Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3774/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3774 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
"pro tempore", rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierluigi Piselli, Emilia Piselli e Ugo Altomare come da procura in atti ATTRICE - CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. , in persona del Sindaco "pro tempore", Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Cirulli come da procura in atti
CONVENUTO - ATTORE IN RICONVENZIONALE
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 CodiceFiscale_1
Giuseppe Gileno e Paolo Nicola Muratore come da procura in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
1
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Controparte_3 CodiceFiscale_2
Guidone e Paolo Guidone come da procura in atti TERZO CHIAMATO IN CAUSA
E
(C.F. ) CP_4 CodiceFiscale_3
TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
OGGETTO: contratto di appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del legale Parte_1
rappresentante "pro tempore", conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, il CP_1
, in persona del Sindaco "pro tempore", e chiedeva dichiararsi la risoluzione, per grave
[...]
inadempimento della committente amministrazione convenuta, del contratto di appalto n.1579 stipulato tra le parti in data 15 giugno 2016, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di
"Completamento funzionale del Teatro Comunale"; tanto, previa declaratoria di infondatezza e/o invalidità e/o illegittimità o comunque inefficacia e conseguente disapplicazione del provvedimento di risoluzione del medesimo contratto di appalto adottato dal con determina del Controparte_1
12 agosto 2020 nei confronti dell'attrice.
Con conseguente condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali pari ad euro
61.126,05 (di cui alla riserva n.3) e reputazionali (quantificati in euro 100.000,00) arrecati alla società istante in forza della intervenuta illegittima risoluzione.
L' chiedeva, altresì, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per Parte_1
l'escussione delle polizze fideiussorie indicate in atti, rilasciate dalla Elite Insurance Company Ltd, nonchè riconoscersi, in suo favore, le somme di cui alle ulteriori riserve iscritte, oltre all'importo di euro 114.048,29 per i lavori effettuati, come risultante da certificazione n. 9928 del 4 giugno 2018.
A sostegno, l'attrice evidenziava che la ristrutturazione del teatro comunale era stata suddivisa in due lotti, con stipula di due distinti contratti di appalto: il primo, concernente i lavori di
"Ristrutturazione del Teatro Comunale in Pianella (PE)" era stato affidato alla Controparte_5
[..
[...] mentre il secondo riguardava i lavori oggetto di causa, aggiudicati dalla
[...] Parte_1
medesima a seguito di gara di appalto esperita il 27.11.2015.
Deduceva, quindi, la società che già durante le prime fasi lavorative, dopo la consegna dei lavori, erano emersi problemi per la realizzazione di quanto previsto, legati a vizi delle opere preesistenti che rendevano ineseguibile il progetto posto a base dell'appalto, tant'è che il primo D.L. e il primo
R.U.P., al fine di rimediare alle gravi carenze progettuali, con ordini di servizio n 2 del 2 luglio
2016 e n.3 del 3 ottobre 2016 avevano ordinato all'appaltatrice di eseguire lavori e opere in difformità dal progetto di gara, con impegno a redigere la relativa perizia di variante.
Quindi, con nota del 15.12.2016 la Direzione dei Lavori aveva comunicato al la Controparte_1
richiesta di sospensione dei lavori per la redazione della perizia suppletiva e di variante, perizia mai redatta nonostante i numerosi solleciti da parte dell'appaltatrice, volti anche alla ripresa dei lavori sospesi.
Nelle more, l'arch. - in qualità di D.L. e R.U.P. dal 24.5.2017 al 1.9.2018, essendosi CP_4
dimesso il D.L. arch. il 27.4.2017 - aveva certificato con atto del 4 giugno 2018 che le CP_2
somme maturate dalla per l'esecuzione delle lavorazioni ordinate dalla D.L. e dal Parte_1
R.U.P., non previste nel progetto, ammontavano ad euro 114.048,29 alla data del 15.12.2016.
Successivamente, a seguito dei sopralluoghi svolti dalla seconda D.L. per la verifica di congruità della certificazione emessa dal primo R.U.P. il 4 giugno 2018, la suddetta somma era stata ritenuta non congrua, per cui l'importo dei lavori eseguiti riconoscibili era stato ridotto ad euro 32.915,18.
Aggiungeva, ancora, l'attrice che con determina di settore n. 175 del 12 agosto 2020 la stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto di appalto in danno della stessa Parte_1
, contestandole vizi e difetti dell'opera realizzata, la tardività nel dar seguito all'ods del 20
[...]
agosto 2018 relativo alla messa in sicurezza del cantiere e la mancata ottemperanza all'ods n.4, oltre a gravi irregolarità contabili.
L'attrice, nel contestare la legittimità di tale provvedimento, riteneva, al contrario, l'inadempimento contrattuale del il quale aveva posto a base di gara una progettazione Controparte_1
inadeguata che non aveva consentito all'appaltatrice di eseguire i lavori oggetto del contratto, costringendola a subire gli effetti della sospensione.
Di qui le richieste avanzate in citazione.
3 Costituitosi in giudizio, il contestava puntualmente l'assunto avversario, Controparte_1
ritenendo la legittimità della disposta risoluzione, alla luce delle irregolarità contabili e degli inadempimenti attribuibili all'impresa; concludeva, quindi, per il rigetto delle avverse pretese e dispiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere - per effetto della risoluzione determinata dal comportamento inadempiente dell'appaltatrice - la condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 67.722,42 riscossa a titolo di anticipazione, oltre al pagamento degli importi necessari per la demolizione delle opere difformi ed il conseguente ripristino.
In via subordinata, rilevato che la società istante aveva lamentato gravi deficienze del progetto di completamento funzionale del teatro comunale, chiedeva di chiamare in causa il progettista arch.
in quanto unico tenuto a rispondere di eventuali vizi dell'elaborato in base al Controparte_2
quale era stata indetta ed aggiudicata la gara e che aveva determinato, per relationem, l'oggetto del contratto;
chiedeva, altresì, condizionatamente all'accoglimento dell'avversa domanda, di chiamare in causa l'arch. R.U.P fino al 31 agosto 2018 e D.L. nel periodo 24 maggio 2017 / 31 CP_4
agosto 2018, in ragione sia della verifica del progetto esecutivo eseguita il 29 settembre 2015 ex art. 54 DPR n. 207/2010, con assunzione della responsabilità prevista dal successivo art. 56, sia della omessa vigilanza sull'operato dell'impresa e della certificata esecuzione delle opere da questa realizzate fino alla sospensione, quantificate in euro 114.048,29 in conto dei minori lavori eseguiti per euro 32.915,48.
Da ultimo, il estendeva la chiamata in causa nei confronti dell'ing. CP_1 Controparte_3
autore della relazione sulla struttura ultimata, il quale, assumendo l'incarico il 12 giugno 2018, aveva depositato l'elaborato nel settembre 2020 presso il Genio Civile di Pescara, attestando la collaudabilità delle opere;
tuttavia, detta circostanza era stata esclusa dall'ing. il Persona_1
quale, nella relazione del 16.11.2020, aveva ritenuto le opere non conformi alle vigenti norme tecniche, giudicandole non collaudabili.
Il convenuto chiedeva, quindi, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda principale, di essere tenuto indenne dai terzi chiamati, per quanto di ragione, con riferimento alle somme da versare all'attrice.
A seguito di decreto con cui veniva autorizzata la chiamata in causa, si costituivano in giudizio sia l'arch. che l'ing. CP_2 CP_3
Il primo, in particolare, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in ordine alla chiamata in garanzia, ritenendo la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti;
sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della chiamata in causa per estrema genericità e
4 indeterminatezza dell'oggetto. Quanto al merito, riteneva il proprio difetto di legittimazione passiva per essere egli estraneo alle pretese vantate dall'attrice verso la stazione appaltante;
in ogni caso, contestava la fondatezza della domanda principale, anche in ordine al quantum.
Il a sua volta, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di manleva CP_3
spiegata nei propri confronti, contestando di avere concluso qualsivoglia rapporto contrattuale con il
, né in forma scritta né di mero fatto;
eccepiva, altresì, la nullità della citazione Controparte_1
per chiamata in causa, essendo stata omessa la causa petendi, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo egli del tutto estraneo al contratto di appalto, ai rapporti, agli inadempimenti e ai danni dedotti e lamentati dalle parti principali.
non si costituiva in giudizio, benchè regolarmente citato, e con ordinanza in data 8 CP_4
aprile 2022 veniva dichiarato contumace.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda principale di risoluzione sia fondata e che, pertanto, debba essere accolta.
Giova premettere che anche nell'ambito dei contratti di appalto pubblico può essere chiesta la risoluzione per inadempimento di uno dei contraenti (appaltatore o stazione appaltante), con conseguente applicazione delle norme generali in materia.
Nella specie, come evidenziato, le parti si addebitano reciproci inadempimenti contrattuali, per cui il giudice del merito è chiamato ad effettuare una comparazione dei comportamenti di entrambe, per poter stabilire quale di esse - tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico sociale del contratto - si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti che abbiano alterato il sinallagma contrattuale (cfr. tra le tante
Cass. n. 13840/10).
Ciò posto, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una CTU al fine di ricostruire l'andamento dell'appalto e di esaminare la fondatezza o meno, sul piano tecnico, degli addebiti che le parti si sono reciprocamente attribuite a sostegno delle rispettive pretese.
Ed allora, l'ausiliare ha ricostruito la vicenda oggetto di causa, evidenziando in primo luogo che il progetto esecutivo/definitivo dell'intervento denominato "Lavori di completamento funzionale del
Teatro Comunale", approvato con delibera di giunta n. 111 del 30 settembre 2015, è stato redatto dall'arch. I lavori erano quelli indicati nella relazione tecnico-illustrativa Controparte_2
(allegato 16 alla CTU), dalla quale risulta che i lavori di completamento erano successivi al primo
5 lotto di lavori di "Ristrutturazione del teatro Comunale in ", aggiudicati alla ditta CP_1 [...]
CP_6
Dalla medesima relazione tecnico-illustrativa emerge che per i lavori del primo lotto il D.L. e progettista arch. aveva redatto una perizia di variante il 13 luglio 2011, approvata il 20 CP_2
luglio seguente.
Si legge, ancora, nell'elaborato che il progetto delle opere strutturali, redatto dall'ing. CP_3
era stato presentato in occasione del primo appalto presso il Genio Civile di Pescara il 23.11.2010
(all. 17 all'elaborato) e che dalla Relazione a Strutture Ultimate del medesimo professionista si evince che i lavori strutturali eseguiti dalla società riguardanti "loggione in c.a.; scale in CP_5
acciaio; cordolo sommitale e tetto in legno lamellare;
passerella in acciaio a quota + 8" sono stati ultimati il 16.12.2012. I lavori strutturali eseguiti dalla riguardanti Parte_1
"passerella di collegamento tra il loggione e l'uscita di emergenza sul lato destro e di collegamento con un affaccio rotondo sul lato sinistro;
sostituzione delle cuciture armate con intonaco armato sulla parete lato destro", iniziati il 6.6.2017, sono stati ultimati in data 10.12.2017.
La sostituzione dell'impresa con la veniva comunicata Controparte_6 Parte_1
al genio civile di Pescara dal R.U.P. arch. CP_4
Si legge, ancora, alla p. 19 della consulenza che dall'esame della relazione tecnica del 1.12.2017 redatta dall'arch. incaricato di assistenza al R.U.P. arch. "al fine di redigere Persona_2 CP_4
una perizia sullo stato dei luoghi per la redazione della perizia di variante in corso d'opera per i lavori di "Completamento funzionale del Teatro Comunale" emerge che, rispetto agli elaborati del progetto esecutivo oggetto dell'appalto, sussistevano delle difformità nonché evidenti vizi realizzativi derivanti dal precedente appalto di Ristrutturazione del Teatro Comunale a seguito dei lavori eseguiti dall'impresa , riguardanti la zona palco e gradinate, la rampa di CP_6
accesso al teatro, la scala interna in ferro, l'ascensore e gli scarichi dei bagni."
Puntualizza il CTU che la relazione emessa dal consulente tecnico nominato nel procedimento per
ATP incardinato davanti a questo Tribunale dal nei confronti dell'arch. Controparte_1
della società e della Groupama Assicurazioni, aveva confermato "le CP_2 CP_5
problematiche relative alla rampa di accesso al teatro, alla scala interna in ferro, all'ascensore installato, agli scarichi dei bagni e le criticità strutturali delle murature portanti".
Sulla scorta di tanto, l'ausiliare ha concluso ritenendo che "le opere di cui al progetto del bando di gara per il "Completamento funzionale del teatro Comunale", essendo collegate alle opere
6 preesistenti realizzate dalla non risultavano eseguibili senza l'approvazione di Controparte_6
un progetto di variante" (p. 19 e 20 dell'elaborato).
Nel rispondere agli ulteriori quesiti, il CTU ha accertato che i lavori realizzati dalla Parte_1
fino alla data di sospensione (16.12.2016), non eseguiti a regola d'arte e che presentavano vizi e/o difformità rispetto al progetto assentito in punto di materiali e modalità di esecuzione, erano rappresentati dai due ballatoi realizzati lateralmente al loggione, non compresi nel computo metrico relativo ai lavori di completamento;
inoltre, il CTU ha evidenziato che nel progetto esecutivo risulta rappresentata la sola soletta ancorata alla parete esterna del teatro.
Sul punto, l'ausiliare ha tuttavia precisato che "i due ballatoi sono stati realizzati a seguito di Ordine di Servizio n. 2 del 20/07/2016 emesso dal D.L. Arch. per l'esecuzione di alcune CP_2
modifiche progettuali, meglio evidenziate negli elaborati tecnici allegati al predetto ordine di servizio e secondo le indicazioni del Calcolatore e del D.L. delle opere strutturali, Ing.
[...]
..; nella Relazione a Strutture Ultimate non risultano calcolo e/o verifiche in merito alle CP_3
modifiche geometriche eseguite rispetto al progetto approvato, che ne giustifichino l'adeguatezza".
Il CTU ha quindi concluso ritenendo che "le solette stesse debbano pertanto essere interamente demolite e ricostruite a regola d'arte".
Le ulteriori opere non eseguite a regola d'arte dalla società attrice sono state individuate nella fondazione della scala di emergenza esterna, realizzata in assenza di relazione di calcolo e progetto strutturale, nonché negli intonaci esterni, "relativi all'intervento di consolidamento delle murature" che "presentano fenomeni fessurativi diffusi, dovuti ad una evidente non corretta posa in opera della rete elettrosaldata che risulta non essere posizionata nella mezzeria dello spessore totale della malta come prescritto nella scheda tecnica del materiale".
Pertanto, il CTU ha concluso ritenendo necessario "procedere alla demolizione delle porzioni di intonaco fessurato ed alla successiva applicazione della malta strutturale di adeguato spessore" precisando che "solo successivamente si potrà procedere all'applicazione di intonaci di rifinitura"
(p. 23 della relazione).
Quanto agli ulteriori accertamenti demandatigli, il CTU ha riscontrato che, con riferimento agli
ODS n. 2 del 20.7.2016 e n. 3 del 3.10.2016 dell'arch. erano stati eseguiti i due ballatoi CP_2
in cls armato adiacenti il loggione (ODS n. 2) e l'intonaco armato nella parete esterna nord-est
(ODS n.3); ha quindi riscontrato che "l'impresa ha eseguito parzialmente le opere come Parte_1
indicate negli ordini di servizio ed ha realizzato anche ulteriori opere ad essa non commissionate rispetto ai predetti ordini di servizio", come individuate alla p. 28 della perizia.
7 Quanto alle opere di cui all'ods n. 4 del 4.11.2019, con cui veniva ordinato all'appaltatrice di ripristinare lo stato dei luoghi a causa delle riscontrate difformità (p.28 della relazione), il CTU ha verificato che l'attrice non ha provveduto alla relativa realizzazione, ad eccezione delle demolizioni di limitate porzioni dei due ballatoi in calcestruzzo adiacenti il loggione.
L'ausiliare ha pure puntualizzato che la aveva comunicato alla stazione Parte_1
appaltante, con pec del 19.11.2019, che il seguente 20 novembre avrebbe dato inizio alle lavorazioni di cui all'ods n.
4. Con successiva nota del 25.11.2019 il D.L. arch. aveva Per_3
contestato gli addebiti per grave inadempimento dell'appaltatrice, relativo alla violazione della normativa antisismica;
alla realizzazione dei ballatoi in difformità rispetto a quanto depositato nel progetto delle opere strutturali (pratica n. 321664 del 23/11/2010); alla realizzazione della fondazione per la scala di emergenza esterna in totale assenza di calcolo strutturale relativo al progetto depositato presso il Genio Civile di Pescara;
alla mancata ottemperanza all'ordine di servizio n. 3 che aveva comportato la formazione di fessurazioni diffuse sulle superfici trattate dall'intervento di consolidamento delle murature;
alla tardività nell'aver ottemperato all'ordine di servizio del 20.2.2018, con un ritardo effettivo di 639 giorni;
alla mancata ottemperanza all'ordine di servizio n. 4 del 4.11.2019.
Il D.L. aveva quindi disposto che "nelle more della presentazione delle giustificazioni non vengano eseguite ulteriori lavorazioni le quali, comunque, non verranno inserite in contabilità".
Inoltre, il R.U.P. arch. , con nota in pari data (25.11.2019) "diffidava l'impresa CP_7
esecutrice delle opere di eseguire ulteriori lavorazioni non autorizzate dal Direttore dei Lavori sino a conclusione del procedimento di accertamento di grave inadempimento giusta comunicazione sottoscritta dal D.L. in data 23.11.2019...".
Ed ancora. Il CTU - ricostruito dal punto di vista cronologico quanto verificatosi dalla data di sospensione dei lavori fino alla risoluzione del contratto di appalto, disposta dalla committenza
(dimissione del D.L., sostituzione del R.U.P., nomina del nuovo D.L., attesa dell'esito del procedimento di ATP, verifica della congruità del CRE emesso dal precedente R.U.P.) - ha affermato che "i tempi necessari alla Stazione Appaltante per risolvere i complessi e molteplici eventi avvenuti, hanno determinato il protrarsi della sospensione".
Infine, quanto alla collaudabilità delle opere realizzate dall'impresa , si legge Parte_1
nell'elaborato che "non essendo state depositate presso il Genio Civile di Pescara le dovute varianti strutturali relative alle modifiche realizzate dall' (ballatoi in c.a., consolidamento Parte_1
della murata con intonaco armato) né emergono dalla relazione a Struttura Ultimata calcoli e/o
8 verifiche relative alle modifiche fatte eseguire... le opere risultano non collaudabili" come già ritenuto dal collaudatore ing. nella relazione del 16.11.2020. Per_1
A fronte di tali risultanze - interamente condivisibili sotto il profilo della completezza dell'indagine effettuata, essendo le stesse immuni da vizi logici -, deve essere censurato l'operato della pubblica amministrazione per aver redatto un progetto esecutivo inidoneo e non eseguibile, e per non averlo successivamente (e tempestivamente) regolarizzato mediante l'approvazione di una variante.
Infatti, al momento della realizzazione in concreto dell'opera si sono manifestati dei vizi progettuali pregressi che hanno negativamente inciso sull'appalto successivo (ma comunque dipendente e collegato al primo) che hanno reso evidente l'esigenza di disporre una variante a sanatoria degli errori, con conseguente impossibilità per l'impresa di proseguire le lavorazioni nelle more dell'adeguamento progettuale.
Il pertanto, deve considerarsi inadempiente rispetto all'obbligo primario di Controparte_1
porre alla base dell'appalto un progetto realmente esecutivo, quale frutto di una valutazione diligente che consideri innanzitutto lo stato di fatto rendendo fattibile l'opera oggetto del contratto.
D'altro canto, costituisce principio consolidato quello per cui l'obbligo del committente dell'esecuzione di opere pubbliche di fornire all'appaltatore il progetto esecutivo ha una precisa fonte legale in norme che, rispondendo a finalità pubblicistiche, sono state ritenute imperative e non derogabili dai contraenti, se non nei casi e nei modi da esse previsti (Cass. n. 18644/2010 e n.
12698/14).
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l'inadempimento da parte della stazione appaltante dell'obbligo di predisporre un progetto esecutivo da fornire all'impresa appaltatrice è di per sé sufficiente a far ascrivere in capo al predetto ente la responsabilità della mancata esecuzione del contratto (così Cass. n. 18644/10; negli stessi termini, più di recente, Cass. n. 12698/14 e n.
8779/12) e a consentire all'impresa appaltatrice di risolvere il contratto stesso per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., in danno della p.a.
La predisposizione di un progetto errato da parte della stazione appaltante assume rilievo anche come ipotesi di "inosservanza da parte del creditore del dovere di cooperazione che in materia di appalto di opere pubbliche consiste principalmente nel porre l'appaltatore in grado di eseguire l'opera nei tempi contrattuali previsti", con la precisazione ulteriore che "le deficienze progettuali e l'illegittima sospensione dei lavori (o comunque quella protrattasi oltre il tempo ragionevole pur se
9 in origine legittima) configurano l'ipotesi di rilevante gravità di cui all'art. 1455 c.c." (Cass. n.
2799/97).
Come già evidenziato, il CTU ha imputato a colpa della stazione appaltante il protrarsi della sospensione, scaturita sia dalla originaria approvazione di un progetto di lavori inattuabile, sia dalla omessa adozione della necessaria perizia di variante.
Come è noto, "in tema di appalto di opere pubbliche, la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto quando dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante" (Cass. n.
15700/18).
In particolare, "in tema di appalto di opere pubbliche, "le ragioni di pubblico interesse o necessità" che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, d.P.R. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima. In particolare, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una "perizia di variante", tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata" (Cass. n. 18239/12).
Ed è appena il caso di rilevare che la stazione appaltante era pienamente cosciente delle problematiche dovute ad interventi precedenti, che rendevano ineseguibile il progetto posto a base dell'appalto (si vedano i docc. 7 e 17 prodotti dall'attrice).
Deve altresì considerarsi che l'elaborazione di varianti in corso d'opera è espressione di un doveroso intervento collaborativo del committente al fine di rendere possibile l'adempimento dell'appaltatore sicchè “la perdurante, mancata consegna (…) dei progetti di adeguamento dell'opera, ben può determinare impossibilità della prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore” (Cass. n. 10052/06).
Alla luce di dei predetti principi, deve ritenersi che la dichiarazione dell'impresa appaltatrice di presa visione del progetto e di esecutività dello stesso non può elidere l'accertata responsabilità
10 della stazione appaltante per le gravi carenze progettuali riscontrate, dovendosi ascrivere alla committente le ulteriori, gravi inadempienze costituite dal protrarsi della sospensione - imputabile al come accertato dal CTU - nonché dalla mancata adozione della perizia di variante, CP_1
circostanze che hanno negativamente inciso sull'andamento dell'appalto.
In particolare, la dichiarazione dell'appaltatore di presa visione del progetto non potrebbe mai sollevare l'appaltatore dalla responsabilità derivantegli dalla mancata predisposizione di una perizia di variante, necessaria per consentire il prosieguo ed il completamento della prestazione (lodo arbitrale 29 marzo 2012, n. 27).
Accertato il grave inadempimento della stazione appaltante, si tratta di esaminare il comportamento tenuto dalla società appaltatrice con specifico riferimento agli inadempimenti che le vengono contestati dalla controparte.
Ed allora, in proposito si osserva che tutte le opere eseguite dalla dalla consegna Parte_1
fino all'ordine di sospensione dei lavori sono state realizzate, seppure in difformità del progetto posto a base di gara, a fronte di specifico ordine della D.L., in attesa dell'approvazione della perizia di variante.
I lavori si erano infatti resi necessari proprio in ragione della riconosciuta carenza progettuale, come si evince dagli stessi ordini di servizio nonchè dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti
(quale il doc. 24 allegato alla citazione) oltre che dalla certificazione del 30 maggio 2018 dell'arch.
quale R.U.P e D.L, nella quale si dà espressamente atto che le lavorazioni eseguite CP_4
dall' , in difformità rispetto al progetto a base di gara, erano state ordinate dal Parte_1
D.L. e dallo stesso R.U.P. per un'esecuzione a regola d'arte, vista la riconosciuta carenza progettuale emersa in corso d'opera (all. 13 alla citazione).
Si ricorda che ai sensi dell'art. 161, co. 11, DPR n. 207/10, applicabile ratione temporis, è la D.L. a rispondere delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione.
Quanto alla mancata esecuzione dell'ordine di servizio n. 4, nessun inadempimento può attribuirsi alla ditta esecutrice;
infatti, è lo stesso CTU a confermare che la D.L. aveva avviato il procedimento risolutorio, precisando che eventuali ulteriori lavorazioni eseguite nelle more non sarebbero state inserite in contabilità, e che con nota del 25.11.2019 il R.U.P. arch. , aveva espressamente CP_7
diffidato l'impresa dall'eseguire nuove e non autorizzate lavorazioni.
11 Parimenti, nessun ritardo può essere ascritto all'appaltatrice nella realizzazione delle opere, stante la disposta sospensione protrattasi per responsabilità della stazione appaltante (si veda la CTU), così come non appare configurabile alcuna irregolarità di tipo contabile poiché, ai sensi dell'art. 180 del citato DPR. n. 207/2010, è al D.L. che compete la redazione degli atti contabili che "hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa".
Sotto altro profilo, come pure accertato dal CTU le opere realizzate non sono state ritenute collaudabili in mancanza delle dovute varianti strutturali relative alle modifiche realizzate dall' e, dunque, non per fatti a quest'ultima imputabili. Parte_1
Ad ogni buon conto, un eventuale inadempimento della ditta esecutrice con specifico riferimento alla parziale realizzazione e/o alla non esecuzione a regola d'arte delle opere di cui agli ordini di servizio, non avrebbe una gravità tale da giustificare la risoluzione contrattuale, se comparato agli accertati e, questi sì, gravi inadempimenti della stazione appaltante.
Infatti, si ribadisce che il - non avendo adempiuto all'obbligo primario, nascente Controparte_1
da norma di legge inderogabile, di mettere a disposizione dell'appaltatore il progetto esecutivo e non avendo adottato la necessaria perizia di variante - ha tenuto un comportamento che, avendo compromesso la realizzazione stessa dell'opera commissionata, ha inciso in misura determinante sulla funzione del contratto, sì da legittimarne la risoluzione.
Di qui l'accoglimento della domanda principale sul punto.
Prima di esaminare le conseguenziali richieste di carattere economico, si ritiene opportuno effettuare alcune considerazioni di carattere generale, atteso l'oggetto della controversia.
Ed invero, poichè il presente giudizio verte in materia di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento, occorre richiamare il consolidato principio secondo il quale "in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c."
(Cass. n. 38188/21 nonché, più recentemente, n. 18264/24 e n. 3403/24).
Da ciò consegue che, nella specie, non si pone alcuna questione di "decadenza dell'appaltatrice" per mancanza di tempestiva iscrizione delle riserve (Cass. n. 38188/21, cit.).
12 Ciò posto, si può procedere all'esame delle ulteriori domande dell'attrice la quale ha chiesto, in primo luogo, il risarcimento del danno derivante da illegittima sospensione, quantificato nella somma complessiva di euro 1.304.259,91, determinata tenendo conto delle spese generali, del mancato utile, del protrarsi del vincolo delle attrezzature, delle spese per il personale fisso di cantiere, del prolungato vincolo delle garanzie.
In ordine alla determinazione concreta di tali danni, è indispensabile fare riferimento all'art. 160 del
DPR n. 207/2010, il quale stabilisce:
"Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 159 sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori".
Sulla scorta di tale disposizione, deve ritenersi operante un meccanismo di predeterminazione normativa e presuntiva del danno da sospensione illegittima, che esonera l'appaltatore dall'onere di provare l'esistenza e la quantificazione esatta dei pregiudizi, consentendo la liquidazione delle spese
13 generali (oltre che del mancato utile e delle spese correlate ai macchinari) secondo i criteri ivi enucleati, correlati al valore dell'appalto e alla durata della sospensione illegittima.
In tal senso si è di recente espressa la S.C., affermando che "In tema di appalto di opere pubbliche, fin dall'entrata in vigore del d.m. 29 maggio 1985 n. 257, nel caso di illegittima sospensione dei lavori sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l'aggravio, essendo tali voci inerenti all'azienda e allo stesso impianto del cantiere" (Cass. n. 14779/2020).
Tanto premesso, al fine della quantificazione del danno patito dall'attrice occorre applicare il richiamato meccanismo di calcolo, tenendo conto che la sospensione illegittima, pacificamente iniziata il 16.12.2016, è terminata con la risoluzione del contratto di appalto disposta dal CP_1
con provvedimento del 12 agosto 2020, per la durata complessiva di giorni 1.343.
