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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8179/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CRISCI Parte_1 C.F._1
VINCENZO giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pt Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO L'Avv. Attinà Giuseppa proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi comunicato il 20.06.2023 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania
( I Sezione penale) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1639/2015 – R.G.N.R. 6663/11; premesso di aver assunto la veste di difensore d'ufficio di , lamentava l'erronea CP_2 valutazione della normativa applicabile in materia di spese di giustizia, eccependo:
1. l'omessa liquidazione della fase processuale di studio senza alcuna motivazione, 2. la liquidazione delle fasi istruttoria e decisoria al di sotto dei parametri minimi fissati dal D.M. 55/2014 e 3. l'omesso riconoscimento del rimborso delle spese generali del 15%; chiedeva, dunque, riformarsi il decreto impugnato e riconoscersi la liquidazione relativa alla attività espletata nell'ambito del procedimento
R.G. n. 1639/2015 – R.G.N.R. 6663/11, come da istanza del 26.06.2021, nonché la liquidazione del compenso e delle spese sostenute per la procedura di recupero del credito.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
La questione oggetto del presente giudizio riguarda l'attività espletata dall'avv. Attinà Giuseppa quale difensore d'ufficio di nell'ambito del giudizio penale R.G. n. 1639/2015 – R.G.N.R. CP_2
pagina 1 di 3 6663/11 ed il diritto della stessa alla liquidazione dei compensi per tale attività e per la successiva finalizzata al recupero di tali crediti.
In punto di diritto occorre premettere che per la difesa d'ufficio in materia penale trova applicazione il combinato disposto degli 116 e 106 bis, nonché l'art. 82 del DPR 115 del 2002, mentre per la specifica liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali si applicano le tabelle Ministeriali del DM 55 del 2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018.
Aderendo ad orientamento pacifico della Suprema Corte occorre ritenere che 'in tema di liquidazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4,
c.p.p., la previsione contenuta nell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. Al riguardo il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - come avvenuto nella specie, con l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo - non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio'
(Cass. civ. sent. n.8359/2020).
Nel caso che occupa, risulta documentalmente che l'avv. Attinà ha tentato di recuperare i compensi nei confronti della parte assistita e, pertanto, può procedersi all'esame della domanda.
È documentalmente dimostrato che non sia stato liquidato nulla per la fase di studio, senza alcuna motivazione;
la ricorrente, tuttavia, nulla ha allegato e/o documentato in tal senso, laddove ai sensi dell'art. 12 comma 3 DM n. 55/2014 per attività di studio, ivi compresa l'attività investigativa si intende: “ l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali che esauriscano l'attività e sono resi in un momento antecedente alla fase introduttiva”; dovendosi tuttavia presumere che al fine di svolgere l'attività di difensore d'ufficio, la ricorrente abbia quantomeno esaminato gli atti durante l'udienza, può tenersi conto dell'importo minimo previsto dal DM 55/2014, procedendo alla successiva decurtazione di 1/3, così ottenendo la somma di € 158,00.
Per quanto riguarda le fasi istruttoria e decisoria, occorre altresì richiamare la normativa di riferimento.
Recita l'art. 13 comma 2 cit.: “per fase istruttoria o dibattimentale si intende le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,
l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”; infine la norma recita: “per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”
Nel caso che occupa, la ricorrente nulla ha allegato circa particolari attività.
E, tuttavia, occorre procedere a riformulare il quantum degli onorari, tenendo conto dei compensi minimi riducendoli nella misura di 1/3; la ricorrente ha diritto per la fase istruttoria all'importo di € 378,00 e di € 473,00 per la fase decisoria.
La ricorrente ha senz'altro diritto all'importo delle spese forfettarie dovute per legge.
Il decreto ha correttamente liquidato gli importi dovuti per l'attività di recupero del credito, rispetto alla quale infatti la ricorrente nulla ha lamentato.
La somma complessivamente ancora dovuta è pari ad € 851,00. pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, secondo i valori minimi tenuto conto della non particolare complessità della questione giuridica trattata, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- in riforma parziale del decreto impugnato, che per il resto conferma, liquida in favore dell'avv. Attinà
Giuseppa l'ulteriore importo di Euro 851,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1 spese del procedimento liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 462,00 per compensi, oltre
IVA, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8179/2023 promossa da:
AVV. , (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CRISCI Parte_1 C.F._1
VINCENZO giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pt Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO L'Avv. Attinà Giuseppa proponeva opposizione con ricorso ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi comunicato il 20.06.2023 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania
( I Sezione penale) nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1639/2015 – R.G.N.R. 6663/11; premesso di aver assunto la veste di difensore d'ufficio di , lamentava l'erronea CP_2 valutazione della normativa applicabile in materia di spese di giustizia, eccependo:
1. l'omessa liquidazione della fase processuale di studio senza alcuna motivazione, 2. la liquidazione delle fasi istruttoria e decisoria al di sotto dei parametri minimi fissati dal D.M. 55/2014 e 3. l'omesso riconoscimento del rimborso delle spese generali del 15%; chiedeva, dunque, riformarsi il decreto impugnato e riconoscersi la liquidazione relativa alla attività espletata nell'ambito del procedimento
R.G. n. 1639/2015 – R.G.N.R. 6663/11, come da istanza del 26.06.2021, nonché la liquidazione del compenso e delle spese sostenute per la procedura di recupero del credito.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
La questione oggetto del presente giudizio riguarda l'attività espletata dall'avv. Attinà Giuseppa quale difensore d'ufficio di nell'ambito del giudizio penale R.G. n. 1639/2015 – R.G.N.R. CP_2
pagina 1 di 3 6663/11 ed il diritto della stessa alla liquidazione dei compensi per tale attività e per la successiva finalizzata al recupero di tali crediti.
In punto di diritto occorre premettere che per la difesa d'ufficio in materia penale trova applicazione il combinato disposto degli 116 e 106 bis, nonché l'art. 82 del DPR 115 del 2002, mentre per la specifica liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali si applicano le tabelle Ministeriali del DM 55 del 2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018.
Aderendo ad orientamento pacifico della Suprema Corte occorre ritenere che 'in tema di liquidazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4,
c.p.p., la previsione contenuta nell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito. Al riguardo il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero - come avvenuto nella specie, con l'emissione del decreto ingiuntivo, l'intimazione dell'atto di precetto e il verbale di pignoramento mobiliare negativo - non anche provare l'impossidenza dell'assistito, che si risolverebbe in un onere eccessivo per il difensore, non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio'
(Cass. civ. sent. n.8359/2020).
Nel caso che occupa, risulta documentalmente che l'avv. Attinà ha tentato di recuperare i compensi nei confronti della parte assistita e, pertanto, può procedersi all'esame della domanda.
È documentalmente dimostrato che non sia stato liquidato nulla per la fase di studio, senza alcuna motivazione;
la ricorrente, tuttavia, nulla ha allegato e/o documentato in tal senso, laddove ai sensi dell'art. 12 comma 3 DM n. 55/2014 per attività di studio, ivi compresa l'attività investigativa si intende: “ l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali che esauriscano l'attività e sono resi in un momento antecedente alla fase introduttiva”; dovendosi tuttavia presumere che al fine di svolgere l'attività di difensore d'ufficio, la ricorrente abbia quantomeno esaminato gli atti durante l'udienza, può tenersi conto dell'importo minimo previsto dal DM 55/2014, procedendo alla successiva decurtazione di 1/3, così ottenendo la somma di € 158,00.
Per quanto riguarda le fasi istruttoria e decisoria, occorre altresì richiamare la normativa di riferimento.
Recita l'art. 13 comma 2 cit.: “per fase istruttoria o dibattimentale si intende le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,
l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”; infine la norma recita: “per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”
Nel caso che occupa, la ricorrente nulla ha allegato circa particolari attività.
E, tuttavia, occorre procedere a riformulare il quantum degli onorari, tenendo conto dei compensi minimi riducendoli nella misura di 1/3; la ricorrente ha diritto per la fase istruttoria all'importo di € 378,00 e di € 473,00 per la fase decisoria.
La ricorrente ha senz'altro diritto all'importo delle spese forfettarie dovute per legge.
Il decreto ha correttamente liquidato gli importi dovuti per l'attività di recupero del credito, rispetto alla quale infatti la ricorrente nulla ha lamentato.
La somma complessivamente ancora dovuta è pari ad € 851,00. pagina 2 di 3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal I scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, secondo i valori minimi tenuto conto della non particolare complessità della questione giuridica trattata, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M
- in riforma parziale del decreto impugnato, che per il resto conferma, liquida in favore dell'avv. Attinà
Giuseppa l'ulteriore importo di Euro 851,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, che pone a carico dell'Erario;
- condanna il , in persona del legale rappresentante pt, al pagamento delle Controparte_1 spese del procedimento liquidate in complessivi € 125,00 per esborsi ed € 462,00 per compensi, oltre
IVA, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, il 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3