Sentenza 14 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6978 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' :1 REPUBBLICA ITALIANA DEL POPOL ITALIANO0 6 9 7 0 28% SU REMALI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO - Presidente - R.G.N. 21224/99 Cron. 19666 Dott. Alberto SPANO' - Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud. 07/03/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. RAVA' 124, presso l'ANMIL, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA, giusta delega in atti;
ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro INAIL - elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV tempore, 144, rappresentato e difeso dagli avvocati NOVEMBRE CATANIA, RITA RASPANTI, giusta delega in ANTONINO 2002 atti;
- controricorrente 1032 -1- avverso la sentenza n. 2497/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 02/11/98 - R.G.N. 775/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato DE FERRA' per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Genova, ON IN lamentava che l'Inail con provvedimento del 24.1.1995 aveva proceduto alla riduzione dal 31% al 23% della rendita unificata di cui egli era in godimento in riferimento ad infortuni sul lavoro del 1968, 1972 e 1984, riducendo ingiustificatamente le percentuali di invalidità del secondo e del terzo infortunio, rispettivamente, dal 6% al 2% e dal 12 al 5%. Costituitosi in giudizio l'Inail, che resisteva alla domanda, questa era rigettata dal Pretore, in adesione alle conclusioni dell'esperita consulenza tecnica. L'appello proposto dall'assicurato, cui aveva resistito l'Inail, era rigettato dal Tribunale di Genova. Il giudice di secondo grado innanzitutto rilevava l'ammissibilità del motivo di appello con cui si faceva valere l'illegittimità del provvedimento di revisione, in quanto adottato dopo il decennio di stabilizzazione dei postumi. Rilevava, infatti, al riguardo, che, gli elementi cronologici relativi alle costituzioni di rendita e alla revisione contestata erano già stati dedotti nel giudizio di primo grado e, d'altra parte, l'osservanza del termine decennale che condiziona l'ammissibilità della revisione, incidendo sulla stessa fattispecie costitutiva del diritto, deve essere accertata dal giudice di merito indipendentemente da qualsiasi eccezione di parte. Nel merito osservava che nella specie vi era stata la costituzione di una prima rendita a seguito dell'infortunio del 1968; che questa rendita era stata sostituita nel quadro della costituzione, in data 29.6.1974, a seguito di un secondo infortunio, di una rendita unificata del 28%; che, a seguito, del terzo infortunio vi era stata, in data 2.12.1985, la costituzione di una nuova rendita 3 unificata, con diminuita valutazione dei postumi del 1972, non oggetto di contestazione. Ne conseguiva che la revisione del 24.1.1995 era intervenuta a meno di dieci anni dalla precedente costituzione di rendita unificata, e quindi tempestivamente. Infatti, in caso di successione di infortuni sul lavoro il grado di invalidità deve essere valutato complessivamente, in base all'art. 80 del testo unico e la rendita unificata non rappresenta il cumulo giuridico di più provvidenze che mantengano ciascuna la propria individualità, ma la prestazione relativa ad un'unitaria situazione di invalidità. Essa, quindi, deve essere considerata e trattata alla stregua di una rendita unica, ai fini della disciplina della revisione, con applicabilità degli ordinari termini. Rimane salvo solo, per effetto della sentenza n. 318/1989 della Corte costituzionale, il limite estrinseco della garanzia di una rendita non inferiore a quella, precedentemente riconosciuta in base ad un primo infortunio, consolidatasi in base al decorso di decennio. Il IN ricorre per cassazione sulla base di unico motivo. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente - lamentando violazione degli artt. 80 e 83 d.P.R. 30 giugnno 1965 n. 1124, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. osserva che il principio di - intangibilità degli infortuni già consolidatisi nel decennio, affermato da Corte cost. n. 318/1989, deve trovare logica estensione alle vicende successive inerenti alla revisione di una rendita unificata, nel senso di limitare la discrezionalità dell'Inail nella rideterminazione del punteggio della rendita unificata in sede di revisione, facendo salvi i punteggi relativi ai singoli infortuni per i quali si è realizzata l'avvenuta presunzione de iure di stabilizzazione. Il ricorso non è fondato. Secondo l'orientamento prevalente di questa Corte, in caso di revisione nel decennio dalla sua costituzione, per variazione dei postumi,di una rendita unica per una pluralità di infortuni sul lavoro succedutisi nel tempo, il grado di invalidità dovrà essere accertato sulla base della reale complessiva condizione dell'assicurato, quale conseguente all'incidenza attuale degli infortuni coperti Stfer sul lavorogli' dall'assicurazione contro fall infortuni, ma in concreto dovrà essere riconosciuta all'interessato, in base ai principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 318/1989, una rendita non inferiore a quella corrispondente al grado di invalidità in precedenza riconosciuto per singoli infortuni, consolidatisi per il decorso del decennio dalla data di iniziale costituzione di rendita sulla loro base (Cass. 6 dicembre 1997 n. 12399; Cass. 27 dicembre 1999 n. 14561; Cass. 7 luglio 2000 n. 9133; Cass. 26 agosto 2000 n. 11193; Cass. 13 gennaio 2001 n. 417; Cass. 19 dicembre 2001 n. 16017). Nella specie, il Tribunale ha accertato che l'ultima revisione è intervenuta a meno di dieci anni dalla precedente costituzione della rendita unificata e tale statuizione non ha formato oggetto di specifica censura, come certamente sarebbe stato necessario, e quindi rimane preclusa ogni questione circa una consolidazione del terzo e ultimo infortunio. Del resto il ricorrente in appello ha dedotto e fatto valere solo la consolidazione dei postumi del primo e del secondo infortunio. Tenuti presenti il suindicato principio di diritto e gli elementi di fatto desumibili dalla sentenza impugnata e dalla stessa impostazione difensiva del ricorrente, riportata nel ricorso, risulta evidente l'infondatezza di quest'ultimo. Infatti il grado di invalidità che il ricorrente intende valorizzare per il secondo S " infortunio è pari al 6%, e quindi lo stesso, cumulato con quello del primo infortunio, pari al 16% e non oggetto di contestazione, darebbe luogo a un grado di invalidità del 22%. Poiché in sede di revisione della rendita unificata il grado di invalidità complessiva è stato determinato nel 23%, certamente non si è verificata la violazione del principio del rispetto del limite esterno rappresentato dal grado di invalidità in precedenza riconosciuto per singoli infortuni, consolidatisi per il decorso del decennio. Quanto alle spese del giudizio trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 7 marzo 2002 IL PRESIDENTI IL CONSIGLIERE EST. Sa no T Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1-4 MOG-2002 IL CANCELLIERE 6