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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31666/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 31666/2018 del ruolo generale affari civili, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.c., successivamente riassunto e mutato in rito ordinario
TRA
(ARtita I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ARte_1 P.IVA_1 con sede in Verona, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vesentini,
attore
E
nata a [...] il giorno 21.11.1973 e residente in [...]
Sul Tavo n. 7, codice fiscale , in qualità di titolare dell'impresa CodiceFiscale_1 individuale Be NE TR di con sede in Roma, Via Cappelle Sul Tavo n. 7, Controparte_1
ARtita I.V.A. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Bastioni P.IVA_2
Convenuta
ESPOSIZIONE DEI FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società proponeva ricorso ex art. 702bis davanti al Tribunale di ARte_1
Verona esponendo di essere un'impresa che opera nel settore delle agenzie di viaggi,
avvalendosi dei marchi e , per la commercializzazione di ARte_1 ARte_1
prodotti turistici in Italia ed all'estero, utilizzando per questo una catena di agenzie di viaggi affiliate.
2. In data 26.1.2016, la stessa essendo titolare di biglietteria IATA, acronimo di
International Air Transport Association, stipulava con la Be NE TR di , un CP_1 accordo di collaborazione avente ad oggetto l'uso del sistema di prenotazione CRS Flight
Center, per l'emissione di biglietti aerei.
3. Con tale accordo la Be NE TR si impegnava: “a rispettare nella prenotazione della
biglietteria le regole tariffarie stabilite dalle compagnie aeree, ad un corretto utilizzo del
CRS ed a rispettare tutte le condizioni che regolano il contratto di vendita di biglietteria
AR aerea stipulato da con IATA. Resta inteso che eventuali addebiti di penali (ADM)
ricevuti, a causa del mancato rispetto delle regole di cui sopra, saranno addebitate
all'agenzia.”
4. L'art 3 dell'accordo stabiliva: “la procedura operativa prevede che l'agenzia invierà a
AR
esclusivamente tramite il sistema di prenotazione aerea il TKT che vuole emettere e
AR
si impegna all'avvio dell'input di emissione. Il pagamento della biglietteria potrà
avvenire unicamente con carta di credito con l'inserimento del numero della stessa
direttamente nella forma di pagamento del CRS. I rischi connessi alla mancata
finalizzazione della transazione con carta di credito ed al successivo riaddebito (ADM )
delle transazioni non andate a buon fine, resta esclusivamente a carico dell'agenzia”
5. Dal 1.2.2016 le parti davano dunque inizio alla collaborazione, in conformità all'accordo sottoscritto.
6. L'agenzia Be NE TR di richiedeva l'acquisto di biglietti aerei per i propri CP_1
clienti, seguendo la procedura operativa prevista in contratto, cioè inviava a il ARte_1
ticket da emettere e quest'ultima di volta in volta, secondo l'impegno assunto, dava avvio all'emissione del biglietto.
7. Sosteneva la ricorrente che: secondo una prassi consolidata, il pagamento dei biglietti avveniva unicamente con carta di credito intestata all'agenzia Be NE TR, la quale a sua volta incassava il relativo costo dai propri clienti.
8. Sennonché, nel mese di maggio 2016, l'agenzia vendeva a determinati soggetti, biglietti aerei di diversi vettori, per la somma complessiva di € 81.728,87, peraltro, utilizzando di volta in volta la carta di credito di questi soggetti.
9. Le dette transazioni non andavano a buon fine e le compagnie aeree interessate chiedevano alla il pagamento delle somme dovute per l'emissione dei ARte_1
biglietti effettuata dalla stessa.
10. Ciò si verificava ancora per diversi addebiti specificamente elencati dalla ricorrente per i mesi da giugno a novembre 2016.
11. La a questo punto, a fronte delle sempre più frequenti ed ingenti ARte_1
richieste di pagamento, chiedeva spiegazioni prima alla Be NE TR e poi alle compagnie aeree interessate.
12. L'agenzia convenuta riscontrava, affermando la correttezza del suo operato ed inviando tutta la documentazione relativa.
13. Le compagnie aeree dal canto loro, confermavano l'addebito emesso nei confronti della
AR
, affermando e comprovando il mancato buon fine delle transazioni autorizzate.
14. La si vedeva costretta, pertanto, a sostenere il costo degli addebiti di volta ARte_1
in volta emessi dalle compagnie aeree.
15. La medesima società chiedeva, poi, all'agenzia convenuta, la restituzione delle relative somme, appellandosi all'accordo sottoscritto tra le parti. Sostenendo che ai sensi dell'art. 3
dell'accordo il rischio per la mancata finalizzazione dell'acquisto con carta di credito, fosse stato assunto dalla Be NE TR di . CP_1
16. Quest'ultima non corrispondeva le somme richieste e di contro inviava alla controparte comunicazione di recesso dal contratto.
17. Sosteneva la che, non solo la Be NE TR si era assunta il rischio ma, ARte_1
anche che questa fosse stata negligente, poiché in soli 15 giorni avrebbe richiesto l'emissione di biglietti per oltre 80.000,00 euro e, a suo avviso, senza vedere personalmente gli acquirenti ma, utilizzando solo delle e-mail.
18. Evidenziava, infine, che l'agenzia precedentemente agli episodi elencati, vendeva una media soli quattro biglietti al mese.
19. Chiedeva, quindi, pertanto: "accettarsi che secondo gli accordi contrattuali intercorsi
tra le parti, il rischio del mancato buon fine delle transazioni con carte di credito è a carico
dell'impresa individuale be one travel di accettarsi, altresì, l'addebito da parte CP_2
delle compagnie aeree per complessivi € 80.202,20; condannarsi, la OR
[...]
a pagare alla la somma di € 80.202,20". In subordine: CP_1 Controparte_3
"accertarsi il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nonché il grave inadempimento
imputabile all'impresa individuale be one travel di e per l'effetto condannarsi al CP_2
risarcimento dei danni patiti dalla pari ad € 80.202,20". In ogni caso: ARte_1
"con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella
misura del 15%"
20. Si costituiva in giudizio la convenuta Be NE, la quale, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona a favore di quello di Roma e pregiudizialmente chiedeva la sospensione del giudizio, per essere pendente una causa di
Con opposizione a avanti al Giudice di Pace di Verona, avente ad oggetto una delle partite di dare – avere, oggetto anche del procedimento in questione.
21. Nel merito la convenuta medesima contestava tutte le domande avanzate nei propri confronti.
22. Con ordinanza del 28.02.2018, comunicata alle parti il giorno 05.03.2018, il Giudice
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Verona, in favore del Tribunale di Roma
23. Con comparsa di riassunzione datata 20.04.2018, la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, a ministero dell'Avv. Maria Vesentini, riassumeva la causa avanti il Tribunale Ordinario di Roma, riportandosi alle conclusioni già
precedentemente rassegnate.
24. Alla prima udienza, davanti al Tribunale di Roma, ritenuta l'istruzione del giudizio non semplice, era disposto il mutamento del rito in “rito ordinario” e successivamente venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti ed esperita la relativa istruttoria.
25. Quindi, con decreto del 23 luglio 2024, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI
2.1. ARte convenuta ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola di responsabilità, posta al punto 3 dell'accordo sottoscritto. ARte attrice ne ha eccepito tardività, in quanto formulata dalla convenuta solo con la memoria ex art 183 VI c. n. 1 cpc. L'eccezione è infondata, poiché la modificazione della domanda, ammessa ex art. 183 c.p.c., può riguardare “petitum” e “causa
petendi”, purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
2.1.1 La Corte di Cassazione, sez. VI-1 civile, con l'ordinanza 1° luglio – 7 settembre 2020 n.
18546, ha affrontato, nuovamente, il tema della modifica della domanda e ha confermato l'orientamento maturato in materia di emendatio libelli, affermando che è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria, all'uopo prevista, dall'art.183 c.p.c. e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
2.1.2 La questione era stata già vagliata dalle Sezioni UN (con la pronuncia n.12310/2015)
che avevano stabilito l'enunciato principio, poi meglio precisato, sempre a Sezioni UN (Cass.
S.U. 22404/2018). Le conclusioni della Corte erano state le seguenti: a) la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, purché 1) si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o
2) sia a questa collegata.
2.1.3 Tale “regola” si evince dal codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione e, in particolare, al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità"; b) la suddetta interpretazione appare in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo;
c) inoltre, la “concentrazione” delle domande evita o, quantomeno, limita il rischio di giudicati contrastanti.
2.1.4 Infine, una simile interpretazione non frustra il diritto di difesa della controparte, in quanto l'eventuale modifica avviene con riguardo e in connessione alla stessa vicenda sostanziale e,
infine in ogni caso, alla parte viene assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre anche sul piano probatorio.
2.2. La clausola contenuta all'art. 3 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra le parti è da considerarsi nulla, perché per il suo conciso e rigido contenuto è da ritenersi che non sia stato oggetto di adeguato confronto tra le parti del quale, peraltro, del confronto medesimo non è stata fornita alcuna prova.
2.2.1 La estrema sinteticità dell'accordo tra le parti e la doppia sottoscrizione, apposta praticamente a tutte le clausole sostanziali del medesimo, fanno propendere per la ipotesi che le clausole sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 cc, siano state predisposte da un contraente
( , senza alcuna collaborazione dell'altro contraente e senza nessuna ARte_1
discussione sulle clausole stipulate, con doppia firma.
2.2.2 Peraltro, la Cass. Civ. 14737 del 2015 ha escluso che nei rapporti tra imprese la bilateralità possa eliminare la vessatorietà” di una delle clausole rientranti nell'art. 1341 II°
comma, c.c., seguendo il seguente criterio:
2.2.3 L'art. 1341, II° comma c.c., prevede due categorie di clausole vessatorie: • clausole che attribuiscono una posizione di vantaggio al predisponente (es. recesso);
• clausole che prevedano un certo effetto a carico dell'aderente.
2.2.4 Ciò premesso, la Corte afferma che solo nel primo caso si può attribuire rilevanza alla
“bilateralità” della clausola, poiché: “stante il riferimento delle prime ipotesi alla previsione che
la clausola sia prevista a vantaggio del predisponente è palese che, quando l'oggetto di queste
ipotesi è contemplato nel contratto sia a favore del predisponente che a favore dell'altro
contraente, la bilateralità della previsione si concreta in una fattispecie che, concreandosi nella
previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non
può ritenersi compreso nella previsione di vessatorietà“.
2.2.5 Viceversa, la “bilateralità” risulta essere irrilevante nella seconda ipotesi, poiché: “il
legislatore ha considerato la vessatorietà connaturata alla clausola siccome impositiva di
comportamento “a carico” dell'altro contraente e, dunque, l'ha implicitamente ritenuta non
elisa dalla bilateralità e ciò, evidentemente, per l'assorbente rilievo che, avendole predisposte
la parte forte, la circostanza che essa le abbia imposte anche a suo “carico” non è stata
ritenuta idonea ad escludere la vessatorietà“.
2.2.5 Si ritiene che nel caso di specie ricorra il secondo caso risolto dalla Suprema Corte, come sopra riportato.
2.3.1 Comunque, a prescindere dalla nullità o meno della clausola vessatoria, inserita all'interno dell'accordo sottoscritto tra le parti in causa;
si evidenzia innanzitutto, come, in detto accordo, non vi sia alcuna clausola, che obbliga la parte convenuta ad utilizzare per i pagamenti la propria carta di credito, come vorrebbe la ed il fatto che in altri casi analoghi ARte_1
vi fosse una prassi consolidata in tal senso o che inizialmente l'agenzia convenuta la abbia utilizzata, nulla sposta, ai fini del presente giudizio.
2.3.2 ha contestato alla società convenuta di aver utilizzato per l'acquisto dei Controparte_5
biglietti le carte di credito dei clienti e non la propria ritenendo tale prassi inusuale e non prevista tra le modalità ammesse per le transazioni.
2.3.3 Però, al ripetuto utilizzo delle carte di credito dei clienti, da parte della Be NE TR,
protrattasi per diversi mesi, nessuna contestazione era stata fatta in senso contrario dalla
, che accettava tranquillamente tale modalità, salvo poi contestarla, ARte_1
successivamente, solo in fase di contenzioso.
2.3.4 Ciò si è verificato, perché alla verifica effettuata dal sistema informatico utilizzato per le transazioni gli acquisti apparivano regolari e quindi l'acquiescenza della in ARte_1
merito ad esse ha confermato che la prassi era comunemente accettata, salvo poi, cambiare atteggiamento quando si è verificata la contestazione sugli acquisti da parte delle compagnie aeree interessate.
2.4.1 La società attrice ha poi lamentato che molte vendite di biglietti aerei, effettuate dall'agenzia siano avvenute “online” e quindi, senza la verifica “face to face” dell'identità
personale degli acquirenti. Tale circostanza è smentita dalla prova testimoniale esperita in giudizio: il sig. sig. escusso quale teste all'udienza del 30 settembre 2021, ha Testimone_1
dichiarato di essere stato presente alle operazioni contestate e di aver personalmente visto i clienti.
2.4.2 La difesa della ha ritenuto genericamente inattendibile il teste ma, senza ARte_1
utilizzare alcuno degli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento per confutare le sue affermazioni: non lo indica a sospetto e non presenta alcuna querela di falso avverso le dichiarazioni rese in udienza dal medesimo teste .
2.4.3 La fa presente che si è svolto un procedimento penale, in merito ai fatti ARte_1
descritti, nel corso del quale sarebbero emerse le irregolarità descritte ma, la circostanza appare irrilevante, ai fini del presente procedimento, stante la mancanza di un provvedimento di rinvio a giudizio o di una sentenza emessa nei confronti di eventuali responsabili, che pure avrebbe potuto accendere una luce diversa sull'accaduto. L'agenzia convenuta non risulta, d'altronde, tra gli imputati del procedimento penale indicato agli atti del giudizio.
Co
2.5.1 come già accennato, non ha contestato nulla alle compagnie aeree per ARte_1
il ritardo nella comunicazione delle transazioni non andate a buon fine.
2.5.2 Le richieste di rimborso sono pervenute alla frazionate nel tempo, per ARte_1
ripetute transazioni avvenute in mesi diversi (da giugno a novembre 2016), il che avrebbe dovuto fortemente insospettire la stessa sin dall'inizio, ma quest'ultima non ha utilizzato alcuno degli strumenti messi a sua disposizione per le verifiche dalla piattaforma IATA, alla quale aderisce e che utilizza per l'emissione dei biglietti, né ha contestato a quest'ultima alcunché ma,
si è limitata a richiedere, a sua volta, le somme alla Be NE TR, anch'essa, a questo punto da ritenersi, con ogni probabilità, vittima dei pretesi raggiri, per aver trasmesso la prenotazione di biglietti aerei, avvenuta tramite carte di credito poi risultate contraffatte. Quest'ultima, del resto, nessuno strumento aveva per effettuare verifiche o controlli sull'emissione dei biglietti, in relazione alle carte di pagamento usate, non avendo accesso alla piattaforma IATA ma, al solo sistema CRS Flight Center di prenotazione dei biglietti, per come affermato dalla stessa
ARte_1
2.6.1 Secondo quanto accertato nel corso del giudizio non pare, quindi, che alcuna responsabilità possa essere attribuita, per le mancate transazioni con carta di credito nell'acquisto dei biglietti alla Be NE TR di , la quale ha agito secondo Controparte_1
quanto stabilito nell'accordo e seguendo le istruzioni a suo tempo impartite dalla committente
L'agenzia convenuta ha agito, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 1176 II ARte_1
c.c. e non è tenuta ad alcun risarcimento per il danno lamentato dall'attrice.
2.7 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, letti gli atti:
- rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di in ARte_1 Controparte_1 proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Be NE TR di NO Emanuela
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ARte_1 delle spese e competenze del giudizio, in favore di in proprio e in qualità Controparte_1 di titolare della ditta individuale Be NE TR di NO Emanuela che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre imposte oneri e accessori come per legge. Roma, 17.2.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 31666/2018 del ruolo generale affari civili, introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.c., successivamente riassunto e mutato in rito ordinario
TRA
(ARtita I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, ARte_1 P.IVA_1 con sede in Verona, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Vesentini,
attore
E
nata a [...] il giorno 21.11.1973 e residente in [...]
