Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PRIMA
Composta da sig.ri:
1) dr. Giovanni D'Antoni Presidente
2) dr. Angelo Piraino Consigliere
3) dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 3/2025 V.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa C.F._1
Petruzzo (C.F.: ), giusta procura allegata al presente C.F._2
ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Marsala, via Santa Lucia, n. 2;
parte reclamante
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Campobello di C.F._3
Mazara, via Garibaldi, n. 92 presso lo studio dell'Avv.to Lilla Giovanna Lo
Sciuto (C.F.: ), che lo rappresenta e difende per C.F._4
mandato in atti
parte reclamata e reclamante in via incidentale
E CON L'INTERVENTO
1
– interveniente necessario –
****
Con ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, ritualmente notificati,
(di seguito, per brevità, “ ) ha proposto reclamo, ai Parte_1 Pt_1
sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c., avverso l'ordinanza emessa dal Giudice
delegato del Tribunale di Marsala, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., con il quale, nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, non ha attribuito alcun assegno di mantenimento a vantaggio della ricorrente né
l'assegnazione della casa familiare in assenza di prole.
Il Tribunale avrebbe, infatti, omesso, ad avviso della ricorrente, di applicare il principio secondo cui la breve durata del matrimonio non osta, per ciò solo, al riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento, stante la ricorrenza degli ulteriori presupposti tra cui, in particolar: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente;
la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri tali da consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Costituitosi nel giudizio con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, contesta nel merito Controparte_1
l'avverso reclamo e propone reclamo incidentale in ordine alla mancata assegnazione, in suo favore, della casa familiare.
Sotto il primo profilo, rappresenta la carenza dei presupposti per il
2 riconoscimento dell'assegno di mantenimento preteso da controparte in considerazione della mancata instaurazione di un rapporto affettivo,
ovvero di comunione materiale e spirituale, qualificabile come affectio
coniugalis. Di Dio allega, infatti, la brevissima durata della convivenza ridotta a pochissimi giorni, attesi il trasferimento del coniuge in Italia
dopo due mesi dalla celebrazione del matrimonio e l'abbandono pressoché immediato della casa coniugale, la mancata consumazione nonché la giovane età della perfettamente abile al lavoro tant'è che Pt_1
la stessa avrebbe già intrapreso un'attività di collaborazione per pulizie domestiche insieme a impiego che le consente Parte_2
senz'altro di percepire un reddito.
(di seguito, per brevità, “ ”) interpone inoltre Controparte_1 CP_1
reclamo incidentale avverso l'ordinanza del Tribunale, deducendo, in particolare, la carenza, a seguito della pronuncia dell'ordinanza reclamata, di qualsivoglia titolo che abiliti la a continuare a Pt_1
occupare l'appartamento sito in Campobello di Mazara, via Regina
Margherita, n. 34, alloggio popolare assegnato allo stesso con ordinanza n. 147 del 16.06.2008 a firma del Sindaco pro tempore del Comune di
Campobello di Mazara, tanto più in considerazione della possibilità del coniuge di trasferirsi presso il fratello, a Menfi. Chiede, pertanto che, in riforma dell'ordinanza impugnata, la Corte assegni in suo favore la casa familiare.
In qualità di interveniente necessario, il Procuratore generale presso la
Corte d'appello di Palermo ha depositato le proprie osservazioni,
3 chiedendo, in particolare, il rigetto del proposto reclamo con conseguente conferma dell'ordinanza del Tribunale, congruamente motivata, anche in considerazione del più recente indirizzo pretorio che,
in ipotesi di particolare brevità del vincolo matrimoniale e della convivenza, richiede la prova dell'intervenuta instaurazione di un effettivo rapporto di affectio coniugalis, nella specie carente.
All'udienza del 28.3.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa è stata posta in riserva dal collegio.
XXXX
Deve, in via preliminare, darsi atto della tempestività del reclamo principale interposto da Parte reclamante ha infatti chiesto Pt_1
disporsi la rimessione in termini per avere iscritto al ruolo il procedimento soltanto in data immediatamente successiva alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito all'art. 473-bis.24 c.p.c., nella specie decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza reclamata, avvenuta il
27.12.2024, e ciò per effetto del deposito telematico nel proposto reclamo nell'ambito del registro errato, quello ordinario in luogo di quello di volontaria giurisdizione.
Va infatti rammentato sul punto che, secondo il principio espresso dai giudici di legittimità sia pure in riferimento ai procedimenti instaurati con ricorso depositato nell'ambito di un registro diverso da quello degli affari contenziosi, ma con un ragionamento da ritenere comunque valevole anche nell'ipotesi del giudizio introitato con reclamo, “[…] il
4 deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel
momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, mentre
il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da
quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale,
sia perchè manca un'espressa norma di legge che la commini, sia perchè
una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati del
tribunale, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte
del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è
sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perchè questo riguarda la
presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione
dell'atto alle altre parti (Cass. S.U., n. 12422/021; Cass. nn. 31371/022,
15243/022)” (cfr., negli esposti termini, Cass. civ., I Sez., ordinanza del
13/10/2023, n. 28545).
Orbene, nella specie, avuto riguardo alla documentazione versata in atti
(e allegata al reclamo principale), emerge che già alla data del
07.01.2025, e quindi entro il termine utile ai fini della tempestiva instaurazione del presente giudizio, al difensore della è pervenuta Pt_1
la ricevuta di avvenuta consegna, la quale è di per sé idonea a comprovare la tempestività della presa di contatto tra la parte reclamante e l'ufficio giudiziario.
Difatti, ai sensi dell'art. 196-sexies delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, «il deposito con modalità telematiche si ha per
avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento
della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche
5 regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata
entro la fine del giorno di scadenza». La conferma del completamento della trasmissione, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.M. 44/2011, viene attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RdAC), che dimostra
«l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario
competente».
Da ciò si evince che con il deposito del primo ricorso, la parte ha già
dimostrato di aver tempestivamente depositato l'atto introduttivo del presente giudizio
Ne consegue che ben può la Corte vagliare nel merito le doglianze manifestate da e, di conseguenza, anche quelle avanzate da Pt_1
controparte, che pure ha proposto reclamo, sia pure in via incidentale,
sicché il reclamo deve ritenersi ammissibile perché tempestivamente proposto.
XXXX
Tanto premesso, sia il reclamo principale sia quello proposto in via incidentale sono infondati e, come tali, meritano di essere rigettati con integrale conferma dell'ordinanza reclamata.
E invero, deve premettersi che il reclamo proposto davanti alla Corte di
Appello di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c. è rimasto uno strumento di impugnazione volto a ottenere una mera revisio prioris istantiae
dell'ordinanza adottata dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., nei limiti contrassegnati dalla norma con esclusione di quelli aventi
6 contenuto istruttorio e che, pertanto, le valutazioni rimesse al giudice del reclamo sono limitate a eventuali profili di erronea interpretazione di norme di diritto, di incongruenza rispetto alla situazione di fatto valutata alla stregua del materiale probatorio al vaglio del primo giudice, oggi peraltro completo stante l'anticipazione delle preclusioni istruttorie fin dal deposito degli atti introduttivi del giudizio. Tale orientamento giurisprudenziale, già largamente affermatosi nella giurisprudenza di merito nel vigore della precedente disciplina, ha ricevuto definitiva conferma con la introduzione della disposizione di cui all'art. 473-bis.24
c.p.c., a mente del quale «eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte
davanti al giudice di merito» da far valere ai sensi dell'art. 473-bis.23.
XXXX
In data 05.02.2024, e hanno contratto matrimonio a Pt_1 CP_1
Sousse, in Tunisia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2024, atto n. 14, parte II, serie C, Uff 1 del Comune di
Campobello di Mazara (cfr. la documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado, allegata alla comparsa di costituzione, nel presente giudizio,
di ). La coppia non ha avuto figli e la coabitazione è stata molto CP_1
breve, solo di pochi mesi intercalati da litigi ed abbandono della casa coniugale (si veda documentazione depositata dal reclamato, SIT rese da
. Pt_2
lamenta il mancato riconoscimento del diritto all'assegno di Pt_1
mantenimento da porre a carico del coniuge. A sostegno dell'assunto,
espone che, a differenza del Di Dio, non percepisce alcun reddito poiché
7 non svolge nessun impiego lavorativo per effetto dell'espresso divieto impostole dal coniuge, eccessivamente geloso e che, trasferendosi a
Campobello di Mazara e lasciando la famiglia d'origine in Tunisia, paese di provenienza, ha investito le proprie risorse personali nel viaggio in
Italia. Ha, inoltre, argomentato che l'avrebbe ingannata Controparte_1
perché le aveva prospettato una vita matrimoniale del tutto diversa da quella effettiva, invece contrassegnata da povertà, prevaricazione,
gelosia, minacce e violenza verbale, fisica e psicologica, tanto da essere stata costretta a lasciare l'abitazione per trasferirsi presso Parte_2
ex coniuge del , e, poi, in casa della cognata, a Menfi. La
[...] CP_1
descritta situazione l'avrebbe determinata non solo a sporgere querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ma anche a chiedere e ottenere l'emissione dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare nei confronti del , con divieto di avvicinamento e il diritto CP_1
a un assegno di mantenimento, quest'ultimo disposto nella misura di €
200,00 mensili.
