Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1958-59 e' autorizzata la spesa di lire 18.100.000.000 di cui lire 45.000.000 per la concessione del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia previsto dalla legge 25 aprile 1957, n. 305 ; lire 500.000.000 per la concessione, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436 , dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; e lire 17.555.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.
Per l'esercizio finanziario 1958-59 e' autorizzata la spesa di lire 18.100.000.000 di cui lire 45.000.000 per la concessione del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia previsto dalla legge 25 aprile 1957, n. 305 ; lire 500.000.000 per la concessione, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 dicembre 1952, n. 4436 , dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; e lire 17.555.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.