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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2590/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di conIGlio nelle persone di
Dr. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 2590/2024 avente ad oggetto: separazione personale
Proposta da nata il [...] in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DIONISIO ILARIA, come da procura allegata
-ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...] CP_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ROGGIA ALIDA come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“- le minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la madre alla quale sarà, conseguentemente assegnata la casa familiare sita in Castagnito fraz. San
Giuseppe via IV Novembre 2 unitamente agli arredi che la compongono, ad eccezione dei beni che verranno asportati dal IG. in accordo tra le parti;
- Le spese delle utenze, nonché le spese CP_1
pagina 1 di 7 condominiali e di riscaldamento relative a tale abitazione saranno di spettanza della moglie in virtù e nei limiti del diritto di assegnazione. Le altre spese relative a tale immobile come ad esempio i ratei di mutuo e le spese straordinarie saranno a carico integrale del marito in virtù del diritto di proprietà; per garantire maggiore stabilità alle figlie, in considerazione della recente separazione dei genitori, le parti si impegnano a non coinvolgere nella vita delle figlie e a non iniziare una convivenza (né nella casa familiare né nella nuova abitazione del IG con eventuali nuovi compagni, per un anno CP_1
a partire dall'emissione del provvedimento riguardante l'odierno giudizio;
- le scelte circa l'educazione delle minori e quelle relative alla loro vita futura (es. scuola da frequentare, lavoro, trasferimento anche eventualmente all'Estero …) dovranno essere previamente concordate tra i genitori ed adottate di comune accordo;
- il IG si allontanerà dalla casa familiare entro il 10 CP_1 agosto 2025; - il OR potrà incontrare le figlie, secondo il seguente calendario: - a fine CP_1 settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì (o in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni), sino alle ore 21:00 della domenica;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola (o in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni), sino alle ore 21:30; - durante le vacanze scolastiche natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore possa tenere con sé le figlie, alternando annualmente i periodi: dalle ore 10:30 del 23/12, sino alle ore 21:00 del 30/12; dalle ore 21:00 del 30/12, sino alle ore 19:30 del 06/01. In ogni caso, le figlie staranno dalle ore 18:00 del 24/12 sino alle ore
10:00 del 25/12 presso il genitore con cui trascorreranno il secondo periodo (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine); - durante le vacanze di Carnevale, si applicherà il calendario ordinario - durante le vacanze Pasquali, i genitori alterneranno annualmente la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - le altre festività, compresi gli eventuali ponti, saranno trascorse con ciascun genitore e con alternanza (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine); e trascorreranno il giorno del compleanno con ciascun Per_1 Per_2 genitore, ad anni alterni (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle minori); - per il periodo delle vacanze scolastiche estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di esclusa permanenza, anche non consecutive, durante l'intero periodo di sospensione della scuola. I predetti periodi dovranno essere concordati entro il 15 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo tra genitori, negli anni dispari prevarranno le eIGenze materne, mentre in quelli pari prevarranno quelle paterne. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive varrà il calendario ordinario;
- il OR verserà in favore della ORa , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile complessivo di euro 350,00 (euro 175,00, per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che gli verranno comunicate (somma da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat); - il IG si impegna a pagare il 50% dell'importo relativo CP_1 agli arretrati della mensa scolastica sostenuta per le figlie, previa esibizione dei relativi giustificativi,
pagina 2 di 7 entro fine ottobre 2025; - l'assegno unico universale per i figli minori a carico, sarà percepito integralmente dalla IG.ra ; - le spese straordinarie saranno poste a carico dei genitori Parte_1 per la quota del 50% ciascuno e sranano individuate e regolamentate secondo il protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti del 7/07/2017, che le parti dichiarano di conoscere e far proprio;
- il IG. si impegna a rimettere in funzione l'auto Fiat SE e a metterla in CP_1 vendita entro la fine del mese di giugno 2025. Il ricavato dell'eventuale vendita sarà interamente impiegato per estinguere i debiti pregressi riguardanti le autovetture in comproprietà tra i coniugi.
Le somme residue relative a tale debito, comprensivo degli eventuali costi di rottamazione e/o di voltura dell'auto Fiat SE, verranno suddivise tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del marito e del 20% a carico della moglie;
le spese di voltura dell'auto Hyundai ON saranno sostenute integralmente dal IG che diventerà, così, l'unico proprietario del mezzo. Il bollo di CP_1
€ 307,76 relativo all'auto Fiat SE scaduto nel novembre 2024 verrà pagato integralmente dalla OR , in considerazione del fatto che il IGno - con riferimento a detta vettura Parte_1 CP_1
(Fiat SE) - ha sempre provveduto a pagare, in via esclusiva, le relative spese di assicurazione. Le eventuali richieste di bollo, di assicurazione e le sanzioni amministrative relative all'auto Hyundai
ON saranno di esclusiva competenza del OR Le eventuali richieste di bollo, di CP_1 assicurazione nonché le sanzioni amministrative relativa alla Fiat SE saranno di esclusiva competenza della ORa . La IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa di rimborso Parte_1 Parte_1 in merito ai precedenti bolli relativi alla citata auto Fiat SE già dalla medesima pagati;
- la IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa circa il bungalow di proprietà del IG sito in Demonte Parte_1 CP_1 presso il campeggio Piscine e si impegna a consegnare alla controparte la propria copia delle chiavi entro il 30 giugno 2025; - le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo in proprio favore e in favore delle minori dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, e/o del passaporto. - la OR si impegna a revocare la costituzione di parte civile nell'ambito del proc. pen. n. Parte_1
1054/24 RG Dib. a carico del IGno per i reati di cui agli artt. 572, 582 c.p. ed attualmente CP_1 pendente innanzi al Tribunale di Asti, nonché a rinunciare ad ogni pretesa economica e/o richiesta risarcitoria che sia connessa o anche solo dipendente dai fatti oggetti del proc. pen. indicato. Spesi di lite compensate”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I IG.ri e contraevano matrimonio in Alba il 31.8.2012, Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di Alba al n. 20 Parte I
Anno 2012, optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione nascevano le figlie (nata ad [...] il [...]) e (nata ad Persona_3 Persona_4
Alba il 21.4.2012), entrambe minori e non ancora economicamente autonome.
pagina 3 di 7 Con ricorso depositato il 24.12.2024, la IG.ra chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 151 II co. c.c., con affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore delle figlie pari a € 600,00, oltre a un contributo alle spese straordinarie ripartito al 50% tra i genitori.
Con provvedimento in data 2.1.2025, il Giudice relatore nominato fissava udienza al 31.3.2025 e concedeva alle parti i termini di cui agli artt. 473bis. 17 c.p.c..
Con atto di costituzione in data 28.2.2024, si costituiva in giudizio il IG. aderendo CP_1 alla domanda di separazione e contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni e richieste della ricorrente.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il giudice rinviava per l'audizione della minore ultra-dodicenne all'udienza del 22.5.2025. Per_1
All'esito di tale udienza, le parti chiedevano un rinvio onde vagliare la possibilità di una soluzione concordata e pertanto il Giudice rinviava la causa per verifica di eventuali accordi o per l'emanazione di provvedimenti urgenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c. all'udienza del 23.6.2025.
In tale udienza, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e precisavano conclusioni congiunte come in epigrafe trascritte e il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo in via provvisoria conformemente agli accordi raggiunti dalle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le congiunte conclusioni formulate all'udienza del 23.6.2025 debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse delle minori e alle volontà manifestate da avanti al Tribunale. Per_1
In considerazione dell'esito della lite, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti
pagina 4 di 7 - pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
ROMANIA e nato il [...] a [...], matrimonio trascritto nei CP_1 registri degli atti dello Stato Civile del Comune di Alba al n. 20 Parte I Anno 2012;
- dispone che:
- le minori siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la madre alla quale sarà, conseguentemente, assegnata la casa familiare sita in Castagnito fraz. San
Giuseppe via IV Novembre 2 unitamente agli arredi che la compongono, ad eccezione dei beni che verranno asportati dal IG. in accordo tra le parti;
CP_1
- Le spese delle utenze, nonché le spese condominiali e di riscaldamento relative a tale abitazione saranno di spettanza della moglie in virtù e nei limiti del diritto di assegnazione. Le altre spese relative a tale immobile come ad esempio i ratei di mutuo e le spese straordinarie saranno a carico integrale del marito in virtù del diritto di proprietà; per garantire maggiore stabilità alle figlie, in considerazione della recente separazione dei genitori, le parti si impegnano a non coinvolgere nella vita delle figlie e a non iniziare una convivenza (né nella casa familiare né nella nuova abitazione del IG. con eventuali nuovi compagni, per un anno a partire dall'emissione del provvedimento CP_1 riguardante l'odierno giudizio;
- le scelte circa l'educazione delle minori e quelle relative alla loro vita futura (es. scuola da frequentare, lavoro, trasferimento anche eventualmente all'Estero …) dovranno essere previamente concordate tra i genitori ed adottate di comune accordo;
- il IG. si allontanerà dalla casa familiare entro il 10 agosto 2025; CP_1
- il OR potrà incontrare le figlie, secondo il seguente calendario: CP_1
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì (o in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni), sino alle ore 21:00 della domenica;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola (o in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni), sino alle ore 21:30;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore possa tenere con sé le figlie, alternando annualmente i periodi: dalle ore 10:30 del 23/12, sino alle ore
21:00 del 30/12; dalle ore 21:00 del 30/12, sino alle ore 19:30 del 06/01. In ogni caso, le figlie staranno dalle ore 18:00 del 24/12 sino alle ore 10:00 del 25/12 presso il genitore con cui trascorreranno il secondo periodo (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine);
- durante le vacanze di Carnevale, si applicherà il calendario ordinario
- durante le vacanze Pasquali, i genitori alterneranno annualmente la domenica di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo;
- le altre festività, compresi gli eventuali ponti, saranno trascorse con ciascun genitore e con alternanza (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine);
pagina 5 di 7 - ed trascorreranno il giorno del compleanno con ciascun genitore, ad anni alterni Per_1 Per_2
(salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle minori);
- per il periodo delle vacanze scolastiche estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di esclusa permanenza, anche non consecutive, durante l'intero periodo di sospensione della scuola. I predetti periodi dovranno essere concordati entro il 15 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo tra genitori, negli anni dispari prevarranno le eIGenze materne, mentre in quelli pari prevarranno quelle paterne.
Per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive varrà il calendario ordinario:
- il OR verserà in favore della ORa , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile complessivo di euro 350,00 (euro 175,00, per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che gli verranno comunicate (somma da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat);
- il IG. si impegna a pagare il 50% dell'importo relativo agli arretrati della mensa scolastica CP_1 sostenuta per le figlie, previa esibizione dei relativi giustificativi, entro fine ottobre 2025;
- l'assegno unico universale per i figli minori a carico, sarà percepito integralmente dalla IG.ra
; Parte_1
- le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno e saranno individuate e regolamentate secondo il protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di
Asti del 7/07/2017, che le parti dichiarano di conoscere e far proprio;
prende atto che:
- il IG. si impegna a rimettere in funzione l'auto Fiat SE e a metterla in vendita entro la CP_1 fine del mese di giugno 2025. Il ricavato dell'eventuale vendita sarà interamente impiegato per estinguere i debiti pregressi riguardanti le autovetture in comproprietà tra i coniugi. Le somme residue relative a tale debito, comprensivo degli eventuali costi di rottamazione e/o di voltura dell'auto Fiat SE, verranno suddivise tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del marito e del
20% a carico della moglie;
le spese di voltura dell'auto Hyundai ON saranno sostenute integralmente dal IG. che diventerà, così, l'unico proprietario del mezzo. Il bollo di € 307,76 CP_1 relativo all'auto Fiat SE scaduto nel novembre 2024 verrà pagato integralmente dalla ORa
, in considerazione del fatto che il OR - con riferimento a detta vettura (Fiat Parte_1 CP_1
SE) - ha sempre provveduto a pagare, in via esclusiva, le relative spese di assicurazione. Le eventuali richieste di bollo, di assicurazione e le sanzioni amministrative relative all'auto Hyundai
ON saranno di esclusiva competenza del OR Le eventuali richieste di bollo, di CP_1 assicurazione nonché le sanzioni amministrative relativa alla Fiat SE saranno di esclusiva competenza della ORa . La IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa di rimborso Parte_1 Parte_1 in merito ai precedenti bolli relativi alla citata auto Fiat SE già dalla medesima pagati;
pagina 6 di 7 - la IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa circa il bungalow di proprietà del IG. sito Parte_1 CP_1 in Demonte presso il campeggio Piscine e si impegna a consegnare alla controparte la propria copia delle chiavi entro il 30 giugno 2025; - le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo in proprio favore e in favore delle minori dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, e/o del passaporto;
- la ORa si impegna a revocare la costituzione di parte civile nell'ambito del proc. pen. Parte_1
n. 1054/24 RG Dib. a carico del OR per i reati di cui agli artt. 572, 582 c.p. ed attualmente CP_1 pendente innanzi al Tribunale di Asti, nonché a rinunciare ad ogni pretesa economica e/o richiesta risarcitoria che sia connessa o anche solo dipendente dai fatti oggetti del proc. pen. indicato.
Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di conIGlio nelle persone di
Dr. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dr.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dr.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 2590/2024 avente ad oggetto: separazione personale
Proposta da nata il [...] in [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DIONISIO ILARIA, come da procura allegata
-ricorrente
CONTRO nato il [...] a [...] CP_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ROGGIA ALIDA come da procura allegata;
-resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“- le minori saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la madre alla quale sarà, conseguentemente assegnata la casa familiare sita in Castagnito fraz. San
Giuseppe via IV Novembre 2 unitamente agli arredi che la compongono, ad eccezione dei beni che verranno asportati dal IG. in accordo tra le parti;
- Le spese delle utenze, nonché le spese CP_1
pagina 1 di 7 condominiali e di riscaldamento relative a tale abitazione saranno di spettanza della moglie in virtù e nei limiti del diritto di assegnazione. Le altre spese relative a tale immobile come ad esempio i ratei di mutuo e le spese straordinarie saranno a carico integrale del marito in virtù del diritto di proprietà; per garantire maggiore stabilità alle figlie, in considerazione della recente separazione dei genitori, le parti si impegnano a non coinvolgere nella vita delle figlie e a non iniziare una convivenza (né nella casa familiare né nella nuova abitazione del IG con eventuali nuovi compagni, per un anno CP_1
a partire dall'emissione del provvedimento riguardante l'odierno giudizio;
- le scelte circa l'educazione delle minori e quelle relative alla loro vita futura (es. scuola da frequentare, lavoro, trasferimento anche eventualmente all'Estero …) dovranno essere previamente concordate tra i genitori ed adottate di comune accordo;
- il IG si allontanerà dalla casa familiare entro il 10 CP_1 agosto 2025; - il OR potrà incontrare le figlie, secondo il seguente calendario: - a fine CP_1 settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì (o in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni), sino alle ore 21:00 della domenica;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola (o in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni), sino alle ore 21:30; - durante le vacanze scolastiche natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore possa tenere con sé le figlie, alternando annualmente i periodi: dalle ore 10:30 del 23/12, sino alle ore 21:00 del 30/12; dalle ore 21:00 del 30/12, sino alle ore 19:30 del 06/01. In ogni caso, le figlie staranno dalle ore 18:00 del 24/12 sino alle ore
10:00 del 25/12 presso il genitore con cui trascorreranno il secondo periodo (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine); - durante le vacanze di Carnevale, si applicherà il calendario ordinario - durante le vacanze Pasquali, i genitori alterneranno annualmente la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - le altre festività, compresi gli eventuali ponti, saranno trascorse con ciascun genitore e con alternanza (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine); e trascorreranno il giorno del compleanno con ciascun Per_1 Per_2 genitore, ad anni alterni (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle minori); - per il periodo delle vacanze scolastiche estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di esclusa permanenza, anche non consecutive, durante l'intero periodo di sospensione della scuola. I predetti periodi dovranno essere concordati entro il 15 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo tra genitori, negli anni dispari prevarranno le eIGenze materne, mentre in quelli pari prevarranno quelle paterne. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive varrà il calendario ordinario;
- il OR verserà in favore della ORa , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile complessivo di euro 350,00 (euro 175,00, per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che gli verranno comunicate (somma da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat); - il IG si impegna a pagare il 50% dell'importo relativo CP_1 agli arretrati della mensa scolastica sostenuta per le figlie, previa esibizione dei relativi giustificativi,
pagina 2 di 7 entro fine ottobre 2025; - l'assegno unico universale per i figli minori a carico, sarà percepito integralmente dalla IG.ra ; - le spese straordinarie saranno poste a carico dei genitori Parte_1 per la quota del 50% ciascuno e sranano individuate e regolamentate secondo il protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti del 7/07/2017, che le parti dichiarano di conoscere e far proprio;
- il IG. si impegna a rimettere in funzione l'auto Fiat SE e a metterla in CP_1 vendita entro la fine del mese di giugno 2025. Il ricavato dell'eventuale vendita sarà interamente impiegato per estinguere i debiti pregressi riguardanti le autovetture in comproprietà tra i coniugi.
Le somme residue relative a tale debito, comprensivo degli eventuali costi di rottamazione e/o di voltura dell'auto Fiat SE, verranno suddivise tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del marito e del 20% a carico della moglie;
le spese di voltura dell'auto Hyundai ON saranno sostenute integralmente dal IG che diventerà, così, l'unico proprietario del mezzo. Il bollo di CP_1
€ 307,76 relativo all'auto Fiat SE scaduto nel novembre 2024 verrà pagato integralmente dalla OR , in considerazione del fatto che il IGno - con riferimento a detta vettura Parte_1 CP_1
(Fiat SE) - ha sempre provveduto a pagare, in via esclusiva, le relative spese di assicurazione. Le eventuali richieste di bollo, di assicurazione e le sanzioni amministrative relative all'auto Hyundai
ON saranno di esclusiva competenza del OR Le eventuali richieste di bollo, di CP_1 assicurazione nonché le sanzioni amministrative relativa alla Fiat SE saranno di esclusiva competenza della ORa . La IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa di rimborso Parte_1 Parte_1 in merito ai precedenti bolli relativi alla citata auto Fiat SE già dalla medesima pagati;
- la IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa circa il bungalow di proprietà del IG sito in Demonte Parte_1 CP_1 presso il campeggio Piscine e si impegna a consegnare alla controparte la propria copia delle chiavi entro il 30 giugno 2025; - le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo in proprio favore e in favore delle minori dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, e/o del passaporto. - la OR si impegna a revocare la costituzione di parte civile nell'ambito del proc. pen. n. Parte_1
1054/24 RG Dib. a carico del IGno per i reati di cui agli artt. 572, 582 c.p. ed attualmente CP_1 pendente innanzi al Tribunale di Asti, nonché a rinunciare ad ogni pretesa economica e/o richiesta risarcitoria che sia connessa o anche solo dipendente dai fatti oggetti del proc. pen. indicato. Spesi di lite compensate”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I IG.ri e contraevano matrimonio in Alba il 31.8.2012, Parte_1 CP_1 matrimonio trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di Alba al n. 20 Parte I
Anno 2012, optando per il regime della separazione dei beni.
Dall'unione nascevano le figlie (nata ad [...] il [...]) e (nata ad Persona_3 Persona_4
Alba il 21.4.2012), entrambe minori e non ancora economicamente autonome.
pagina 3 di 7 Con ricorso depositato il 24.12.2024, la IG.ra chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art. 151 II co. c.c., con affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e di porre a carico del padre un contributo al mantenimento in favore delle figlie pari a € 600,00, oltre a un contributo alle spese straordinarie ripartito al 50% tra i genitori.
Con provvedimento in data 2.1.2025, il Giudice relatore nominato fissava udienza al 31.3.2025 e concedeva alle parti i termini di cui agli artt. 473bis. 17 c.p.c..
Con atto di costituzione in data 28.2.2024, si costituiva in giudizio il IG. aderendo CP_1 alla domanda di separazione e contestando in fatto e in diritto le restanti allegazioni e richieste della ricorrente.
All'udienza di comparizione, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il giudice rinviava per l'audizione della minore ultra-dodicenne all'udienza del 22.5.2025. Per_1
All'esito di tale udienza, le parti chiedevano un rinvio onde vagliare la possibilità di una soluzione concordata e pertanto il Giudice rinviava la causa per verifica di eventuali accordi o per l'emanazione di provvedimenti urgenti di cui all'art. 473 bis. 22 c.p.c. all'udienza del 23.6.2025.
In tale udienza, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e precisavano conclusioni congiunte come in epigrafe trascritte e il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo in via provvisoria conformemente agli accordi raggiunti dalle parti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 comma 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. I coniugi, infatti, vivono separati di fatto da tempo e dal comportamento processuale e dalle conclusioni formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Le congiunte conclusioni formulate all'udienza del 23.6.2025 debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse delle minori e alle volontà manifestate da avanti al Tribunale. Per_1
In considerazione dell'esito della lite, ricorrono i presupposti per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti
pagina 4 di 7 - pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] in Parte_1
ROMANIA e nato il [...] a [...], matrimonio trascritto nei CP_1 registri degli atti dello Stato Civile del Comune di Alba al n. 20 Parte I Anno 2012;
- dispone che:
- le minori siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con stabile collocazione presso la madre alla quale sarà, conseguentemente, assegnata la casa familiare sita in Castagnito fraz. San
Giuseppe via IV Novembre 2 unitamente agli arredi che la compongono, ad eccezione dei beni che verranno asportati dal IG. in accordo tra le parti;
CP_1
- Le spese delle utenze, nonché le spese condominiali e di riscaldamento relative a tale abitazione saranno di spettanza della moglie in virtù e nei limiti del diritto di assegnazione. Le altre spese relative a tale immobile come ad esempio i ratei di mutuo e le spese straordinarie saranno a carico integrale del marito in virtù del diritto di proprietà; per garantire maggiore stabilità alle figlie, in considerazione della recente separazione dei genitori, le parti si impegnano a non coinvolgere nella vita delle figlie e a non iniziare una convivenza (né nella casa familiare né nella nuova abitazione del IG. con eventuali nuovi compagni, per un anno a partire dall'emissione del provvedimento CP_1 riguardante l'odierno giudizio;
- le scelte circa l'educazione delle minori e quelle relative alla loro vita futura (es. scuola da frequentare, lavoro, trasferimento anche eventualmente all'Estero …) dovranno essere previamente concordate tra i genitori ed adottate di comune accordo;
- il IG. si allontanerà dalla casa familiare entro il 10 agosto 2025; CP_1
- il OR potrà incontrare le figlie, secondo il seguente calendario: CP_1
- a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì (o in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni), sino alle ore 21:00 della domenica;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza materna, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita di scuola (o in orario corrispondente in caso di sospensione delle lezioni), sino alle ore 21:30;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore possa tenere con sé le figlie, alternando annualmente i periodi: dalle ore 10:30 del 23/12, sino alle ore
21:00 del 30/12; dalle ore 21:00 del 30/12, sino alle ore 19:30 del 06/01. In ogni caso, le figlie staranno dalle ore 18:00 del 24/12 sino alle ore 10:00 del 25/12 presso il genitore con cui trascorreranno il secondo periodo (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine);
- durante le vacanze di Carnevale, si applicherà il calendario ordinario
- durante le vacanze Pasquali, i genitori alterneranno annualmente la domenica di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo;
- le altre festività, compresi gli eventuali ponti, saranno trascorse con ciascun genitore e con alternanza (salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle bambine);
pagina 5 di 7 - ed trascorreranno il giorno del compleanno con ciascun genitore, ad anni alterni Per_1 Per_2
(salvo diverso accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse delle minori);
- per il periodo delle vacanze scolastiche estive, le minori trascorreranno con ciascun genitore due settimane di esclusa permanenza, anche non consecutive, durante l'intero periodo di sospensione della scuola. I predetti periodi dovranno essere concordati entro il 15 giugno di ogni anno. In caso di disaccordo tra genitori, negli anni dispari prevarranno le eIGenze materne, mentre in quelli pari prevarranno quelle paterne.
Per il restante periodo delle vacanze scolastiche estive varrà il calendario ordinario:
- il OR verserà in favore della ORa , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile complessivo di euro 350,00 (euro 175,00, per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, alle coordinate che gli verranno comunicate (somma da rivalutarsi annualmente, secondo gli indici Istat);
- il IG. si impegna a pagare il 50% dell'importo relativo agli arretrati della mensa scolastica CP_1 sostenuta per le figlie, previa esibizione dei relativi giustificativi, entro fine ottobre 2025;
- l'assegno unico universale per i figli minori a carico, sarà percepito integralmente dalla IG.ra
; Parte_1
- le spese straordinarie sono poste a carico dei genitori per la quota del 50% ciascuno e saranno individuate e regolamentate secondo il protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati del Tribunale di
Asti del 7/07/2017, che le parti dichiarano di conoscere e far proprio;
prende atto che:
- il IG. si impegna a rimettere in funzione l'auto Fiat SE e a metterla in vendita entro la CP_1 fine del mese di giugno 2025. Il ricavato dell'eventuale vendita sarà interamente impiegato per estinguere i debiti pregressi riguardanti le autovetture in comproprietà tra i coniugi. Le somme residue relative a tale debito, comprensivo degli eventuali costi di rottamazione e/o di voltura dell'auto Fiat SE, verranno suddivise tra i coniugi nella misura dell'80% a carico del marito e del
20% a carico della moglie;
le spese di voltura dell'auto Hyundai ON saranno sostenute integralmente dal IG. che diventerà, così, l'unico proprietario del mezzo. Il bollo di € 307,76 CP_1 relativo all'auto Fiat SE scaduto nel novembre 2024 verrà pagato integralmente dalla ORa
, in considerazione del fatto che il OR - con riferimento a detta vettura (Fiat Parte_1 CP_1
SE) - ha sempre provveduto a pagare, in via esclusiva, le relative spese di assicurazione. Le eventuali richieste di bollo, di assicurazione e le sanzioni amministrative relative all'auto Hyundai
ON saranno di esclusiva competenza del OR Le eventuali richieste di bollo, di CP_1 assicurazione nonché le sanzioni amministrative relativa alla Fiat SE saranno di esclusiva competenza della ORa . La IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa di rimborso Parte_1 Parte_1 in merito ai precedenti bolli relativi alla citata auto Fiat SE già dalla medesima pagati;
pagina 6 di 7 - la IG.ra rinuncia a qualsiasi pretesa circa il bungalow di proprietà del IG. sito Parte_1 CP_1 in Demonte presso il campeggio Piscine e si impegna a consegnare alla controparte la propria copia delle chiavi entro il 30 giugno 2025; - le parti prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo in proprio favore e in favore delle minori dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, e/o del passaporto;
- la ORa si impegna a revocare la costituzione di parte civile nell'ambito del proc. pen. Parte_1
n. 1054/24 RG Dib. a carico del OR per i reati di cui agli artt. 572, 582 c.p. ed attualmente CP_1 pendente innanzi al Tribunale di Asti, nonché a rinunciare ad ogni pretesa economica e/o richiesta risarcitoria che sia connessa o anche solo dipendente dai fatti oggetti del proc. pen. indicato.
Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alba di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Pozzetti
Il Presidente
Dr. Gian Andrea Morbelli
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