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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/08/2025, n. 11932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11932 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43921/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.43921/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Catarinelli e Rossana Martignoni, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
18.08.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Minisci, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 24.10.2024 , premesso che in data Parte_1
27.04.2008 aveva contratto matrimonio in Roma con , che CP_1 dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 03.04.2010) ed Persona_1 Per_2
(Roma, 05.02.2012), adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge, atteso che la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito in aperta violazione dei doveri discendenti dal matrimonio.
, nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla richiesta di CP_1 separazione personale delle parti, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste in ordine all'affidamento e al mantenimento della prole.
All'udienza del 03.02.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, emessi i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n. 22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in ordine alla collocazione, all'affidamento e al mantenimento dei figli in via provvisoria ed urgente.
Nel corso del giudizio, le parti comunicavano al GD di avere raggiunto un accordo.
All'udienza del 03.07.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “1) I figli minori
(nato il [...]) ed (nato il [...]) sono affidati in via Persona_1 Per_2 condivisa ai genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza. 2) Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla loro salute, e alla scelta della loro residenza abituale, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e a collaborare in modo che i figli ricevano cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e si impegnano altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore, così da preservarla. 4) I figli minori restano collocati presso la madre, con cui continueranno a risiedere nell'immobile di Roma, Via
Piccarda Donati n. 5. 5) Il padre terrà con sé i figli, compatibilmente alle loro
2 esigenze scolastiche ed extrascolastiche, due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino a dopo cena, nelle giornate da concordare tra le parti e, in difetto di accordo, il martedì e il giovedì, oltre ai fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera all'ora di cena, per 4 settimane anche non consecutive durante la pausa estiva, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, per una settimana intera durante le vacanze di Natale con la previsione che ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore la Vigilia di Natale sino alla mattina successiva o il giorno di Natale. I genitori trascorreranno con i figli alternativamente o le intere vacanze scolastiche pasquali o una settimana invernale
(settimana bianca). Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli e a pranzo o a cena il compleanno dei due minori. 6) La casa coniugale sita a Roma in Via Piccarda Donati n. 5, attualmente in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla dott.ssa , con quanto in essa contenuto. 7) Parte_1
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. 8) Il dott. CP_1 concorrerà al mantenimento ordinario dei due figli, versando alla dott.ssa Pt_1 un assegno di € 1.000,00 (mille/00) mensili (€ 500,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di marzo 2025, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario e con rivalutazione annuale in base agli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026 su base marzo 2025, dandosi atto che egli ha già provveduto al relativo versamento per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025. Resteranno
a carico della dott.ssa le spese sanitarie eccedenti la copertura dalla Pt_1 CP_2 stessa anticipate nell'interesse dei figli nell'anno 2024 ed ammontanti ad €
2.032,59. 9) I genitori concorreranno in ragione del 60% il padre e del 40% la madre alle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori secondo i criteri del vigente Protocollo del Tribunale di Roma, noto alle parti e da intendersi qui integralmente recepito. Le parti si danno reciprocamente atto di aver concordato prima d'ora le seguenti spese straordinarie nell'interesse dei figli: corso di musica per entrambi i minori, comprese le lezioni individuali di flauto traverso e corso d'orchestra per e le lezioni individuali di pianoforte per il Persona_1 Per_2 campo scuola per il figlio del mese di maggio 2025; il campo scuola per Per_2 il figlio (pallanuoto) di settembre 2025; l'attività sportiva dei figli Per_2
(attualmente corsi di tennis di e di pallanuoto di . Le parti, Persona_1 Per_2 inoltre, danno atto che l'accordo sulle attività sportive e musicali svolte ad oggi
3 dai figli minori così come appena ricordate si devono intendere come concordate sino al prossimo 30 giugno 2026, e che dopo tale data i genitori concorderanno le attività extrascolastiche seguendo i criteri di cui al richiamato Protocollo, nell'interesse dei minori e seguendo le loro inclinazioni. Per quanto riguarda le spese mediche straordinarie dei figli, in caso di rimborso parziale da parte della
(di cui la dott.ssa beneficia con estensione a vantaggio dei figli), i CP_2 Pt_1 genitori concorreranno, al 60% il padre e al 40% la madre, alle spese eccedenti la relativa copertura delle spese. Ove, peraltro, la prestazione sanitaria nell'interesse dei figli, sia integralmente coperta dalla polizza del dott. , i CP_3 CP_1 genitori concorderanno di volta in volta di attivare tale copertura in luogo di quella prevista da La dott.ssa corrisponderà il premio assicurativo annuale CP_2 Pt_1 per l'estensione della copertura ai figli e beneficerà dell'intera detrazione fiscale delle spese mediche sostenute mediante la copertura Il dott. CP_2 CP_1 verserà alla dott.ssa l'importo di € 1.654,13, entro 15 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione della presente istanza, a titolo di rimborso del 60% di sua spettanza, di quanto anticipato dalla dott.ssa per la scuola di musica e lezioni private Pt_1 dei mesi di marzo (€ 355,00), aprile (€ 272,50), maggio (€ 355,00) e giugno 2025
(€ 355,00), preiscrizione prossimo anno corsi di musica per entrambi i figli (€
250,00), per il campo scuola di di maggio 2025 (€ 215,00), per il campo Per_2 scuola (pallanuoto) di di settembre 2025 (€ 500,00), per l'ultima rata Per_2 del corso di pallanuoto di (€ 320,00), per terapia dermatologica di Per_2 Per_1
(€ 69,40), spese dermatologiche (€ 33,40) e vaccino per entrambi
[...] Per_2
i figli (€ 65,24). Il detto versamento sarà effettuato previa esibizione e consegna da parte della dott.ssa delle fatture e/o delle ricevute di versamento relative ai Pt_1 pagamenti indicati che dovranno essere stati già effettuati. 10) La dott.ssa Pt_1 continuerà a percepire integralmente l'assegno unico. 11) Le parti provvedono a regolare anche i loro rapporti patrimoniali in relazione all'immobile costituente la casa coniugale di Roma, via Piccarda Donati n. 5 e di cui sono comproprietari, nel modo seguente: (i) Il dott. si obbliga a cedere alla dott.ssa CP_1 Pt_1
la propria quota pari al 50% pro-indiviso della piena proprietà dell'immobile
[...] sito in Roma, via Piccarda Donati n. 5 e precisamente: appartamento posto al piano terzo (quarto catastale) della scala sinistra, distinto con il numero interno
14, composto da 4 camere, cucina, due bagni e balcone, confinante con: vano scala,
4 distacco verso condominio di via Michele di Lando, civici numeri 68 e 72, appartamento interno 8 della scala destra, cotile interno, salvi altri. Detto immobile è censito al NCEU del Comune di Roma alla partita n. 101012, foglio
586, particella 116, sub 14, via Piccarda Donati n. 5, piano 4, ZC 3, categoria A/2, classe 2, vani 4,5, RC € 1.034,20, il tutto meglio descritto nell'atto di provenienza per Notaio del 9.1.2012 (rep 101282 - racc. 10762); (ii) Il Persona_3 dott. si obbliga a continuare a pagare regolarmente e alle relative scadenze CP_1 le rate mensili di mutuo sino alla data del rogito notarile e ad estinguere integralmente il residuo mutuo gravante sul predetto immobile, contratto con ING
Direct e a lui intestato in via esclusiva, ammontante, alla data odierna, a €
261.568,78, contestualmente all'atto di cessione di cui al precedente punto (i); (iii)
La dott.ssa , quale corrispettivo della cessione, si obbliga a versare al dott. Pt_1
, contestualmente all'atto di trasferimento di cui al precedente punto (i), CP_1
