Art. 23. Norme transitorie 1. E' testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, e' sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 .
Versione
21 febbraio 2018
21 febbraio 2018
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/11/2021, n. 11888Provvedimento: […] In tal senso depone l'art. 23 della legge 6/2018 che riconosce lo status di testimone ai sensi della legge 6/2018 “anche (a) colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione”.Leggi di più...
- collaboratore di giustizia·
- annullamento delibera Commissione Centrale art. 10 l. 82/91·
- periculum in mora·
- modifica status ex nunc·
- art. 2 legge 6/2018·
- programma speciale di protezione·
- oscuramento generalità·
- eccesso di potere·
- testimone di giustizia·
- compensazione spese di lite·
- retroattività legge 6/2018·
- misura cautelare