Art. 23. Norme transitorie 1. E' testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, e' sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 .
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21 febbraio 2018
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- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/11/2021, n. 11888Provvedimento: […] In tal senso depone l'art. 23 della legge 6/2018 che riconosce lo status di testimone ai sensi della legge 6/2018 “anche (a) colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione”.Leggi di più...
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- 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/06/2022, n. 4991Provvedimento: […] E ciò, è fatto palese dal disposto di cui all'art. 23 della legge n. 6/2018, che riconosce lo status di testimone “ anche (a) colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ”.Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/05/2018, n. 5834Provvedimento: […] La norma transitoria di cui all'art. 23 della citata legge n. 6/2018 stabilisce: “È testimone di giustizia ai sensi della presente legge anche colui che, alla data di entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio -OMISSIS-, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo -OMISSIS-, n. 82.” .Leggi di più...
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