l'importo concordato tra le parti e corrispondente all'ammontare del mutuo residuo risultante dai conteggi estintivi forniti dall'istituto mutuante alla data del rogito, conteggi che il dott. richiederà a ING Direct non appena avrà CP_1 conoscenza della data del rogito medesimo e che comunicherà prontamente, al fine di rendere possibile l'emissione dell'assegno circolare di pari importo da parte della dott.ssa . (iv) L'atto notarile di trasferimento verrà formalizzato davanti Pt_1 al Notaio scelto dalla dott.ssa entro il 30 ottobre 2025, previa pubblicazione Pt_1 del provvedimento di codesto Tribunale che avrà recepito integralmente le presenti condizioni. Ove, per ragioni non imputabili al dott. , l'atto di trasferimento CP_1 dovesse essere differito a data successiva al 30 ottobre 2025, le rate di mutuo in scadenza successivamente al 30 ottobre 2025 saranno a carico della dott.ssa Pt_1 quale acconto sul corrispettivo della cessione sino alla sua formalizzazione. (v) Le parti ad ogni effetto si danno atto reciprocamente e dichiarano che l'accordo patrimoniale tra loro raggiunto è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi da raggiungersi in sede di separazione e che pertanto sarà invocato l'art. art. 19 L. 74/1987, come da circolare 27/E del 2012 e circolare n.
18/E del 2013 e n. 2/E del 2014 (esenzione dall'Imposta di Bollo nonché dalle
Imposte di Registro Ipotecarie e Catastali). (vi) Tutte le eventuali spese, competenze e compensi notarili per il trasferimento immobiliare saranno a carico della dott.ssa . 12) Sino al compimento degli adempimenti di cui al precedente Pt_1
5 punto 11) rimarranno in vigore tutte le attuali condizioni così come previste nell'ordinanza ex art. 473 bis n. 22 emessa in data 5/7.2.2025. 13) Le parti concordano che il garage di proprietà esclusiva della dott.ssa , sito in via Pt_1
Michele di Lando n. 46, censito al NCEU del Comune di Roma al Foglio 585, particella 41, sub 58, potrà continuare ad essere utilizzato liberamente anche dal dott. per il solo ricovero della propria motocicletta e degli effetti CP_1 personali già presenti nel garage medesimo, secondo la delimitazione evidenziata in rosso nella planimetria sottoscritta dalle parti e allegata all'istanza congiunta depositata il 19.6.2025. Il restante spazio sarà utilizzato esclusivamente dalla dott.ssa , anche ai fini del ricovero della propria autovettura. 14) La dott.ssa Pt_1
dichiara di rinunciare espressamente alla somma di € 425,00 quale quota Pt_1 parte a carico del dott. da imputarsi alle spese di riparazione di parte CP_1 dell'impianto idraulico dell'immobile di Via Piccarda Donati n. 5 e delle spese occorrenti per la riparazione del danno provocato all'inquilino sottostante dalle infiltrazioni conseguenti al danno del detto impianto, e comunque di qualsiasi altra e differente cifra da imputarsi a tale titolo. 15) Le parti dichiarano e si danno atto che con la presente regolamentazione, fermi gli impegni con essa reciprocamente assunti, hanno composto definitivamente i loro rapporti patrimoniali ed ogni questione tra loro insorta anche con riguardo agli immobili acquistati durante il matrimonio (casa coniugale Via Piccarda Donati n. 5 e garage di via Michele di
Lando n. 46) e ai rispettivi apporti, ivi incluso il pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale sino all'atto di trasferimento di cui al precedente punto 11) e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, rinunciando alle rispettive, ancorché contestate pretese, sia di natura reale che di natura obbligatoria. 16) Spese compensate”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di separazione formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, come anche le altre clausole accessorie esulanti dall'oggetto della causa.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
43921/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Roma il 27.04.2008;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 00115, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.072025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.43921/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rita Catarinelli e Rossana Martignoni, con elezione di domicilio presso lo studio dei difensori (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
18.08.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Minisci, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 24.10.2024 , premesso che in data Parte_1
27.04.2008 aveva contratto matrimonio in Roma con , che CP_1 dalla loro unione erano nati i figli (Roma, 03.04.2010) ed Persona_1 Per_2
(Roma, 05.02.2012), adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal coniuge, atteso che la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del marito in aperta violazione dei doveri discendenti dal matrimonio.
