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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3998/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Municipio 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Sigimi Srls - 03767160835
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR n. CVPG6020250014973 IMU 2013
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2025/498 IMU
- INGIUNZIONE n. 2021/216 IMU
- INGIUNZIONE n. 2018/15413 TARES
- INGIUNZIONE n. 2022/258 IMU
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/4927 IMU
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/9905611 TARES
- ACCERTAMENTO ES n. 2021/4196 IMU
- INGIUNZIONE n. 2018/18714 TARES
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato con ricorso n. 3998/25 ha opposto atto di pignoramento svolto da So.ge.
r.t. s.p.a. ex art. 72 bis Dpr n. 602/73 n. CVPG6020250014973 notificato in data 27 agosto 2025 per Tari anni 2013-2014-2015-2016-2017-e e 2018-ed Imu anni 2014-2015-e 2016-per un ammontare pari ad
€ 6.856,46 comprensivo di somme aggiuntive a titolo di sanzioni e interessi.
In particolare, il ricorrente assume l'omessa notifica degli atti prodromici, oltre che la prescrizione del credito.
Il resistente concessionario si è costituto, prospettando l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 In materia di giurisdizione, il quadro normativo di riferimento si ravvisa essenzialmente nell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, secondo cui appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, restandone escluse soltanto quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R 602/1973. A tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, modificando il suo precedente orientamento (Cass.
S.U. 14648/2017) e valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n.114/2018, ha precisato che la linea di demarcazione della giurisdizione del giudice tributario va ravvisata fino al momento della notifica della cartella di pagamento e dell'eventuale avviso recante l'intimazione ad adempiere;
in seguito, essendosi consolidata la pretesa tributaria dei successivi fatti estintivi della stessa, nonché degli atti di esecuzione forzata, sarà competente il giudice ordinario. (Cass. S.U. ordinanza 21642/2021, sent.
N.7822/2020, Cass. S.U. sent. 34447/2019).
Piu specificatamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione in cui si deducano fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, mentre spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione (Cassazione civile sez. un. - 10/02/2023, n. 4227; Cass. S.U. ordinanza
8465 del 2022, anche Cass S.U. sent. N.4846/2021, Cass. S.U. N.7822/2020).
In ragione di quanto sopra rilevato, quindi, è stato rimarcato in giurisprudenza come l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento che il contribuente assume essere viziato da nullità derivante dalla omessa notifica degli atti ad esso prodromici debba essere proposta al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 19 d.lgs. 546/1992, e compatibilmente con quanto disposto dall'art. 57 d.P.R. 602/73, laddove stabilisce che le contestazioni riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo sono sottratte alla giurisdizione ordinaria. ( c.f.r. Cass. 11481/2018; Cass. n. 9833/2018/; Cass. n.
13913/2017).
Mette conto di rilevare che la tutela davanti alla giurisdizione tributaria è tutela sempre iscrivibile nel modello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sicchè si tratta del normale giudizio impugnatorio regolato da tale
D.Lgs., dovendosi in generale considerare che la tutela davanti al giudice tributario può essere introdotta, ricorrendone le condizioni (la cui verifica appartiene alla giurisdizione del giudice tributario), ai sensi del comma 3 di detta norma.
Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l'invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notificazione della cartella o dell'intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l'azione davanti al giudice tributarlo non è - lo si dice a precisazione degli insegnamenti di cui a Cass. n. 13913 del 2017 - un'opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all'art. 617 c.p.c., ma un giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato D.Lgs., del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell'art. 617. Quando la tutela concerne i fatti inerenti alla pretesa tributaria sostanziale analogamente il profilo del giudizio tributario non assume il carattere di opposizione ai sensi dell'art. 615, ma mantiene quello desumibile dal paradigma dell'art. 19 citato. (Cass. S.U.
N.7822/2020).
Ai fini della individuazione della giurisdizione, peraltro, non ha rilievo se in punto di fatto la cartella (o l'atto equipollente) sia stata o meno effettivamente notificata, posto che la circostanza attiene al merito, mentre la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione, cioè secundum eventum litis, dovendosi piuttosto avere considerazione – ai fini dell'individuazione della giurisdizione - dell'allegazione integrante il fatto costitutivo della domanda proposta (c.f.r in tal senso Cass. ord. n. 1279/21;
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 28 novembre 2018, n. 30756). Corte di Cassazione: Sentenza
n.13913 del 5 giugno 2017).
Orbene, parte ricorrente assume l'omessa notifica dell'atto prodromico al pignoramento impugnato, rimarcando questo giudicante, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni sub.
1.1 la giurisdizione tributaria circa la proposta domanda di annullamento dell'opposto pignoramento.
1.2 Ciò posto, circa la pretesa di pagamento in relazione a TARI per le annualità 2015/2016/2017/2018, questo giudicante stima come priva di pregio la contestazione dell'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento opposto, posto che la pretesa è divenuta definitiva e incontestabile, poiché l'odierna ricorrente già impugnava l'intimazione di pagamento n. 2022/2342 eccependo proprio l'omessa notifica degli atti prodromici, procedimento concluso con la sentenza n. 1097/2024 che rigettava il ricorso (c.f.r. doc. 3 produzione ricorrente).
Analoghe considerazioni posso svolgersi con riferimento alla pretesa creditoria in relazione a IMU 2015/2016, in quanto la stessa è divenuta parimenti definitiva e incontestabile, poiché la ricorrente impugnava dinanzi all'Ill.ma Corte adita l'intimazione di pagamento n. 2023/12938, eccependo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, giudizio questo concluso con la sentenza n. 982/10/2024 che rigettava il ricorso
(c.f.r. all 3.1.).
1.3 Per quanto concerne invece la domanda di annullamento dell'impugnato pignoramento per prescrizione del credito, il Collegio evidenzia come risulta priva di pregio la allegata prescrizione maturata fino alle statuizioni giudiziali di cui sopra, tenuto conto del rigetto della domanda proposta dalla ricorrente, mentre non risulta ancora maturata la prescrizione del credito decorrente dalle sopra richiamate decisioni.
2.1 Circa il governo delle spese, preso atto del rigetto della domanda e visto il principio di soccombenza, il Collegio decide come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: -Rigetta la domanda;
-
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente costituito liquidate in€ 1.500,00 per onorari oltre accessori di legge con attribuzione all' Avv. Difensore_2
. Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del 9.1.26
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
FERRAIUOLO ANDREA, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3998/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Municipio 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Sigimi Srls - 03767160835
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR n. CVPG6020250014973 IMU 2013
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 2025/498 IMU
- INGIUNZIONE n. 2021/216 IMU
- INGIUNZIONE n. 2018/15413 TARES
- INGIUNZIONE n. 2022/258 IMU
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/4927 IMU
- ACCERTAMENTO ES n. 2020/9905611 TARES
- ACCERTAMENTO ES n. 2021/4196 IMU
- INGIUNZIONE n. 2018/18714 TARES
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe indicato con ricorso n. 3998/25 ha opposto atto di pignoramento svolto da So.ge.
r.t. s.p.a. ex art. 72 bis Dpr n. 602/73 n. CVPG6020250014973 notificato in data 27 agosto 2025 per Tari anni 2013-2014-2015-2016-2017-e e 2018-ed Imu anni 2014-2015-e 2016-per un ammontare pari ad
€ 6.856,46 comprensivo di somme aggiuntive a titolo di sanzioni e interessi.
In particolare, il ricorrente assume l'omessa notifica degli atti prodromici, oltre che la prescrizione del credito.
Il resistente concessionario si è costituto, prospettando l'infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 In materia di giurisdizione, il quadro normativo di riferimento si ravvisa essenzialmente nell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, secondo cui appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, restandone escluse soltanto quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R 602/1973. A tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte, modificando il suo precedente orientamento (Cass.
S.U. 14648/2017) e valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte Costituzionale n.114/2018, ha precisato che la linea di demarcazione della giurisdizione del giudice tributario va ravvisata fino al momento della notifica della cartella di pagamento e dell'eventuale avviso recante l'intimazione ad adempiere;
in seguito, essendosi consolidata la pretesa tributaria dei successivi fatti estintivi della stessa, nonché degli atti di esecuzione forzata, sarà competente il giudice ordinario. (Cass. S.U. ordinanza 21642/2021, sent.
N.7822/2020, Cass. S.U. sent. 34447/2019).
Piu specificatamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione in cui si deducano fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, mentre spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione (Cassazione civile sez. un. - 10/02/2023, n. 4227; Cass. S.U. ordinanza
8465 del 2022, anche Cass S.U. sent. N.4846/2021, Cass. S.U. N.7822/2020).
In ragione di quanto sopra rilevato, quindi, è stato rimarcato in giurisprudenza come l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento che il contribuente assume essere viziato da nullità derivante dalla omessa notifica degli atti ad esso prodromici debba essere proposta al giudice tributario ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 19 d.lgs. 546/1992, e compatibilmente con quanto disposto dall'art. 57 d.P.R. 602/73, laddove stabilisce che le contestazioni riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo sono sottratte alla giurisdizione ordinaria. ( c.f.r. Cass. 11481/2018; Cass. n. 9833/2018/; Cass. n.
13913/2017).
Mette conto di rilevare che la tutela davanti alla giurisdizione tributaria è tutela sempre iscrivibile nel modello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sicchè si tratta del normale giudizio impugnatorio regolato da tale
D.Lgs., dovendosi in generale considerare che la tutela davanti al giudice tributario può essere introdotta, ricorrendone le condizioni (la cui verifica appartiene alla giurisdizione del giudice tributario), ai sensi del comma 3 di detta norma.
Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l'invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notificazione della cartella o dell'intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l'azione davanti al giudice tributarlo non è - lo si dice a precisazione degli insegnamenti di cui a Cass. n. 13913 del 2017 - un'opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all'art. 617 c.p.c., ma un giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato D.Lgs., del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell'art. 617. Quando la tutela concerne i fatti inerenti alla pretesa tributaria sostanziale analogamente il profilo del giudizio tributario non assume il carattere di opposizione ai sensi dell'art. 615, ma mantiene quello desumibile dal paradigma dell'art. 19 citato. (Cass. S.U.
N.7822/2020).
Ai fini della individuazione della giurisdizione, peraltro, non ha rilievo se in punto di fatto la cartella (o l'atto equipollente) sia stata o meno effettivamente notificata, posto che la circostanza attiene al merito, mentre la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione, cioè secundum eventum litis, dovendosi piuttosto avere considerazione – ai fini dell'individuazione della giurisdizione - dell'allegazione integrante il fatto costitutivo della domanda proposta (c.f.r in tal senso Cass. ord. n. 1279/21;
Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 28 novembre 2018, n. 30756). Corte di Cassazione: Sentenza
n.13913 del 5 giugno 2017).
Orbene, parte ricorrente assume l'omessa notifica dell'atto prodromico al pignoramento impugnato, rimarcando questo giudicante, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni sub.
1.1 la giurisdizione tributaria circa la proposta domanda di annullamento dell'opposto pignoramento.
1.2 Ciò posto, circa la pretesa di pagamento in relazione a TARI per le annualità 2015/2016/2017/2018, questo giudicante stima come priva di pregio la contestazione dell'omessa notifica degli atti prodromici al pignoramento opposto, posto che la pretesa è divenuta definitiva e incontestabile, poiché l'odierna ricorrente già impugnava l'intimazione di pagamento n. 2022/2342 eccependo proprio l'omessa notifica degli atti prodromici, procedimento concluso con la sentenza n. 1097/2024 che rigettava il ricorso (c.f.r. doc. 3 produzione ricorrente).
Analoghe considerazioni posso svolgersi con riferimento alla pretesa creditoria in relazione a IMU 2015/2016, in quanto la stessa è divenuta parimenti definitiva e incontestabile, poiché la ricorrente impugnava dinanzi all'Ill.ma Corte adita l'intimazione di pagamento n. 2023/12938, eccependo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti, giudizio questo concluso con la sentenza n. 982/10/2024 che rigettava il ricorso
(c.f.r. all 3.1.).
1.3 Per quanto concerne invece la domanda di annullamento dell'impugnato pignoramento per prescrizione del credito, il Collegio evidenzia come risulta priva di pregio la allegata prescrizione maturata fino alle statuizioni giudiziali di cui sopra, tenuto conto del rigetto della domanda proposta dalla ricorrente, mentre non risulta ancora maturata la prescrizione del credito decorrente dalle sopra richiamate decisioni.
2.1 Circa il governo delle spese, preso atto del rigetto della domanda e visto il principio di soccombenza, il Collegio decide come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della domanda, dell'attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV;
così decide: -Rigetta la domanda;
-
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente costituito liquidate in€ 1.500,00 per onorari oltre accessori di legge con attribuzione all' Avv. Difensore_2
. Così deciso in Caserta nella Camera di Consiglio del 9.1.26