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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3047 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 4/7/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Primo Rossi nel cui studio in Priverno (Latina) via della Stazione n.30, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. )), con Controparte_1 C.F._2 l'avvocato Stefano Mancini nel cui studio in Latina Via Monti n. 13, scala B, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2342 pubblicata il 13/12/2022 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 6 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in Controparte_1 giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis, accertato che tra il periodo che va dal 25.6.2019 e il 22.8.2019 l'odierno attore
[...]
ha concesso in cd. prestito – mutuo senza interessi né frutti al CP_1 convenuto per la somma complessiva di euro 60.000,00 Parte_1 di cui in premessa, condannare il sig. alla Parte_1 restituzione nei confronti di parte attrice sig. – Controparte_1 detratto quanto già restituito volontariamente in date 21.8.19 e 6.9.19 - della somma complessiva di euro 51.500,00 ovvero quella che sarà ritenuta provata o di giustizia, oltre interessi legali dalla data del 31.12.2019 o, in via subordinata, decorrenti dalla data della diffida. In via meramente subordinata condannare il convenuto a ripetere al sig.
[...]
la somma suddetta ex art. 2033 c.c. oltre interessi dalla data CP_1 del 31.12.2019. In via gradualmente subordinata, condannare sempre il convenuto ad indennizzare ex art. 2041 c.c. il sig. Controparte_1 per la somma complessiva di euro 51.500,00 ovvero quella che sarà ritenuta provata o di giustizia, oltre interessi dalla data del 31.12.2019. Vittoria di spese e onorari.”, deducendo di aver prestato all'amico, odierno convenuto, la somma in parola mediante la corresponsione di bonifici bancari, importo che il si limitava a restituire solo in parte. Parte_1 Alla prima udienza, il precedente g.i., accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava alle parti i termini istruttori. La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda e condannato a rifondere in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di euro 51.500,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
ha condannato altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite liquidate in € 2.906,00 per compensi di avvocato, € 584,92 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Secondo il consolidato indirizzo di legittimità (Cass. n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche
pag. 2 di 6 il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010; Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30944). Nel caso di specie, dall'estratto conto nr. 1000/766 (v. pag. 6, all. 1) intestato all'attore si ritiene documentalmente provata la corresponsione della somma pari ad euro 50.000,00 da parte di questi in favore del convenuto, mediante due ordini di bonifico, l'uno del 25/6/2019 di euro 40.000,00 (v. all. 3) e l'altro del 26/6/2019 di euro 10.000,00 (v. all. 4). Altrettanto provata per tabulas è l'elargizione da parte dell'attore, a mezzo di bonifico bancario (v. all. 5), in favore del convenuto di un ulteriore importo di euro 10.000,00 (v. all. 2, pag. 4), così come la restituzione da parte di quest'ultimo della somma complessiva pari ad euro 8.500,00, mediante due bonifici bancari, l'uno del 21/8/2019 di euro
7.000,00 (v. pag. 3, all. 2) e l'altro del 6/9/2019 (v. pag. 5, all. 2). Risulta, pertanto, che la somma complessivamente mutuata dall'attore in favore del convenuto è pari ad € 60.000,00, mentre le somme restituite da quest'ultimo ammontano ad € 8.500,00, dacché l'importo non restituito è complessivamente pari ad euro 51.500,00 (€ 60.000,00 - €
8.500,00). Si consta, pertanto, che l'attore ha fornito prova degli elementi costitutivi della domanda, atteso che dall'estratto conto e dalle disposizioni di bonifico effettuate da parte attrice con la dicitura “prestito personale”, nonché dalla causale dei due bonifici effettuati dal convenuto “restituzione prestito”, si evince non solo l'effettiva corresponsione delle somme in parola dall'attore al convenuto, ma anche l'impegno di quest'ultimo alla restituzione. Ad abundantiam, si osserva che l'esistenza di un accordo inter partes a mezzo del quale il si sarebbe impegnato alla Parte_1 restituzione delle somme mutuate all'attore può ritenersi verosimilmente provato, oltre che dalla documentazione dianzi esaminata, anche dal medesimo comportamento processuale tenuto dal predetto convenuto, il quale, ancorché già vanamente diffidato alla restituzione del predetto prestito (v. diffida a mezzo legale datata 16/2/2021 e regolarmente recapitata), ha preferito disertare la lite. Conclusivamente, il convenuto andrà condannato a restituire all'attore la somma da quest'ultimo mutuata e pari all'importo complessivo di euro 51.500,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (valore della controversia indeterminato – complessità bassa), tenuto conto della natura documentale della causa, caratterizzata
pag. 3 di 6 dall'assenza di una fase istruttoria e della contumacia della parte convenuta.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma , contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per il motivo unico dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2342/2022, resa inter partes dal Tribunale di Latina, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giulia Paolini, all'esito del giudizio n. 1818/2021 R.G., pubblicata il 13.12.2022, mai notificata, dichiari la nullità della sentenza per la dedotta nullità della notifica dell'atto introduttivo e ordini i conseguenti incombenti di legge. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: - dichiarare l'appello inammissibile o comunque rigettarlo per i motivi espressi nella comparsa e nelle presenti note, con la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Latina n. 2342/22; - in via istruttoria e meramente subordinata, solo nell'ipotesi in cui la Corte adita ritenga di entrare nel merito della questione, si chiede ammettere la prova testimoniale, articolata in primo grado, con i capitoli di prova e i testi indicati nell'atto di costituzione nel presente giudizio e, in ogni caso, rigettare l'appello. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, all'udienza del 4/7/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c.
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'unico motivo di appello non riguarda il merito delle questioni decise in primo grado, ma denuncia l'invalidità della sentenza, sul presupposto che sia stata pronunciata in esito ad erronea declaratoria di contumacia di esso appellante, per essere nulla la notifica della citazione in primo grado.
§ 5. – L'appello proposto da contiene un Parte_1 unico motivo intitolato: “Nullità della sentenza per violazione dei legge”.
pag. 4 di 6 Con tale motivo l'appellante si duole della nullità della sentenza, che sarebbe stata pronunciata dopo che il Tribunale di Latina avrebbe erroneamente dichiarato la propria contumacia, a causa della notificazione nulla dell'atto di citazione in primo grado. In particolare, sarebbe stata effettuata una notificazione ex art. 143 c.p.c. alla casa comunale del luogo di ultima residenza anagrafica, senza che ne ricorressero in presupposti di legge, perché l'Ufficiale giudiziario non l'avrebbe fatta precedere da ricerche volte ad individuare l'effettiva residenza, che sarebbe stata all'interno di un comprensorio di dodici ville, in Sabaudia alla Via del Razionalismo, dove egli sarebbe stata persona assai nota e popolare avendo ricoperto la carica di assessore e consigliere comunale.
Il motivo è infondato.
La sentenza non è nulla e la contumacia di in Parte_1 primo grado è stata correttamente dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti per la notificazione ex art. 143 c.p.c. alla casa comunale del luogo di ultima residenza anagrafica.
risiedeva anagraficamente in Sabaudia alla Via Parte_1 del Razionalismo senza numero civico, ed è pacifico che di lui fosse ignota una sua dimora o un suo domicilio. Alla residenza anagrafica è stata tentata una notificazione della citazione che non si è potuta perfezionare perché l'Ufficiale giudiziario non ha individuato l'abitazione di Parte_1 A tale indirizzo l'Ufficiale giudiziario non solo non ha riscontrato elementi che consentissero di individuare l'abitazione di
[...]
ma ha anche attestato che fossero state “…vane le notizie Parte_1 raccolte in loco sulla reperibilità del destinatario…”. Di qui la legittima richiesta del difensore di di Parte_2 procedere con la notificazione secondo il rito previsto in caso di residenza sconosciuta. E' noto che i presupposti che legittimano la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., sono quello soggettivo dell'ignoranza della residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, da parte del richiedente o dell'Ufficiale giudiziario, nonché quello oggettivo per cui la condizione di ignoranza non è superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. Seppure all'indirizzo di Via del Razionalismo senza numero civico insistesse un comprensorio residenziale di dodici ville, risulta dalla relata di notifica che nessuna di queste recasse campanelli o targhette che consentissero di identificarla come l'abitazione di senza Parte_1 che le notizie ivi raccolte sulla sua reperibilità abbiano consentito di individuarla lì o altrove. L'ordinaria diligenza che presiede a tali ricerche non equivale a compiere ogni indagine astrattamente idonea all'acquisizione di notizie utili,
pag. 5 di 6 essendo ragionevole ritenere che presso l'ultima residenza conosciuta siano reperibili informazioni, lasciate dallo stesso soggetto interessato, che consentano a terzi di conoscere il luogo di residenza. Ne risulta smentito che lo stesso fosse a quell'indirizzo persona assai nota e Parte_1 popolare, a nulla rilevando evidentemente che avesse ricoperto la carica di assessore e consigliere comunale. Vero è che non ha reso individuabile la sua Parte_1 abitazione, mentre l'Ufficiale giudiziario ha tentato di raccogliere informazioni presso tale indirizzo senza che però il suo nominativo risultava conosciuto, dovendo il rischio dell'irreperibilità ricadere su di lui.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2342 pubblicata il 13/12/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 4/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3047 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 4/7/2025 e vertente
TRA
(c.f. ), con Parte_1 C.F._1 l'avvocato Primo Rossi nel cui studio in Priverno (Latina) via della Stazione n.30, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. )), con Controparte_1 C.F._2 l'avvocato Stefano Mancini nel cui studio in Latina Via Monti n. 13, scala B, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 2342 pubblicata il 13/12/2022 del Tribunale di Latina.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 6 § 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in Controparte_1 giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor
[...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, contrariis rejectis, accertato che tra il periodo che va dal 25.6.2019 e il 22.8.2019 l'odierno attore
[...]
ha concesso in cd. prestito – mutuo senza interessi né frutti al CP_1 convenuto per la somma complessiva di euro 60.000,00 Parte_1 di cui in premessa, condannare il sig. alla Parte_1 restituzione nei confronti di parte attrice sig. – Controparte_1 detratto quanto già restituito volontariamente in date 21.8.19 e 6.9.19 - della somma complessiva di euro 51.500,00 ovvero quella che sarà ritenuta provata o di giustizia, oltre interessi legali dalla data del 31.12.2019 o, in via subordinata, decorrenti dalla data della diffida. In via meramente subordinata condannare il convenuto a ripetere al sig.
[...]
la somma suddetta ex art. 2033 c.c. oltre interessi dalla data CP_1 del 31.12.2019. In via gradualmente subordinata, condannare sempre il convenuto ad indennizzare ex art. 2041 c.c. il sig. Controparte_1 per la somma complessiva di euro 51.500,00 ovvero quella che sarà ritenuta provata o di giustizia, oltre interessi dalla data del 31.12.2019. Vittoria di spese e onorari.”, deducendo di aver prestato all'amico, odierno convenuto, la somma in parola mediante la corresponsione di bonifici bancari, importo che il si limitava a restituire solo in parte. Parte_1 Alla prima udienza, il precedente g.i., accertata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava alle parti i termini istruttori. La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda e condannato a rifondere in favore di la Parte_1 Controparte_1 somma complessiva di euro 51.500,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
ha condannato altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite liquidate in € 2.906,00 per compensi di avvocato, € 584,92 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda attorea è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Secondo il consolidato indirizzo di legittimità (Cass. n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche
pag. 2 di 6 il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass. n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010; Cassazione civile sez. II, 29/11/2018, n.30944). Nel caso di specie, dall'estratto conto nr. 1000/766 (v. pag. 6, all. 1) intestato all'attore si ritiene documentalmente provata la corresponsione della somma pari ad euro 50.000,00 da parte di questi in favore del convenuto, mediante due ordini di bonifico, l'uno del 25/6/2019 di euro 40.000,00 (v. all. 3) e l'altro del 26/6/2019 di euro 10.000,00 (v. all. 4). Altrettanto provata per tabulas è l'elargizione da parte dell'attore, a mezzo di bonifico bancario (v. all. 5), in favore del convenuto di un ulteriore importo di euro 10.000,00 (v. all. 2, pag. 4), così come la restituzione da parte di quest'ultimo della somma complessiva pari ad euro 8.500,00, mediante due bonifici bancari, l'uno del 21/8/2019 di euro
7.000,00 (v. pag. 3, all. 2) e l'altro del 6/9/2019 (v. pag. 5, all. 2). Risulta, pertanto, che la somma complessivamente mutuata dall'attore in favore del convenuto è pari ad € 60.000,00, mentre le somme restituite da quest'ultimo ammontano ad € 8.500,00, dacché l'importo non restituito è complessivamente pari ad euro 51.500,00 (€ 60.000,00 - €
8.500,00). Si consta, pertanto, che l'attore ha fornito prova degli elementi costitutivi della domanda, atteso che dall'estratto conto e dalle disposizioni di bonifico effettuate da parte attrice con la dicitura “prestito personale”, nonché dalla causale dei due bonifici effettuati dal convenuto “restituzione prestito”, si evince non solo l'effettiva corresponsione delle somme in parola dall'attore al convenuto, ma anche l'impegno di quest'ultimo alla restituzione. Ad abundantiam, si osserva che l'esistenza di un accordo inter partes a mezzo del quale il si sarebbe impegnato alla Parte_1 restituzione delle somme mutuate all'attore può ritenersi verosimilmente provato, oltre che dalla documentazione dianzi esaminata, anche dal medesimo comportamento processuale tenuto dal predetto convenuto, il quale, ancorché già vanamente diffidato alla restituzione del predetto prestito (v. diffida a mezzo legale datata 16/2/2021 e regolarmente recapitata), ha preferito disertare la lite. Conclusivamente, il convenuto andrà condannato a restituire all'attore la somma da quest'ultimo mutuata e pari all'importo complessivo di euro 51.500,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (valore della controversia indeterminato – complessità bassa), tenuto conto della natura documentale della causa, caratterizzata
pag. 3 di 6 dall'assenza di una fase istruttoria e della contumacia della parte convenuta.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma , contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per il motivo unico dedotto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2342/2022, resa inter partes dal Tribunale di Latina, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Giulia Paolini, all'esito del giudizio n. 1818/2021 R.G., pubblicata il 13.12.2022, mai notificata, dichiari la nullità della sentenza per la dedotta nullità della notifica dell'atto introduttivo e ordini i conseguenti incombenti di legge. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado di giudizio.”
Ha resistito rassegnando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: - dichiarare l'appello inammissibile o comunque rigettarlo per i motivi espressi nella comparsa e nelle presenti note, con la conferma integrale della sentenza del Tribunale di Latina n. 2342/22; - in via istruttoria e meramente subordinata, solo nell'ipotesi in cui la Corte adita ritenga di entrare nel merito della questione, si chiede ammettere la prova testimoniale, articolata in primo grado, con i capitoli di prova e i testi indicati nell'atto di costituzione nel presente giudizio e, in ogni caso, rigettare l'appello. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, all'udienza del 4/7/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c.
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'unico motivo di appello non riguarda il merito delle questioni decise in primo grado, ma denuncia l'invalidità della sentenza, sul presupposto che sia stata pronunciata in esito ad erronea declaratoria di contumacia di esso appellante, per essere nulla la notifica della citazione in primo grado.
§ 5. – L'appello proposto da contiene un Parte_1 unico motivo intitolato: “Nullità della sentenza per violazione dei legge”.
pag. 4 di 6 Con tale motivo l'appellante si duole della nullità della sentenza, che sarebbe stata pronunciata dopo che il Tribunale di Latina avrebbe erroneamente dichiarato la propria contumacia, a causa della notificazione nulla dell'atto di citazione in primo grado. In particolare, sarebbe stata effettuata una notificazione ex art. 143 c.p.c. alla casa comunale del luogo di ultima residenza anagrafica, senza che ne ricorressero in presupposti di legge, perché l'Ufficiale giudiziario non l'avrebbe fatta precedere da ricerche volte ad individuare l'effettiva residenza, che sarebbe stata all'interno di un comprensorio di dodici ville, in Sabaudia alla Via del Razionalismo, dove egli sarebbe stata persona assai nota e popolare avendo ricoperto la carica di assessore e consigliere comunale.
Il motivo è infondato.
La sentenza non è nulla e la contumacia di in Parte_1 primo grado è stata correttamente dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti per la notificazione ex art. 143 c.p.c. alla casa comunale del luogo di ultima residenza anagrafica.
risiedeva anagraficamente in Sabaudia alla Via Parte_1 del Razionalismo senza numero civico, ed è pacifico che di lui fosse ignota una sua dimora o un suo domicilio. Alla residenza anagrafica è stata tentata una notificazione della citazione che non si è potuta perfezionare perché l'Ufficiale giudiziario non ha individuato l'abitazione di Parte_1 A tale indirizzo l'Ufficiale giudiziario non solo non ha riscontrato elementi che consentissero di individuare l'abitazione di
[...]
ma ha anche attestato che fossero state “…vane le notizie Parte_1 raccolte in loco sulla reperibilità del destinatario…”. Di qui la legittima richiesta del difensore di di Parte_2 procedere con la notificazione secondo il rito previsto in caso di residenza sconosciuta. E' noto che i presupposti che legittimano la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., sono quello soggettivo dell'ignoranza della residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto, da parte del richiedente o dell'Ufficiale giudiziario, nonché quello oggettivo per cui la condizione di ignoranza non è superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. Seppure all'indirizzo di Via del Razionalismo senza numero civico insistesse un comprensorio residenziale di dodici ville, risulta dalla relata di notifica che nessuna di queste recasse campanelli o targhette che consentissero di identificarla come l'abitazione di senza Parte_1 che le notizie ivi raccolte sulla sua reperibilità abbiano consentito di individuarla lì o altrove. L'ordinaria diligenza che presiede a tali ricerche non equivale a compiere ogni indagine astrattamente idonea all'acquisizione di notizie utili,
pag. 5 di 6 essendo ragionevole ritenere che presso l'ultima residenza conosciuta siano reperibili informazioni, lasciate dallo stesso soggetto interessato, che consentano a terzi di conoscere il luogo di residenza. Ne risulta smentito che lo stesso fosse a quell'indirizzo persona assai nota e Parte_1 popolare, a nulla rilevando evidentemente che avesse ricoperto la carica di assessore e consigliere comunale. Vero è che non ha reso individuabile la sua Parte_1 abitazione, mentre l'Ufficiale giudiziario ha tentato di raccogliere informazioni presso tale indirizzo senza che però il suo nominativo risultava conosciuto, dovendo il rischio dell'irreperibilità ricadere su di lui.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 2342 pubblicata il 13/12/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Latina, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 4/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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