Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Gianluca Gelso Presidente e relatore
Dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473 bis.29 c.p.c. e 473 bis.51 c.p.c. iscritto al n.
36/2025 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.04.1961 e residente in [...];
[...
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in Fiumicino (RM);
Entrambi elettivamente domiciliati in Fiumicino (RM), Via Coni Zugna n. 111/b presso lo studio dell'Avv. Silvia Fava, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Pt_2
con cui gli stessi, premesso che con decreto del 16.01.2912 il Tribunale
[...]
di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate, hanno chiesto all'adito Tribunale di volere modificare le menzionate condizioni nel senso indicato nell'atto introduttivo;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
nulla osta all'accoglimento del ricorso in quanto conforme agli interessi dei coniugi e non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto che
non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. depositato da e , iscritto al n. 36/2025 Parte_1 Parte_2
R.G.V.G., così decide: accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni della separazione personale tra e , di cui al Parte_1 Parte_2
decreto di omologa del 16.01.2012, negli esatti termini di cui al ricorso introduttivo, nel senso che:
“– si ritiene cessato l'obbligo del sig. al pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra previsto Parte_3 nell'accordo di separazione personale omologato con decreto del 16.01.2012 del Tribunale di Roma e, pertanto, dal mese di gennaio 2025 ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento.;
- Le parti si danno atto di aver risolto tra loro ogni altra questione di carattere patrimoniale e di non avere, quindi, reciprocamente nulla a pretendere
l'uno dall'altra a seguito dell'attuazione e adempimento delle condizioni del presente accordo anche con riferimento al periodo pregresso”.
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il. 26.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso