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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2486/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollica - Via Dante Alighieri N.8 84068 Pollica SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IMU 2016
- DINIEGO AUTOTUT IMU 2017
- DINIEGO AUTOTUT IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: non costitiuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre contro il Comune di Pollica avverso il diniego dell'autotutela per la mancata prova dell'abitualità della dimora e per l'inapplicabilità della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale ai rapporti definiti.
Non risulta costituito il comune di Pollica.
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione del diniego di autotutela è limitata alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto. Infatti, “il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”. (cfr. Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161).
Il contribuente è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso, nel caso di specie non fornita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2486/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pollica - Via Dante Alighieri N.8 84068 Pollica SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IMU 2016
- DINIEGO AUTOTUT IMU 2017
- DINIEGO AUTOTUT IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: non costitiuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre contro il Comune di Pollica avverso il diniego dell'autotutela per la mancata prova dell'abitualità della dimora e per l'inapplicabilità della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale ai rapporti definiti.
Non risulta costituito il comune di Pollica.
Alla fissata udienza , la causa veniva spedita in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione del diniego di autotutela è limitata alla ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto. Infatti, “il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria”. (cfr. Cass. Sez. 5, 03/01/2024, n. 161).
Il contribuente è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso, nel caso di specie non fornita.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica, rigetta il ricorso e compensa le spese.