Sul Tavo n. 7, codice fiscale , in qualità di titolare dell'impresa CodiceFiscale_1 individuale Be NE TR di con sede in Roma, Via Cappelle Sul Tavo n. 7, Controparte_1
ARtita I.V.A. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Luca Bastioni P.IVA_2
Convenuta
ESPOSIZIONE DEI FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società proponeva ricorso ex art. 702bis davanti al Tribunale di ARte_1
Verona esponendo di essere un'impresa che opera nel settore delle agenzie di viaggi,
avvalendosi dei marchi e , per la commercializzazione di ARte_1 ARte_1
prodotti turistici in Italia ed all'estero, utilizzando per questo una catena di agenzie di viaggi affiliate.
2. In data 26.1.2016, la stessa essendo titolare di biglietteria IATA, acronimo di
International Air Transport Association, stipulava con la Be NE TR di , un CP_1 accordo di collaborazione avente ad oggetto l'uso del sistema di prenotazione CRS Flight
Center, per l'emissione di biglietti aerei.
3. Con tale accordo la Be NE TR si impegnava: “a rispettare nella prenotazione della
biglietteria le regole tariffarie stabilite dalle compagnie aeree, ad un corretto utilizzo del
CRS ed a rispettare tutte le condizioni che regolano il contratto di vendita di biglietteria
AR aerea stipulato da con IATA. Resta inteso che eventuali addebiti di penali (ADM)
ricevuti, a causa del mancato rispetto delle regole di cui sopra, saranno addebitate
all'agenzia.”
4. L'art 3 dell'accordo stabiliva: “la procedura operativa prevede che l'agenzia invierà a
AR
esclusivamente tramite il sistema di prenotazione aerea il TKT che vuole emettere e
AR
si impegna all'avvio dell'input di emissione. Il pagamento della biglietteria potrà
avvenire unicamente con carta di credito con l'inserimento del numero della stessa
direttamente nella forma di pagamento del CRS. I rischi connessi alla mancata
finalizzazione della transazione con carta di credito ed al successivo riaddebito (ADM )
delle transazioni non andate a buon fine, resta esclusivamente a carico dell'agenzia”
5. Dal 1.2.2016 le parti davano dunque inizio alla collaborazione, in conformità all'accordo sottoscritto.
6. L'agenzia Be NE TR di richiedeva l'acquisto di biglietti aerei per i propri CP_1
clienti, seguendo la procedura operativa prevista in contratto, cioè inviava a il ARte_1
ticket da emettere e quest'ultima di volta in volta, secondo l'impegno assunto, dava avvio all'emissione del biglietto.
7. Sosteneva la ricorrente che: secondo una prassi consolidata, il pagamento dei biglietti avveniva unicamente con carta di credito intestata all'agenzia Be NE TR, la quale a sua volta incassava il relativo costo dai propri clienti.
8. Sennonché, nel mese di maggio 2016, l'agenzia vendeva a determinati soggetti, biglietti aerei di diversi vettori, per la somma complessiva di € 81.728,87, peraltro, utilizzando di volta in volta la carta di credito di questi soggetti.
9. Le dette transazioni non andavano a buon fine e le compagnie aeree interessate chiedevano alla il pagamento delle somme dovute per l'emissione dei ARte_1
biglietti effettuata dalla stessa.
10. Ciò si verificava ancora per diversi addebiti specificamente elencati dalla ricorrente per i mesi da giugno a novembre 2016.
11. La a questo punto, a fronte delle sempre più frequenti ed ingenti ARte_1
richieste di pagamento, chiedeva spiegazioni prima alla Be NE TR e poi alle compagnie aeree interessate.
12. L'agenzia convenuta riscontrava, affermando la correttezza del suo operato ed inviando tutta la documentazione relativa.
13. Le compagnie aeree dal canto loro, confermavano l'addebito emesso nei confronti della
AR
, affermando e comprovando il mancato buon fine delle transazioni autorizzate.
14. La si vedeva costretta, pertanto, a sostenere il costo degli addebiti di volta ARte_1
in volta emessi dalle compagnie aeree.