[...]
Dunque, con specifico riferimento al danno relativo alle spese generali, occorre fare applicazione del criterio di cui alla lett. a) della richiamata norma, come segue:
1) importo dei lavori, al netto del ribasso, pari ad euro 307.829,21 (cifra comprensiva degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso);
2) sottrazione degli oneri generali 15% (dovendo aversi riguardo all'importo delle spese generali come calcolato nella determinazione dei prezzi a base di contratto (cfr. Corte Appello Roma,
10/09/2021, n.5910) = 261.654,82;
3) percentuale da applicarsi 6.5%= 17.007,56;
4) determinazione della quota giornaliera delle spese generali, in relazione alla durata dell'appalto
17.007,56 : 210 = 80,988;
5) moltiplicazione del costo giornaliero per la durata della sospensione illegittima, pari a giorni n.
1.343 e, dunque, 80,988 x 1.343 = euro 108.766,88.
Inoltre deve essere riconosciuta all'impresa la lesione relativa alla mancata percezione dell'utile – calcolato secondo la percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) - pari al 10% del corrispettivo dei lavori ovvero euro 30.782,92.
Quanto, invece, al mancato ammortamento e alle spese per la manodopera impiegata per l'esecuzione dell'appalto, il richiamato art. 160 fa espresso riferimento al valore reale, all'atto della
14 sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, in base al quale "il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori".
Il comma 4 di detta disposizione prevede che nel verbale di sospensione sia inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Ebbene, nel verbale di sospensione dei lavori a firma del D.L. viene ordinato alla Parte_1
di provvedere alla messa in sicurezza del cantiere nonchè alla rimozione di tutti i detriti,
[...]
dei materiali di risulta e delle attrezzature in precedenza smontati.
Il D.L. ha dato altresì atto che "al momento della sospensione non è impiegato alcuna maestranza e forza lavoro", mentre il verbale non contiene alcun riferimento alla presenza di mezzi d'opera.
Quanto alle attrezzature, le stesse erano già smontate per cui è logico supporre che siano state portate altrove, in ottemperanza a quanto impartito dal D.L.
Nulla spetta, pertanto, all'attrice per dette voci di danno.
Pure non dovuti sono i maggiori costi richiesti per la stipula della garanzia fideiussoria, per tutta la durata della sospensione illegittima.
Infatti, detti costi sono rimborsabili solo se documentati e strettamente connessi alla sospensione dei lavori (comma 3 del richiamato art. 160), per cui - in mancanza della relativa prova - la richiesta non può essere accolta.
Quanto alla domanda avente ad oggetto "i costi delle lavorazioni richieste in quanto extracontrattuali, pari ad euro 8.2906,08, oltre rivalutazione e interessi" (riserva n.2), il Tribunale ritiene che nulla spetti all'impresa in quanto, come rilevato dal CTU, non si tratta di nuove lavorazioni bensì di opere necessarie per l'eliminazione di difformità, vizi e difetti realizzativi.
Inoltre, il valore preventivato per l'esecuzione delle opere di cui all'ODS n.4 pari ad euro 8.206,09"
15 (importo poi aggiornato ad euro 19.329,15) "non riporta le modalità di quantificazione" (si veda l'elaborato, pp. 38/40, cui più diffusamente di rimanda).
Con la riserva n. 3 la società attrice ha sostanzialmente contestato il provvedimento di risoluzione adottato dal imputando, al contrario, gravi inadempimenti alla stazione Controparte_1
appaltante, tali da giustificare la risoluzione contrattuale.
Ha quindi chiesto il riconoscimento del mancato utile (richiesta già ritenuta fondata per quanto sopra espresso) nonché il danno da perdita di chance che, tuttavia, non può essere liquidato, in mancanza di qualsivoglia elemento prova.
L'impresa, infatti, non ha dedotto alcunchè in ordine al pregiudizio patito né fornito argomenti probatori sull'an; pertanto, poiché non si tratta di danno "in re ipsa", la relativa domanda deve essere rigettata.
Per le medesime ragioni (difetto di prova), non compete all'appaltatrice il danno reputazionale, richiesto nella misura di euro 100.000,00 (pag. 90 e segg. della citazione).
Con le riserve nn. 4, 5, 6 e 8 l'attrice ha chiesto il riconoscimento economico delle maggiori e/o diverse lavorazioni eseguite per ottemperare alle richieste formulate dal CSE derivanti dalle carenze progettuali e dalla necessità di far fronte alle problematiche emerse in via esecutiva, non preventivate all'interno della documentazione progettuale;
tanto con specifico riferimento al nolo dell'integrazione del ponteggio per i mesi successivi al primo;
al nolo della recinzione provvisionale per i mesi successivi ai primi tre;
al nolo del tavolato per i ponteggi per i mesi successivi ai primi tre;
al nolo del ponteggio per i mesi da aprile 2018 fino a settembre 2020; al nolo di tavoloni per la passerella.
Trattasi, tuttavia, di spese non documentate né, per altro verso, vi è prova della necessità del noleggio per i periodi indicati, oltre che del "quantum".
Pure infondata è la pretesa avente ad oggetto il rimborso delle spese di impianto e smobilizzo del cantiere, trattandosi di costi ancora una volta non documentati e che, in ogni caso, l'impresa avrebbe comunque dovuto sostenere, anche se il contratto non fosse stato risolto.
La ha pure chiesto il pagamento della differenza (euro 81.564,81) tra le opere Parte_1
contabilizzate nel certificato del 4 giugno 2018 del R.U.P. arch. (euro 114.480,29) e quelle CP_4
accertate come realmente eseguite (fino alla data della sospensione dei lavori) dal nuovo D.L. arch.
(euro 32.915,48), con relazione in data 8 agosto 2019. Per_3
16 In proposito si osserva che la verifica di congruità contabile effettuata dall'arch. è avvenuta a Per_3
seguito dello svolgimento di tre sopralluoghi effettuati (nelle date 18.4.2019, 3.5.2019 e 6.5.2019) in contraddittorio con la ditta esecutrice ed alla presenza delle figure tecniche necessarie, come risulta dai relativi verbali, sottoscritti anche dall'impresa e non oggetto di specifica contestazione.
Inoltre, al fine di riscontrare le lavorazioni effettivamente realizzate dall'appaltatrice è stato esaminato anche il precedente progetto redatto in occasione dell'appalto aggiudicato all'impresa oltre al computo metrico estimativo. Controparte_6
Sulla base di tanto l'arch. ha ritenuto che l'importo complessivo dei lavori correttamente Per_3
eseguiti dalla società sia pari ad euro 32.915,48, evidenziando le differenze Parte_1
rilevate in ordine ai vari importi contabilizzati ed indicandone sinteticamente il motivo.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di attenersi a tale ultima valutazione, preferibile rispetto a quella del precedente R.U.P. sia perché avvenuta in contraddittorio con l'impresa sia perchè maggiormente analitica e motivata.
Da ultimo, nessuna prova è stata fornita circa la necessità del ricorso, da parte dell'attrice, al finanziamento bancario, per cui nulla può esserle riconosciuto a titolo di "interessi bancari".
In definitiva, sommando le voci di danno come sopra riconosciute, la società appaltatrice ha diritto all'importo complessivo di euro 172.465,28, oltre interessi dalla domanda al saldo e rivalutazione
(trattandosi di debito di valore) da calcolarsi sulla somma suddetta via rivalutata con cadenza annuale fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici ISTAT.
Trattandosi di somme dovute a titolo risarcitorio e, dunque, di debito di valore, non sono applicabili gli artt. 1224, comma 2, e 1283 cc (cfr. Cass. n. 21956/14 e n. 15944/17) (cfr. Corte Appello
Genova, n. 276/18).
Il Tribunale non ritiene la sussistenza, nella specie, dei presupposti di cui all'art. 1227 cc, essendo documentalmente provato come l'impresa abbia ripetutamente sollecitato la ripresa dei lavori, lamentando l'illegittimo protrarsi della sospensione, circostanza quest'ultima che, come riscontrato dal CTU, deve essere addebitata alla stazione appaltante.
Quanto sin qui esposto comporta il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dal CP_1
, essendo stato illegittimamente adottato il provvedimento di risoluzione contrattuale in
[...]
danno della ed essendo stato, di contro, accertato il grave inadempimento Parte_1
della stazione appaltante.
17 Ad ogni buon conto (e ad abundantiam), con riferimento alla restituzione della somma di euro
67.722,42 che sarebbe stata versata in favore dell'impresa, si osserva come i mandati di pagamento prodotti dal non diano prova dell'effettivo accredito del suddetto importo in Controparte_1
favore dell'appaltatrice; infatti, come precisato dalla S.C., "...la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficienti a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla Tesoreria dello Stato..."
(Cass. n. 29776/20); di tanto, l'amministrazione comunale non ha fornito alcuna prova.
Si tratta, a questo punto, di esaminare la posizione dei terzi chiamati in causa.
Ed allora, l'arch. ha in primo luogo eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale in CP_2
ordine alla domanda di garanzia avanzata dal Comune convenuto, ritenendo la giurisdizione della
Corte dei Conti.
Trattasi di assunto infondato in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui "L'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice;
ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile..." (Cass., SS.UU. n. 4883/19, confermata dalla più recente Cass. SS.UU. n. 14230/20).
L'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di procedibilità dell'azione davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione o alla violazione del principio del ne bis in idem (cfr. Cass. n. 32929/18).
Come già condivisibilmente sostenuto da questo Tribunale, "L'iniziativa risarcitoria promossa dall'ente pubblico danneggiato non comporta effetti preclusivi dell'azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile, bensì al massimo effetti decurtanti, in quanto l'integrale recupero del danno cagionato precluderebbe la proposizione dell'azione dinnanzi alla Corte dei
Conti, onde evitare indebite duplicazioni del risarcimento del danno" (Tribunale Pescara, 12 maggio
2023).
18 Priva di pregio è anche l'ulteriore eccezione di nullità della chiamata in causa per "l'estrema genericità e indeterminatezza dell'oggetto della domanda di garanzia e delle ragioni della stessa", considerato che lo è stato in grado di articolare puntualmente e diffusamente le proprie CP_2
difese.
Quanto al merito, la domanda in esame deve ritenersi fondata, avendo l'architetto redatto il progetto posto alla base del contratto di appalto che ci occupa, ineseguibile in base alle carenze confermate anche dal CTU, che ha ravvisato che le problematiche relative ai lavori erano attribuibili alla stessa progettazione dell'opera.
Si ricorda che "In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto" (Cass. n. 3855/20).
Ed ancora. "L'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento" (Cass. n. 1214/17).
Tali principi generali sono in linea con quanto previsto dalla normativa di settore in materia di appalti pubblici;
infatti, l'art. 132 del codice degli appalti (D.lgs. n. 163/06) ammette la possibilità di introdurre varianti in corso d'opera "per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione" (comma 1, lett. e), precisando che "I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e)".
Nella specie, il progetto esecutivo dei lavori di completamento funzionale del teatro comunale di presentava vizi realizzativi derivanti dal precedente appalto di ristrutturazione del teatro, il CP_1
19 che conferma l'inesatto e non diligente adempimento delle obbligazioni da parte dell'arch. rispetto all'incontestato incarico di progettazione. CP_2
Di qui l'accoglimento della domanda in garanzia e manleva dispiegata dal convenuto nei CP_1
confronti del professionista.
Parimenti, sussiste la responsabilità dell'arch. (R.U.P. fino al 31 agosto 2018 e direttore dei CP_4
lavori dal 24 maggio 2017 al 31 agosto 2018), se non altro in ragione della verifica del progetto esecutivo (conclusasi con esito positivo), eseguita il 29 settembre 2015 a norma dell'art. 54 DPR n.
207/10, con assunzione della responsabilità prevista dal successivo art. 56, per non avere rilevato gli errori del progetto verificato, che ne hanno pregiudicato la realizzabilità.
Resta da esaminare la posizione dell'ing. pure chiamato in causa dalla stazione Controparte_3
appaltante nella qualità di "autore della relazione sulla struttura ultimata", da cui risulta che le opere realizzate erano conformi alle norme tecniche.
Ora, è pacifico che il suddetto professionista, in relazione alla vicenda che ci occupa, non abbia assunto alcun incarico dal , non essendo stato in particolare stipulato alcun CP_1 CP_1
contratto scritto (come richiesto ad substantiam), per cui non può rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Sul punto, giova richiamare i consolidati principi giurisprudenzali per cui "In tema di contratti della
P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", il contratto d'opera professionale deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la forma scritta "ad substantiam" e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa, altresì, la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum" (Cass. n. 27910/18; si veda anche cASS. N. 10941/23).
Ciò significa che anche una eventuale intesa verbale tra le parti non avrebbe consentito di configurare una responsabilità contrattuale del CP_3
20 Nè, per altro verso, può ritenersi ammissibile una domanda di manleva fondata sulla responsabilità extracontrattuale del professionista, come (tardivamente) richiesto dal in via Controparte_1
subordinata, nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc.
Ed invero, come condivisibilmente sostenuto, "Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore e in vece dello stesso convenuto, il che si verifica quando il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria" (Cass. n. 23306/14).
Nella specie, le responsabilità del convenuto e del terzo chiamato dovrebbero inammissibilmente fondarsi su titoli diversi (contrattuale il primo ed extracontrattuale il secondo), in contrasto con i richiamati principi.
A tanto si aggiunga che la domanda subordinata, fondata su una diversa causa petendi, presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto è stata tardivamente proposta solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, cpc, in vigore ratione temporis.
Di qui la conseguenziale pronuncia.
In definitiva, la domanda di manleva deve essere accolta esclusivamente nei confronti degli architetti e i quali, conseguentemente, vengono condannati a tenere indenne CP_2 CP_4
l'amministrazione convenuta dalle conseguenze pregiudizievoli scaturenti dalla presente sentenza.
Il ha chiesto di essere garantito dai terzi chiamati "per quanto di ragione". Controparte_1
Ebbene, non essendo possibili individuare la quota di risarcimento del danno attribuibile allo e al il Tribunale ritiene di ricorrere al principio di presunzione di uguaglianza delle CP_2 CP_4
colpe (cfr. Cass. n. 31066/19), per cui l'importo complessivo come sopra determinato di euro
172.465,28, oltre accessori così come riconosciuti, viene distribuito e suddiviso nella misura del
50% tra l'arch. e l'arch. CP_2 CP_4
21 Quanto alle spese del giudizio, la parziale, reciproca soccombenza tra le parti principali (l'impresa attrice in punto di domande risarcitorie) ne giustifica la compensazione in ragione di un terzo;
la residua frazione viene posa a carico del nella misura indicata in dispositivo, e Controparte_1
liquidata in base al decisum (Cass. n. 9237/22).
In applicazione del principio della soccombenza, i chiamati in causa e sono tenuti, CP_2 CP_4
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione comunale, come da dispositivo.
Da ultimo, il convenuto è tenuto a rifondere le spese sostenute dall'ing. CP_1 CP_3
liquidate come da dispositivo.
Restano definitivamente a carico dell'attrice, del e degli arch. e Controparte_1 CP_4 CP_2
in solido, le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, in via principale, dalla in persona del legale rappresentante "pro Parte_1
tempore", nei confronti del in persona del Sindaco "pro tempore", nonché, in Controparte_1
via riconvenzionale, dal secondo nei confronti della prima, con la chiamata in causa di CP_2
, e ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa,
[...] CP_4 Controparte_3
così provvede:
a) in accoglimento, sul punto, della domanda principale, dichiara risolto per grave inadempimento del il contratto di appalto intercorso tra le parti;
Controparte_1
b) dichiara insussistenti i presupposti per l'escussione delle polizze fideiussorie indicate in atti;
c) in accoglimento, per quanto di ragione, delle ulteriori domande principali, condanna il
[...]
al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della società attrice, della somma CP_1
complessiva di euro 172.465,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e rivalutazione da calcolarsi sulla somma suddetta via rivalutata con cadenza annuale fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici ISTAT;
d) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal;
Controparte_1
e) accoglie la domanda di garanzia e manleva avanzata dal medesimo nei confronti di CP_1
e e, per l'effetto, condanna i suddetti chiamati in causa a tenere Controparte_2 CP_4
22 indenne il convenuto dal versamento del suddetto importo, da porsi a carico dei predetti CP_1
nella misura del 50% ciascuno;
f) rigetta e/o dichiara inammissibile la domanda di garanzia e manleva proposta dall'amministrazione comunale nei confronti di Controparte_3
g) compensa le spese di lite in ragione di un terzo tra la e il Parte_1 CP_1
, e condanna quest'ultimo al pagamento della residua frazione, che liquida in euro 9.402,00
[...]
per due terzi compenso professionale ed euro 1.142,00 per analoga frazione di spese, oltre accessori come per legge;
h) condanna e , in solido, al pagamento delle spese processuali in Controparte_2 CP_4
favore del liquidate nella misura di euro 7.052,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre accessori come per legge;
i) condanna il a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_1 Controparte_3
liquidate nella misura di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
l) restano definitivamente a carico dell'attrice, del e degli arch. e Controparte_1 CP_4
in solido, le spese di cui alla disposta CTU, così come liquidate in corso di causa. CP_2
Così deciso in Pescara, il 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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