Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00143/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2024, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Rosito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento:
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2023, notificato il successivo 5, col quale il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto la revoca della patente di guida e di ogni altro titolo di idoneità alla guida a carico del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IA AN e uditi per le parti i difensori l'avv. Rosa Rosito, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Roberto Iacoviello, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 23 maggio 2023, la sezione Polizia Stradale “RPC Basilicata” di Foggia accertava la commissione di violazioni al codice della strada – in particolare, la circolazione del veicolo targato -OMISSIS-, già sequestrato e senza copertura assicurativa – a carico delle seguenti persone:
- -OMISSIS-, in qualità di trasgressore materiale,
- -OMISSIS-, in qualità di obbligato in solido,
- il ricorrente, in qualità di custode del veicolo già sottoposto a sequestro.
2. – In data 18 novembre 2023, il ricorrente riceveva comunicazione dal Prefetto di Foggia, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, dell’avvio del procedimento per la revoca della patente a causa della violazione delle prescrizioni di cui all’art. 213, comma 8, d. lgs 285/1992 (Codice della Strada), in quanto lo stesso aveva consentito la circolazione del veicolo targato -OMISSIS- affidatogli in custodia, benché sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo.
3. – In data 28 novembre 2023, il ricorrente presentava i propri scritti difensivi che, tuttavia, la Prefettura di Foggia valutava non idonei a superare le ragioni alla base della prospettata revoca.
4. – Con decreto prot. n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2023, notificato il 5 dicembre 2023, il Prefetto di Foggia disponeva la revoca della patente di guida categoria "B”, numero -OMISSIS-, rilasciata in data 28 marzo 2018 nonché di ogni altro titolo di idoneità alla guida di cui il ricorrente è titolare.
5. – In esecuzione del suddetto provvedimento prefettizio, in data 5 dicembre 2023, il Comando di Polizia Locale del Comune di San Paolo di Civitate procedeva al ritiro materiale della patente di guida.
6. – Con l’odierno ricorso, notificato e depositato il 2 febbraio 2024, il ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, il predetto decreto di revoca, deducendo le seguenti censure:
1) mancanza del presupposto: non essendo alla guida del veicolo sottoposto a sequestro, né avendone consentito la circolazione, non avrebbe potuto essere destinatario della sanzione accessoria della revoca della patente;
2) illegittimità del provvedimento prefettizio nella parte in cui dispone l’applicazione automatica della revoca, senza alcuna valutazione del caso concreto né considerazione delle conseguenze per il ricorrente; omessa motivazione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2022, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 213, comma 8 del Codice della Strada, nella parte in cui dispone per l’appunto l’automatismo della sanzione accessoria e non il suo carattere facoltativo.
7. – Con istanza depositata il 2 febbraio 2024, il ricorrente ha chiesto la trattazione scritta o da remoto dell’udienza, richiesta qualificabile come domanda di fissazione dell’udienza.
8. – Con atto depositato in data 20 febbraio 2024, si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.
Con memoria difensiva depositata il 14 novembre 2025, l’Amministrazione resistente ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. In particolare:
1) in via pregiudiziale, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che la revoca della patente, qualora disposta come sanzione accessoria per violazioni del Codice della Strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e, in particolare, del giudice di pace.
2) in via subordinata, qualora sia ritenuta sussistente la giurisdizione, ha contestato la fondatezza delle censure, rilevando che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 dicembre 2022, n. 246, la revoca richiede la valutazione delle circostanze concrete da parte dell’Amministrazione, espressione di un potere discrezionale.
9. – La causa è stata fissata nel ruolo dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025.
Svoltasi l’udienza la causa è stata trattenuta per essere decisa.
10.- In via preliminare, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Sul punto, l’Amministrazione resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la materia controversa rientrerebbe nella giurisdizione ordinaria e, in particolare, del giudice di pace.
L’assunto non può essere condiviso.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 246/2022, la revoca della patente non è più disposta in modo automatico, ma costituisce il risultato di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, valutazione che coinvolge interessi pubblici di notevole entità connessi alla sicurezza stradale.
Il provvedimento prefettizio di revoca, essendo espressione di un potere discrezionale, rientra nella giurisdizione amministrativa, cui compete verificare la legittimità dell’esercizio di tale potere, anche sotto il profilo della proporzionalità.
Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza richiamata dalla parte resistente a sostegno della propria tesi è anteriore alla sentenza della Corte Costituzionale e quella più recente riguarda fattispecie diverse da quella in esame.
11.- Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato.
Le censure possono essere esaminate congiuntamente in relazione ai profili di connessione dei relativi contenuti.
L’art. 213, comma 8, del Codice della Strada dispone la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nei confronti del custode che circola o consente ad altri la circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro.
La Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 246/2022, ha dichiarato l’incostituzionalità parziale di questa disposizione nella parte in cui prevede l’automatismo della sanzione, essendo invece necessaria una valutazione sulle circostanze del caso concreto. La disposizione è stata valutata parzialmente incostituzionale nella parte in cui dispone che “si applica”, anziché “può essere applicata” la sanzione accessoria della revoca della patente nei confronti di cui, dopo aver assunto la custodia di un veicolo sottoposto alla misura del sequestro amministrativo, circola abusivamente con lo stesso.
Nel caso specifico, la revoca risulta misura non afflittiva e proporzionata, se rapportata alla condotta assunta. Il ricorrente, custode del veicolo sequestrato, ha consentito di fatto la circolazione dello stesso benché privo di assicurazione. In questo modo ha posto in essere un comportamento in spregio ad una prescrizione normativa inderogabile (art. 193 del Codice della Strada) volta fondamentalmente a tutelare gli utenti della strada che, laddove vittime di danni patrimoniali o lesioni personali, in conseguenza di sinistri stradali causati dal conducente di un veicolo non coperto da assicurazione, rimarrebbero esposti al rischio di non conseguire il dovuto risarcimento.
Sul punto, appare opportuno rinviare a quanto precisato con la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 24 gennaio 2023, secondo cui: “alla luce del pronunciamento indicato [la sentenza n. 246/2022 della Corte Costituzionale], in caso di accertamento della violazione in argomento, la misura della revoca della patente non integra più un atto dovuto da parte della Prefettura, la quale, invece, ąi fini dell'adozione del provvedimento, dovrà operare una valutazione delle circostanze rispetto al caso concreto.”.
Ebbene, secondo quanto in maniera condivisibile precisa la circolare, la sanzione accessoria della revoca della patente non può essere “considerata ‘sproporzionata’ nell'ipotesi di condotte poste a fondamento del provvedimento di sequestro del veicolo che abbiano determinato un evidente pericolo
per l'incolumità e la sicurezza pubblica, sempre laddove ascrivibili al soggetto nominato custode.
Tale, ad esempio, è il caso di sequestro operato ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada per i mezzi circolanti in violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, disciplinato dal precedente articolo 193.
Invero, l'utilizzo di un veicolo privo di copertura assicurativa (magari circolante "con documenti assicurativi falsi o contraffatti") costituisce un indubbio rischio per l'incolumità e la sicurezza pubblica, rappresentando uno dei comportamenti più insidiosi perpetrabili in materia, sia per l'evidente dispregio di una norma di fondamentale importanza recata a tutela degli utenti della strada, sia per i riflessi potenzialmente molto gravosi a carico di questi ultimi, che, oltre a poter riportare
rilevanti conseguenze, anche di carattere fisico, a seguito di comportamenti scorretti di chi viola il citato articolo 193, rimangono esposti al concreto rischio di non riuscire a ottenere da costui neppure il dovuto ristoro economico (al riguardo, va tenuto presente che la maggioranza delle infrazioni da cui discende il sequestro amministrativo di un veicolo a mente dell'articolo 213 risulta riguardare appunto mezzi circolanti senza l'assicurazione obbligatoria).
Nel delineato contesto, per il trasgressore nominato custode l'aver nuovamente condotto un mezzo sottoposto a sequestro (almeno nell'ipotesi di mancata regolarizzazione della posizione assicurativa), oltre a denotare indubbia proclività a ignorare leggi e provvedimenti amministrativi, costituisce un'ulteriore grave infrazione, tale da poter legittimare la valutazione imposta dalla Corte Costituzionale ai fini dell'applicazione di tutti gli strumenti sanzionatori recati dall'articolo 213,
comma 8, del codice della strada, in quanto la revoca del titolo abilitativo alla guida ivi contemplata può giustificarsi, nel descritto caso, con il reiterato comportamento illecito - e foriero di rischi per la sicurezza della circolazione stradale - posto in essere dal sanzionato.”.
Alla luce di quanto sopra descritto, per il profilo della motivazione, le ragioni che hanno condotto alla revoca appaiono pertanto solide e le relative giustificazioni esaustive per sorreggere il provvedimento impugnato.
12.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Prefettura di Foggia, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche, salvo le amministrazioni pubbliche, nel presente provvedimento indicate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.