15. La medesima società chiedeva, poi, all'agenzia convenuta, la restituzione delle relative somme, appellandosi all'accordo sottoscritto tra le parti. Sostenendo che ai sensi dell'art. 3
dell'accordo il rischio per la mancata finalizzazione dell'acquisto con carta di credito, fosse stato assunto dalla Be NE TR di . CP_1
16. Quest'ultima non corrispondeva le somme richieste e di contro inviava alla controparte comunicazione di recesso dal contratto.
17. Sosteneva la che, non solo la Be NE TR si era assunta il rischio ma, ARte_1
anche che questa fosse stata negligente, poiché in soli 15 giorni avrebbe richiesto l'emissione di biglietti per oltre 80.000,00 euro e, a suo avviso, senza vedere personalmente gli acquirenti ma, utilizzando solo delle e-mail.
18. Evidenziava, infine, che l'agenzia precedentemente agli episodi elencati, vendeva una media soli quattro biglietti al mese.
19. Chiedeva, quindi, pertanto: "accettarsi che secondo gli accordi contrattuali intercorsi
tra le parti, il rischio del mancato buon fine delle transazioni con carte di credito è a carico
dell'impresa individuale be one travel di accettarsi, altresì, l'addebito da parte CP_2
delle compagnie aeree per complessivi € 80.202,20; condannarsi, la OR
[...]
a pagare alla la somma di € 80.202,20". In subordine: CP_1 Controparte_3
"accertarsi il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, nonché il grave inadempimento
imputabile all'impresa individuale be one travel di e per l'effetto condannarsi al CP_2
risarcimento dei danni patiti dalla pari ad € 80.202,20". In ogni caso: ARte_1
"con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella
misura del 15%"
20. Si costituiva in giudizio la convenuta Be NE, la quale, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verona a favore di quello di Roma e pregiudizialmente chiedeva la sospensione del giudizio, per essere pendente una causa di
Con opposizione a avanti al Giudice di Pace di Verona, avente ad oggetto una delle partite di dare – avere, oggetto anche del procedimento in questione.
21. Nel merito la convenuta medesima contestava tutte le domande avanzate nei propri confronti.
22. Con ordinanza del 28.02.2018, comunicata alle parti il giorno 05.03.2018, il Giudice
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale
di Verona, in favore del Tribunale di Roma
23. Con comparsa di riassunzione datata 20.04.2018, la in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, a ministero dell'Avv. Maria Vesentini, riassumeva la causa avanti il Tribunale Ordinario di Roma, riportandosi alle conclusioni già
precedentemente rassegnate.
24. Alla prima udienza, davanti al Tribunale di Roma, ritenuta l'istruzione del giudizio non semplice, era disposto il mutamento del rito in “rito ordinario” e successivamente venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti ed esperita la relativa istruttoria.
25. Quindi, con decreto del 23 luglio 2024, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI
2.1. ARte convenuta ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola di responsabilità, posta al punto 3 dell'accordo sottoscritto. ARte attrice ne ha eccepito tardività, in quanto formulata dalla convenuta solo con la memoria ex art 183 VI c. n. 1 cpc. L'eccezione è infondata, poiché la modificazione della domanda, ammessa ex art. 183 c.p.c., può riguardare “petitum” e “causa
petendi”, purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
2.1.1 La Corte di Cassazione, sez. VI-1 civile, con l'ordinanza 1° luglio – 7 settembre 2020 n.
18546, ha affrontato, nuovamente, il tema della modifica della domanda e ha confermato l'orientamento maturato in materia di emendatio libelli, affermando che è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria, all'uopo prevista, dall'art.183 c.p.c. e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
2.1.2 La questione era stata già vagliata dalle Sezioni UN (con la pronuncia n.12310/2015)
che avevano stabilito l'enunciato principio, poi meglio precisato, sempre a Sezioni UN (Cass.
S.U. 22404/2018). Le conclusioni della Corte erano state le seguenti: a) la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della medesima, purché 1) si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o
2) sia a questa collegata.
