampio la prova del fortuito derivante da fatto del danneggiato o del terzo, accertando volta a volta che la cosa fosse uno strumento nelle mani di questo, così che il fattore esterno abbia interrotto il legame cosa-custode.
All'esito del giudizio, si deve riconoscere che parte convenuta ha fornito tale prova liberatoria, per meglio dire la stessa prova è risultata all'esito dell'istruttoria, ossia all'esito delle due CTU – quale svolta in sede di ATP e quella di cui all' integrazione nel presente giudizio.
In particolare, nella prima il CTU ha riconosciuto “la presenza di alcuni elementi in laterizio posti a contrasto tra i travetti in cemento della struttura di sostegno del solaio della resistente e la volta sottostante proprio in corrispondenza della lesione sulla volta…Tali elementi di collegamento rigido tra le due strutture sono stati ritenuti in corso di consulenza la causa della formazione della fessura individuata nella volta sottostante. Per quanto concerne la lesione della volta, la causa del dissesto è stata riconosciuta….nella presenza di alcuni
(rilevati n.2) elementi in laterizio posti a contrasto tra i travetti del solaio di sostegno della pavimentazione dei locali della resistente con la struttura della volta sottostante…Il mattone posto a contrasto tra i due elementi strutturali (travetto portante del solaio e guscio della volta) costituisce un elemento classificabile come rigido…tale da trasferire i carichi e le deformazioni del solaio sovrastante alla struttura della volta sottostante…qualsiasi incremento locale del carico sul solaio sovrastante che abbia indotto una deformazione dello stesso o semplice deformazione del solaio indotto da qualsiasi alta causa, è stato trasferito(attraverso gli elementi in laterizio) in maniera concentrata alla volta sottostante, andando a incrementare l' effetto
(fessurazione) sulla volta stessa”.
Se è vero che il CTU ha riconosciuto che “gli elementi posti a contrasto tra solaio e volta risultano posizionati sopra il getto di intonacatura estradossale della volta non avvalorando l'ipotesi che siano stati messi quali potenziali aiuti per la realizzazione della volta stessa in fase di costruzione” (integrazione, p. 11).
Vero è anche che tale apposizione non è possibile attribuire con certezza neppure allo stesso convenuto, in quanto ciò non è apparso funzionale ai lavori effettuati sulla sua proprietà. A riprova di ciò, si deve considerare che, come appare dalla documentazione fotografica allegata alla CTU e ai documenti prodotti da entrambe le parti, il solaio del convenuto, soprastante i mattoni, appare del tutto integro e continuo, ciò che depone in senso contrario alla ipotesi di inserimento degli stessi, previa sua manomissione;
inoltre, in corrispondenza degli elementi non è visibile alcuna fessura sul controsoffitto sottostante.
Da quanto sopra deriva che, in mancanza di prova o di elementi diversi, l'apposizione dei mattoni deve attribuirsi a terzi estranei al presente giudizio, rimasti sconosciuti, e come tale deve essere considerata alla stregua di un caso fortuito, perfettamente valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del c.c..
Anche a voler ritenere che dalla proprietà dei mattoni consegua la responsabilità per i danni che essi (rectius, la loro imprevedibile presenza fra solaio e volta) hanno prodotto a quest' ultima, si deve osservare che essi sono interamente posti al di sotto del solaio di divisione tra le proprietà delle due parti, risultando dunque compresi all'interno della proprietà sottostante, ossia di parte attrice.
La presenza degli elementi a contrasto ha agito quale concausa dell'evento-fessurazione, idonea a spezzare il nesso di causalità fra gli stessi lavori e l'evento, secondo il medesimo principio di eliminazione causale cui sopra si è fatto cenno. In altri e più semplici termini, in assenza degli elementi in laterizio le lesioni non si sarebbero verificate, con certezza o con elevata probabilità – comunque sufficiente a fondare il convincimento del Giudicante, secondo il criterio del più probabile che non -, pur in presenza dei suddetti lavori.
In conclusione, ed in conseguenza di quanto sopra esposto, la domanda di rimessa in pristino stato, proposta da parte attrice, deve essere rigettata.
Tale considerazione assorbe e rende inutile l'esame della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito, peraltro rimasta del tutto sfornita di prova, all'esito del giudizio.” Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso detta sentenza, Pt_1 impugnandola con tre motivi di gravame (con i quali si è lamentata dell'erronea valutazione della rilevanza dei lavori svolti dal convenuto in assenza di autorizzazione edilizia;
dell'erronea applicazione dell'art. 2051
c.c. in relazione alla sussistenza del caso fortuito e dell'erronea valutazione della prova relativa al danno patrimoniale da essa subito).
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata in decisione all'udienza cartolare del 15.4.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 30.4.25, comunicata in data
2.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere l'irrilevanza, ai fini della decisione in ordine alla domanda ripristinatoria da essa proposta, dei lavori svolti dal in assenza di autorizzazione edilizia, aderendo acriticamente a quanto affermato dal c.t.u. Controparte_1 nella consulenza integrativa solta nel corso del giudizio di primo grado, che ne aveva evidenziato l'importanza solo sotto il profilo urbanistico ed edilizio.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto di quanto esposto dal proprio c.t.p., Ing. in sede di osservazioni critiche alla c.t.u. ovvero che i lavori non autorizzati, Per_2 eseguiti da negli anni 1991/1993 (che, come accertato anche dal c.t.u., aveva collegato il Controparte_1 suo appartamento sito al quarto piano del Castello al sottotetto tramite una scala in cemento armato, rivestita in pietra ed aveva ricostruito i solai del sottotetto in latero cemento e effettuato, nei locali dello stesso, finiture ad uso abitativo), avevano comportato sollecitazioni sul solaio del quarto piano per i carichi causati dalle macerie delle demolizioni effettuate o dai materiali da impiegare nelle ristrutturazione, che vi erano stati appoggiati sopra nel corso degli stessi, che avevano contribuito alla formazione delle lesioni della volta del salotto del piano sottostante ed ha sostenuto che, poiché il c.t.u. era giunto a conclusioni incerte sul punto, il giudice avrebbe dovuto prendere una precisa posizione sulla questione e, nel caso non avesse inteso aderire alle osservazioni proposte, ne avrebbe dovuto dare idonea spiegazione in motivazione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte od abbia fornito (come nel caso in esame), specifici chiarimenti al riguardo, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.2024 e n. 33742 del 16.11.2022).
Per_ Tanto ricordato, si osserva che, già nella c.t.u. svolta in sede di A.T.P., il consulente nominato, Ing. aveva risposto alle osservazioni del c.t.p. chiarendo che : “... gli interventi eventualmente effettuati dalla parte resistente [ così come descritti dal Consulente nelle sue osservazioni, hanno se mai contribuito ad CP_1 incrementare le masse e quindi i carichi verticali sulle murature portanti della struttura, senza però agire direttamente sulla struttura dell'elemento volta che, si ricorda, essere elemento autoportante e non direttamente caricato dal solaio (…) In condizioni statiche tale condizione si traduce in un aumento del carico verticale (stabilizzante) sui muri di sostegno della volta con effetto, in assenza di cedimenti strutturali del muro o di fondazione, stabilizzante sul complesso volta – pareti di contenimento. Quindi, in condizioni statiche non vi è, a parere del CTU, correlazione tra la fessurazione della volta e l'eventuale aumento di carico verticale sui muri perimetrali di sostegno della volta (…) La presenza di maggiori masse e l'indebolimento dei maschi murari agli ultimi piani di un edificio storico come quello in esame hanno, piuttosto, una maggiore valenza in caso di effetti dinamici a cui il complesso strutturale dell'edificio è chiamato a far fronte in caso di eventi sismici.” (vd pag. 19 della relazione) e che nell'elaborato peritale finale, depositato in data 21.3.2022, il medesimo consulente era giunto alle stesse conclusioni, affermando, in risposta alla parte di quesito che chiedeva di valutare la portata del solaio, che:”… ad oggi non è possibile accertare o escludere se nel corso degli eventi conseguenti alla realizzazione delle opere all'interno dei locali del convenuto si siano indotti stati di sollecitazione del solaio locale della sala che puntualmente abbiano potuto incidere, con la collaborazione degli elementi posti a contrasto tra solaio e volta, creando le condizioni per la fessurazione della volta sottostante. In altre parole, non è dimostrato e non vi sono prove evidenti, ma non si può nemmeno escludere, che si siano create in fasi transitorie del corso dei lavori le condizioni per avere concentrazioni di carichi localizzati che possano aver indotto deformazioni locali del solaio elevate (dell'ordine del centimetro) che trasferite attraverso gli elementi a contrasto alla volta sottostante siano state in grado di innescare i fenomeni fessurativi riscontrati e oggetto di causa. Rispondendo in maniera sintetica al quesito limitatamente ai carichi applicati dalla Convenuta sull'immobile e non oggetto di concessione 3671, si può dire che nel loro complesso hanno aggravato lo stato sollecitativo delle strutture portanti dell'edificio con particolare riferimento anche alle possibili conseguenze di un evento sismico. Ma non sono ad oggi emersi, nel corso della consulenza d'ufficio, elementi tali da poter accertare che questi interventi siano ricollegabili come logica e diretta causa delle lesioni della volta sottostante oggetto di causa.”.
Pertanto, non essendosi creata sul punto alcuna contraddizione od omissione di valutazione da parte del c.t.u. (il quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, aveva chiaramente escluso la possibilità di attribuire con certezza un ruolo di concausa alle asserite, ma non provate, sollecitazioni del solaio dovute ai carichi che vi erano stati probabilmente appoggiati sopra nel corso dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel quarto piano del Castello), la decisione del giudice di primo grado di aderire, in assenza di prove contrarie, alle conclusioni del consulente di ufficio, senza motivare espressamente in ordine osservazioni critiche del c.t.p., appare immune da censure.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere sussistente il caso fortuito e, quindi, l'assenza della responsabilità del per i danni riportati CP_1 dall'immobile di sua proprietà, sulla scorta di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il motivo è fondato.
Ed invero - premesso che la decisione del primo giudice di ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. non è stata oggetto di gravame, neanche incidentale da parte di alcuno e che, pertanto, su di essa si è formato un giudicato interno - si ricorda che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima, dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: cfr Cass. civ. ord. n. 21675 del 20.7.2023) o, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole e che, per ravvisare tale rilevanza causale, è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa ovvero la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa e che compete al proprietario od anche al possessore o detentore. Tanto ricordato, si osserva che la , nel caso di specie, tramite la c.t.u. svolta nel procedimento di A.T.P., Pt_1 acquisita agli atti del processo e quella integrativa disposta nel corso dell'istruttoria del giudizio di merito, aveva assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, su di essa gravante, avendo provato che era il proprietario dell'appartamento sovrastante il Controparte_1 proprio, per averlo ereditato dal precedente proprietario, ; che il medesimo aveva Parte_2 eseguito importanti lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento, interessanti anche la pavimentazione posta sopra la volta del salone dell'appartamento della , in assenza di autorizzazione Pt_1
e che la formazione delle fessurazioni nella predetta volta era stata causata dalla presenza di alcuni mattoni posti a contrasto tra i travetti di cemento della struttura di sostegno del solaio dell'immobile di proprietà ed il guscio della volta del salone di proprietà della che, rappresentando un collegamento CP_1 Pt_1 rigido tra le due strutture, aveva trasferito alla struttura della volta i carichi (vecchi e nuovi, ovvero anche quelli derivanti dalla ristrutturazione realizzata dal convenuto) del solaio sovrastante in maniera concentrata e puntuale (“la causa del dissesto è stata riconosciuta, per logica strutturale e per corrispondenza geometrica nella presenza di alcuni (rilevati n 2) elementi in laterizio posti a contrasto tra i travetti del solaio di sostegno della pavimentazione dei locali della resistente con la struttura della volta sottostante. Infatti, gli elementi individuati sono collocati proprio in corrispondenza del punto di maggior dissesto riscontrato nella volta. Il mattone posto a contrasto tra i due elementi strutturali (travetto portante del solaio e guscio della volta) costituisce un elemento classificabile come rigido (almeno fino al punto di rottura del mattone per schiacciamento) tale da trasferire i carichi e le deformazioni del solaio sovrastante alla struttura della volta sottostante. Tale trasferimento avviene con una concentrazione puntuale del carico o della deformata. Tale tipo di azione, per quanto già sopra esposto (vedi pag.
8-9 nel merito), per le stesse caratteristiche geometriche e funzionali della volta, costituisce elemento sufficiente ad indurre la formazione di tensioni di trazione localizzate ed intense all'intradosso del guscio della volta tali da ingenerare fenomeni di fessurazione quali quelli osservati. Và ricordato, per quanto già esposto, che le volte sottili in muratura non sono considerati elementi strutturali in grado di sopportare sollecitazioni di trazione. Quindi, la sola comparsa di uno stato di tensione di trazione può determinare l'insorgenza di fenomeni fessurativi. Il tipo di rottura indotto dalla presenza del carico concentrato, in una struttura a volta (come in un arco) raggiunge lo stato di collasso al momento della formazione di un certo numero di cerniere plastiche tali da indurre un cinematismo della volta stessa.” vd pag. 14 della relazione peritale), mentre il - contrariamente a quanto ritenuto dal CP_1 giudice di primo grado - non aveva fornito la prova liberatoria dell'esistenza del caso fortuito, rappresentato dal fatto del terzo rimasto ignoto.
Al riguardo, va, infatti, evidenziato che, per ottenere l'esonero dalla responsabilità, al custode è richiesta la prova che il fatto del terzo abbia i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, quindi, dell'idoneità a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti, mentre, nel caso di specie, l'apposizione dei mattoni da parte di terzi appare essere stata fatta nel corso dei lavori di ristrutturazione che avevano interessato l'appartamento del negli anni atteso che dalla CP_1 Pt_3
c.t.u. suppletiva volta nel corso del primo giudizio era emerso che la volta del salotto dell'appartamento della era già esistente al momento della realizzazione del solaio del terzo piano (vd pag. 11 della relazione Pt_1 peritale)
In particolare, il c.t.u., in risposta al secondo quesito (con il quale era stato chiesto al consulente di accertare il periodo in cui il solaio era stato costruito) aveva affermato quanto segue: “Il solaio dell'appartamento del sig. che insiste sul locale della volta appartenente ai locali di proprietà dell'Attrice è un solaio Parte_4
a struttura portante latero cementizia. Il locale direttamente sovrastante la volta oggi lesionata costituisce la pavimentazione della sala-ingresso dell'appartamento della Convenuta. In base ai due sondaggi effettuati è stato possibile stabilire che il solaio in questione è composto da elementi in laterizio (pignatte) di altezza circa
18cm della larghezza di circa 30 cm intervallati con travetti in cemento e laterizio della larghezza di circa 20 cm probabilmente assemblati in opera. Negli elementi individuati come travetti sono stati rinvenuti in campata due ferri superiori del diametro φ 6mm a superficie liscia nella parte estradossale (sotto la soletta del pavimento), con approfondimento di indagine è stato individuato nella parte intradossale (verso la volta sottostante) del travetto un ferro φ 12mm a superficie liscia ritenuto uno dei due presumibilmente presenti
(onde evitare ulteriori danni al solaio non si è estratto il secondo ferro dal getto). Non era possibile prudenzialmente demolire la struttura del travetto in cemento armato per verificare la presenza di tutte le armature onde non arrecare danno irreversibile alla stabilità del solaio.
Il solaio, strutturalmente, è da considerare una struttura mista realizzata assemblando elementi in laterizio con getti in cemento realizzata in opera non identificabile in una tipologia specifica produttiva che ne caratterizzi inconfutabilmente una tecnologia di prodotto specifica quale un solaio sap (solaio auto portante),
o un solaio con travetti precompressi o tralicciati, ne sembra essere definibile, per la finitura all'intradosso dei travetti e di alcuni laterizi come prodotto industriale prefabbricato in lastre, eventualmente autoportanti.
Superiormente alla parte del solaio è stata identificata una soletta di cemento di circa 4-5 cm che non presenta una armatura di ripartizione (rete elettrosaldata). Sulla soletta in cemento è stato individuato un pavimento in piastrelle in graniglia di marmo dello spessore di circa 2-3 cm, sopra le quali è stato posato un pavimento in cotto dello spessore di circa 1,4cm posato a colla con spessore della colla cementizia di circa 1,0 cm.
Ovviamente gli spessori della colla e del massetto localmente possono variare di qualche millimetro in funzione della planarità e delle superfici su cui sono applicati.
