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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2536/2016
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2536/2016 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
23.03.2016 da
, c.f. , residente a[...] C.F._1
Casette n. 23
e da
, c.f. , residente a[...] C.F._2
208/1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federico CALLEGARO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Stradella dei Munari n. 8, come da mandato a margine dell'atto di citazione.
1 attori contro
, c.f. , nato a [...] il [...], residente ad NA Controparte_1 C.F._3
(VI) in Via Buzzolati n. 12, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca CALDONAZZO, del Foro di
Vicenza, e Daniel CASAROTTO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in
Vicenza - Via Tormeno n. 132, come da mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto
e con la chiamata in causa di
, c.f. , nato a [...] il [...], in qualità di Controparte_2 C.F._4 unico erede del sig. , deceduto a VE EN (VI) in data 28.02.2017, Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea NODINELLI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Contrà SS Apostoli n. 26, come da mandato a margine della comparsa di costituzione a seguito di riassunzione in data 04.12.2017. terzo chiamato
In punto: vendita di cose immobili;
riscatto agrario.
All'udienza del 28.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI ATTORI:
Il procuratore attoreo per conto dei propri assistiti così precisa le conclusioni:
1) Accertarsi la legittimità dell'esercizio del diritto di riscatto, da parte degli attori
[...]
, c.f. e del figlio c.f. , quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprietari del fondo confinante con quello oggetto di riscatto e coltivatori diretti dello stesso, in ordine ai seguenti beni immobili:
M.N 165 (centosessantacinque) di are 36.03 RDE 14,144 RAE. 13,03;
M.N. 265 (duecentosessantacinque) di are 23,76 RDE. 12,88 RAE 9,82 del foglio 13 del Comune di NA – Catasto Terreni.
2) Dichiararsi i prenominati attori, sostituiti al convenuto , nella proprietà degli immobili Controparte_1 sopradescritti, oggetto dell'atto di compravendita del Notaio Francesca Boschetti rep.19.329 descritto in premessa e, quindi, proprietari dei predetti immobili.
3) Ordinarsi agli attori di versare il prezzo di €.8000,00 (ottomila/00) entro il termine di legge.
2 4) Ordinarsi a signor il rilascio del fondo de quo a favore degli attori. Controparte_1
5) Ordinarsi al Direttore dell'Ufficio Provinciale di Vicenza, dell'Agenzia delle Entrate, dei Servizi
Pubblicità Immobiliare, di provvedere alle trascrizioni/annotazioni conseguenti alla statuizione sub 1), dando anche i provvedimenti necessari alle volturazioni.
6) Sentenza provvisoriamente esecutiva.
7) Spese e compenso di lite rifusi, più 15,00% contr. sp. gen., 4% C.A., IVA 22%, su nota depositanda e con la rifusione delle spese di C.T.U. e C.T.P come da allegati (docc. 36, 37).
In via istruttoria il procuratore attoreo richiama l'eccezione di incapacità a TEmoniare del sig. Tes_1
, eccezione svolta a verbale d'udienza del 11/09/2020 e ribadita subito dopo l'assunzione, ivi
[...] rilevando che il teste aveva ammesso di avere incassato personalmente il prezzo della compravendita di cui è causa: tale eccezione deve ritenersi formulata anche ai sensi dell'art. 157 2° C.P.C., per il caso che il Giudice, sciogliendo la riserva, ammetta la TEmonianza, e, di conseguenza, lo scrivente ne chiede la revoca.
Il sottoscritto procuratore, per tuziorismo, rinnova la richiesta di ammissione del capitolo n.5 della prova per TE formulato nella memoria datata 04/07/2018, con i TE indicati ivi indicati e produce n.2 ortofoto ritraenti le condizioni di coltivazione dei mapp. 165 e 265, de quo, nell'anno 2012, e di mancata coltivazione per l'anno 2015, foto acquisite a mezzo del CTP attoreo, Dott. , nell'ottobre Persona_2
2023, dal Geoportale della Regione Veneto https://idt2.regione.veneto.it/ (docc. 33, 34, 35).
Nel caso di contestazione chiede ammettersi prova per TE sulle seguenti circostanze:
- vero che Lei in data 20/10/2023 ha acquisito dal Geoportale della Regione Veneto, indirizzo https://idt2.regione.veneto.it/, le ortofoto che Le vengono esibite come docc. 34, 35”;
- vero che Lei in data 20/10/2023 ha inoltrato con la e-mail che Le viene esibita - doc. 33 - all'avv.
Federico Callegaro le ortofoto descritte nel capitolo precedente”.
Il proc. attoreo, da ultimo, produce la fattura quietanzata n. 7/23 dott.ssa C.T.U. (doc.36), la Per_3 fattura quietanzata n.36/23 dott. , C.T.P. degli attori (doc.37) e la nota di trascrizione della Persona_2 domanda giudiziale (doc.38).
CONCLUSIONI CONVENUTO: per il convenuto sig. Controparte_1
---oo--- ---oo---
I procuratori del convenuto precisano le proprie conclusioni come segue
3 1) in via principale: respingersi tutte le domande proposte dai sigg. ed Parte_1
Parte_2
2) in via subordinata: per la non creduta di accoglimento della domanda attorea, condannarsi il signor
, quale erede del venditore, sig. , a risarcire, ai sensi dell'art. 1483 Controparte_2 Persona_1
c.c., al sig. i danni da questo patiti a seguito della subita evizione, e così i costi sostenuti Controparte_1 in relazione all'acquisto del fondo oggetto di causa, quantificabili, in € 1.850,00, nonché i danni per la perdita del fondo, che si quantificano in € 3.350,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con condanna del signor al rimborso delle spese fatte per la denuncia della lite e di Controparte_2 giudizio e quelle che il sig. avesse a rimborsare all'attore, nonché a corrispondergli il valore dei CP_1 frutti che egli fosse eventualmente tenuto a restituire all'attore.
3) in ogni caso: competenze di causa interamente rifuse.
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO: il sottoscritto procuratore, qualificato ut supra, precisa le
CONCLUSIONI come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del procedimento civile n°2536/2016 R.G. del 04/12/2017, così come ritrascritte nella successiva memoria ex art. 183, VI comma, n°1, cpc del
04/06/2018 e che di seguito si riportano:
1) respingersi e quindi rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori, signori Parte_1 ed in quanto infondate nei fatti ed illegittime in diritto, oltre che per tutti i motivi di cui in Parte_2 narrativa.
2) respingersi e quindi rigettarsi la domanda formulata in via subordinata dal convenuto , Controparte_1 in quanto infondata nei fatti ed illegittima in diritto, oltre che per tutti i motivi di cui in narrativa.
3) spese legali e di causa interamente rifuse.
Si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio in ordine alle nuove domande delle controparti che fossero state eventualmente introdotte nel presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 23.03.2016, i sigg.ri ed Parte_1 Parte_2 esponevano che:
- gli attori, madre e figlio, erano entrambi coltivatori diretti (in particolare la , coltivatrice Parte_1 diretta, moglie di coltivatore diretto, deceduto il 23.11.1992, dopo la morte del coniuge, Controparte_3
4 coadiuvata dai figli e segnatamente, dall'età di 16 anni in poi, dal figlio aveva Parte_2 continuato e tuttora continuava la coltivazione del fondo coltivato dal marito, composto da circa n. 20 campi arativi, più n. 11 di boschivi, sito in NA - località Casette e dintorni, buona parte dei quali in proprietà);
- i medesimi erano venuti a conoscenza che in data 10.03.2015, con atto notarile Notaio dr. Francesca
Boschetti, il proprietario sig. aveva venduto al sig. i seguenti beni in Persona_1 Controparte_1
Comune di NA: foglio 13, già sezione B foglio 5, Catasto Terreni, m.n. 165
(centosessantacinque) di are 36.03 RDE 14,144 RAE. 13,03; m.n. 265 (duecentosessantacinque) di are
23,76 RDE. 12,88 RAE 9,82 (si trattava di fondo ad uso agricolo non oggetto di contratti di affitto agrario);
- il prezzo di compravendita era indicato in € 8.000,00 (ottomila/00) e l'atto era stato trascritto nella
Conservatoria dei RR.II. di Vicenza il 26.03.2015;
- i suddetti mappali, contigui, costituivano un'unica unità colturale ed i mappali n. 165 e n. 265 erano confinanti con il m.n. 169 di are 29,48 RDL 15,727, RAE 19,162 28 Foglio 13, Comune di NA,
Catasto Terreni, di proprietà degli attori a far data dal 1990, assieme ad altri in proprietà, da circa 40 anni;
- non avendo l'alienante, omettendo la notifica della proposta di vendita, messo gli attori nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione di cui erano titolari per l'acquisto del fondo medesimo, in violazione degli artt. 8 legge n. 590/65 e 7 legge n. 817/1971, gli attori avevano il diritto di esercitare diritto di riscatto dall'acquirente ; Controparte_1
- in definitiva sussistevano le condizioni ed i presupposti tutti di legge, soggettivi e oggettivi, per far valere il diritto di prelazione / riscatto (coltivazione ininterrotta nel tempo del fondo confinante;
capacità lavorativa;
mancata presenza nel fondo oggetto di riscatto di affittuari coltivatori diretti;
mancata vendita nel biennio precedente di fondi rustici).
Tanto premesso gli attori, manifestando con l'atto di citazione la volontà di riscattare dall'acquirente il suddetto fondo (mappali n. 165 e n. 265) nonché la disponibilità al pagamento del Controparte_1 prezzo indicato nell'atto notarile (€ 8.000,00, ottomila/00), convenivano avanti a questo Tribunale il
, chiedendo venisse accertato e dichiarato legittimo il diritto di riscatto esercitato nei confronti del CP_1 medesimo acquirente, con loro sostituzione nella proprietà degli immobili oggetto dell'atto di compravendita, con ordine agli attori di versamento del prezzo entro il termine di legge ed al convenuto di rilascio del fondo, con conseguenti trascrizioni/annotazioni di legge.
5 Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande.
Contestava la ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di legge per l'esercizio della prelazione agraria e così del riscatto, obiettando tra l'altro la sussistenza nella fattispecie della circostanza ostativa all'esercizio del diritto preferenziale, costituita dall'insediamento sul fondo oggetto di riscatto di un affittuario coltivatore diretto, ossia dello stesso , il quale, anch'egli coltivatore diretto sin Controparte_1 dal 2012/2013, coltivava, in forza di contratto di affitto verbale, i terreni mappali 165 e 265, oggetto di riscatto, corrispondendo il relativo canone di affitto.
In via preliminare, ad ogni modo, per “puro ed esclusivo spirito di integrale adempimento agli obblighi defensionali”, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il venditore per Persona_1 esserne garantito in ipotesi di eventuale evizione e per il risarcimento del danno (costi sostenuti per l'acquisto del fondo, quantificabili in € 1.850,00, nonché per danni per la perdita del fondo, quantificati in
€ 3.350,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, a cui parte attrice provvedeva notificando l'atto di chiamata, si costituiva volontariamente in giudizio, “quale familiare” di , il sig. , Persona_1 Controparte_2 rappresentando che il venditore era deceduto in data 28 febbraio 2017 in VE Persona_1
EN, che l'esponente ne era un “familiare”, siccome figlio della seconda moglie del predetto (sig.ra
, premorta), e che si costituiva al solo fine di far dichiarare l'interruzione del processo Persona_4
/ estinzione della chiamata di terzo (non mancando ad ogni modo di dedurre in via incidentale l'infondatezza in fatto e l'illegittimità in diritto della pretesa degli attori).
All'udienza del 30 maggio 2017, fissata a seguito della chiamata del terzo, il giudicante dichiarava l'interruzione del processo.
Gli attori proponevano pertanto ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c. per la prosecuzione del processo e, fissata dal giudicante apposita udienza e notificato dagli attori l'atto di riassunzione, si costituiva sempre lo , questa volta in qualità di legittimo erede del sig. , contestando le CP_2 Persona_1 domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, associandosi nel merito alle contestazioni ed eccezioni del , e deducendo tra l'altro che il prezzo di € 8.000.00 potrebbe non essere entrato nel CP_1 patrimonio del de cuius, per essere stata la somma incassata da una terza persona.
Così instauratosi il contraddittorio, venivano concessi alle parti termini per memorie ex art. 183 c.p.c..
Intervenute nelle more modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo (con sostituzione del giudice titolare), con ordinanza 03.10.2019 veniva rigettata l'istanza degli attori (i quali avevano chiesto la revoca dell'ordinanza del GOT 21.11.2018 di rimessione in termini di parte convenuta per il deposito
6 della terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.) e venivano ammesse prove orali per interrogatorio formale e TE.
Assunte le prove orali, veniva quindi disposta CTU volta essenzialmente a verificare se gli attori fossero coltivatori diretti ai sensi della normativa vigente;
se gli stessi disponessero della capacità lavorativa necessaria alla coltivazione dei fondi di pertinenza aziendale, comprensivi di quello oggetto di riscatto;
se gli attori avessero alienato terreni nei due anni antecedenti l'inizio della causa.
Depositata la relazione di CTU, da ultimo all'udienza del 28 marzo 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva così trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali.
***********
Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante la domanda di riscatto agrario svolta dagli attori deve essere accolta per le ragioni che vengono di seguito ad esporsi.
Le previsioni normative di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, che disciplinano l'esercizio del diritto di prelazione e, in difetto di assolvimento degli oneri fissati a carico del venditore, del diritto di riscatto, vanno coordinate con le disposizioni di cui alla legge 14.08.1971 n. 817, il cui art. 7, comma 2, tra l'altro dispone:
“Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) ……
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.”.
Gli attori, pertanto, ai fini dell'utile esercizio del riscatto, hanno l'onere di dimostrare:
a)- di essere coltivatori diretti;
b)- di essere proprietari di terreni confinanti con quello offerto in vendita (e per il quale sarebbe stato eluso l'onere di notifica della proposta di alienazione del fondo per consentire agli aventi diritto l'esercizio del diritto di prelazione);
c)- di possedere la capacità lavorativa necessaria alla coltivazione dei fondi come previsto dalla normativa di settore;
d)- la mancata alienazione di fondi nei due anni antecedenti.
7 Parte convenuta (acquirente) / terza chiamata (alienante: nel caso di specie, il suo erede), da parte sua, ha l'onere essenzialmente di dimostrare:
e)- di aver comunicato agli attori la proposta di vendita comprensiva del prezzo;
f)- la sussistenza di un contratto di affittanza agraria sui terreni mappali 165 e 265, oggetto di riscatto, in capo all'acquirente.
Quanto sopra puntualizzato, gli attori hanno in primo luogo documentato di essere proprietari del fondo m.n. 169, Foglio 13, Comune di NA, Catasto Terreni (cfr. scrittura privata autenticata in data
08.10.1990, loro doc. 1; certificato catastale, doc. 2; denunzia di successione del de cuius CP_3
richiamata nel suddetto certificato catastale).
[...]
Per quanto concerne il presupposto oggettivo relativo alla situazione di confine tra il fondo attoreo e quelli oggetto della domanda di riscatto (lettera b che precede), parte attrice, allegando le planimetrie dei luoghi e le ulteriori certificazioni agli atti, ha fornito fin dall'esordio della lite prova piena della contiguità fisica dei fondi (cfr. in particolare estratto di mappa doc. 5).
Il requisito della condizione soggettiva di coltivatori diretti in capo agli attori risulta poi comprovato dalle prove orali (TEmoniali) e documentali, oltre che “tecniche” (CTU).
Il consulente, a pag. 5 dell'elaborato peritale, ha rilevato che gli attori risultano soci della “
[...]
(doc. 6 attoreo), società attiva dall'01.07.2004 con Controparte_4 possibilità di svolgere determinate attività agricole (allevamento di bovini e bufalini;
produzione di latte crudo;
coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi).
Entrambi i soggetti/soci hanno posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli autonomi ed aventi diritto alle assicurazioni sociali come da allegata dichiarazione Inps (cfr. doc. 7 attoreo).
Il consulente d'ufficio (sempre a pag. 5 dell'elaborato peritale) rimarca che, ai sensi dell'art. 31 della
Legge 26 maggio 1965 n. 590, art. 31, “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame”.
Le prove TEmoniali assunte riscontrano e supportano, in modo convergente, le risultanze peritali e documentali.
È stato invero confermato che:
8 - a far data dall'anno 1960, in qualità di affittuari, e dall'anno 1990, in qualità di proprietari, e fino all'anno
1992, , con il marito aveva coltivato personalmente il fondo di cui al Parte_1 CP_3 mappale n. 169 (TE , ); Testimone_2 Parte_2
- successivamente all'anno 1992, e fino all'attualità, la stessa ed il figlio Parte_1 hanno coltivato, e coltivano, il fondo m. n. 169, dapprima a mais e, dall'anno 2012, a Parte_2 soia (TE AR , ); Tes_2 Parte_2
- nel corso delle annate agrarie 2012-2017 gli attori hanno provveduto all'aratura, alla semina, alla concimazione, all'irrigazione e alla raccolta della soia nel mappale n. 169, utilizzando vari macchinari agricoli indicati nella documentazione allegata in atti (TE , Testimone_2 Testimone_3
).
[...]
In particolare, a tal ultimo proposito, la ha riferito “Abito nelle vicinanze dal 2012, le mie Tes_3 proprietà 166 e 267 confinano con quelle degli attori, anzi preciso che sono fronteggianti con quelle degli attori. Preciso che frequento i luoghi dal 2008. Vedevo lavorare il terreno con macchine Parte_2 agricole nonché tenere pulita la stradina sulla quale ha diritto di passaggio. Lavorava il terreno m.n. 169, tanto è vero che ho dovuto concedere il passaggio per accedere a quel fondo su una capezzagna la cui proprietà condivido con il mio vicino .”. Parte_3
In verità gli attori hanno anche dimostrato che nel corso delle annate agrarie 2012-2014 gli stessi avevano coltivato pure i mappali n. 165 e 205, oggetto della domanda di riscatto a scrutinio, in forza di contratto di affitto stipulato con il sig. , come da denuncia annuale dei contratti di affitto di Persona_1 fondi rustici (doc. 27 dai medesimi allegato).
Il teste , consigliere delegato di Impresa Verde di Vicenza, agenzia di servizi della locale Testimone_4
ha riferito che la propria agenzia, di cui la è cliente, aveva inviato il contratto Parte_4 Parte_1 verbale con trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
Le suddette circostanze, va rilevato incidentalmente, assurgono ad un indubbio rilievo quanto all'assunto, che contraddicono, di parte convenuta, secondo cui il avrebbe invece coltivato, in CP_1 virtù di contratto di affitto verbale, proprio i terreni mappali 165 e 265, oggetto di riscatto.
Il requisito negativo relativo alla mancata alienazione di altri fondi rustici (di imponibile superiore a quello di legge) nel biennio antecedente il trasferimento dei fondi oggetto della pretesa di riscatto agrario, nonché il requisito positivo che gli attori disponessero della capacità lavorativa necessaria alla coltivazione dei fondi di pertinenza aziendale, comprensivi di quello oggetto di domanda di riscatto (ex
9 artt. 8 legge n. 590/65 e 7 legge 817/71), vengono fatti oggetto, in comparsa di risposta, di contestazione generica da parte del convenuto.
Ad ogni modo entrambe le condizioni possono dirsi confermate.
In ordine alla prima (requisito negativo di mancata alienazione di altri fondi rustici) il CTU ha rimarcato
(pag. 8 elaborato peritale) come dalle visure ipotecarie non risulti alienato alcun terreno nei due anni antecedenti l'inizio della causa (con il cui atto introduttivo gli attori hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di riscatto essendo stato aggirato il loro titolo preferenziale di prelazione).
Il secondo requisito è di carattere spiccatamente tecnico.
Con l'ausilio della documentazione allegata dagli attori il CTU ha confermato che i medesimi risultano disporre della capacità lavorativa necessaria secondo le prescrizioni della normativa di settore (cfr. amplius le dettagliate e puntuali argomentazioni di cui a pagg. 6 e 7 elaborato peritale, non adeguatamente confutate dalla parte che potrebbe avere un interesse contrario, e che il giudicante ben può far proprie e ad esse richiamarsi per relationem).
Come detto, parte convenuta assume che il avrebbe invece coltivato, in forza di contratto di CP_1 affitto verbale, i terreni mappali 165 e 265, oggetto della domanda di riscatto.
Allega ed oppone dunque in merito una ragione preclusiva al riscatto rappresentata dalla sussistenza di un personale titolo di prelazione preferenziale.
Di questa asserita ragione ostativa però non sussiste (né è stato allegato) alcun documento in grado di rendere un'inequivoca evidenza del preteso rapporto di affittanza agraria, al più dall'istruttoria emergendo sul punto labili e contraddittori contributi ricostruttivi.
Il teste (nipote del deceduto , di cui peraltro il procuratore di parte attrice Testimone_5 Persona_1 ha eccepito l'incapacità alla TEmonianza, in quanto titolare dell'eventuale obbligo restitutorio della somma di € 8.000,00: lo stesso ha dichiarato di aver incassato personalmente l'assegno di pari importo datogli dallo zio quale somma da quest'ultimo ricavata dalla vendita) ha riferito che il Per_1 CP_1 avrebbe iniziato a coltivare i fondi m.n. 165 e m.n. 265 attorno all'anno 2013 e che un anno avrebbe coltivato i terreni a granturco (il teste ha riferito di aver ivi preso delle pannocchie) pagando per l'utilizzo del fondo un modesto importo (quasi “una mancia”), di cui non è stato peraltro in grado di riferire neppure approssimativamente l'ammontare.
Altro teste, , ha genericamente riferito che il e gli Testimone_6 CP_1 Testimone_5 avrebbero detto che era stato fatto un contratto di affitto, senza che il teste conoscesse se l'atto fosse scritto o verbale, e neppure le cifre convenute.
10 In modo altrettanto generico ha riferito di aver visto il coltivare il terreno in contestazione. CP_1
L'avv. (residente in prossimità dei luoghi di causa) dal canto suo si è limitato a riferire Testimone_7 di aver visto il transitare talvolta con un veicolo agricolo su una carrareccia parzialmente in CP_1 proprietà del teste stesso, che conduce dalla strada principale al campo qui di interesse.
Ha anche riferito di aver visto il sui campi in oggetto nel 2017 / 2018 (il giudicante rileva però che CP_1 la suddetta circostanza è poco o nulla rilevante perché riferita ad una condotta successiva all'atto di acquisto in contestazione).
Di ben maggior rilievo la TEmonianza della già menzionata teste , la quale ha Testimone_3 riferito di aver visto per la prima volta nel 2015 il sui mappali n. 265 e 165 lavorare con un CP_1 proprio incaricato (a marzo o poco prima avevano bruciato sterpaglie e residui di granturco dei terreni e ad aprile arato i fondi).
La teste ha inoltre riferito che (da quanto dalla stessa potuto verificare) sui fondi in oggetto le lavorazioni agricole erano state curate (in particolare nelle annate agrarie 2012-2014) da . Parte_2
Ad avviso del giudicante, conclusivamente, il convenuto non ha fornito persuasiva dimostrazione del fatto che lo stesso fosse titolare di un rapporto di affittanza agraria, sia pur stipulato verbalmente, in grado di prevalere sul titolo di prelazione degli attori (coltivatori diretti proprietari di fondo agricolo contiguo a quello a loro insaputa alienato).
Neppure è stato provato dal convenuto e/o dal terzo chiamato che agli attori fosse stata ritualmente comunicata la proposta di vendita dei fondi con indicazione del relativo corrispettivo, l'unico documento prodotto dal terzo (suo doc. 2) essendo costituito da una cartolina di ricevimento in data 29.12.2012, priva di un testo allegato, ricevuta e sottoscritta peraltro non dagli attori bensì dalla loro congiunta come da quest'ultima confermato in sede TEmoniale. Parte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono andrà allora dichiarato legittimo il diritto di riscatto che gli attori hanno inteso esercitare con la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto acquirente.
Il corrispondente trasferimento della proprietà rimane sottoposto alla condizione sospensiva della corresponsione del relativo prezzo (fissato nell'atto notarile, doc. 3 attori, in € 8.000,00) nel termine perentorio (a pena di decadenza) di 3 (tre) mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Sull'importo capitale del prezzo non saranno dovuti né rivalutazione monetaria né interessi (tra le altre,
Cassazione civile, sez. III, 6 aprile 2006 n. 8090; sez. III, 15 gennaio 2001 n. 492).
11 Va pure ordinato al convenuto il conseguente rilascio del fondo de quo a favore degli attori ad intervenuto rimborso del prezzo, previa sostituzione degli attori nell'atto di compravendita.
Seguiranno le trascrizioni / volturazioni di legge, come da dispositivo.
Le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n.
55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, importi tariffari medi) seguono, secondo gli ordinari criteri, la soccombenza del convenuto, il quale inoltre sopporterà in via definitiva e per l'intero gli oneri della CTU (come liquidati con decreto 13.01.2023) e della CTP attorea.
Accolta la domanda degli attori, il terzo chiamato , quale erede del venditore Controparte_2
, va a sua volta dichiarato tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 1483 c.c., il convenuto dei Persona_1 danni patiti a seguito dell'evizione subita, ossia dei costi sostenuti in relazione all'acquisto del fondo oggetto di causa, quantificabili in € 1.850,00 (cfr. fattura studio notarile Boschetti, doc. 2 parte convenuta), da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Parte convenuta chiede altresì i danni derivanti dalla perdita del fondo, quantificandoli in € 3.350,00, ma in realtà nulla al riguardo ha provato, di modo che la relativa ulteriore domanda deve essere rigettata.
Il terzo chiamato va altresì condannato a tenere indenne il convenuto delle spese di lite (processuali e di consulenza) che il medesimo è tenuto a rifondere all'attore.
Le spese processuali possono invece essere compensate nel rapporto interno tra convenuto e terzo chiamato, stante la sostanziale convergenza delle linee difensive di dette parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
1) accerta e dichiara la legittimità dell'esercizio del diritto di riscatto da parte degli attori sigg.ri
[...]
(c.f. ) ed (c.f. ), quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprietari del fondo confinante con quello oggetto di riscatto e coltivatori diretti dello stesso, in ordine ai seguenti beni immobili:
M.N 165 (centosessantacinque) di are 36.03 RDE 14,144 RAE. 13,03;
M.N. 265 (duecentosessantacinque) di are 23,76 RDE. 12,88 RAE 9,82 del Foglio 13 del Comune di NA – Catasto Terreni;
12 2) dichiara gli attori medesimi sostituiti al convenuto sig. nella proprietà degli immobili di Controparte_1 cui al capo 1), oggetto dell'atto di compravendita del Notaio Francesca Boschetti rep.19.329 di cui in citazione, e, quindi, proprietari dei predetti immobili, sotto condizione sospensiva del rimborso al convenuto del prezzo di € 8.000,00 (ottomila/00) da corrispondere entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) ordina al convenuto sig. il conseguente rilascio del fondo de quo a favore degli attori Controparte_1 ad intervenuto rimborso del prezzo;
4) ordina al Direttore dell'Ufficio Provinciale di Vicenza, dell'Agenzia delle Entrate, dei Servizi Pubblicità
Immobiliare, di provvedere alle trascrizioni/annotazioni conseguenti alle statuizioni della presente sentenza, con successive volturazioni di legge;
5) pone definitivamente gli oneri di CTU, come liquidati con decreto 13.01.2023, a carico del convenuto,
e condanna il convenuto medesimo alla rifusione agli attori in solido delle spese processuali, liquidate in
€ 789,40 per anticipazioni, € 2.128,63 per spese CTU, € 520,00 per spese CTP, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e IVA come per legge sull'imponibile;
6) dichiara il terzo chiamato sig. , quale erede del venditore sig. , Controparte_2 Persona_1 tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 1483 c.c., il convenuto dei danni da questi patiti a seguito della subita evizione, pari ai costi sostenuti in relazione all'acquisto del fondo oggetto di causa, per € 1.850,00, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo, nonché a tenere indenne il convenuto della condanna alle spese processuali cui al capo 5) che precede;
7) dichiara interamente compensate le spese processuali tra convenuto e terzo chiamato.
Così deciso in Vicenza, il 2 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
13
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 2536/2016 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
23.03.2016 da
, c.f. , residente a[...] C.F._1
Casette n. 23
e da
, c.f. , residente a[...] C.F._2
208/1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federico CALLEGARO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Stradella dei Munari n. 8, come da mandato a margine dell'atto di citazione.
1 attori contro
, c.f. , nato a [...] il [...], residente ad NA Controparte_1 C.F._3
(VI) in Via Buzzolati n. 12, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca CALDONAZZO, del Foro di
Vicenza, e Daniel CASAROTTO, del Foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in
Vicenza - Via Tormeno n. 132, come da mandato allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto
e con la chiamata in causa di
, c.f. , nato a [...] il [...], in qualità di Controparte_2 C.F._4 unico erede del sig. , deceduto a VE EN (VI) in data 28.02.2017, Persona_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea NODINELLI, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Contrà SS Apostoli n. 26, come da mandato a margine della comparsa di costituzione a seguito di riassunzione in data 04.12.2017. terzo chiamato
In punto: vendita di cose immobili;
riscatto agrario.
All'udienza del 28.03.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti
CONCLUSIONI ATTORI:
Il procuratore attoreo per conto dei propri assistiti così precisa le conclusioni:
1) Accertarsi la legittimità dell'esercizio del diritto di riscatto, da parte degli attori
[...]
, c.f. e del figlio c.f. , quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprietari del fondo confinante con quello oggetto di riscatto e coltivatori diretti dello stesso, in ordine ai seguenti beni immobili:
M.N 165 (centosessantacinque) di are 36.03 RDE 14,144 RAE. 13,03;
M.N. 265 (duecentosessantacinque) di are 23,76 RDE. 12,88 RAE 9,82 del foglio 13 del Comune di NA – Catasto Terreni.
2) Dichiararsi i prenominati attori, sostituiti al convenuto , nella proprietà degli immobili Controparte_1 sopradescritti, oggetto dell'atto di compravendita del Notaio Francesca Boschetti rep.19.329 descritto in premessa e, quindi, proprietari dei predetti immobili.
3) Ordinarsi agli attori di versare il prezzo di €.8000,00 (ottomila/00) entro il termine di legge.
2 4) Ordinarsi a signor il rilascio del fondo de quo a favore degli attori. Controparte_1
5) Ordinarsi al Direttore dell'Ufficio Provinciale di Vicenza, dell'Agenzia delle Entrate, dei Servizi
Pubblicità Immobiliare, di provvedere alle trascrizioni/annotazioni conseguenti alla statuizione sub 1), dando anche i provvedimenti necessari alle volturazioni.
6) Sentenza provvisoriamente esecutiva.
7) Spese e compenso di lite rifusi, più 15,00% contr. sp. gen., 4% C.A., IVA 22%, su nota depositanda e con la rifusione delle spese di C.T.U. e C.T.P come da allegati (docc. 36, 37).
In via istruttoria il procuratore attoreo richiama l'eccezione di incapacità a TEmoniare del sig. Tes_1
, eccezione svolta a verbale d'udienza del 11/09/2020 e ribadita subito dopo l'assunzione, ivi
[...] rilevando che il teste aveva ammesso di avere incassato personalmente il prezzo della compravendita di cui è causa: tale eccezione deve ritenersi formulata anche ai sensi dell'art. 157 2° C.P.C., per il caso che il Giudice, sciogliendo la riserva, ammetta la TEmonianza, e, di conseguenza, lo scrivente ne chiede la revoca.
Il sottoscritto procuratore, per tuziorismo, rinnova la richiesta di ammissione del capitolo n.5 della prova per TE formulato nella memoria datata 04/07/2018, con i TE indicati ivi indicati e produce n.2 ortofoto ritraenti le condizioni di coltivazione dei mapp. 165 e 265, de quo, nell'anno 2012, e di mancata coltivazione per l'anno 2015, foto acquisite a mezzo del CTP attoreo, Dott. , nell'ottobre Persona_2
2023, dal Geoportale della Regione Veneto https://idt2.regione.veneto.it/ (docc. 33, 34, 35).
Nel caso di contestazione chiede ammettersi prova per TE sulle seguenti circostanze:
- vero che Lei in data 20/10/2023 ha acquisito dal Geoportale della Regione Veneto, indirizzo https://idt2.regione.veneto.it/, le ortofoto che Le vengono esibite come docc. 34, 35”;
- vero che Lei in data 20/10/2023 ha inoltrato con la e-mail che Le viene esibita - doc. 33 - all'avv.
Federico Callegaro le ortofoto descritte nel capitolo precedente”.
Il proc. attoreo, da ultimo, produce la fattura quietanzata n. 7/23 dott.ssa C.T.U. (doc.36), la Per_3 fattura quietanzata n.36/23 dott. , C.T.P. degli attori (doc.37) e la nota di trascrizione della Persona_2 domanda giudiziale (doc.38).
CONCLUSIONI CONVENUTO: per il convenuto sig. Controparte_1
---oo--- ---oo---
I procuratori del convenuto precisano le proprie conclusioni come segue
3 1) in via principale: respingersi tutte le domande proposte dai sigg. ed Parte_1
Parte_2
2) in via subordinata: per la non creduta di accoglimento della domanda attorea, condannarsi il signor
, quale erede del venditore, sig. , a risarcire, ai sensi dell'art. 1483 Controparte_2 Persona_1
c.c., al sig. i danni da questo patiti a seguito della subita evizione, e così i costi sostenuti Controparte_1 in relazione all'acquisto del fondo oggetto di causa, quantificabili, in € 1.850,00, nonché i danni per la perdita del fondo, che si quantificano in € 3.350,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia. Con condanna del signor al rimborso delle spese fatte per la denuncia della lite e di Controparte_2 giudizio e quelle che il sig. avesse a rimborsare all'attore, nonché a corrispondergli il valore dei CP_1 frutti che egli fosse eventualmente tenuto a restituire all'attore.
3) in ogni caso: competenze di causa interamente rifuse.
CONCLUSIONI TERZO CHIAMATO: il sottoscritto procuratore, qualificato ut supra, precisa le
CONCLUSIONI come da comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del procedimento civile n°2536/2016 R.G. del 04/12/2017, così come ritrascritte nella successiva memoria ex art. 183, VI comma, n°1, cpc del
04/06/2018 e che di seguito si riportano:
1) respingersi e quindi rigettarsi tutte le domande formulate dagli attori, signori Parte_1 ed in quanto infondate nei fatti ed illegittime in diritto, oltre che per tutti i motivi di cui in Parte_2 narrativa.
2) respingersi e quindi rigettarsi la domanda formulata in via subordinata dal convenuto , Controparte_1 in quanto infondata nei fatti ed illegittima in diritto, oltre che per tutti i motivi di cui in narrativa.
3) spese legali e di causa interamente rifuse.
Si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio in ordine alle nuove domande delle controparti che fossero state eventualmente introdotte nel presente procedimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 23.03.2016, i sigg.ri ed Parte_1 Parte_2 esponevano che:
- gli attori, madre e figlio, erano entrambi coltivatori diretti (in particolare la , coltivatrice Parte_1 diretta, moglie di coltivatore diretto, deceduto il 23.11.1992, dopo la morte del coniuge, Controparte_3
4 coadiuvata dai figli e segnatamente, dall'età di 16 anni in poi, dal figlio aveva Parte_2 continuato e tuttora continuava la coltivazione del fondo coltivato dal marito, composto da circa n. 20 campi arativi, più n. 11 di boschivi, sito in NA - località Casette e dintorni, buona parte dei quali in proprietà);
- i medesimi erano venuti a conoscenza che in data 10.03.2015, con atto notarile Notaio dr. Francesca
Boschetti, il proprietario sig. aveva venduto al sig. i seguenti beni in Persona_1 Controparte_1
Comune di NA: foglio 13, già sezione B foglio 5, Catasto Terreni, m.n. 165
(centosessantacinque) di are 36.03 RDE 14,144 RAE. 13,03; m.n. 265 (duecentosessantacinque) di are
23,76 RDE. 12,88 RAE 9,82 (si trattava di fondo ad uso agricolo non oggetto di contratti di affitto agrario);
- il prezzo di compravendita era indicato in € 8.000,00 (ottomila/00) e l'atto era stato trascritto nella
Conservatoria dei RR.II. di Vicenza il 26.03.2015;
- i suddetti mappali, contigui, costituivano un'unica unità colturale ed i mappali n. 165 e n. 265 erano confinanti con il m.n. 169 di are 29,48 RDL 15,727, RAE 19,162 28 Foglio 13, Comune di NA,
Catasto Terreni, di proprietà degli attori a far data dal 1990, assieme ad altri in proprietà, da circa 40 anni;
- non avendo l'alienante, omettendo la notifica della proposta di vendita, messo gli attori nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione di cui erano titolari per l'acquisto del fondo medesimo, in violazione degli artt. 8 legge n. 590/65 e 7 legge n. 817/1971, gli attori avevano il diritto di esercitare diritto di riscatto dall'acquirente ; Controparte_1
- in definitiva sussistevano le condizioni ed i presupposti tutti di legge, soggettivi e oggettivi, per far valere il diritto di prelazione / riscatto (coltivazione ininterrotta nel tempo del fondo confinante;
capacità lavorativa;
mancata presenza nel fondo oggetto di riscatto di affittuari coltivatori diretti;
mancata vendita nel biennio precedente di fondi rustici).
Tanto premesso gli attori, manifestando con l'atto di citazione la volontà di riscattare dall'acquirente il suddetto fondo (mappali n. 165 e n. 265) nonché la disponibilità al pagamento del Controparte_1 prezzo indicato nell'atto notarile (€ 8.000,00, ottomila/00), convenivano avanti a questo Tribunale il
, chiedendo venisse accertato e dichiarato legittimo il diritto di riscatto esercitato nei confronti del CP_1 medesimo acquirente, con loro sostituzione nella proprietà degli immobili oggetto dell'atto di compravendita, con ordine agli attori di versamento del prezzo entro il termine di legge ed al convenuto di rilascio del fondo, con conseguenti trascrizioni/annotazioni di legge.
5 Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande.
Contestava la ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi di legge per l'esercizio della prelazione agraria e così del riscatto, obiettando tra l'altro la sussistenza nella fattispecie della circostanza ostativa all'esercizio del diritto preferenziale, costituita dall'insediamento sul fondo oggetto di riscatto di un affittuario coltivatore diretto, ossia dello stesso , il quale, anch'egli coltivatore diretto sin Controparte_1 dal 2012/2013, coltivava, in forza di contratto di affitto verbale, i terreni mappali 165 e 265, oggetto di riscatto, corrispondendo il relativo canone di affitto.
In via preliminare, ad ogni modo, per “puro ed esclusivo spirito di integrale adempimento agli obblighi defensionali”, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il venditore per Persona_1 esserne garantito in ipotesi di eventuale evizione e per il risarcimento del danno (costi sostenuti per l'acquisto del fondo, quantificabili in € 1.850,00, nonché per danni per la perdita del fondo, quantificati in
€ 3.350,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, a cui parte attrice provvedeva notificando l'atto di chiamata, si costituiva volontariamente in giudizio, “quale familiare” di , il sig. , Persona_1 Controparte_2 rappresentando che il venditore era deceduto in data 28 febbraio 2017 in VE Persona_1
EN, che l'esponente ne era un “familiare”, siccome figlio della seconda moglie del predetto (sig.ra
, premorta), e che si costituiva al solo fine di far dichiarare l'interruzione del processo Persona_4
/ estinzione della chiamata di terzo (non mancando ad ogni modo di dedurre in via incidentale l'infondatezza in fatto e l'illegittimità in diritto della pretesa degli attori).
All'udienza del 30 maggio 2017, fissata a seguito della chiamata del terzo, il giudicante dichiarava l'interruzione del processo.
Gli attori proponevano pertanto ricorso ai sensi dell'art. 303 c.p.c. per la prosecuzione del processo e, fissata dal giudicante apposita udienza e notificato dagli attori l'atto di riassunzione, si costituiva sempre lo , questa volta in qualità di legittimo erede del sig. , contestando le CP_2 Persona_1 domande avversarie, di cui chiedeva il rigetto, associandosi nel merito alle contestazioni ed eccezioni del , e deducendo tra l'altro che il prezzo di € 8.000.00 potrebbe non essere entrato nel CP_1 patrimonio del de cuius, per essere stata la somma incassata da una terza persona.
Così instauratosi il contraddittorio, venivano concessi alle parti termini per memorie ex art. 183 c.p.c..
Intervenute nelle more modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo (con sostituzione del giudice titolare), con ordinanza 03.10.2019 veniva rigettata l'istanza degli attori (i quali avevano chiesto la revoca dell'ordinanza del GOT 21.11.2018 di rimessione in termini di parte convenuta per il deposito
6 della terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.) e venivano ammesse prove orali per interrogatorio formale e TE.
Assunte le prove orali, veniva quindi disposta CTU volta essenzialmente a verificare se gli attori fossero coltivatori diretti ai sensi della normativa vigente;
se gli stessi disponessero della capacità lavorativa necessaria alla coltivazione dei fondi di pertinenza aziendale, comprensivi di quello oggetto di riscatto;
se gli attori avessero alienato terreni nei due anni antecedenti l'inizio della causa.
Depositata la relazione di CTU, da ultimo all'udienza del 28 marzo 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva così trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti conclusionali.
***********
Tutto quanto sopra rappresentato e premesso, ad avviso del giudicante la domanda di riscatto agrario svolta dagli attori deve essere accolta per le ragioni che vengono di seguito ad esporsi.
Le previsioni normative di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, che disciplinano l'esercizio del diritto di prelazione e, in difetto di assolvimento degli oneri fissati a carico del venditore, del diritto di riscatto, vanno coordinate con le disposizioni di cui alla legge 14.08.1971 n. 817, il cui art. 7, comma 2, tra l'altro dispone:
“Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) ……
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.”.
Gli attori, pertanto, ai fini dell'utile esercizio del riscatto, hanno l'onere di dimostrare:
a)- di essere coltivatori diretti;
b)- di essere proprietari di terreni confinanti con quello offerto in vendita (e per il quale sarebbe stato eluso l'onere di notifica della proposta di alienazione del fondo per consentire agli aventi diritto l'esercizio del diritto di prelazione);
c)- di possedere la capacità lavorativa necessaria alla coltivazione dei fondi come previsto dalla normativa di settore;
d)- la mancata alienazione di fondi nei due anni antecedenti.
7 Parte convenuta (acquirente) / terza chiamata (alienante: nel caso di specie, il suo erede), da parte sua, ha l'onere essenzialmente di dimostrare:
e)- di aver comunicato agli attori la proposta di vendita comprensiva del prezzo;
f)- la sussistenza di un contratto di affittanza agraria sui terreni mappali 165 e 265, oggetto di riscatto, in capo all'acquirente.
Quanto sopra puntualizzato, gli attori hanno in primo luogo documentato di essere proprietari del fondo m.n. 169, Foglio 13, Comune di NA, Catasto Terreni (cfr. scrittura privata autenticata in data
08.10.1990, loro doc. 1; certificato catastale, doc. 2; denunzia di successione del de cuius CP_3
richiamata nel suddetto certificato catastale).
[...]
Per quanto concerne il presupposto oggettivo relativo alla situazione di confine tra il fondo attoreo e quelli oggetto della domanda di riscatto (lettera b che precede), parte attrice, allegando le planimetrie dei luoghi e le ulteriori certificazioni agli atti, ha fornito fin dall'esordio della lite prova piena della contiguità fisica dei fondi (cfr. in particolare estratto di mappa doc. 5).
Il requisito della condizione soggettiva di coltivatori diretti in capo agli attori risulta poi comprovato dalle prove orali (TEmoniali) e documentali, oltre che “tecniche” (CTU).
Il consulente, a pag. 5 dell'elaborato peritale, ha rilevato che gli attori risultano soci della “
[...]
(doc. 6 attoreo), società attiva dall'01.07.2004 con Controparte_4 possibilità di svolgere determinate attività agricole (allevamento di bovini e bufalini;
produzione di latte crudo;
coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi).
Entrambi i soggetti/soci hanno posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli autonomi ed aventi diritto alle assicurazioni sociali come da allegata dichiarazione Inps (cfr. doc. 7 attoreo).
Il consulente d'ufficio (sempre a pag. 5 dell'elaborato peritale) rimarca che, ai sensi dell'art. 31 della
Legge 26 maggio 1965 n. 590, art. 31, “ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame”.
Le prove TEmoniali assunte riscontrano e supportano, in modo convergente, le risultanze peritali e documentali.
È stato invero confermato che:
8 - a far data dall'anno 1960, in qualità di affittuari, e dall'anno 1990, in qualità di proprietari, e fino all'anno
1992, , con il marito aveva coltivato personalmente il fondo di cui al Parte_1 CP_3 mappale n. 169 (TE , ); Testimone_2 Parte_2
- successivamente all'anno 1992, e fino all'attualità, la stessa ed il figlio Parte_1 hanno coltivato, e coltivano, il fondo m. n. 169, dapprima a mais e, dall'anno 2012, a Parte_2 soia (TE AR , ); Tes_2 Parte_2
- nel corso delle annate agrarie 2012-2017 gli attori hanno provveduto all'aratura, alla semina, alla concimazione, all'irrigazione e alla raccolta della soia nel mappale n. 169, utilizzando vari macchinari agricoli indicati nella documentazione allegata in atti (TE , Testimone_2 Testimone_3
).
[...]
In particolare, a tal ultimo proposito, la ha riferito “Abito nelle vicinanze dal 2012, le mie Tes_3 proprietà 166 e 267 confinano con quelle degli attori, anzi preciso che sono fronteggianti con quelle degli attori. Preciso che frequento i luoghi dal 2008. Vedevo lavorare il terreno con macchine Parte_2 agricole nonché tenere pulita la stradina sulla quale ha diritto di passaggio. Lavorava il terreno m.n. 169, tanto è vero che ho dovuto concedere il passaggio per accedere a quel fondo su una capezzagna la cui proprietà condivido con il mio vicino .”. Parte_3
In verità gli attori hanno anche dimostrato che nel corso delle annate agrarie 2012-2014 gli stessi avevano coltivato pure i mappali n. 165 e 205, oggetto della domanda di riscatto a scrutinio, in forza di contratto di affitto stipulato con il sig. , come da denuncia annuale dei contratti di affitto di Persona_1 fondi rustici (doc. 27 dai medesimi allegato).
Il teste , consigliere delegato di Impresa Verde di Vicenza, agenzia di servizi della locale Testimone_4
ha riferito che la propria agenzia, di cui la è cliente, aveva inviato il contratto Parte_4 Parte_1 verbale con trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
Le suddette circostanze, va rilevato incidentalmente, assurgono ad un indubbio rilievo quanto all'assunto, che contraddicono, di parte convenuta, secondo cui il avrebbe invece coltivato, in CP_1 virtù di contratto di affitto verbale, proprio i terreni mappali 165 e 265, oggetto di riscatto.
Il requisito negativo relativo alla mancata alienazione di altri fondi rustici (di imponibile superiore a quello di legge) nel biennio antecedente il trasferimento dei fondi oggetto della pretesa di riscatto agrario, nonché il requisito positivo che gli attori disponessero della capacità lavorativa necessaria alla coltivazione dei fondi di pertinenza aziendale, comprensivi di quello oggetto di domanda di riscatto (ex
9 artt. 8 legge n. 590/65 e 7 legge 817/71), vengono fatti oggetto, in comparsa di risposta, di contestazione generica da parte del convenuto.
Ad ogni modo entrambe le condizioni possono dirsi confermate.
In ordine alla prima (requisito negativo di mancata alienazione di altri fondi rustici) il CTU ha rimarcato
(pag. 8 elaborato peritale) come dalle visure ipotecarie non risulti alienato alcun terreno nei due anni antecedenti l'inizio della causa (con il cui atto introduttivo gli attori hanno manifestato la volontà di esercitare il diritto di riscatto essendo stato aggirato il loro titolo preferenziale di prelazione).
Il secondo requisito è di carattere spiccatamente tecnico.
Con l'ausilio della documentazione allegata dagli attori il CTU ha confermato che i medesimi risultano disporre della capacità lavorativa necessaria secondo le prescrizioni della normativa di settore (cfr. amplius le dettagliate e puntuali argomentazioni di cui a pagg. 6 e 7 elaborato peritale, non adeguatamente confutate dalla parte che potrebbe avere un interesse contrario, e che il giudicante ben può far proprie e ad esse richiamarsi per relationem).
Come detto, parte convenuta assume che il avrebbe invece coltivato, in forza di contratto di CP_1 affitto verbale, i terreni mappali 165 e 265, oggetto della domanda di riscatto.
Allega ed oppone dunque in merito una ragione preclusiva al riscatto rappresentata dalla sussistenza di un personale titolo di prelazione preferenziale.
Di questa asserita ragione ostativa però non sussiste (né è stato allegato) alcun documento in grado di rendere un'inequivoca evidenza del preteso rapporto di affittanza agraria, al più dall'istruttoria emergendo sul punto labili e contraddittori contributi ricostruttivi.
Il teste (nipote del deceduto , di cui peraltro il procuratore di parte attrice Testimone_5 Persona_1 ha eccepito l'incapacità alla TEmonianza, in quanto titolare dell'eventuale obbligo restitutorio della somma di € 8.000,00: lo stesso ha dichiarato di aver incassato personalmente l'assegno di pari importo datogli dallo zio quale somma da quest'ultimo ricavata dalla vendita) ha riferito che il Per_1 CP_1 avrebbe iniziato a coltivare i fondi m.n. 165 e m.n. 265 attorno all'anno 2013 e che un anno avrebbe coltivato i terreni a granturco (il teste ha riferito di aver ivi preso delle pannocchie) pagando per l'utilizzo del fondo un modesto importo (quasi “una mancia”), di cui non è stato peraltro in grado di riferire neppure approssimativamente l'ammontare.
Altro teste, , ha genericamente riferito che il e gli Testimone_6 CP_1 Testimone_5 avrebbero detto che era stato fatto un contratto di affitto, senza che il teste conoscesse se l'atto fosse scritto o verbale, e neppure le cifre convenute.
10 In modo altrettanto generico ha riferito di aver visto il coltivare il terreno in contestazione. CP_1
L'avv. (residente in prossimità dei luoghi di causa) dal canto suo si è limitato a riferire Testimone_7 di aver visto il transitare talvolta con un veicolo agricolo su una carrareccia parzialmente in CP_1 proprietà del teste stesso, che conduce dalla strada principale al campo qui di interesse.
Ha anche riferito di aver visto il sui campi in oggetto nel 2017 / 2018 (il giudicante rileva però che CP_1 la suddetta circostanza è poco o nulla rilevante perché riferita ad una condotta successiva all'atto di acquisto in contestazione).
Di ben maggior rilievo la TEmonianza della già menzionata teste , la quale ha Testimone_3 riferito di aver visto per la prima volta nel 2015 il sui mappali n. 265 e 165 lavorare con un CP_1 proprio incaricato (a marzo o poco prima avevano bruciato sterpaglie e residui di granturco dei terreni e ad aprile arato i fondi).
La teste ha inoltre riferito che (da quanto dalla stessa potuto verificare) sui fondi in oggetto le lavorazioni agricole erano state curate (in particolare nelle annate agrarie 2012-2014) da . Parte_2
Ad avviso del giudicante, conclusivamente, il convenuto non ha fornito persuasiva dimostrazione del fatto che lo stesso fosse titolare di un rapporto di affittanza agraria, sia pur stipulato verbalmente, in grado di prevalere sul titolo di prelazione degli attori (coltivatori diretti proprietari di fondo agricolo contiguo a quello a loro insaputa alienato).
Neppure è stato provato dal convenuto e/o dal terzo chiamato che agli attori fosse stata ritualmente comunicata la proposta di vendita dei fondi con indicazione del relativo corrispettivo, l'unico documento prodotto dal terzo (suo doc. 2) essendo costituito da una cartolina di ricevimento in data 29.12.2012, priva di un testo allegato, ricevuta e sottoscritta peraltro non dagli attori bensì dalla loro congiunta come da quest'ultima confermato in sede TEmoniale. Parte_2
Alla luce delle considerazioni che precedono andrà allora dichiarato legittimo il diritto di riscatto che gli attori hanno inteso esercitare con la notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto acquirente.
Il corrispondente trasferimento della proprietà rimane sottoposto alla condizione sospensiva della corresponsione del relativo prezzo (fissato nell'atto notarile, doc. 3 attori, in € 8.000,00) nel termine perentorio (a pena di decadenza) di 3 (tre) mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
Sull'importo capitale del prezzo non saranno dovuti né rivalutazione monetaria né interessi (tra le altre,
Cassazione civile, sez. III, 6 aprile 2006 n. 8090; sez. III, 15 gennaio 2001 n. 492).
11 Va pure ordinato al convenuto il conseguente rilascio del fondo de quo a favore degli attori ad intervenuto rimborso del prezzo, previa sostituzione degli attori nell'atto di compravendita.
Seguiranno le trascrizioni / volturazioni di legge, come da dispositivo.
Le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n.
55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00, importi tariffari medi) seguono, secondo gli ordinari criteri, la soccombenza del convenuto, il quale inoltre sopporterà in via definitiva e per l'intero gli oneri della CTU (come liquidati con decreto 13.01.2023) e della CTP attorea.
Accolta la domanda degli attori, il terzo chiamato , quale erede del venditore Controparte_2
, va a sua volta dichiarato tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 1483 c.c., il convenuto dei Persona_1 danni patiti a seguito dell'evizione subita, ossia dei costi sostenuti in relazione all'acquisto del fondo oggetto di causa, quantificabili in € 1.850,00 (cfr. fattura studio notarile Boschetti, doc. 2 parte convenuta), da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.
Parte convenuta chiede altresì i danni derivanti dalla perdita del fondo, quantificandoli in € 3.350,00, ma in realtà nulla al riguardo ha provato, di modo che la relativa ulteriore domanda deve essere rigettata.
Il terzo chiamato va altresì condannato a tenere indenne il convenuto delle spese di lite (processuali e di consulenza) che il medesimo è tenuto a rifondere all'attore.
Le spese processuali possono invece essere compensate nel rapporto interno tra convenuto e terzo chiamato, stante la sostanziale convergenza delle linee difensive di dette parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
1) accerta e dichiara la legittimità dell'esercizio del diritto di riscatto da parte degli attori sigg.ri
[...]
(c.f. ) ed (c.f. ), quali Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 proprietari del fondo confinante con quello oggetto di riscatto e coltivatori diretti dello stesso, in ordine ai seguenti beni immobili:
M.N 165 (centosessantacinque) di are 36.03 RDE 14,144 RAE. 13,03;
M.N. 265 (duecentosessantacinque) di are 23,76 RDE. 12,88 RAE 9,82 del Foglio 13 del Comune di NA – Catasto Terreni;
12 2) dichiara gli attori medesimi sostituiti al convenuto sig. nella proprietà degli immobili di Controparte_1 cui al capo 1), oggetto dell'atto di compravendita del Notaio Francesca Boschetti rep.19.329 di cui in citazione, e, quindi, proprietari dei predetti immobili, sotto condizione sospensiva del rimborso al convenuto del prezzo di € 8.000,00 (ottomila/00) da corrispondere entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
3) ordina al convenuto sig. il conseguente rilascio del fondo de quo a favore degli attori Controparte_1 ad intervenuto rimborso del prezzo;
4) ordina al Direttore dell'Ufficio Provinciale di Vicenza, dell'Agenzia delle Entrate, dei Servizi Pubblicità
Immobiliare, di provvedere alle trascrizioni/annotazioni conseguenti alle statuizioni della presente sentenza, con successive volturazioni di legge;
5) pone definitivamente gli oneri di CTU, come liquidati con decreto 13.01.2023, a carico del convenuto,
e condanna il convenuto medesimo alla rifusione agli attori in solido delle spese processuali, liquidate in
€ 789,40 per anticipazioni, € 2.128,63 per spese CTU, € 520,00 per spese CTP, € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e IVA come per legge sull'imponibile;
6) dichiara il terzo chiamato sig. , quale erede del venditore sig. , Controparte_2 Persona_1 tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 1483 c.c., il convenuto dei danni da questi patiti a seguito della subita evizione, pari ai costi sostenuti in relazione all'acquisto del fondo oggetto di causa, per € 1.850,00, da maggiorare con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo, nonché a tenere indenne il convenuto della condanna alle spese processuali cui al capo 5) che precede;
7) dichiara interamente compensate le spese processuali tra convenuto e terzo chiamato.
Così deciso in Vicenza, il 2 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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