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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5319 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54327/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54327/2023 del Ruolo Generale e promossa da nata in [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, in via Napoli n. 70, domiciliato in Palermo, in Via Mariano Stabile, n. 221, presso lo studio dell'avvocato Francesco Campagna (C.F.: ; PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
Email_1
- ricorrente –
e c/o Ambasciata in Controparte_1 CP_2
Ghana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29/11/2023, la sig.ra ha chiesto di Parte_1
“disapplicare il provvedimento impugnato del 30.06.2023 di diniego del visto di ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra e, pertanto, ordinare il rilascio del visto per motivi familiari in favore del sig. . Parte_2
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: 1) di aver ottenuto regolarmente il nulla osta al ricongiungimento di suo marito;
2) che il suo coniuge è stato convocato presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra per un'intervista circa la verifica della regolarità dei presupposti per il rilascio del visto per motivi familiari;
3) di aver ricevuto, in data
20/06/2023, la notifica del diniego della richiesta di visto di ingresso in Italia.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria, in data 16/05/2024, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, deve preliminarmente evidenziarsi come la parte ricorrente non ha documentato di aver ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento con il marito.
In ogni caso, in data 20/06/2023, l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la richiesta del visto al coniuge della ricorrente, deducendo l'assenza di elementi di riscontro dell'effettività del vincolo coniugale: in particolare, ha rappresentato come gli stessi non siano emersi nell'ambito dell'intervista effettuata dall'ufficio consolare né siano stati forniti in seguito al provvedimento di cui all'art. 10 bis l. 241/90.
In relazione all'esame dei presupposti per il ricongiungimento familiare, sussiste il potere- dovere in capo all'Autorità Consolare, che trova il proprio fondamento nell'art. 29, in particolare nel co. 9, e ancor prima nell'art. 16, co. 2, lett. b, DIR. 2003/86/CE, di effettuare un'istruttoria più approfondita in presenza di indici di fittizietà, al fine di accertare che il matrimonio non sia stato contratto allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
Tale accertamento si è reso necessario nel caso di specie, con esito negativo per la parte ricorrente. Infatti, la ricorrente a supporto dell'esistenza e dell'effettività del vincolo coniugale non ha prodotto alcun documento rilevante, né in fase amministrativa (anche a seguito del preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990), né nel corso del presente giudizio, posto che la parte convenuta non si è limitata solo a contestare l'autenticità dei documenti forniti a corredo della richiesta di ricongiungimento, ma ha contestato la fittizietà del matrimonio stesso.
Quanto sopra è avvenuto prima di tutto con riferimento all'autenticità dei documenti comprovanti l'unione coniugale. In effetti, l'Ambasciata ha rilevato la sussistenza di diversi dubbi circa la genuinità di questi, criticità che non state sciolte dal ricorrente nemmeno in questa sede vista la mancata produzione dei documenti tradotti e legalizzati, richiesti all'esito della precedente udienza.
Ma soprattutto, il diniego di visto di ricongiungimento è stato reso dall'Ambasciata anche a causa della mancata dimostrazione della genuinità del rapporto coniugale e della continuità del rapporto affettivo, una volta avvenuto il rito matrimoniale. Tali profili, approfonditi con l'intervista del marito nella quale quest'ultimo ha fornito risposte generiche e temporalmente incompatibili con la presenza della ricorrente nel paese di provenienza, non sono state confutate dalla ricorrente, nonostante sia facilmente dimostrabile la sussistenza e la persistenza di un rapporto coniugale, anche mediante presunzioni.
A tal fine non rileva che la ricorrente abbia solo allegato delle foto del presunto matrimonio tra i due, senza contestualizzare le stesse, né dimostrando di aver proseguito, negli anni successivi, un reale legame affettivo. Tale circostanza assorbe la mancata produzione dei documenti precedentemente richiesti, in quanto, anche se fossero depositati in atti, non sarebbero dirimenti a chiarire i dubbi circa la fittizietà o meno del matrimonio, a fronte della specifica contestazione dell'Ambasciata.
Né la difesa della parte ricorrente ha ritenuto, nella presente sede (né nel ricorso e neppure nelle successive memorie), di articolare mezzi di prova utili a colmare le lacune assertive o a contrastare le contestazioni dell'ufficio consolare.
Pertanto, per i motivi esposti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese Parte_1
di lite che si liquidano in euro 1.906,00 (di cui euro 451,00 per la fase di studio, euro
402,00 per la fase introduttiva ed euro 1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 7/04/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 54327/2023 del Ruolo Generale e promossa da nata in [...] il [...] C.F. e residente in Parte_1 C.F._1
Palermo, in via Napoli n. 70, domiciliato in Palermo, in Via Mariano Stabile, n. 221, presso lo studio dell'avvocato Francesco Campagna (C.F.: ; PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende, come da mandato in atti;
Email_1
- ricorrente –
e c/o Ambasciata in Controparte_1 CP_2
Ghana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, in via dei Portoghesi n. 12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare.
Conclusioni delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29/11/2023, la sig.ra ha chiesto di Parte_1
“disapplicare il provvedimento impugnato del 30.06.2023 di diniego del visto di ricongiungimento familiare emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra e, pertanto, ordinare il rilascio del visto per motivi familiari in favore del sig. . Parte_2
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto: 1) di aver ottenuto regolarmente il nulla osta al ricongiungimento di suo marito;
2) che il suo coniuge è stato convocato presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra per un'intervista circa la verifica della regolarità dei presupposti per il rilascio del visto per motivi familiari;
3) di aver ricevuto, in data
20/06/2023, la notifica del diniego della richiesta di visto di ingresso in Italia.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria, in data 16/05/2024, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato.
***
La domanda proposta da parte ricorrente è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Occorre ricordare in premessa che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la
Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
la seconda fase si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, deve preliminarmente evidenziarsi come la parte ricorrente non ha documentato di aver ottenuto il nulla osta per il ricongiungimento con il marito.
In ogni caso, in data 20/06/2023, l'Ambasciata d'Italia ad Accra ha rigettato la richiesta del visto al coniuge della ricorrente, deducendo l'assenza di elementi di riscontro dell'effettività del vincolo coniugale: in particolare, ha rappresentato come gli stessi non siano emersi nell'ambito dell'intervista effettuata dall'ufficio consolare né siano stati forniti in seguito al provvedimento di cui all'art. 10 bis l. 241/90.
In relazione all'esame dei presupposti per il ricongiungimento familiare, sussiste il potere- dovere in capo all'Autorità Consolare, che trova il proprio fondamento nell'art. 29, in particolare nel co. 9, e ancor prima nell'art. 16, co. 2, lett. b, DIR. 2003/86/CE, di effettuare un'istruttoria più approfondita in presenza di indici di fittizietà, al fine di accertare che il matrimonio non sia stato contratto allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
Tale accertamento si è reso necessario nel caso di specie, con esito negativo per la parte ricorrente. Infatti, la ricorrente a supporto dell'esistenza e dell'effettività del vincolo coniugale non ha prodotto alcun documento rilevante, né in fase amministrativa (anche a seguito del preavviso di rigetto ai sensi dell'art 10 bis L. 241/1990), né nel corso del presente giudizio, posto che la parte convenuta non si è limitata solo a contestare l'autenticità dei documenti forniti a corredo della richiesta di ricongiungimento, ma ha contestato la fittizietà del matrimonio stesso.
Quanto sopra è avvenuto prima di tutto con riferimento all'autenticità dei documenti comprovanti l'unione coniugale. In effetti, l'Ambasciata ha rilevato la sussistenza di diversi dubbi circa la genuinità di questi, criticità che non state sciolte dal ricorrente nemmeno in questa sede vista la mancata produzione dei documenti tradotti e legalizzati, richiesti all'esito della precedente udienza.
Ma soprattutto, il diniego di visto di ricongiungimento è stato reso dall'Ambasciata anche a causa della mancata dimostrazione della genuinità del rapporto coniugale e della continuità del rapporto affettivo, una volta avvenuto il rito matrimoniale. Tali profili, approfonditi con l'intervista del marito nella quale quest'ultimo ha fornito risposte generiche e temporalmente incompatibili con la presenza della ricorrente nel paese di provenienza, non sono state confutate dalla ricorrente, nonostante sia facilmente dimostrabile la sussistenza e la persistenza di un rapporto coniugale, anche mediante presunzioni.
A tal fine non rileva che la ricorrente abbia solo allegato delle foto del presunto matrimonio tra i due, senza contestualizzare le stesse, né dimostrando di aver proseguito, negli anni successivi, un reale legame affettivo. Tale circostanza assorbe la mancata produzione dei documenti precedentemente richiesti, in quanto, anche se fossero depositati in atti, non sarebbero dirimenti a chiarire i dubbi circa la fittizietà o meno del matrimonio, a fronte della specifica contestazione dell'Ambasciata.
Né la difesa della parte ricorrente ha ritenuto, nella presente sede (né nel ricorso e neppure nelle successive memorie), di articolare mezzi di prova utili a colmare le lacune assertive o a contrastare le contestazioni dell'ufficio consolare.
Pertanto, per i motivi esposti, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese Parte_1
di lite che si liquidano in euro 1.906,00 (di cui euro 451,00 per la fase di studio, euro
402,00 per la fase introduttiva ed euro 1.053,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Roma, 7/04/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli