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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di DI, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2870/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 11.11.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Sabina Cudicio
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Anna Bulfone
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
DI
INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
dichiarare la separazione personale dei coniugi con relative annotazioni.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Comune di Gorizia con il resistente in data 5.9.2018; che dall'unione era nata la figlia (3.7.2021), minorenne, Per_1
e che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era da tempo cessata, ha convenuto Parte_1 il marito davanti all'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito e alle condizioni di cui al ricorso. Ha dedotto, tra l'altro, che il marito era stato allontanato dalla casa familiare con provvedimento della locale Procura della Repubblica in data 2.10.2023 ed era imputato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate ai danni della moglie
(proc.pen. RGNR 4783/2023 RGGIP 3972/2023.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di separazione personale, ma si è opposto all'addebito in quanto la relazione sentimentale con la moglie era da tempo cessata e la causa della crisi matrimoniale era conseguita ad incompatibilità caratteriale dei coniugi, acuita con la nascita di . Il resistente ha pertanto concluso per l'adozione di altre e diverse condizioni di Per_1 separazione.
Alla prima udienza del 6.5.2025 il giudice ha adottato i provvedimenti provvisori (assegnazione della casa coniugale alla madre con provvisorio affido esclusivo a lei della minore;
assegno unico universale di competenza esclusiva della madre;
visite padre/figlia con l'intervento dei Servizi Sociali ed anche con modalità domiciliare;
mutuo a carico del padre;
assegno di mantenimento della minore a carico del padre di euro 250,00 mensili;
impegno del padre di recarsi a Milano onde ottenere il rilascio del passaporto per la figlia.
Alla successiva udienza del 21.10.2025, acquisita una relazione da parte dei Servizi Sociali, il giudice ha disposto il proseguo delle visite padre/figlia con il fine di raggiungere la loro liberalizzazione, nonché l'inizio di visite dei nonni e della zia paterna con la minore al fine di verificare la possibilità di affidare la bambina a loro anziché ad una baby sitter.
Alla medesima udienza le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza sullo status, con rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalle parti.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale. Ciò premesso, essendo necessario procedere ad ulteriore istruttoria sugli altri capi della domanda, il
Collegio deve pronunciare sentenza non definitiva limitata alla separazione personale tra i coniugi, rimettendo le parti davanti al Giudice Istruttore con separata ordinanza di pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, prima sezione civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 contrassero matrimonio civile in Comune di Gorizia in data 5.9.2018;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 45, parte prima, del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018;
3) rimette le parti davanti al G.I. dott.ssa Annamaria Antonini per il proseguo del giudizio come da separata ordinanza di pari data.
4) spese al merito.
Così deciso in DI, nella Camera di Consiglio dd. 27.10.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini