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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 998/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5470/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024620862000 TRIBUTI AR a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la sentenza n. 803/2024 pronunciata dalla Corte di giustizia di primo grado di Agrigento.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 ritenendo che “… l'Ente impositore, non costituendosi, non ha fornito alcuna prova finalizzata a dimostrare la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e non ha tenuto conto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata. In mancanza di tale prova nel processo, a fronte dell'espressa eccezione avanzata dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento dell'atto impugnato …” (cfr. sentenza impugnata in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La cartella originariamente impugnata è stata notificata a mezzo pec a mente del combinato disposto art. 26 DPR 602/73 e art 60, c. 7 DPR 600/73.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che " … la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (c.d. "atto nativo digitale"); sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo: c.d. "copia informatica" (Cassazione, sez VI, n. 39513, del 13.12.2021).
2.- Sul tema qui esame le Sezioni Unite di legittimità hanno ritenuto che l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale (Cassazione, SS.UU. n. 23620/2018).
Il contribuente ha impugnato il provvedimento di che trattasi con conseguente “effetto sanante” ex art 156 cpc.
3.- L'art. 26, c. 2, DPR n. 602/1973 dispone (in sintesi) che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 68/2005, a mezzo pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art 60 del DPR 600/73.
E', quindi, l'indirizzo pec del destinatario che deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge: nessun obbligo è, invece, previsto con riguardo all' indirizzo pec del soggetto mittente.
4.- Dal riscontro documentale non si rileva la presenza di alcuna “domanda di definizione agevolata” presentata dal ricorrente agli uffici dell'Agenzia delle entrare riscossione.
L'eventuale presentazione (non riscontrata nel caso di specie) ex art. 1 legge 197/2022, c. 236 avrebbe potuto avere un “effetto sospensivo del giudizio corso: “… nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice ….”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza gravata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 29 Gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ RO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5470/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 803/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200024620862000 TRIBUTI AR a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 163/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate riscossione ha impugnato la sentenza n. 803/2024 pronunciata dalla Corte di giustizia di primo grado di Agrigento.
Il primo Giudice ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 ritenendo che “… l'Ente impositore, non costituendosi, non ha fornito alcuna prova finalizzata a dimostrare la rituale e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento e non ha tenuto conto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata. In mancanza di tale prova nel processo, a fronte dell'espressa eccezione avanzata dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere accolto con l'annullamento dell'atto impugnato …” (cfr. sentenza impugnata in atti).
Ha dedotto l'erroneità della sentenza - per i motivi che di seguito saranno esaminati – ed ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituito il contribuente il quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- La cartella originariamente impugnata è stata notificata a mezzo pec a mente del combinato disposto art. 26 DPR 602/73 e art 60, c. 7 DPR 600/73.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che " … la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario (c.d. "atto nativo digitale"); sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo: c.d. "copia informatica" (Cassazione, sez VI, n. 39513, del 13.12.2021).
2.- Sul tema qui esame le Sezioni Unite di legittimità hanno ritenuto che l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato, così, il raggiungimento dello scopo legale (Cassazione, SS.UU. n. 23620/2018).
Il contribuente ha impugnato il provvedimento di che trattasi con conseguente “effetto sanante” ex art 156 cpc.
3.- L'art. 26, c. 2, DPR n. 602/1973 dispone (in sintesi) che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 68/2005, a mezzo pec, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art 60 del DPR 600/73.
E', quindi, l'indirizzo pec del destinatario che deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge: nessun obbligo è, invece, previsto con riguardo all' indirizzo pec del soggetto mittente.
4.- Dal riscontro documentale non si rileva la presenza di alcuna “domanda di definizione agevolata” presentata dal ricorrente agli uffici dell'Agenzia delle entrare riscossione.
L'eventuale presentazione (non riscontrata nel caso di specie) ex art. 1 legge 197/2022, c. 236 avrebbe potuto avere un “effetto sospensivo del giudizio corso: “… nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice ….”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza gravata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite del doppio grado deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2 c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Palermo, 29 Gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ RO