, nel costituirsi in giudizio, pur aderendo alla richiesta di CP_1 separazione personale delle parti, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva l'accoglimento delle proprie richieste in ordine all'affidamento e al mantenimento della prole.
All'udienza del 03.02.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice designato, il quale, emessi i provvedimenti di cui all'art. 473 bis n. 22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in ordine alla collocazione, all'affidamento e al mantenimento dei figli in via provvisoria ed urgente.
Nel corso del giudizio, le parti comunicavano al GD di avere raggiunto un accordo.
All'udienza del 03.07.2025, tenutasi con modalità cartolare, le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “1) I figli minori
(nato il [...]) ed (nato il [...]) sono affidati in via Persona_1 Per_2 condivisa ai genitori, i quali eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza. 2) Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla loro salute, e alla scelta della loro residenza abituale, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 3) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e a collaborare in modo che i figli ricevano cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale e si impegnano altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore, così da preservarla. 4) I figli minori restano collocati presso la madre, con cui continueranno a risiedere nell'immobile di Roma, Via
Piccarda Donati n. 5. 5) Il padre terrà con sé i figli, compatibilmente alle loro
2 esigenze scolastiche ed extrascolastiche, due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino a dopo cena, nelle giornate da concordare tra le parti e, in difetto di accordo, il martedì e il giovedì, oltre ai fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera all'ora di cena, per 4 settimane anche non consecutive durante la pausa estiva, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, per una settimana intera durante le vacanze di Natale con la previsione che ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascun genitore la Vigilia di Natale sino alla mattina successiva o il giorno di Natale. I genitori trascorreranno con i figli alternativamente o le intere vacanze scolastiche pasquali o una settimana invernale
(settimana bianca). Ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli e a pranzo o a cena il compleanno dei due minori. 6) La casa coniugale sita a Roma in Via Piccarda Donati n. 5, attualmente in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata alla dott.ssa , con quanto in essa contenuto. 7) Parte_1
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. 8) Il dott. CP_1 concorrerà al mantenimento ordinario dei due figli, versando alla dott.ssa Pt_1 un assegno di € 1.000,00 (mille/00) mensili (€ 500,00 per ciascun figlio) a decorrere dal mese di marzo 2025, entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario e con rivalutazione annuale in base agli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2026 su base marzo 2025, dandosi atto che egli ha già provveduto al relativo versamento per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2025. Resteranno
a carico della dott.ssa le spese sanitarie eccedenti la copertura dalla Pt_1 CP_2 stessa anticipate nell'interesse dei figli nell'anno 2024 ed ammontanti ad €
2.032,59. 9) I genitori concorreranno in ragione del 60% il padre e del 40% la madre alle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori secondo i criteri del vigente Protocollo del Tribunale di Roma, noto alle parti e da intendersi qui integralmente recepito. Le parti si danno reciprocamente atto di aver concordato prima d'ora le seguenti spese straordinarie nell'interesse dei figli: corso di musica per entrambi i minori, comprese le lezioni individuali di flauto traverso e corso d'orchestra per e le lezioni individuali di pianoforte per il Persona_1 Per_2 campo scuola per il figlio del mese di maggio 2025; il campo scuola per Per_2 il figlio (pallanuoto) di settembre 2025; l'attività sportiva dei figli Per_2
(attualmente corsi di tennis di e di pallanuoto di . Le parti, Persona_1 Per_2 inoltre, danno atto che l'accordo sulle attività sportive e musicali svolte ad oggi
3 dai figli minori così come appena ricordate si devono intendere come concordate sino al prossimo 30 giugno 2026, e che dopo tale data i genitori concorderanno le attività extrascolastiche seguendo i criteri di cui al richiamato Protocollo, nell'interesse dei minori e seguendo le loro inclinazioni. Per quanto riguarda le spese mediche straordinarie dei figli, in caso di rimborso parziale da parte della
(di cui la dott.ssa beneficia con estensione a vantaggio dei figli), i CP_2 Pt_1 genitori concorreranno, al 60% il padre e al 40% la madre, alle spese eccedenti la relativa copertura delle spese. Ove, peraltro, la prestazione sanitaria nell'interesse dei figli, sia integralmente coperta dalla polizza del dott. , i CP_3 CP_1 genitori concorderanno di volta in volta di attivare tale copertura in luogo di quella prevista da La dott.ssa corrisponderà il premio assicurativo annuale CP_2 Pt_1 per l'estensione della copertura ai figli e beneficerà dell'intera detrazione fiscale delle spese mediche sostenute mediante la copertura Il dott. CP_2 CP_1 verserà alla dott.ssa l'importo di € 1.654,13, entro 15 giorni dalla Pt_1 sottoscrizione della presente istanza, a titolo di rimborso del 60% di sua spettanza, di quanto anticipato dalla dott.ssa per la scuola di musica e lezioni private Pt_1 dei mesi di marzo (€ 355,00), aprile (€ 272,50), maggio (€ 355,00) e giugno 2025
(€ 355,00), preiscrizione prossimo anno corsi di musica per entrambi i figli (€
250,00), per il campo scuola di di maggio 2025 (€ 215,00), per il campo Per_2 scuola (pallanuoto) di di settembre 2025 (€ 500,00), per l'ultima rata Per_2 del corso di pallanuoto di (€ 320,00), per terapia dermatologica di Per_2 Per_1
(€ 69,40), spese dermatologiche (€ 33,40) e vaccino per entrambi
[...] Per_2
i figli (€ 65,24). Il detto versamento sarà effettuato previa esibizione e consegna da parte della dott.ssa delle fatture e/o delle ricevute di versamento relative ai Pt_1 pagamenti indicati che dovranno essere stati già effettuati. 10) La dott.ssa Pt_1 continuerà a percepire integralmente l'assegno unico. 11) Le parti provvedono a regolare anche i loro rapporti patrimoniali in relazione all'immobile costituente la casa coniugale di Roma, via Piccarda Donati n. 5 e di cui sono comproprietari, nel modo seguente: (i) Il dott. si obbliga a cedere alla dott.ssa CP_1 Pt_1
la propria quota pari al 50% pro-indiviso della piena proprietà dell'immobile
[...] sito in Roma, via Piccarda Donati n. 5 e precisamente: appartamento posto al piano terzo (quarto catastale) della scala sinistra, distinto con il numero interno
14, composto da 4 camere, cucina, due bagni e balcone, confinante con: vano scala,
4 distacco verso condominio di via Michele di Lando, civici numeri 68 e 72, appartamento interno 8 della scala destra, cotile interno, salvi altri. Detto immobile è censito al NCEU del Comune di Roma alla partita n. 101012, foglio
586, particella 116, sub 14, via Piccarda Donati n. 5, piano 4, ZC 3, categoria A/2, classe 2, vani 4,5, RC € 1.034,20, il tutto meglio descritto nell'atto di provenienza per Notaio del 9.1.2012 (rep 101282 - racc. 10762); (ii) Il Persona_3 dott. si obbliga a continuare a pagare regolarmente e alle relative scadenze CP_1 le rate mensili di mutuo sino alla data del rogito notarile e ad estinguere integralmente il residuo mutuo gravante sul predetto immobile, contratto con ING
Direct e a lui intestato in via esclusiva, ammontante, alla data odierna, a €
261.568,78, contestualmente all'atto di cessione di cui al precedente punto (i); (iii)
La dott.ssa , quale corrispettivo della cessione, si obbliga a versare al dott. Pt_1
, contestualmente all'atto di trasferimento di cui al precedente punto (i), CP_1
l'importo concordato tra le parti e corrispondente all'ammontare del mutuo residuo risultante dai conteggi estintivi forniti dall'istituto mutuante alla data del rogito, conteggi che il dott. richiederà a ING Direct non appena avrà CP_1 conoscenza della data del rogito medesimo e che comunicherà prontamente, al fine di rendere possibile l'emissione dell'assegno circolare di pari importo da parte della dott.ssa . (iv) L'atto notarile di trasferimento verrà formalizzato davanti Pt_1 al Notaio scelto dalla dott.ssa entro il 30 ottobre 2025, previa pubblicazione Pt_1 del provvedimento di codesto Tribunale che avrà recepito integralmente le presenti condizioni. Ove, per ragioni non imputabili al dott. , l'atto di trasferimento CP_1 dovesse essere differito a data successiva al 30 ottobre 2025, le rate di mutuo in scadenza successivamente al 30 ottobre 2025 saranno a carico della dott.ssa Pt_1 quale acconto sul corrispettivo della cessione sino alla sua formalizzazione. (v) Le parti ad ogni effetto si danno atto reciprocamente e dichiarano che l'accordo patrimoniale tra loro raggiunto è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi da raggiungersi in sede di separazione e che pertanto sarà invocato l'art. art. 19 L. 74/1987, come da circolare 27/E del 2012 e circolare n.
18/E del 2013 e n. 2/E del 2014 (esenzione dall'Imposta di Bollo nonché dalle
Imposte di Registro Ipotecarie e Catastali). (vi) Tutte le eventuali spese, competenze e compensi notarili per il trasferimento immobiliare saranno a carico della dott.ssa . 12) Sino al compimento degli adempimenti di cui al precedente Pt_1
5 punto 11) rimarranno in vigore tutte le attuali condizioni così come previste nell'ordinanza ex art. 473 bis n. 22 emessa in data 5/7.2.2025. 13) Le parti concordano che il garage di proprietà esclusiva della dott.ssa , sito in via Pt_1
Michele di Lando n. 46, censito al NCEU del Comune di Roma al Foglio 585, particella 41, sub 58, potrà continuare ad essere utilizzato liberamente anche dal dott. per il solo ricovero della propria motocicletta e degli effetti CP_1 personali già presenti nel garage medesimo, secondo la delimitazione evidenziata in rosso nella planimetria sottoscritta dalle parti e allegata all'istanza congiunta depositata il 19.6.2025. Il restante spazio sarà utilizzato esclusivamente dalla dott.ssa , anche ai fini del ricovero della propria autovettura. 14) La dott.ssa Pt_1
dichiara di rinunciare espressamente alla somma di € 425,00 quale quota Pt_1 parte a carico del dott. da imputarsi alle spese di riparazione di parte CP_1 dell'impianto idraulico dell'immobile di Via Piccarda Donati n. 5 e delle spese occorrenti per la riparazione del danno provocato all'inquilino sottostante dalle infiltrazioni conseguenti al danno del detto impianto, e comunque di qualsiasi altra e differente cifra da imputarsi a tale titolo. 15) Le parti dichiarano e si danno atto che con la presente regolamentazione, fermi gli impegni con essa reciprocamente assunti, hanno composto definitivamente i loro rapporti patrimoniali ed ogni questione tra loro insorta anche con riguardo agli immobili acquistati durante il matrimonio (casa coniugale Via Piccarda Donati n. 5 e garage di via Michele di
Lando n. 46) e ai rispettivi apporti, ivi incluso il pagamento delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale sino all'atto di trasferimento di cui al precedente punto 11) e di non avere pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo, rinunciando alle rispettive, ancorché contestate pretese, sia di natura reale che di natura obbligatoria. 16) Spese compensate”.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di separazione formulate dalle parti, dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti, come anche le altre clausole accessorie esulanti dall'oggetto della causa.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
43921/2024:
- dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Roma il 27.04.2008;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 00115, parte 2, serie A04);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 25.072025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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