2.1.3 Tale “regola” si evince dal codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione e, in particolare, al rapporto di connessione per "alternatività" o "per incompatibilità"; b) la suddetta interpretazione appare in linea con i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo;
c) inoltre, la “concentrazione” delle domande evita o, quantomeno, limita il rischio di giudicati contrastanti.
2.1.4 Infine, una simile interpretazione non frustra il diritto di difesa della controparte, in quanto l'eventuale modifica avviene con riguardo e in connessione alla stessa vicenda sostanziale e,
infine in ogni caso, alla parte viene assegnato un congruo termine per difendersi e controdedurre anche sul piano probatorio.
2.2. La clausola contenuta all'art. 3 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra le parti è da considerarsi nulla, perché per il suo conciso e rigido contenuto è da ritenersi che non sia stato oggetto di adeguato confronto tra le parti del quale, peraltro, del confronto medesimo non è stata fornita alcuna prova.
2.2.1 La estrema sinteticità dell'accordo tra le parti e la doppia sottoscrizione, apposta praticamente a tutte le clausole sostanziali del medesimo, fanno propendere per la ipotesi che le clausole sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 cc, siano state predisposte da un contraente
( , senza alcuna collaborazione dell'altro contraente e senza nessuna ARte_1
discussione sulle clausole stipulate, con doppia firma.
2.2.2 Peraltro, la Cass. Civ. 14737 del 2015 ha escluso che nei rapporti tra imprese la bilateralità possa eliminare la vessatorietà” di una delle clausole rientranti nell'art. 1341 II°
comma, c.c., seguendo il seguente criterio:
2.2.3 L'art. 1341, II° comma c.c., prevede due categorie di clausole vessatorie: • clausole che attribuiscono una posizione di vantaggio al predisponente (es. recesso);
• clausole che prevedano un certo effetto a carico dell'aderente.
2.2.4 Ciò premesso, la Corte afferma che solo nel primo caso si può attribuire rilevanza alla
“bilateralità” della clausola, poiché: “stante il riferimento delle prime ipotesi alla previsione che
la clausola sia prevista a vantaggio del predisponente è palese che, quando l'oggetto di queste
ipotesi è contemplato nel contratto sia a favore del predisponente che a favore dell'altro
contraente, la bilateralità della previsione si concreta in una fattispecie che, concreandosi nella
previsione dello stesso contenuto contrattuale per i comportamenti di entrambe le parti, non
può ritenersi compreso nella previsione di vessatorietà“.
2.2.5 Viceversa, la “bilateralità” risulta essere irrilevante nella seconda ipotesi, poiché: “il
legislatore ha considerato la vessatorietà connaturata alla clausola siccome impositiva di
comportamento “a carico” dell'altro contraente e, dunque, l'ha implicitamente ritenuta non
elisa dalla bilateralità e ciò, evidentemente, per l'assorbente rilievo che, avendole predisposte
la parte forte, la circostanza che essa le abbia imposte anche a suo “carico” non è stata
ritenuta idonea ad escludere la vessatorietà“.
2.2.5 Si ritiene che nel caso di specie ricorra il secondo caso risolto dalla Suprema Corte, come sopra riportato.
2.3.1 Comunque, a prescindere dalla nullità o meno della clausola vessatoria, inserita all'interno dell'accordo sottoscritto tra le parti in causa;
si evidenzia innanzitutto, come, in detto accordo, non vi sia alcuna clausola, che obbliga la parte convenuta ad utilizzare per i pagamenti la propria carta di credito, come vorrebbe la ed il fatto che in altri casi analoghi ARte_1
vi fosse una prassi consolidata in tal senso o che inizialmente l'agenzia convenuta la abbia utilizzata, nulla sposta, ai fini del presente giudizio.
2.3.2 ha contestato alla società convenuta di aver utilizzato per l'acquisto dei Controparte_5
biglietti le carte di credito dei clienti e non la propria ritenendo tale prassi inusuale e non prevista tra le modalità ammesse per le transazioni.
2.3.3 Però, al ripetuto utilizzo delle carte di credito dei clienti, da parte della Be NE TR,
protrattasi per diversi mesi, nessuna contestazione era stata fatta in senso contrario dalla
, che accettava tranquillamente tale modalità, salvo poi contestarla, ARte_1
successivamente, solo in fase di contenzioso.