Il reclamo è infondato.
Ed invero costituisce principio granitico in giurisprudenza quello in base al quale “condizioni per la nascita del diritto al mantenimento in
favore del coniuge cui non sia addebitatale la separazione sono la non
titolarità di adeguati redditi propri, cioè di redditi che consentano al
richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in
costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le
parti (ex multis: Cass., 4 aprile 2002, n. 4800; 19 marzo 2002, n. 3974; 28
8 settembre 2001, n. 12136)” (cfr., in questi termini, Cass. civ., Sez. 1,
sentenza del 06/04/2004, n. 6764).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico, in quanto non contestato, che non si è mai instaurata alcuna comunione di vita tra coniugi, intesa come complesso dei rapporti materiali e spirituali che caratterizzano il vincolo del matrimonio e sono alla base del consorzio familiare, sia per la assoluta brevità del matrimonio, per la totale assenza di una convivenza stabile e, in considerazione delle stesse allegazione della stessa parte ricorrente – la quale ha, infatti, dichiarato di avere contratto matrimonio per ottenere condizioni di vita più agiate in Italia – per l'assenza di
affectio coniugalis, mai effettivamente instaurata.
Ciò trova conferma nella circostanza che il matrimonio non sia stato neppure consumato, come anche dichiarato dalla stessa reclamante in sede di sommarie informazioni testimoniali, rese del procedimento penale, riferendo di non avere “mai avuto un rapporto sessuale completo
con il DI DIO” “perché […] non ancora pronta” (cfr. doc. 5, recante il verbale di sommarie informazioni rese da in data 10.09.2024, Pt_1
allegato alla comparsa di costituzione e di risposta di nel presente CP_1
giudizio).
Inoltre, l'odierna reclamante non ha neppure contestato l'affermazione di controparte secondo cui in realtà svolgerebbe un'attività di collaborazione per pulizie domestiche, circostanza peraltro emergente dalle dichiarazioni rese dalla nel procedimento penale (verbale Pt_2
delle SIT prodotto).
9 Alla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi che difetti tra le parti la formazione di un'affectio coniugalis che valga a integrare il presupposto dell'instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con la conseguenza che la domanda, formulata da parte reclamante, diretta all'erogazione dell'assegno di mantenimento è da rigettare.
Passando all'esame del reclamo proposto in via incidentale, CP_1
invoca la riforma dell'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciare l'assegnazione dell'appartamento sito in Campobello di
Mazara, via Regina Margherita, n. 34, alloggio popolare assegnato allo stesso con ordinanza n. 147 del 16.06.2008 a firma del Sindaco pro
Co tempore del Comune Campobello di Mazara, in suo favore. Deduce, in particolare, che, a seguito della pronuncia dell'ordinanza reclamata, che non ha disposto nessuna assegnazione della casa familiare, difetterebbe qualsivoglia titolo che abiliti la a continuare a occuparla, specie Pt_1
considerando che il coniuge potrebbe trasferirsi dal fratello, a Menfi.
Anche l'appello incidentale è del tutto destituito di fondamento, giacché
in assenza di prole minorenne o maggiorenne economicamente non autosufficiente, nel cui esclusivo interesse viene disposta l'assegnazione della casa familiare, nessun provvedimento a riguardo può essere adottato esulando dall'oggetto del giudizio di separazione ogni statuizione avente ad oggetto l'attribuzione del diritto di godimento dell'alloggio popolare.
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'ordinanza reclamata va
10 integralmente confermata.
***
Considerato l'esito del giudizio e in ossequio alle regole della soccombenza reciproca, espresse all'art. 92, co. II, c.p.c., deve ritenersi la sussistenza di giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti tanto di parte reclamante in via principale quanto di parte reclamante in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'appello di
Palermo,
rigetta il reclamo proposto, in via principale, da e il Parte_1
reclamo incidentale interposto da avverso l'ordinanza Controparte_1
temporanea e urgente emessa, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., dal
Tribunale di Marsala in data 27.12.2024, che conferma integralmente;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di entrambe le parti.
11 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della prima sezione Civile della Corte di
Appello, il 11.4.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Il Consigliere relatore.
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
12