La mancanza di una rete di ripartizione del carico nella soletta, la presenza delle armature lisce (non ad aderenza migliorata) fanno ritenere che il solaio sia stato realizzato prima dell'entrata in vigore della zona sismica nel comune di Subbiano (Ar) (anno 1982 con il Decreto Ministeriale LL.PP. 19-03- 1982). Ma la valutazione è del tutto indicativa non avendo per il solaio in oggetto alcun riferimento di autorizzazioni rilasciate per la realizzazione dello stesso presso i pubblici uffici. Quindi non avendo a disposizione un dato o una tipologia costruttiva specifica che possa individuare un periodo sufficientemente ristretto per l'individuazione della possibile data di realizzazione del solaio, ne un dato di progetto o un'autorizzazione alla sua realizzazione risulta non oggettivamente classificabile una data anche presunta di realizzazione del solaio, senza tenere conto che lo stesso potrebbe essere stato oggetto di realizzazione e di interventi successivi per i quali difficilmente si può definire una data attendibile di realizzazione. Va comunque osservato che per quanto oggi rilevabile la volta sottostante risulta intonacata (o comunque dotata di un getto in cemento) nella parte estradossale sotto il solaio come è chiaramente visibile dalle foto.
Tale stato di fatto consente ragionevolmente di escludere che la volta sia stata realizzata successivamente al solaio sovrastante. Quindi la volta è da ritenere presente al momento di realizzazione del solaio. La presenza nell'intercapedine tra solaio e volta di cumuli isolati di calcestruzzo in prossimità di alcuni travetti rafforza l'idea che il solaio, almeno localmente, sia stato gettato in opera dopo la realizzazione della volta in un tempo successivo all'intonacatura estradossale della volta stessa. “ Pertanto - considerato che: 1) i lavori di ristrutturazione autorizzati dal Comune di Subbiano con la concessione rilasciata in favore di nel 1992 erano stati eseguiti da Parte_2 Controparte_1
(circostanza pacifica), il quale aveva anche realizzato, in assenza di concessione una serie di altri importanti lavori (quali la scala in cemento armato di collegamento tra il quarto piano ed il sottotetto, il rifacimento del solaio nel sottotetto, la realizzazione e/o la modifica di alcune aperture nei muri esterni e interni portanti e l'eliminazione di alcuni tramezzi secondari); 2) la costruzione del solaio, per quanto affermato dal c.t.u., poteva essere stata realizzata anche negli anni Novanta, nonostante che la tecnica utilizzata per realizzare il solaio non fosse più a norma dopo l'inserimento, nel 1982, del Comune di Subbiano in zona sismica;
3) in assenza di prove contrarie ed in applicazione del principio del “più probabile che non”, doveva ritenersi che i due mattoni che erano stati rivenuti tra la parte sottostante del solaio del quarto piano ed il massetto realizzato sopra la volta del salotto del terzo piano (raffigurati nella seconda foto) fossero stati posti nell'intercapedine creatasi tra il solaio ed il massetto predetto nel corso della ristrutturazione del terzo piano, atteso che gli elementi rigidi erano stati inseriti come puntelli durante la realizzazione del solaio del terzo piano, di proprietà dell'attuale appellato, non essendo questo autoportante, e poi rimossi di volta in volta durante l'effettuazione dell'opera ad eccezione dei due mattoni rinvenuti ed infine 4) le fessure sulla volta del salotto erano addebitabili proprio all'apposizione di detti mattoni, che avevano scaricato sul massetto realizzato sopra la volta (e, tramite questo, sulla volta stessa) i carichi del solaio - va ritenuta l'irrilevanza della identificazione del terzo che aveva collocato materialmente i predetti mattoni nell'intercapedine in quanto, trattandosi di lavori eseguiti sull'immobile del quest'ultimo, che ne aveva conservato la CP_1 disponibilità giuridica e la custodia e non aveva fornito la prova dell'identità del terzo o di ulteriori situazioni idonee ad interrompere il nesso di causalità, ne risultava responsabile in qualità di custode e per non aver vigilato a sufficienza i lavori.
Ciò detto, ne consegue che la sentenza va riformata sul punto, con la condanna di alla Controparte_1 rimessione in pristino dell'immobile di proprietà della , secondo le indicazioni fornite dal consulente Pt_1
d'ufficio nell'allegato 7 della c.t.u. svolta in sede di A.T.P.
Infatti, in relazione ai lavori necessari per la eliminazione delle fessurazioni e dei danni subiti dalla volta del salone dell'appartamento della , che avevano indotto la stessa a puntellare la volta, come attestato Pt_1 dalla foto sottostante la c.t.u. svolta in sede di A.T.P., dopo aver descritto le fessurazioni che si erano aperte sulla volta, aveva indicato i lavori necessari per ristabilire le condizioni di sicurezza strutturale della stessa, previa l'eliminazione degli elementi posti a contrasto tra la volta e il sovrastante solaio di calpestio, precisando che detti lavori, vista la presenza nell'intradosso di intonaci affrescati, dovevano essere eseguiti dalla parte estradossale del guscio senza intaccare l'intradosso affrescato della volta stessa, con conseguente demolizione e rifacimento del solaio posto al disopra della volta stessa ( “A parere del CTU, l'intervento più idoneo al consolidamento della volta dalla parte estradossale è quello eseguito con materiali compositi fibro rinforzati (FRP). Tale intervento consiste nell'applicazione all'estradosso della volta di fasce in materiali ad alta resistenza solidarizzate alla struttura attraverso l'uso di una matrice in resina. Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove tecnologie, grazie alle quali le fibre di rinforzo, possono essere applicate con matrici inorganiche
(FRCM) più compatibili con le murature esistenti rispetto alla matrice polimerica (FRP). La matrice inorganica a base cementizia consente una miglior applicazione a superfici irregolari, una migliorata resistenza alle alte temperature, e un miglior scambio igrometrico delle superfici trattate con tali materiali, consentendo un uso più idoneo in presenza di superfici all'intradosso stuccate e affrescate. Infatti, gli interventi di rinforzo delle volte con materiali compositi, rispetto ad altri tipi di interventi, quali l'esecuzione di calotte in cemento armato, hanno il vantaggio di essere meno invasivi e di non sovraccaricare la struttura con ulteriori masse o alterarne sensibilmente la rigidezza, effetti questi che possono risultare significativamente negativi nei confronti delle azioni sismiche. Non và dimenticato che l'intervento di consolidamento deve essere inserito nel contesto strutturale del complesso del Castello della Fioraia che è un edificio di antica realizzazione il cui comportamento strutturale globale deve comunque essere salvaguardato nei confronti di eventuali azioni sismiche o di effetti indotti da un eventuale incremento del carico statico sulle strutture. La volta oggi è realizzata come un guscio strutturalmente indipendente dal solaio sovrastante, e trasmette alla struttura solo il proprio peso. L'irrigidimento della volta con l'introduzione di un consolidamento con soletta in cemento armato o la realizzazione di frenelli (muri estradossati di irrigidimento della volta) comporterebbe anche un significativo aumento di peso (massa) del complesso volta solaio situazione da scongiurare nell'ambito di un intervento da realizzare in zona sismica su un edificio esistente come nel caso in esame. L'uso dei materiali compositi comporterebbe un significativo consolidamento della volta mantenendo sostanzialmente inalterato lo stato ante opera e quindi il comportamento globale della struttura. Dal'altro canto il miglioramento delle tecniche costruttive e la migliorata esperienza degli operatori, oltre alla diffusione della tecnica costruttiva di rinforzo con materiali compositi hanno oggi reso questi interventi economicamente concorrenziale con altri sistemi di consolidamento più tradizionali e decisamente più invasivi. Chiaramente
l'intervento di consolidamento richiede un'attenta valutazione progettuale che individui le tecniche e le modalità di applicazione dei rinforzi più idonee al caso in esame che ovviamente non possono essere oggetto della presente relazione di consulenza. Il CTU in questa fase si limiterà a indicare a grandi linee il procedimento di intervento stimandone i costi (riportati nell'allegato 6 della presente relazione) al solo fine di rispondere compiutamente al quesito di causa. L'intervento da svolgere non può prescindere da un prioritario puntellamento con centinatura di sicurezza della volta da eseguire senza gravare eccessivamente sulla pavimentazione sottostante. L'intervento di puntellamento e messa in sicurezza preliminare dovrà essere dimensionato opportunamente e contestualizzato alla realtà dell'edificio. Messa in sicurezza la volta, si dovrà procedere con la rimozione del solaio collocato sopra la volta, e alla pulizia della parte estradossale della volta stessa fino a mettere a nudo la struttura della volta. Eseguito il consolidamento della volta con i materiali compositi, si potrà procedere alla ricostruzione del solaio sovrastante in maniera da renderlo indipendente dalla volta sottostante ripristinando così l'originale consistenza del pacchetto solaio e volta. Completato il consolidamento si potrà quindi procedere alla risarcitura della lesione sottostante con l'intasamento della lesione con malte espansive e alla ristuccatura superficiale della stessa con il ripristino degli intonaci e delle tinteggiature esterne preservandone con adeguate tecniche di restauro l'integrità degli affreschi” - vd pagg.
16 e 17 della relazione peritale).
Il costo del predetto intervento, come dettagliato nell'allegato 7 della relazione, necessario per la messa in Per_ pristino dell'immobile è stato stimato dal consulente d'ufficio nominato, Ing. (che, in sede di risposta alle osservazioni critiche al ctp della , ha precisato che “i costi stimati in relazione si riferiscono a lavori Pt_1 di restauro e ristrutturazione tratti dal Bollettino degli Ingegneri della Toscana che tengono già in conto, rispetto alle nuove costruzioni, l'esecuzione delle opere con disagio arrecato dalla difficoltà di intervenire sulle costruzioni esistenti. Il CTU, inoltre, nelle sue valutazioni, ha tenuto conto anche di un 15% in più per gli imprevisti, tra i quali possono rientrare anche difficoltà di posa in opera come quelle indicate dal Consulente nella sua relazione.”), in complessivi euro 46.240,80 (compresa IVA, al 10% sulle lavorazioni e al 22% sui costi tecnici), da aggiornare all'attualità, risalendo la stima all'8.5.2017 (data del deposito della c.t.u.), in euro
55.673,92.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda di risarcimento dei danni da essa proposta per il mancato godimento dell'immobile (c.d. danno figurativo).
Il motivo è infondato.
Ed invero, premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, grava sul proprietario la prova della sussistenza e quantificazione di detto danno, che può essere assolto anche mediante presunzioni semplici (cfr Cass. civ. ord. n. 14947 del 29.5.2023 17.12.2019 n. 33439), si osserva che, nel caso in esame, la non ha fornito alcuna prova della concreta possibilità di esercizio del diritto di Pt_1 godimento, asseritamente perduto, atteso che lo stato di conservazione dell'immobile era stato descritto nella c.t.u. svolta nel corso dell'A.T.P. nei seguenti termini: “..Buona parte dei locali posti nell'ala principale del Castello, di proprietà della Ricorrente, sono oggi non completamente ristrutturati presentandosi incompleti in opere di finitura quali impianti, intonaci, tinteggiature, ecc..” (vd pag. 11 della c.t.u. espletata nel corso della ed emergeva chiaramente anche dalle foto allegate alla consulenza e che la Pt_5 Pt_1 non aveva fornito alcun elemento da cui ricavare l'abitabilità dell'immobile o l'utilizzo/utilizzabilità dello stesso da parte propria o di terzi.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423 e 30.12.2013 n. 28718)
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la è risultata Pt_1 vittoriosa con riferimento alla domanda ripristinatoria avanzata ma soccombente in relazione a quella relativa al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell'immobile, per cui le spese dei due gradi e per l'a.t.p., previa compensazione delle stesse nella misura del 50% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico dell'appellato sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal
23.10.2022).
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 52.000,01 e 260.000,01 in considerazione del valore del decisum e dell'impegno difensivo prestato (medio), si devono liquidare, per il primo grado, la somma di euro
7.051,50 per compenso professionale, oltre accessori di legge, nonché quella di euro 1.913,50 per spese di a.t.p. e, per il secondo grado, euro 4.995,50 per compenso professionale, in ragione del mancato espletamento della fase istruttoria, oltre accessori di legge.
Le spese di c.t.u., già liquidate nella misura di euro 3.400,00, dal Tribunale di Arezzo con decreto del
23.3.2022, debbono gravare in via definitiva su , che, avendo escluso la propria Controparte_1 responsabilità per le fessurazioni della volta del soffitto dell'appartamento della , ne ha reso Pt_1 necessario lo svolgimento in relazione alla domanda ripristinatoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 83/2023 del Tribunale di Arezzo, pubblicata in data 26.1.2023, ogni altra
[...] domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna al ripristino dell'immobile di Controparte_1 proprietà della secondo le indicazioni fornite dal consulente d'ufficio nella Parte_1
c.t.u. svolta nel corso dell'A.T.P.;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 Parte_1 nei due gradi di giudizio, che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del 50%
[...] in ragione della reciproca soccombenza parziale, per il primo grado, nell'importo di euro 7.051,50 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, nonché nell'importo di euro 1.913,50 per spese di a.t.p. e, per il secondo grado, di euro 4.995,50 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese delle c.t.u. svolte. Controparte_1
Così decisa in Firenze il 29.10.2025
Il Consiglier estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Santese Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.