2.3.4 Ciò si è verificato, perché alla verifica effettuata dal sistema informatico utilizzato per le transazioni gli acquisti apparivano regolari e quindi l'acquiescenza della in ARte_1
merito ad esse ha confermato che la prassi era comunemente accettata, salvo poi, cambiare atteggiamento quando si è verificata la contestazione sugli acquisti da parte delle compagnie aeree interessate.
2.4.1 La società attrice ha poi lamentato che molte vendite di biglietti aerei, effettuate dall'agenzia siano avvenute “online” e quindi, senza la verifica “face to face” dell'identità
personale degli acquirenti. Tale circostanza è smentita dalla prova testimoniale esperita in giudizio: il sig. sig. escusso quale teste all'udienza del 30 settembre 2021, ha Testimone_1
dichiarato di essere stato presente alle operazioni contestate e di aver personalmente visto i clienti.
2.4.2 La difesa della ha ritenuto genericamente inattendibile il teste ma, senza ARte_1
utilizzare alcuno degli strumenti messi a sua disposizione dall'ordinamento per confutare le sue affermazioni: non lo indica a sospetto e non presenta alcuna querela di falso avverso le dichiarazioni rese in udienza dal medesimo teste .
2.4.3 La fa presente che si è svolto un procedimento penale, in merito ai fatti ARte_1
descritti, nel corso del quale sarebbero emerse le irregolarità descritte ma, la circostanza appare irrilevante, ai fini del presente procedimento, stante la mancanza di un provvedimento di rinvio a giudizio o di una sentenza emessa nei confronti di eventuali responsabili, che pure avrebbe potuto accendere una luce diversa sull'accaduto. L'agenzia convenuta non risulta, d'altronde, tra gli imputati del procedimento penale indicato agli atti del giudizio.
Co
2.5.1 come già accennato, non ha contestato nulla alle compagnie aeree per ARte_1
il ritardo nella comunicazione delle transazioni non andate a buon fine.
2.5.2 Le richieste di rimborso sono pervenute alla frazionate nel tempo, per ARte_1
ripetute transazioni avvenute in mesi diversi (da giugno a novembre 2016), il che avrebbe dovuto fortemente insospettire la stessa sin dall'inizio, ma quest'ultima non ha utilizzato alcuno degli strumenti messi a sua disposizione per le verifiche dalla piattaforma IATA, alla quale aderisce e che utilizza per l'emissione dei biglietti, né ha contestato a quest'ultima alcunché ma,
si è limitata a richiedere, a sua volta, le somme alla Be NE TR, anch'essa, a questo punto da ritenersi, con ogni probabilità, vittima dei pretesi raggiri, per aver trasmesso la prenotazione di biglietti aerei, avvenuta tramite carte di credito poi risultate contraffatte. Quest'ultima, del resto, nessuno strumento aveva per effettuare verifiche o controlli sull'emissione dei biglietti, in relazione alle carte di pagamento usate, non avendo accesso alla piattaforma IATA ma, al solo sistema CRS Flight Center di prenotazione dei biglietti, per come affermato dalla stessa
ARte_1
2.6.1 Secondo quanto accertato nel corso del giudizio non pare, quindi, che alcuna responsabilità possa essere attribuita, per le mancate transazioni con carta di credito nell'acquisto dei biglietti alla Be NE TR di , la quale ha agito secondo Controparte_1
quanto stabilito nell'accordo e seguendo le istruzioni a suo tempo impartite dalla committente
L'agenzia convenuta ha agito, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 1176 II ARte_1
c.c. e non è tenuta ad alcun risarcimento per il danno lamentato dall'attrice.
2.7 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, letti gli atti:
- rigetta tutte le domande formulate da nei confronti di in ARte_1 Controparte_1 proprio e in qualità di titolare della ditta individuale Be NE TR di NO Emanuela
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento ARte_1 delle spese e competenze del giudizio, in favore di in proprio e in qualità Controparte_1 di titolare della ditta individuale Be NE TR di NO Emanuela che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre imposte oneri e accessori come per legge. Roma, 17.2.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo