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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, AT
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320229002259021000 TR
proposto da
Ricorrente 1 CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
proposto da Ricorrente 1 CF Ricorrente_1
Difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
IBUTI VARI
IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
IRPEF-ALTRO 2006
IRPEF-ALTRO 2007
IVA-ALTRO 2006
IVA-ALTRO 2007
IRAP 2006
IRAP 2007 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320150004973542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09321800002149220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ravenna insiste nel rigetto. Per
Agenzia Entrate Riscossione di Ravenna e Regione Emilia Romagna nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, (codice fiscale CF_Ricorrente_1) così come rappresentato e difeso dai propri nominati difensori, giusta procura agli atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione - Area
Territoriale di Ravenna,
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna e, Regione Emila Romagna- Settore Tributi, per nullità, annullamento e riforma dell'atto di intimazione di pagamento n. 093
2022 90022590 21/000, emesso in data 17/06/2022 da Agenzia delle Entrate Riscossione - Sede di Ravenna, notificato il 15/11/2024 relativamente a n. 08 cartelle di pagamento, meglio identificate in epigrafe, tutte presuntivamente notificate nel periodo dal 12/08/2011 al 29/09/2018 e n. 2 avvisi di addebito rispettivamente notificati il 08/04/2013 e il 15/04/2013 per un complessivo importo di €.177.429,93.
Nel ricorso si precisa tuttavia che l'importo in contestazione è pari ad €.152.527,87 e che quanto richiesto tramite l'atto di intimazione opposto, riguarda n. 3 cartelle di pagamento e più precisamente a) la n. 09320100009608469000 di €. 151.459,47, notificata in data 12/08/2011, a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario per imposte dirette ed indirette conseguenti ad accertamento,
b) la n. 09320150004973542000 di €. 561,39, emessa da Regione Emilia Romagna-Settore tributi, notificata in data 26/10/2015 per tassa automobilistica anno 2012,
c) la n. 09320180002149220000 di €. 507,01, emessa da Regione Emilia Romagna-Settore tributi, notificata in data 29/09/2018, a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario per tassa automobilistica anno 2015,
per quanto riguarda le altre n. 5 cartelle di pagamento e i due avvisi di addebito, ricomprese all'interno dell'atto di intimazione di pagamento, si specifica che quanto richiesto è di competenza di altra giurisdizione e per la cui definizione è in corso un confronto sulla posizione in autotutela.
Il ricorso evidenzia ed eccepisce, a seguito del riscontro della documentazione richiesta ed ottenuta da
Agenzia Entrate Riscossione, l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento per mancanza della regolare notifica delle cartelle sopra richiamate e descritte rispettivamente ai punti a) e c), in quanto notificate con le modalità conseguenti all'irreperibilità del destinatario con conseguente deposito del plico presso la casa comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e presunto perfezionamento della notifica. Nel caso di specie l'attività del messo notificatore, incaricato della notifica degli atti, non sarebbe stata eseguita in maniera corretta mancando, tra l'altro, la comunicazione al destinatario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuto deposito.
Di tale convincimento nel ricorso si richiamano ed illustrano le motivazioni di merito e diritto che illustrano e spiegano tale sollevata eccezione.
In mancanza pertanto della regolare notifica degli atti presupposti, si conclude con la richiesta di dichiarare la nullità degli atti conseguenziali e quindi anche dell'intimazione impugnata.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa impositiva e il conseguente diritto alla riscossione in quanto, agli atti, risulta una prima ed unica intimazione di pagamento, la n. 09320139002664645/000, notificata il 0/09/2013 ed una successiva la n. 09320189001163616/000, notificata in data 28/09/2018, ma da ritenersi nulla in quanto notificata con la stessa procedura di irreperibilità assoluta ex. art. 60 lett. c) del D.P.R. 600/73.
Si costituiscono in giudizio, depositando rispettive controdeduzioni, i tre Uffici convenuti con, in particolare,
l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che preliminarmente evidenzia la necessità di riunione del ricorso in essere con il ricorso R.G. n. 424/2024 per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Si sostiene l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per irretrattabilità del credito conseguente all'omessa impugnazione delle varie intimazioni di pagamento notificate, a mani proprie del debitore, nel settembre del 2013 ed inoltre da ulteriori successive notifiche.
In particolare si evidenzia che il ricorrente nel periodo tra il 02/12/2008 e il 28/02/2011 era oggettivamente irreperibile tanto presso il Comune di Ravenna in quanto cancellato per irreperibilità dal 02/12/2008, quanto presso il Comune di Cervia nel quale fu iscritto all'anagrafe solo il 28/02/2011.
In particolare, contenendo la cartella n. 09320100009608469000, la richiesta di imposte relative all'annualità
2006/2007, periodo nel quale il ricorrente risiedeva in Ravenna, ne deriva conseguentemente la ragione dell'individuazione del Comune di Ravenna quale domicilio fiscale del debitore ed ancora la conseguente attività del messo notificatore che altro non potè che accertare che il debitore anagraficamente non era più presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in Ravenna e senza peraltro, alcuna conoscenza, da parte del Comune di Ravenna, del nuovo indirizzo in Cervia.
Si conclude chiedendo pertanto, in ragione delle corrette e regolari notifiche eseguite, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in relazione alla richiesta di riunione del presente giudizio con il giudizio di cui alla causa
R.G. n.424/24 per connessione oggettiva e soggettiva, la Corte ritiene che quanto richiesto non sia necessariamente da concedersi in quanto i due specificati ricorsi riguardano l'opposizione a due separate richieste di intimazioni di pagamento che possono essere giudicate autonomamente ancorchè riportanti importi medesimi.
Oggetto del presente ricorso risulta essere l'atto di intimazione di pagamento n. 093202290022590 21/000 emesso in data 17/06/2022, notificato il 15/11/2024, i cui relativi atti prodromici, in particolare, risultano essere la cartella di pagamento a) n. 09320100009608469000, emessa da Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Ravenna, notificata in data 12/08/2011 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, la cartella di pagamento b) la n. 09320150004973542000, emessa da Regione Emilia Romagna Settore Tributi, notificata in data 26/10/2015, c) la n. 09320180002149220000, emessa da
Regione Emilia Romagna Settore Tributi, notificata in data 29/09/2018 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, oltre ad altre cartelle di pagamento e avvisi di addebito di competenza di altra giurisdizione.
I tre enti convenuti, Agenzia Riscossione, Agenzia delle Entrate e Regione Emilia Romagna espongono le motivazioni di merito e diritto per le quali, rispettivamente ogni ente, sia pure con alcune differenze, richiama la correttezza della propria attività svolta ancorchè "l'attività" di un ente regoli e condizioni l'attività degli altri e viceversa.
In particolare viene contestata l'omessa notifica di due cartelle di cui ai su richiamati riferimenti a) e c), in quanto ritenuta la prima cartella viziata da notifica inesistente e la seconda cartella viziata da nullità oltre ad una eccepita prescrizione degli importi richiesti.
A tal proposito, nello specifico, per quanto riguarda le tre cartelle che sono " presuntivamente" state notificate in un periodo temporale che va dal 12/08/2011 al 20/09/2018, alle stesse non si applica l'asserita sospensione dei termini, eccepita dall'Ufficio a norma dei seguenti dettati di legge:
- Legge n.147/2013, art. 1, commi 618 e ss.,
- Art. 68, D.L. n.18/2020 (emergenza Covid), - D.L. n.61/2023 (emergenza alluvione),
in quanto provvedimenti questi tutti che non trovano, per varie motivazioni, una loro applicazione ed operatività in relazione alle tre cartelle di pagamento.
Per quanto poi riguarda l'attività di notifica, dall'esame della documentazione agli atti, si rileva che il ricorrente risulta essere residente in [...] a far data dal data 1 tale certificata situazione anagrafica fa si che la notifica della cartella n. 0932010000960846900, dell'importo di circa €. 154.126,09, notificata al ricorrente in data 12/08/2011, all'indirizzo di Indirizzo_1, con il rito dell'irreperibilità assoluta, sia da considerarsi come mai notificata giacchè non è stata seguita, da parte del messo notificatore, la corretta procedura di notifica richiesta e prevista dalla normativa di riferimento in casi simili. (notifica avvenuta circa 6 mesi dopo l'iscrizione del ricorrente presso il Comune di Cervia in Ind2, num1.
Priva di pregio appare inoltre anche l'eccezione, di parti convenute, sulla circostanza che la "mancata notifica" di tale specifica cartella, ovvero la n. 0932010000960846900 e che costituisce, tra l'altro, il presupposto dei successivi atti d'intimazione tra cui quello, notificato a mani del ricorrente in data 04/09/2013 e non opposto, sarebbe dovuta essere stata eccepita in tale occasione.
Tale quadro giuridico, a giudizio di questa Corte, non cambia la circostanza che comunque, i tributi evidenziati nell'atto d'intimazione, notificato il 04/09/2013, siano soggetti alla prescrizione decennale che può essere legalmente eccepita in questa sede.
In conclusione, in tutti i casi, appare che, per buona parte della stessa, l'attività di notifica della documentazione contenente le richieste erariali, sia stata svolta con estrema leggerezza e non nel rispetto della normativa di riferimento.
Non occorre pertanto richiamare ne evidenziare altro per statuire che le notifiche, perlomeno di alcune cartelle di pagamento, siano state effettuate non rispettando i dettami della normativa di riferimento conseguendone la loro inutilizzabilità ai fini dei successivi procedimenti di riscossione tra i quali quello oggetto del ricorso in quanto illeggittimi e nulli ab origine.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere accolto statuendo, per quanto riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale: VIVALDI ROBERTA, Presidente
MORETTI PIETRO, AT
D'ANIELLO CRISTINA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Ravenna
Difeso da
Difensore 3 - CF_Difensore 3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09320229002259021000 TR
proposto da
Ricorrente 1 CF Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320100009608469000
proposto da Ricorrente 1 CF Ricorrente_1
Difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
IBUTI VARI
IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
IRPEF-ALTRO 2006
IRPEF-ALTRO 2007
IVA-ALTRO 2006
IVA-ALTRO 2007
IRAP 2006
IRAP 2007 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09320150004973542000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09321800002149220000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 282/2025 depositato il 06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: il Ricorrente insiste nell'integrale accoglimento del ricorso.
Resistente: parte Resistente Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Ravenna insiste nel rigetto. Per
Agenzia Entrate Riscossione di Ravenna e Regione Emilia Romagna nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, (codice fiscale CF_Ricorrente_1) così come rappresentato e difeso dai propri nominati difensori, giusta procura agli atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione - Area
Territoriale di Ravenna,
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ravenna e, Regione Emila Romagna- Settore Tributi, per nullità, annullamento e riforma dell'atto di intimazione di pagamento n. 093
2022 90022590 21/000, emesso in data 17/06/2022 da Agenzia delle Entrate Riscossione - Sede di Ravenna, notificato il 15/11/2024 relativamente a n. 08 cartelle di pagamento, meglio identificate in epigrafe, tutte presuntivamente notificate nel periodo dal 12/08/2011 al 29/09/2018 e n. 2 avvisi di addebito rispettivamente notificati il 08/04/2013 e il 15/04/2013 per un complessivo importo di €.177.429,93.
Nel ricorso si precisa tuttavia che l'importo in contestazione è pari ad €.152.527,87 e che quanto richiesto tramite l'atto di intimazione opposto, riguarda n. 3 cartelle di pagamento e più precisamente a) la n. 09320100009608469000 di €. 151.459,47, notificata in data 12/08/2011, a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario per imposte dirette ed indirette conseguenti ad accertamento,
b) la n. 09320150004973542000 di €. 561,39, emessa da Regione Emilia Romagna-Settore tributi, notificata in data 26/10/2015 per tassa automobilistica anno 2012,
c) la n. 09320180002149220000 di €. 507,01, emessa da Regione Emilia Romagna-Settore tributi, notificata in data 29/09/2018, a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario per tassa automobilistica anno 2015,
per quanto riguarda le altre n. 5 cartelle di pagamento e i due avvisi di addebito, ricomprese all'interno dell'atto di intimazione di pagamento, si specifica che quanto richiesto è di competenza di altra giurisdizione e per la cui definizione è in corso un confronto sulla posizione in autotutela.
Il ricorso evidenzia ed eccepisce, a seguito del riscontro della documentazione richiesta ed ottenuta da
Agenzia Entrate Riscossione, l'omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento per mancanza della regolare notifica delle cartelle sopra richiamate e descritte rispettivamente ai punti a) e c), in quanto notificate con le modalità conseguenti all'irreperibilità del destinatario con conseguente deposito del plico presso la casa comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e presunto perfezionamento della notifica. Nel caso di specie l'attività del messo notificatore, incaricato della notifica degli atti, non sarebbe stata eseguita in maniera corretta mancando, tra l'altro, la comunicazione al destinatario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuto deposito.
Di tale convincimento nel ricorso si richiamano ed illustrano le motivazioni di merito e diritto che illustrano e spiegano tale sollevata eccezione.
In mancanza pertanto della regolare notifica degli atti presupposti, si conclude con la richiesta di dichiarare la nullità degli atti conseguenziali e quindi anche dell'intimazione impugnata.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa impositiva e il conseguente diritto alla riscossione in quanto, agli atti, risulta una prima ed unica intimazione di pagamento, la n. 09320139002664645/000, notificata il 0/09/2013 ed una successiva la n. 09320189001163616/000, notificata in data 28/09/2018, ma da ritenersi nulla in quanto notificata con la stessa procedura di irreperibilità assoluta ex. art. 60 lett. c) del D.P.R. 600/73.
Si costituiscono in giudizio, depositando rispettive controdeduzioni, i tre Uffici convenuti con, in particolare,
l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che preliminarmente evidenzia la necessità di riunione del ricorso in essere con il ricorso R.G. n. 424/2024 per evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Si sostiene l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso per irretrattabilità del credito conseguente all'omessa impugnazione delle varie intimazioni di pagamento notificate, a mani proprie del debitore, nel settembre del 2013 ed inoltre da ulteriori successive notifiche.
In particolare si evidenzia che il ricorrente nel periodo tra il 02/12/2008 e il 28/02/2011 era oggettivamente irreperibile tanto presso il Comune di Ravenna in quanto cancellato per irreperibilità dal 02/12/2008, quanto presso il Comune di Cervia nel quale fu iscritto all'anagrafe solo il 28/02/2011.
In particolare, contenendo la cartella n. 09320100009608469000, la richiesta di imposte relative all'annualità
2006/2007, periodo nel quale il ricorrente risiedeva in Ravenna, ne deriva conseguentemente la ragione dell'individuazione del Comune di Ravenna quale domicilio fiscale del debitore ed ancora la conseguente attività del messo notificatore che altro non potè che accertare che il debitore anagraficamente non era più presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in Ravenna e senza peraltro, alcuna conoscenza, da parte del Comune di Ravenna, del nuovo indirizzo in Cervia.
Si conclude chiedendo pertanto, in ragione delle corrette e regolari notifiche eseguite, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in relazione alla richiesta di riunione del presente giudizio con il giudizio di cui alla causa
R.G. n.424/24 per connessione oggettiva e soggettiva, la Corte ritiene che quanto richiesto non sia necessariamente da concedersi in quanto i due specificati ricorsi riguardano l'opposizione a due separate richieste di intimazioni di pagamento che possono essere giudicate autonomamente ancorchè riportanti importi medesimi.
Oggetto del presente ricorso risulta essere l'atto di intimazione di pagamento n. 093202290022590 21/000 emesso in data 17/06/2022, notificato il 15/11/2024, i cui relativi atti prodromici, in particolare, risultano essere la cartella di pagamento a) n. 09320100009608469000, emessa da Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Ravenna, notificata in data 12/08/2011 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, la cartella di pagamento b) la n. 09320150004973542000, emessa da Regione Emilia Romagna Settore Tributi, notificata in data 26/10/2015, c) la n. 09320180002149220000, emessa da
Regione Emilia Romagna Settore Tributi, notificata in data 29/09/2018 a mezzo affissione presso casa comunale per riferita irreperibilità del destinatario, oltre ad altre cartelle di pagamento e avvisi di addebito di competenza di altra giurisdizione.
I tre enti convenuti, Agenzia Riscossione, Agenzia delle Entrate e Regione Emilia Romagna espongono le motivazioni di merito e diritto per le quali, rispettivamente ogni ente, sia pure con alcune differenze, richiama la correttezza della propria attività svolta ancorchè "l'attività" di un ente regoli e condizioni l'attività degli altri e viceversa.
In particolare viene contestata l'omessa notifica di due cartelle di cui ai su richiamati riferimenti a) e c), in quanto ritenuta la prima cartella viziata da notifica inesistente e la seconda cartella viziata da nullità oltre ad una eccepita prescrizione degli importi richiesti.
A tal proposito, nello specifico, per quanto riguarda le tre cartelle che sono " presuntivamente" state notificate in un periodo temporale che va dal 12/08/2011 al 20/09/2018, alle stesse non si applica l'asserita sospensione dei termini, eccepita dall'Ufficio a norma dei seguenti dettati di legge:
- Legge n.147/2013, art. 1, commi 618 e ss.,
- Art. 68, D.L. n.18/2020 (emergenza Covid), - D.L. n.61/2023 (emergenza alluvione),
in quanto provvedimenti questi tutti che non trovano, per varie motivazioni, una loro applicazione ed operatività in relazione alle tre cartelle di pagamento.
Per quanto poi riguarda l'attività di notifica, dall'esame della documentazione agli atti, si rileva che il ricorrente risulta essere residente in [...] a far data dal data 1 tale certificata situazione anagrafica fa si che la notifica della cartella n. 0932010000960846900, dell'importo di circa €. 154.126,09, notificata al ricorrente in data 12/08/2011, all'indirizzo di Indirizzo_1, con il rito dell'irreperibilità assoluta, sia da considerarsi come mai notificata giacchè non è stata seguita, da parte del messo notificatore, la corretta procedura di notifica richiesta e prevista dalla normativa di riferimento in casi simili. (notifica avvenuta circa 6 mesi dopo l'iscrizione del ricorrente presso il Comune di Cervia in Ind2, num1.
Priva di pregio appare inoltre anche l'eccezione, di parti convenute, sulla circostanza che la "mancata notifica" di tale specifica cartella, ovvero la n. 0932010000960846900 e che costituisce, tra l'altro, il presupposto dei successivi atti d'intimazione tra cui quello, notificato a mani del ricorrente in data 04/09/2013 e non opposto, sarebbe dovuta essere stata eccepita in tale occasione.
Tale quadro giuridico, a giudizio di questa Corte, non cambia la circostanza che comunque, i tributi evidenziati nell'atto d'intimazione, notificato il 04/09/2013, siano soggetti alla prescrizione decennale che può essere legalmente eccepita in questa sede.
In conclusione, in tutti i casi, appare che, per buona parte della stessa, l'attività di notifica della documentazione contenente le richieste erariali, sia stata svolta con estrema leggerezza e non nel rispetto della normativa di riferimento.
Non occorre pertanto richiamare ne evidenziare altro per statuire che le notifiche, perlomeno di alcune cartelle di pagamento, siano state effettuate non rispettando i dettami della normativa di riferimento conseguendone la loro inutilizzabilità ai fini dei successivi procedimenti di riscossione tra i quali quello oggetto del ricorso in quanto illeggittimi e nulli ab origine.
In considerazione di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere accolto statuendo, per quanto riguarda le spese di giudizio, la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.