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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1301/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note di trattazione scritta.
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Caruso Salvatore Francesco Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv.
[...]
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E
CP_2
- parte terza chiamata - Avv. Giulia Renzetti
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RAGIONI della DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa per la dal 06.07.2015 al Controparte_1
23.10.2015 in nero e, di essere stato assunto con regolare contratto dal 23.10.2015 fino al giugno 2016 a tempo determinato, e dal 07.07.2016 fino al 07.10.2016; di aver svolto per tutto il periodo suindicato attività lavorativa a tempo determinato con qualifica e mansioni di Autista inquadrato al 3° livello del CCNL di categoria trasporti Merci Artigiani;
di aver osservato l'orario normale di lavoro dal lunedì alla domenica e quindi per oltre 40 ore settimanali e senza orario;
che l'orario di lavoro giornaliero era pari a 12 ore;
che tutte le trasferte effettuate per il periodo in nero non gli erano state pagate, di non aver percepito le dovute somme per il T.F.R., 13° e 14° mensilità, Ferie,
Straordinari, Festivi e Notturni, Contributi, come da conteggi effettuati, chiedeva la condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di
€ 16.463,00 per i titoli dedotti in ricorso ex art. 414 cpc, o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva tardivamente la società resistente per eccepire la nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c., nel merito chiedeva il rigetto della domanda, oltre alla vittoria delle spese legali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Veniva onerata parte ricorrente di integrare il contraddittorio con l' che, CP_2 costituendosi, si associava alla domanda attorea di condanna della parte resistente al pagamento dei contributi in caso di accertamento giudiziale della loro omissione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali. La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c. Quanto alla questione di nullità del ricorso per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777). Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi. Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione ( cfr., da ultimo, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n. 18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni. Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto, con l'indicazione del periodo di lavoro, delle mansioni, dell'orario osservato, e di diritto, su cui si fonda la domanda, è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi, come si evince anche dalla difesa articolata da controparte.
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato. Parte ricorrente agiva in giudizio rivendicando l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 6.7.2015 al 23.10.2015 antecedente alla assunzione del 23.10.2015, inoltre chiedeva l'accertamento al diritto a percepire le somme a titolo di T.F.R., 13° e 14° mensilità, Ferie, Straordinari, Festivi e Notturni, con le differenze retributive calcolate nei conteggi, con la regolarizzazione della posizione contributiva e interessi e rivalutazioni.
Orbene, con riferimento al primo segmento di domanda, afferente all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 6.7.2015 al 23.10.2015 antecedente alla assunzione del 23.10.2015, si osserva quanto segue. L'art. 2094 c.c. rubricato “Prestatore di lavoro subordinato” testualmente recita: “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. L'esegesi ermeneutica ha scisso le circostanze cui attribuire valore di "prove dirette" della subordinazione da quelle, indiziarie, secondo una scala di priorità, che ha comportato la distinzione tra indici "interni" e criteri sussidiari (o indizi). Negli indici interni possono essere ricondotti tutti quei criteri che riguardano più direttamente il vincolo della subordinazione in sé, quali l'assoggettamento alle direttive, l'esistenza di un potere disciplinare, di controllo e di vigilanza, da accertarsi, questi ultimi, con specifica considerazione delle circostanze di fatto in cui si svolge la prestazione e del peculiare incarico attribuito al lavoratore. Pertanto, la giurisprudenza di merito ha osservato che: “il requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo” (Tribunale Reggio Calabria, Sez. lavoro, Sentenza, 13/01/2022, n. 45). Dalla disamina delle pronunce rese dalla Corte di Cassazione, dunque, si osserva che l'orientamento prevalente della Suprema Corte sia quello che considera decisivo ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e dipendente, «il vincolo della subordinazione», intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (e/o organizzativo) e disciplinare del datore di lavoro, potere direttivo che si estrinseca anche nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo (ex plurimis Corte Cass. 14530/2021)
In ottica sussidiaria, come suesposto, assumono rilievo gli elementi indiziari di subordinazione, che si atteggiano come presunzioni semplici, le quali consentono di desumere la prova di un fatto ignoto da quella di un fatto noto, quando tale deduzione è giustificata da indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 co. 1 c.c.). Nella casistica giurisprudenziale, quindi, si rileva che la Suprema Corte tende ad affidare la soluzione dei casi controversi ad un giudizio di prevalenza basato su altri elementi, quali l'inserimento nell'organizzazione aziendale, la collaborazione, la continuità, l'incidenza soggettiva del rischio, il vincolo di osservanza di un determinato orario, l'oggetto della prestazione, la forma della retribuzione, la proprietà degli strumenti di lavoro che, in quanto esterni al vincolo della subordinazione, fungono, quasi sempre, da mero elemento indiziario. Il rapporto tra indici interni e criteri sussidiari (o indizi) è cristallizzato dalla Corte di Cassazione che ha sancito: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l'assetto previsto dalle stesse” (Cass. 5645/2009). Convertendo tali coordinate ermeneutiche in un enunciato sistemico si osserva che nel giudizio avente ad oggetto il richiesto accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione, quale vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore, può farsi ricorso ad elementi da carattere sussidiario e di natura indiziaria che, lungi dal prescindere dalla essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. La mera applicazione dei meri indici rivelatori, tuttavia, non assume rilievo se non si accompagna ad una visione globale di insieme che attribuisca maggiore o minore valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo di accertamento conduca a risultati univoci. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta, dunque, al ricorrente che agisce per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato allegare e dimostrare la sussistenza di tali indici in relazione all'attività lavorativa prestata perché il giudice, attraverso un ragionamento logico–giuridico, possa ricondurre il rapporto allegato al paradigma di legge e qualificarlo come di tipo subordinato. Alla luce delle allegazioni originarie contenute nell'atto introduttivo e delle risultanze istruttorie assolutamente inadeguate ed insufficienti a corroborare processualmente le domande avanzate dalla parte ricorrente, occorre concludere per il mancato assolvimento dell'onere della prova, con quel grado di certezza che era legittimo attendersi in questo tipo di giudizio, della sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze della parte resistente necessario per ritenere fondata la domanda di riconoscimento dei crediti retributivi pretesi. In concreto, in questo giudizio, in mancanza di ulteriori indizi, non è stata offerta la prova della sussistenza di un qualunque rapporto lavorativo tra le parti prima della assunzione del 23.10.2015 nello specifico il teste escusso Testimone_1 all'udienza dell'11.07.2018, riferiva di aver visto il ricorrente dal luglio 2015 sino al luglio del 2016, mentre , escusso all'udienza del 13.2.2019, riportava di Persona_1 aver lavorato dall'ottobre al dicembre 2015, quando il ricorrente era regolarmente assunto presso la resistente. Con riguardo alla domanda tesa al conseguimento delle differenze retributive maturate in virtù dell'asserito svolgimento di un diverso inizio temporale del rapporto di lavoro, rispetto a quello cristallizzato nel contratto, le dichiarazioni rese dai testi escussi si presentano insufficienti a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle modalità dedotte in ricorso per l'intero arco temporale di riferimento dedotto in causa e secondo gli orari giornalieri indicati. Di conseguenza, le pretese azionate con l'atto introduttivo del presente giudizio aventi ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la resistente per il periodo dal 6.7.2015 al 23.10.2015 sono integralmente rigettate.
Parimenti si rigetta la domanda volta ad ottenere l'accertamento delle somme per il T.F.R., 13° e 14° mensilità, Ferie, Straordinari, Festivi e Notturni sia per difetto di allegazione delle differenze rispetto alle tabelle retributive previste dal CCNL applicato, che in ragione del deposito delle buste paga sottoscritte per quietanza dal ricorrente (allegati alla produzione di parte resistente). Con riguardo al primo profilo, dunque, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23057/2017) “invero, in base ai consolidati principi valevoli in materia di ripartizione degli oneri di allegazione e prova del rapporto obbligatorio (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015), il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che pure nel caso in cui deduca non l'inadempimento dell'obbligazione ma un inesatto adempimento (ovvero un parziale inadempimento), anche sotto il profilo della misura della prestazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento;
che l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talchè l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”. Con riferimento, invece, alle buste paga sottoscritte per quietanza occorre, anzitutto, distinguere la sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore sulla busta paga, alla quale è attribuito il mero significato di avvenuta consegna del documento, rimanendo del tutto a carico del datore di lavoro l'onere di provare il pagamento della somma ivi indicata, dalla sottoscrizione “per quietanza”, la quale produce l'effetto di trasferire sul lavoratore che l'ha apposta l'onere di provare la non corrispondenza fra l'importo indicato nella busta e quello ricevuto effettivamente.
A tal proposito, è utile richiamare la motivazione di Cass. n. 27249/2020, che a sua volta condivide “consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia, ... ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn. 13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994)”, secondo cui, “posto che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (e ciò, in conformità del disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) - e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d'opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l'effettivo pagamento, potendo gli stessi costituire prova solo dell'avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento -, laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dal prestatore d'opera), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001; 1150/1994, citt.)”. Per tali ragioni si rigetta anche il segmento di domanda volto ad ottenere l'accertamento del diritto alle somme per il T.F.R., 13° e 14° mensilità, Ferie, Straordinari, Festivi e Notturni. Le spese processuali seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 1.886,50, oltre C.P.A. e IVA come per legge.
Castrovillari, 20.1.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO